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N.d.R. Sull'efficacia del presente D.P.C.M. si rimanda all'art. 27, comma 8, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2013

G.U.R.I. 26 giugno 2013, n. 148

Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario.

TESTO COORDINATO (al D.P.C.M. 26 maggio 2017)

N.d.R. Sull'efficacia del presente D.P.C.M. si rimanda all'art. 27, comma 8, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo n. 422/97 del 19 novembre 1997 con il quale sono stati conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di Trasporto pubblico locale, anche ferroviario a norma dell'art. 4, comma 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo n. 400/97 del 20 settembre 1999 modificativo ed integrativo del decreto legislativo n. 422/97 del 19 novembre 1997;

Visto l'art. 1, comma 300 della Legge 244/07 con il quale è stato istituito l'Osservatorio per il trasporto pubblico locale;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con il quale a decorrere dall'anno 2011 è stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del Patto di stabilità;

Visto l'art. 30, comma 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale è stato disposto l'incremento di 800 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2012, del fondo di cui all'art. 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;

Visto l'art. 16-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come sostituito dall'art. 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede che i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con la Conferenza unificata entro il 31 gennaio 2013;

Visto l'art. 3, comma 12 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 16-bis del citato decreto-legge n. 95/2012 secondo il quale i criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo sono, in particolare, finalizzati ad incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare ed efficientare la programmazione e la gestione dei servizi relativi al trasporto pubblico locale, anche ferroviario, mediante:

a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;

b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;

d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;

e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica;

Visto il comma 9 del richiamato art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 per effetto del quale "la regione non può avere completo accesso al fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3" dello stesso articolo.

Considerato il ruolo fondamentale svolto dall'Osservatorio istituito ai sensi dell'art. 1, comma 300 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 quale organismo tecnico di raccordo fra lo Stato centrale e gli enti territoriali ai fini del monitoraggio dei dati del settore.

Considerata, altresì, la necessità di definire, d'intesa con le Regioni, percentuali di ripartizione iniziali delle risorse stanziate sul fondo che consentano un progressivo e strutturale efficientamento del settore evitando, nell'immediato, criticità che possano incidere gravemente sulla regolarità e continuità dei servizi pubblici eserciti all'atto dell'entrata in vigore del presente D.P.C.M.;

Valutato pertanto opportuno prevedere modalità che diano per un triennio certezza alle Regioni su una quota parte del fondo, pari al 90% dello stesso, da ripartire sulla base delle percentuali definite d'intesa con le Regioni stesse, subordinando la ripartizione della quota residua al raggiungimento annuale degli obiettivi fissati;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 16-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni con legge 7 Agosto 2012 n. 135, come sostituito dall'art. 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

Vista la proposta formulata con nota 5 febbraio 2012 alla segreteria della Conferenza unificata per acquisirne l'intesa diramata a tutte le amministrazioni interessate con nota CSR 855 P-4.23.2.13 del 5 febbraio 2013;

Vista il nuovo schema di D.P.C.M. contenente le modifiche discusse in sede tecnica nell'ambito della apposita riunione indetta dalla segreteria della Conferenza Unificata, diramato con nota CSR 902 P-4.23.2.13 del 6 febbraio 2013;

Vista l'intesa della Conferenza unificata (Rep. Atti n. 24/CU del 7 febbraio 2013) sancita nella seduta del 7 febbraio 2013 che prevede alcune modifiche, concordate in sede di conferenza, allo schema di D.P.C.M. diramato con la citata nota 6 febbraio 2013;

Decreta:

N.d.R. Sull'efficacia del presente D.P.C.M. si rimanda all'art. 27, comma 8, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Art. 1

Valutazione degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e gestione del complesso dei servizi di TPL anche ferroviario

(sostituito dall'art. 1, del D.P.C.M. 26 maggio 2017)

Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto a) del richiamato art. 16-bis, finalizzato a conseguire "un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico" e del punto c) finalizzato a conseguire "la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata" è verificato attraverso l'incremento annuale del "load factor" calcolato su base regionale con il seguente indicatore: numero di passeggeri trasportati/chilometri di servizio. L'indicatore in parola è verificato introducendo un fattore di conversione per le diverse modalità di trasporto.

