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COMITATO INTERMINISTERIALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 8 marzo 2013, n. 17

G.U.R.I. 19 giugno 2013, n. 142

Aggiornamento del piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra. (Delibera n. 17/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTA la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 25 aprile 2002, n. 2002/358/CE, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni che per l'Italia comporta una riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5%, rispetto ai livelli del 1990, entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012;

VISTA la legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica del Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ed in particolare l'articolo 2, comma 1 che richiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, di presentare al CIPE un piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento;

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, e successive modifiche e integrazioni, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

VISTO il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, di recepimento della sopra citata direttiva 2003/87/CE, ed in particolare l'articolo 14-bis successivamente introdotto dal decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51, il quale prevede l'istituzione di un sistema nazionale per la realizzazione dell'inventario nazionale dei gas-serra e affida all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) la responsabilità della realizzazione, della gestione e dell'archiviazione dei dati dell'Inventario Nazionale dei gas ad effetto serra, della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità, in conformità alle linee guida appositamente predisposte dall'Intergovernment Panel on Climate Change (IPCC) "Guidelines for national greenhouse gas inventories";

VISTA la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, commi da 1110 a 1115, che istituisce presso la Cassa depositi e prestiti, regolandone il funzionamento, il Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto e considerato che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 novembre 2008 sono state disciplinate le modalità di erogazione dei relativi finanziamenti a tasso agevolato;

VISTE le conclusioni del Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007 che riconoscono la necessità di avviare una transizione verso un'economia a basso contenuto di carbonio attraverso un approccio integrato che prevede politiche energetiche e politiche per la lotta ai cambiamenti climatici ed impegnano la Comunità e i suoi Stati Membri a raggiungere entro il 2020 i seguenti obiettivi energetici e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra:

i) obiettivo unilaterale di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra del 20% rispetto ai livelli del 1990, da innalzare al 30% nel caso di raggiungimento di un accordo globale per il periodo post-2012;

ii) riduzione dei consumi energetici del 20% rispetto allo scenario "business as usual";

iii) produzione di energia da fonti rinnovabili pari al 20% dei consumi energetici della UE;

iv) uso dei biocombustibili per il 10% della quantità di combustibile utilizzato nel settore dei trasporti;

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e sue modifiche e integrazioni, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici;

VISTA la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili che impegna l'Italia a soddisfare, entro il 2020, il 17% dei consumi finali di energia mediante fonti rinnovabili;

VISTA la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European Union Emission Trading Scheme - EU ETS, di seguito ETS) e individua, all'articolo 1, paragrafo 11, gli scopi cui destinare almeno il 50% dei proventi della vendita all'asta di quote di cui al paragrafo 2 della medesima direttiva, comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), o l'equivalente in valore finanziario di tali entrate;

VISTA la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 concernente gli sforzi degli Stati membri al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020;

VISTO in particolare l'allegato II alla detta decisione n. 406/2009/CE che individua per l'Italia, e specificatamente per i settori non regolati dalla citata direttiva 2003/87/CE (settori non ETS), il valore di -13% rispetto ai livelli di emissione di gas ad effetto serra del 2005 quale limite di tali emissioni per il 2020, nonché l'articolo 3, comma 2 della medesima decisione in forza del quale è richiesto all'Italia di assicurare che le sue emissioni di gas a effetto serra nel 2013 non superino la media delle emissioni di gas a effetto serra relative agli anni 2008, 2009 e 2010 e che per gli anni successivi al 2013 tali emissioni siano limitate linearmente;

VISTO inoltre l'articolo 7, comma 1, della citata decisione n. 406/2009/CE il quale stabilisce che, ove le emissioni di gas a effetto serra derivanti dai settori non ETS superino l'assegnazione annuale di emissioni, allo stato membro in questione si applicano le seguenti misure correttive:

i) una deduzione dall'assegnazione di emissioni dello stato membro dell'anno successivo di una quantità pari all'ammontare delle tonnellate di biossido di carbonio equivalente di emissioni in eccesso moltiplicate per un fattore di mitigazione di 1,08;

ii) lo sviluppo di un piano d'azione correttivo conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 7;

iii) la sospensione temporanea della possibilità di trasferire parte dell'assegnazione di emissioni dello Stato membro e dei suoi diritti JI/CDM a un altro Stato membro fino a quando lo Stato membro non abbia rispettato il limite alle emissioni;

