
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DECRETO 2 aprile 2013
G.U.R.S. 3 maggio 2013, n. 21
Istituzione dell'albo regionale dei commissari delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della Regione Siciliana.
L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA E LE POLITICHE SOCIALI
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 22 dicembre 1962, n. 28 [N.d.R. recte: legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28] e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 ed il relativo regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12;
Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 636, che ha disposto il trasferimento in capo all'Amministrazione regionale delle competenze già attribuite ad organi centrali e periferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e succ. mod. e integraz. in materia di ordinamento e di controlli sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.) operanti nel territorio della Sicilia di cui all'art. 14, lettera m), dello Statuto della Regione;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. b), del D.P.R. 30 agosto 1975, n. 636 che attribuisce agli organi della Regione la vigilanza e tutela delle II.PP.A.B., ivi compresa la facoltà di disporre la sospensione e lo scioglimento degli organi amministrativi, nonché la nomina di commissari straordinari;
Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328;
Visto l'art. 6, comma 2-bis, della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35;
Vista la legge regionale 28 marzo 1995, n. 22;
Visto l'art. 34 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45;
Visto il decreto n. 6548/VI/AA.SS. del 30 dicembre 1995 dell'Assessore regionale per gli enti locali, con il quale sono stati riformulati i criteri per l'esercizio del controllo ispettivo e sostitutivo nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della Regione;
Vista la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, che ha stabilito criteri e procedure per le nomine di competenza regionale;
Visto l'art. 14 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
Visto l'art. 48, comma 7, della legge regionale del 28 dicembre 2004, n. 17;
Visto il DA del 16 settembre 2010, n. 1932 con il quale è stato istituito l'albo dei soggetti professionalmente idonei a rivestire l'incarico di commissario straordinario delle II.PP.A.B, regolamentando requisiti e modalità per l'iscrizione;
Visto il DA del 14 febbraio 2011, n. 161, con il quale è stato modificato l'art. 4 del DA 16 settembre 2010, n. 1932, che specifica le modalità temporali ed esecutive di aggiornamento dell'Albo;
Visto il DA del 21 giugno 2011, n. 864, con il quale è stato modificato l'art. 3 del DA 16 settembre 2010, n. 1932, rendendo l'avviso permanentemente aperto all'iscrizione nell'albo previsto;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 454 del 30 novembre 2012 ed i relativi atti di indirizzo adottati;
Ritenuto opportuno adeguare il possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'incarico a quelli richiesti dalla legge regionale del 20 giugno 1997, n. 19, s.m.i;
Ritenuto opportuno individuare una procedura che assicuri trasparenza, imparzialità e controllo dei requisiti dei soggetti professionalmente idonei a rivestire l'incarico di commissario delle II.PP.A.B., istituendo un apposito albo;
Ritenuto opportuno procedere all'adozione di un testo coordinato per semplificare e snellire le procedure di aggiornamento e rendere più agevole l'iscrizione all'albo;
Decreta:
Istituzione dell'albo
1. E' istituito l'albo regionale dei commissari delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della Regione Siciliana (di seguito "Albo"), presso il dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali (di seguito: "il dipartimento competente").
Requisiti per l'iscrizione all'albo
1. Possono essere iscritti all'albo i dipendenti regionali in servizio o in quiescenza in possesso dei seguenti requisiti:
a) qualifica di dirigente o funzionario, con anzianità di servizio nella qualifica non inferiore a cinque anni;
b) esperienza effettivamente maturata nell'attività di amministrazione e/o controllo e/o vigilanza di enti sottoposti a tutela, controllo e vigilanza dell'Amministrazione regionale o di società a totale o parziale partecipazione pubblica per almeno cinque anni.
2. Possono parimenti essere iscritti i dipendenti regionali di cui al comma 1 che, pur in mancanza dell'anzianità di servizio di cui alla lettera a) e/o dell'esperienza di cui alla lettera b) del comma precedente, abbiano ricoperto le cariche pubbliche di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e succ. mod.
3. Non possono essere iscritti all'albo:
a) soggetti che versano nelle condizioni di cui all'art. 58, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed integraz., per avere riportato condanna definitiva per i delitti ivi indicati o nei cui confronti è stata applicata, con provvedimento definitivo, la misura di prevenzione indicata dalla predetta disposizione normativa;
b) soggetti che versano nelle condizioni previste dall'art. 143, comma 11, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. e integraz., avendo dato causa con la loro condotta allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, limitatamente ad un periodo di cinque anni dal provvedimento definitivo che ne abbia dichiarato l'incandidabilità.
Modalità di iscrizione all'albo
1. Per l'iscrizione all'albo i soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 devono presentare apposita istanza in bollo al dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, servizio 7-IPAB, via Trinacria, n. 34/36, Palermo.