L'obiettivo misurato con il presente indicatore si intende raggiunto se il rapporto è incrementato rispetto al valore dell'anno precedente oppure se è incrementato rispetto al valore della media dei tre anni precedenti.

Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto b) del richiamato art. 16-bis, finalizzato a conseguire "il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi" è verificato attraverso l'incremento, su base annua, rispetto all'anno precedente, del rapporto calcolato su base regionale tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi da traffico e dei corrispettivi di servizio al netto della quota relativa all'infrastruttura di almeno lo 0,015 per rapporti di partenza inferiore o uguali allo 0,20 ovvero 0,01 per rapporti di partenza superiore allo 0,20 fino alla concorrenza del rapporto dello 0,35.

L'obiettivo misurato con il presente indicatore si intende raggiunto se l'incremento previsto è raggiunto rispetto all'anno precedente ovvero rispetto alla media dei tre anni precedenti.

Qualora l'incremento del rapporto di cui ai precedenti periodi, sia superiore all'obiettivo minimo previsto, viene considerato negli anni successivi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo medesimo.

Incrementi inferiori, rispetto allo stesso obiettivo, pur comportando l'applicazione della penalità per l'anno di riferimento, sono considerati negli anni successivi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo medesimo.

Per le regioni aventi un rapporto tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi da traffico e dei corrispettivi di servizio al netto della quota relativa all'infrastruttura superiore allo 0,35, è ammissibile una riduzione del rapporto, che comunque non può essere inferiore allo 0,35, non superiore a 0,025. Tale riduzione deve essere recuperata nel biennio successivo all'anno in cui si è verificata, pena l'applicazione della penalità.

Lo scostamento tra i valori degli indicatori relativamente al rapporto tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi da traffico e dei corrispettivi di servizio al netto della quota relativa all'infrastruttura viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Per le regioni aventi un rapporto tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi da traffico e dei corrispettivi di servizio al netto della quota relativa all'infrastruttura inferiore allo 0,35 tale arrotondamento viene effettuato per eccesso alla terza cifra decimale.

Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto d) del richiamato art. 16-bis, finalizzato a conseguire "la definizione di livelli occupazionali appropriati" è verificato attraverso il mantenimento o l'incremento dei livelli occupazionali di settore, ovvero, se necessario, mediante la riduzione degli stessi attuata con il blocco del turn over per le figure professionali non necessarie a garantire l'erogazione del servizio e/o con processi di mobilità del personale verso aziende dello stesso o di altri settori ovvero di altre misure equivalenti che potranno essere successivamente definite.

Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto e) del richiamato art. 16-bis finalizzato a conseguire "la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica" è verificato attraverso la trasmissione all'Osservatorio per il trasporto pubblico locale e alle regioni dei dati richiesti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche ai fini delle verifiche di cui ai punti precedenti.

Alle regioni che hanno subito eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri, i criteri di penalizzazione di cui al presente decreto non si applicano nell'anno in cui l'evento si è verificato e nell'anno successivo, qualora si protragga lo stato di emergenza. Inoltre, per tali Regioni, è sospesa per un anno l'applicazione della penalità riferita all'anno precedente.

Qualora in un anno si verifichi in una regione un evento straordinario di carattere internazionale, che comporti un incremento del numero dei passeggeri superiore o uguale al 10 per cento rispetto al numero dei passeggeri dell'anno precedente, tale anno non è preso in considerazione ai fini della verifica degli indicatori di cui al presente articolo. Ai fini della medesima verifica si prende a riferimento l'anno precedente a quello dell'evento.

Alla verifica del soddisfacimento degli obiettivi di cui ai precedenti periodi, relativi all'intero complesso dei servizi di trasporto pubblico locale anche ferroviari, provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le modalità di cui al successivo art. 5.

Alla determinazione dei ricavi concorrono anche le eventuali compensazioni per le agevolazioni tariffarie sostenute dalle Regioni e dagli enti locali.

N.d.R. Sull'efficacia del presente D.P.C.M. si rimanda all'art. 27, comma 8, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Art. 2

Ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario

(sostituito dall'art. 2, del D.P.C.M. 26 maggio 2017)

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza Unificata sono ripartite entro il 30 giugno di ciascun anno le risorse stanziate sul fondo.

La ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente è effettuata per il 90 per cento sulla base delle percentuali riportate alla Tabella 1 e per il residuo 10 per cento sulla base di quanto previsto al successivo Art. 3.