VISTA la decisione della Commissione europea, in via di formalizzazione, che individua per l'Italia, ai sensi della decisione 406/2009/CE, l'assegnazione delle seguenti quote di emissioni annuali per il periodo 2013-2020:

.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Assegnazione

310,1

308,1

306,2

304,2

302,2

300,2

298,3

296,3

(MtCO2eq in base ai fattori di emissione indicati nel 2° rapporto IPCC) [1]

.

.

.

.

.

.

.

.

Assegnazione

317,8

315,6

313,5

311,3

309,2

307,1

304,9

302,8

(MtCO2eq in base ai fattori di emissione indicati nel 4° rapporto IPCC)

.

.

.

.

.

.

.

.

VISTO il decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28 che definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti;

VISTO l'articolo 2, comma 9, della legge 7 aprile 2011, n. 39 il quale stabilisce che in allegato al documento di economia e finanza (DEF) è presentata una relazione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea ed internazionale, e sui relativi indirizzi;

VISTI il Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili dell'11 giugno 2010 (direttiva 2009/28/CE) e il Piano di azione italiano per l'efficienza energetica del 27 luglio 2011 (direttiva 2006/32/CE), inviati alla Commissione europea rispettivamente in data 27 luglio 2010 e 31 agosto 2011, che fissano le misure per il raggiungimento dell'obiettivo di una riduzione nelle emissioni dei gas ad effetto serra rispetto alle emissioni del 2005;

VISTA la delibera di questo Comitato 19 dicembre 2002, n. 123 (G.U. n. 68/2003), che approva il Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas-serra e l'aumento del loro assorbimento ed istituisce, tra l'altro, il Comitato tecnico emissioni gas-serra (CTE);

VISTA la delibera di questo Comitato 11 dicembre 2007, n. 135 (G.U. n. 301/2007) di aggiornamento della richiamata delibera n. 123/2002 recante gli indirizzi per la revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas-serra, che fissa, tra l'altro, in 516,85 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti il valore dell'anno base 1990 preso a riferimento per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato all'Italia;

VISTA la delibera 8 maggio 2009, n. 16 (G.U. n. 140/2009) concernente la ricostituzione del Comitato tecnico emissioni gas-serra (CTE), istituito ai sensi della citata delibera n. 123/2002 e l'integrazione del medesimo con due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rispettivamente del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

VISTA la proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 7987 del 29 gennaio 2013, concernente l'aggiornamento del Piano di azione nazionale per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, che tiene conto degli scenari energetici contenuti nel documento concernente la nuova Strategia energetica nazionale (SEN) in via di imminente approvazione;

CONSIDERATO che dai dati presenti nel richiamato inventario nazionale delle emissioni, come esposti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella citata relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, allegata al documento di economia e finanza per l'anno 2012, risulta il seguente quadro emissivo di riferimento che si ritiene di dover prendere a base nell'adozione della presente delibera:

Emissioni settoriali di gas ad effetto serra

.

1990 [2]

1995

2000

2005

2007

2008

2009

2010

(MtCO2eq)

Da usi energetici, di cui:

419,5

432,5

449,7

471,9

458,3

449,3

405,5

415,7

Industrie energetiche

134,8

140,5

152,6

160,5

161,6

156,9

131,8

133,2

Industria

90,6

86,8

84,0

80,4

75,9

72,4

56,0

61,4

Trasporti

104,0

115,6

122,6

127,5

128,9

123,8

119,4

118,8

Residenziale commerciale

69,1

68,3

71,7

85,1

75,0

79,5

81,7

86,1

Agricoltura (usi energetici)

9,2

9,6

8,9

9,3

8,7

8,5

8,6

8,1

Altro

11,9

11,6

9,9

9,1

8,2

8,2

8,0

8,1

Da altre fonti, di cui:

97,4

99,5

101,9

102,8

97,5

92,3

86,0

85,6

Processi industriali e F-gas

36,5

35,9

36,2

42,6

38,6

35,6

30,9

32,0

Agricoltura

40,6

40,5

40,1

37,4

37,4

36,1

34,8

33,7

Rifiuti

17,9

20,8

23,2

20,7

19,4

18,7

18,5

18,2

Altro

2,4

2,2

2,3

2,1

2,1

1,9

1,8

1,7

Totale, di cui

516,9

531,9

551,6

574,7

555,8

541,6

491,5

501,3

ETS

n.a.

n.a.

n.a.