2. Nella domanda il richiedente deve attestare sotto forma di dichiarazione sostitutiva secondo le modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
a) dati anagrafici completi;
b) ufficio regionale di appartenenza ed anzianità di servizio nella qualifica richiesta dall'art. 2;
c) titolo di studio;
d) domicilio ed ogni altro eventuale recapito, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso (specificare il capo di imputazione);
f) di non versare nelle condizioni previste all'art. 2, comma 4, lettere a) e b), del presente decreto;
g) curriculum vitae attestante i titoli di studio, i requisiti culturali posseduti e le attività lavorative svolte che comprovino l'esperienza professionale maturata;
3. L'iscrizione all'albo può essere richiesta in ogni tempo, dietro presentazione di apposita istanza, tramite servizio postale o con consegna a mano. Il plico dovrà contenere la seguente dicitura "Istanza di iscrizione nell'albo dei commissari straordinari delle II.PP.A.B. della Regione Siciliana".
4. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di verificare quanto dichiarato dai soggetti iscritti all'albo; in caso di accertamento negativo, si procederà alla cancellazione dall'albo.
Modalità di tenuta dell'albo
1. L'albo è predisposto, tenuto ed aggiornato dal dipartimento competente secondo modalità che assicurino un'agevole consultazione dello stesso. L'inserimento nell'albo è effettuato in stretto ordine alfabetico, con decorrenza ed efficacia dalla data di presentazione delle apposite istanze.
2. L'iscrizione all'albo è subordinata al positivo ed insindacabile apprezzamento da parte dell'Amministrazione competente dell'idoneità del soggetto a ricoprire l'incarico in relazione al titolo di studio posseduto, alle attitudini, ai requisiti culturali o alle precedenti esperienze lavorative e professionalità maturata sul lavoro.
3. I soggetti iscritti all'albo hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio competente, entro 30 giorni, ogni successiva variazione dei dati comunicati nella domanda di iscrizione, con le modalità richieste per la presentazione della stessa.
4. L'aggiornamento dell'albo è effettuato con cadenza trimestrale, tenendo conto delle istanze pervenute secondo le modalità previste all'art. 3.
5. L'albo è soggetto a revisione quinquennale.
6. L'albo aggiornato è pubblicato nel sito del dipartimento http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it.
Conferimento dell'incarico
1. Il conferimento dell'incarico di commissario straordinario delle II.PP.A.B. ai soggetti di cui all'art. 2 è subordinato all'iscrizione nell'albo.
2. Gli incarichi sono conferiti ai soggetti iscritti all'albo secondo le esigenze connesse ai compiti da espletare, osservando, per quanto possibile, criteri di rotazione.
3. Preliminarmente al loro insediamento i soggetti incaricati devono attestare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e succ. mod. e integraz., nonché di non versare nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 4, del presente decreto e nelle condizioni di cui agli artt. 91 e 92 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e succ. mod. e integraz.
Commissario-provveditore
1. In caso di accertate, gravi disfunzioni dei servizi e dell'organizzazione dell'ente, l'Assessore regionale può provvedere alla nomina di un commissario-provveditore per la riorganizzazione, l'istituzione o la regolamentazione dei servizi medesimi, la cui durata in carica non può eccedere il termine di sei mesi, salvo proroga per un periodo non superiore a tre mesi per gravi motivi.
2. Il commissario-provveditore propone l'adozione dei necessari provvedimenti finali ai consigli degli enti interessati.
3. Possono essere nominati commissari-provveditori dirigenti o funzionari della Regione, in servizio, scelti dall'albo, che siano in possesso della particolare qualificazione richiesta dalla natura dell'incarico.
4. L'Assessore, con proprio decreto, determinerà l'emolumento da attribuire al commissario-provveditore.
L'emolumento resta a carico dell'ente interessato.
Commissario ad acta
1. Qualora gli organi dell'IPAB omettano o ritardino, sebbene previamente diffidati a provvedere entro un congruo termine, o non siano comunque in grado di compiere atti obbligatori per legge, al compimento dell'atto provvede l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro a mezzo di un commissario, scelto tra i soggetti iscritti all'albo, in servizio presso il dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, la cui durata in carica non può eccedere il termine di un mese, salvo proroga fino a tre mesi, per gravi e giustificati motivi di carattere amministrativo.
2. Il termine assegnato per il compimento dell'atto non può essere inferiore a trenta giorni; termini inferiori possono essere assegnati per motivi di urgenza.
3. Al commissario ad acta compete il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e nei limiti della vigente normativa con oneri a carico dell'ente inadempiente.
Cause di cancellazione dall'albo
1. Sono cause di cancellazione dall'albo:
a) l'apposita richiesta dell'iscritto, da inoltrare con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda di iscrizione all'albo;
b) la rinuncia a due incarichi conferiti salva, in caso di fondata giustificazione, diversa valutazione del dipartimento competente;
c) in caso di gravi negligenze nell'espletamento dell'incarico, previo accertamento e provvedimento finale;
d) il venir meno di requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo.
2. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente, il soggetto non può più presentare istanza di iscrizione in occasione dei due successivi aggiornamenti dell'albo.
Disposizioni finali
1. Il presente decreto sostituisce ed integra le disposizioni di cui al decreto n. 6548/VI/AA.SS. del 30 dicembre 1995, citato in premessa, relative al controllo sostitutivo repressivo ed al controllo sostitutivo semplice.
2. Il presente decreto decorre dalla data di adozione, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed inserito nel sito del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali: http://lineediattivita.dipartimento- famiglia-sicilia.it.
Palermo, 2 aprile 2013.
BONAFEDE