A titolo di anticipazione il 60 per cento delle risorse stanziate sul Fondo è ripartito ed erogato alle Regioni sulla base delle percentuali di cui alla Tabella 1 e con le modalità indicate al comma 6 dell'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Il residuo 40 per cento delle risorse stanziate sul fondo è erogato su base mensile a decorrere dal mese di agosto di ciascun anno.

N.d.R. Sull'efficacia del presente D.P.C.M. si rimanda all'art. 27, comma 8, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Art. 3

Riparto quota risorse subordinata al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1

(integrato dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 7 dicembre 2015 e sostituito dall'art. 3, del D.P.C.M. 26 maggio 2017)

La quota del 10 per cento delle risorse stanziate sul fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario è attribuita a ciascuna regione prendendo a riferimento la percentuale di cui alla tabella 1.

Qualora la regione raggiunga tutti gli obiettivi indicati all'art. 1, la quota di cui al periodo precedente è assegnata integralmente.

Nel caso in cui gli obiettivi di cui all'art. 1 siano raggiunti parzialmente, alla regione è assegnata parte della quota di cui al comma 1, con le percentuali di seguito riportate:

a) 30 per cento per una offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico e per la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;

b) 60 per cento per il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

c) 10 per cento per la definizione di livelli occupazionali appropriati.

Alla verifica del soddisfacimento degli obiettivi di cui ai precedenti periodi si provvede ai sensi del successivo art. 5.

Le decurtazioni delle risorse finanziarie, accertate a seguito della verifica di cui ai periodi precedenti, sono applicate con il decreto di riparto di cui all'art. 16-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, relativo all'anno successivo a quello in cui è effettuata la citata verifica.

A decorrere dal 2017, il piano di riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, tiene conto delle eventuali correzioni, comunicate dalle aziende di trasporto pubblico locale all'Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale, dei dati utilizzati l'anno precedente per la verifica degli indicatori di cui sopra con l'eventuale conseguente integrazione o riduzione delle risorse attribuite alle regioni interessate.

N.d.R. Sull'efficacia del presente D.P.C.M. si rimanda all'art. 27, comma 8, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Art. 4

Adempimenti successivi

(sostituito dall'art. 4, del D.P.C.M. 26 maggio 2017)

Le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui all'art. 3 del presente decreto, impegnate nell'anno di competenza, sono destinate al fondo per essere ripartite l'anno successivo in conto residui.

N.d.R. Sull'efficacia del presente D.P.C.M. si rimanda all'art. 27, comma 8, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Art. 5

Monitoraggio e verifiche a regime

(sostituito dall'art. 5, del D.P.C.M. 26 maggio 2017)

Alla verifica del soddisfacimento degli obiettivi di cui ai precedenti articoli provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale istituito ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge n. 244/2007.

Lo 0,025 delle quote spettanti alle Regioni a valere sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri per il trasporto pubblico locale, ai sensi degli articoli 2 e 3, è accantonato annualmente per essere destinato alla creazione della banca dati ed al sistema informativo pubblico nelle diverse istanze centrali e periferiche regionali necessari al funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1.

N.d.R. Sull'efficacia del presente D.P.C.M. si rimanda all'art. 27, comma 8, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Art. 6

Aggiornamento

Laddove se ne ravvisi l'esigenza, i contenuti del presente D.P.C.M. sono aggiornati con le medesime procedure previste al comma 3 del richiamato art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i.

Roma, 11 marzo 2013

Il Presidente del Consiglio dei ministri

MONTI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

PASSERA

Il Ministro dell'economia e delle finanze

GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2013

Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 4, foglio n. 335

N.d.R. Sull'efficacia del presente D.P.C.M. si rimanda all'art. 27, comma 8, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

TABELLA 1

Percentuali di riparto base

Regione

.

Abruzzo

2,69%

Basilicata

1,55%

Calabria

4,31%

Campania

11,11%

Emilia Romagna

7,35%

Lazio

11,68%

Liguria

4,09%

Lombardia

17,30%

Marche

2,18%

Molise

0,71%

Piemonte

9,84%

Puglia

8,10%

Toscana

8,81%

Umbria

2,03%

Veneto

8,24%

Totale

100,00%