226,0

226,4

220,7

184,9

191,5

non ETS

n.a.

n.a.

n.a.

348,7

329,4

320,9

306,6

309,8

VISTO il rapporto "Assigned amount report for Italy" del 10 dicembre 2007 sulla revisione dell'ammontare assegnato all'Italia redatto dal Segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che individua in 2.416,3 MtCO2eq - ovvero 483,3 MtCO2eq all'anno come media annuale del periodo - la quantità di emissioni di gas serra che non possono essere superate dall'Italia nel periodo 2008-2012, quantità determinata sulla base dell'impegno di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra del -6,5% rispetto ai livelli del 1990 nel periodo 2008-2012, di cui alla richiamata legge n. 120/2002;

CONSIDERATO che la decisione della Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto n. 24/CP.7 del 10 novembre 2001 ha istituito il meccanismo sanzionatorio del medesimo Protocollo e ha stabilito che il raggiungimento dell'obiettivo sarà verificato da un apposito Comitato di adempimento a seguito dell'inventario delle emissioni relativo all'anno 2012 (da rendere disponibile entro il 30 aprile 2014);

VISTA in particolare la sezione XV dell'allegato alla detta decisione 24/CP.7 secondo la quale, in caso di mancato adempimento dell'obbligo sottoscritto nell'ambito del Protocollo di Kyoto, la Parte inottemperante dovrà:

i) subire una deduzione di un numero di tonnellate dalla quantità di unità assegnate al secondo periodo di impegno pari a 1,3 volte la quantità di tonnellate di emissioni in eccesso;

ii) prevedere un Piano di azione per il rispetto dei propri obiettivi di riduzione;

iii) essere sottoposta alla sospensione dalla partecipazione allo scambio internazionale delle quote di emissione, stabilito dall'articolo 17 del Protocollo di Kyoto;

CONSIDERATO che il Protocollo di Kyoto consente di adempiere agli obblighi di riduzione delle emissioni anche attraverso l'uso di crediti derivanti da progetti realizzati nell'ambito del meccanismo di sviluppo pulito (CERs) di cui all'articolo 12 del citato Protocollo, di crediti derivanti da progetti realizzati nell'ambito del meccanismo di attuazione congiunta (ERUs) di cui all'articolo 6 del citato Protocollo e attraverso l'acquisto di Unità di ammontare assegnato (AAUs) ai sensi dell'articolo 17 del citato Protocollo;

CONSIDERATO che la quantità di CERs ed ERUs, acquisita attraverso l'Italian Carbon Fund istituito presso la Banca Mondiale, con accordo tra quest'ultima e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stimabile per il periodo 2008-2012 in circa 2,0 MtCO2eq/anno e che tale quantità può essere contabilizzata al fine del raggiungimento dell'obiettivo di Kyoto e che l'Italian Carbon Fund può costituire lo strumento per procedere anche all'acquisto di AAUs;

CONSIDERATO che, con le conclusioni del 25 ottobre 2012, il Consiglio dei Ministri dell'ambiente della Unione europea ha concordato di iscrivere nell'allegato B del Protocollo di Kyoto, per il secondo periodo di impegno, l'Unione europea e ciascuno degli Stati Membri con un Obiettivo Quantificato di Riduzione/Limitazione delle Emissioni (c.d. QELRO) di 80 e che tale valore rappresenta la trasposizione degli impegni di riduzione delle emissioni di cui alla decisione n. 406/2009/CE e alla direttiva 2003/87/CE;

VISTA la decisione 1/CMP.8, approvata a Doha nel dicembre 2012 dalla 8a Conferenza delle Parti del Protocollo di Kyoto, con cui le medesime Parti hanno adottato l'emendamento al protocollo che individua impegni di riduzione per il periodo 2013-2020 e che quantifica per la UE, coerentemente con quanto concordato nelle conclusioni del 25 ottobre 2012 sopra menzionate, un impegno di riduzione delle emissioni corrispondente a un QELRO di 80;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

CONSIDERATO che per il periodo 2008-2012 ai gestori degli impianti nazionali regolati dalla direttiva 2003/87/CE è stata assegnata a titolo gratuito una quantità di quote di emissione pari a 201,6 MtCO2/anno e che nel caso in cui le emissioni di tali impianti siano inferiori a 201,6 MtCO2/anno, i rispettivi gestori possono vendere sul mercato comunitario l'eccedenza di quote e che, di conseguenza, non risulta nella disponibilità dell'Italia la corrispondente quantità di unità di ammontare assegnato (AAUs), per cui il contributo dei settori regolati dalla direttiva 2003/87/CE al raggiungimento dell'obiettivo rimane fissato in 201,6 MtCO2/anno;

CONSIDERATO che nella comunicazione della Commissione europea dell'8 marzo 2011 (COM(2011)112) sulla Roadmap per una transizione al 2050 ad una economia competitiva a basse emissioni di carbonio, si afferma che tale transizione passa attraverso "tappe" che prevedono riduzioni del 25% al 2020, del 40% al 2030, del 60% al 2040 e dell'80% al 2050 rispetto ai livelli del 1990 e che, inoltre, ove l'Unione europea dia piena attuazione agli obiettivi di efficienza energetica, le emissioni di gas ad effetto serra al 2020 si ridurranno del 25% rispetto ai livelli del 1990 superando così l'obiettivo del 20% di cui alle conclusioni del Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007 e considerato che l'elaborazione dello scenario tendenziale per l'Italia, comprendente sia i settori ETS che quelli non ETS, presenta stime emissive al 2020 e al 2030 nell'ordine rispettivamente del -0,1% e di +1,4% rispetto ai livelli del 1990, come riportato nel seguente quadro:

Quadro emissivo nazionale al 2020 e al 2030 (settori ETS e non ETS)

.

1990

2000

2010

2020

2030

(MtCO2eq)

Emissioni nazionali (scenario tendenziale)

516

551

501

516

524

Variazione rispetto al 1990

.

6,8%

-2,9%

-0,1%

1,4%

Emissioni nazionali (scenario "con misure")

516

551

501

455

431

Variazione rispetto al 1990

.

6,8%

-2,9%

-11,9%

-16,6%

RITENUTO che l'avvio del processo di decarbonizzazione dell'economia del Paese debba essere realizzato mediante attività finalizzate allo sviluppo della filiera nazionale delle tecnologie "verdi", alla riduzione dell'intensità di carbonio e sviluppo del sistema energetico nazionale verso sistemi distribuiti di trigenerazione (elettricità, calore e freddo) ad alto rendimento con il contestuale sviluppo di reti locali intelligenti, allo sviluppo di sistemi integrati per le città intelligenti a basse emissioni (smart cities), ad accrescere l'eco-efficienza nell'edilizia, a modificare le modalità di trasporto di merci e persone, al recupero e valorizzazione dei rifiuti, alla promozione dell'esportazione di tecnologie verdi;

RITENUTO pertanto necessario aggiornare il Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra, di cui alle citate delibere n. 123/2002 e n. 135/2007, integrandolo con misure propedeutiche per porre il Paese su un percorso emissivo idoneo a rispettare gli obiettivi vincolanti di cui alla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, in coerenza con gli indirizzi della nuova Strategia energetica nazionale (SEN);

VISTA la nota 7 marzo 2013, n. 1096, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

ACQUISITO in seduta l'accordo del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri, Vice Ministri e Sottosegretari di Stato presenti sulla citata proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 7987 del 29 gennaio 2013, posta a base della presente delibera che viene adottata in coerenza con il documento di economia e finanza per l'anno 2012;

DELIBERA

1. Distanza dall'obiettivo di Kyoto

1.1. La distanza dall'obiettivo di Kyoto è quantificata come segue:

.

2008

2009

2010

2011

2012

(MtCO2eq.)

Emissioni nazionali, di cui:

.

.

.

.

.

ETS

201,6

201,6

201,6

201,6

201,6

non ETS

320,9

306,7

309,8

305,4

294,7

CERs/ERUs già acquistati

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Emissioni nazionali (inclusi CERs/ERUs)

520,5

506,3

509,4

505,0

494,3

Obiettivo di Kyoto

483,3

483,3

483,3

483,3

483,3

Distanza dall'obiettivo di Kyoto

37,2

23,0

26,1

21,7

11,0

1.2. Entro il 30 settembre 2013, ISPRA aggiorna la stima preliminare delle emissioni nazionali per l'anno 2012 e ne dà comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

1.3. Entro il 30 novembre 2013, sulla base dell'inventario nazionale delle emissioni di gas ad effetto serra per l'anno 2011 e della stima di cui al precedente punto 1.2 per l'anno 2012, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenterà a questo Comitato le possibili opzioni per assicurare il rispetto dell'obiettivo di Kyoto, con particolare riferimento all'individuazione del portfolio di AAUs, CERs ed ERUs da acquistare sul mercato internazionale del carbonio, e relativa stima delle risorse necessarie, tenendo conto, ai fini del raggiungimento del detto obiettivo, del contributo derivante dalla contabilizzazione degli assorbimenti forestali nazionali, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1° aprile 2008 (G.U. n. 104/2008).

2. Scenari tendenziale e "con misure"

2.1. Per il periodo 2013-2020 Io scenario emissivo tendenziale è determinato come riportato in Tabella 1.

2.2. Lo scenario emissivo tendenziale di cui al precedente punto 2.1 tiene conto degli effetti delle misure attuate e adottate fino al dicembre 2010 elencate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente delibera, ad esclusione delle misure in attuazione degli impegni assunti in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili di cui alle Conclusioni del Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007.

Tabella 1: Scenario emissivo tendenziale

.

2013

2015

2020

.

MtCO2eq

Da usi energetici, di cui:

394,2

404,3

427,0

Industrie energetiche

127,8

130,3

140,0

Industria

61,9

65,0

74,1

Trasporti

109,4

110,2

114,6

Residenziale e commerciale

79,4

83,5

83,2

Agricoltura (usi energetici)

7,8

7,7

7,6

Altro

7,9

7,6

7,5

Da altre fonti, di cui:

83,1

85,9

89,1

Processi industriali e F-gas

30,1

33,3

37,4

Agricoltura

33,4

33,5

33,4

Rifiuti

17,9

17,4

16,5

Altro

1,7

1,7

1,7

Totale scenario emissivo tendenziale, di cui

477,3

490,2

516,0

Settori ETS (Industrie energetiche, industria)

183,4

191,7

206,0

Settori non ETS (trasporti esclusi quelli aerei, agricoltura, residenziale, rifiuti)

293,9

298,5

310,0

2.3. Lo scenario emissivo "con misure" è determinato, come riportato in Tabella 2, a partire dallo scenario di cui al precedente punto 1 e tenendo conto degli effetti delle misure in programma per l'attuazione degli impegni assunti in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili di cui alle Conclusioni del Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007 elencate nell'allegato 2 che costituisce parte integrante della presente delibera:

Tabella 2: Scenario emissivo "con misure"

.

2013

2015

2020

.

MtCO2eq

Totale scenario emissivo "con misure", di cui

476,4

481,9

455,0

Settori ETS

182,5

184,7

174,9

Settori non ETS

293,9

297,2

280,1

2.4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 novembre 2013, presenterà a questo Comitato una relazione contenente un'analisi di efficacia (costi/benefici) delle misure di cui al precedente punto 2.3, tenuto conto del loro rilevante impatto, con particolare riferimento alle "Nuove misure di promozione e incentivazione relative alle fonti rinnovabili elettriche" e alla "Rimodulazione della fiscalità energetica". La relazione terrà conto della coerenza delle misure adottate con quelle previste dalla Strategia energetica nazionale (SEN) e conterrà altresì una valutazione del quadro delle emissioni in coerenza con il quadro della nuova programmazione per le politiche di sviluppo 2014-2020.

3. Distanza dagli obiettivi di cui alla decisione n. 406/2009/CE

Fermo restando la piena attuazione delle misure di cui agli allegati 1 e 2, la distanza dagli obiettivi di cui alla decisione n. 406/2009/CE, relativa ai settori non ETS, è quantificata nella seguente tabella 3:

Tabella 3: distanza dagli obiettivi di cui alla decisione n. 406/2009/CE

.

2013

2015

2020

.

MtCO2eq

Emissioni non ETS

293,9

297,2

280,1

Obiettivi decisione n. 406/2009

310,1

306,2

296,3 [3]

Distanza dagli obiettivi

-16,2

-9,0

-16,2

4. Azioni prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla decisione n. 406/2009/CE e dell'avvio del processo di decarbonizzazione dell'economia

4.1. Al fine di porre il Paese su un percorso emissivo idoneo a rispettare gli obiettivi annuali vincolanti di cui alla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 e le "tappe" di cui alla Comunicazione della Commissione COM(2011)112 che prevedono riduzioni del 25% al 2020, del 40% al 2030, del 60% al 2040 e dell'80% al 2050 rispetto ai livelli del 1990, ferma restando la necessità di assicurare l'attuazione delle misure di cui agli allegati 1 e 2, sono individuate le seguenti azioni da perseguire in via prioritaria:

a) valutare la possibilità di confermare fino al 2020 le detrazioni di imposta di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) valutare la possibilità, in termini di impatto sul relativo regime tariffario, di estendere al 2020 il meccanismo del conto termico nell'efficienza energetica di edifici delle pubbliche amministrazioni e per impianti a fonti rinnovabili termiche utilizzati da edifici pubblici e da strutture private, valutando, in sede di revisione del meccanismo, di procedere alla contabilizzazione dell'incentivo sulla base del risparmio raggiunto dagli interventi rispetto ai consumi attuali e all'entità delle fonti di energia fossile evitata, tenendo conto che l'estensione dell'incentivo non grava sul bilancio statale;

c) valutare la possibilità di estendere dal 2017 aI 2020 il meccanismo dei certificati bianchi tenendo conto di quanto previsto dalla direttiva 2012/27/UE e potenziando la realizzazione di grandi progetti di risparmio energetico su sistemi infrastrutturali, anche asserviti al risparmio energetico (reti di teleriscaldamento), ai trasporti e ai processi industriali, tenendo conto che l'estensione del detto meccanismo non grava sul bilancio statale;

d) valutare la possibilità di applicare la rimodulazione della fiscalità energetica, tenendo conto della proposta di direttiva 13 aprile 2011 del Consiglio europeo, recante modifica della direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità;

e) valutare la possibilità di introdurre benefici fiscali per gli investimenti in tecnologie a basso impatto ambientale nei processi di riconversione industriale dei siti di interesse nazionale contaminati al fine di attivare crescita ed occupazione "verde";

f) valutare la fattibilità tecnico-economica dell'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del Catalogo delle tecnologie, dei sistemi e dei prodotti per la decarbonizzazione dell'economia italiana (di seguito "Catalogo") e, in particolare, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, la fattibilità:

i) dell'adozione, entro il 2013, delle tecnologie, dei sistemi e dei prodotti rientranti nel Catalogo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico e aggiornato annualmente a partire dal 2014;

ii) delle seguenti misure in favore delle imprese e dei soggetti privati che acquistano le tecnologie, i sistemi e i prodotti contenuti nel Catalogo:

- accesso agevolato ai benefici previsti dal Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto;

- riduzione fino al 55% dell'IVA sull'acquisto delle tecnologie dei sistemi e dei prodotti stessi;

g) integrare - a partire dal 2013 - il Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto con il 40% delle entrate derivanti dai proventi della vendita all'asta delle quote di CO2, attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito di quanto previsto all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/29/CE (decreto legislativo adottato dal Consiglio dei Ministri in data 15 febbraio 2013, in attuazione della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra).

4.2. Le azioni di cui al punto precedente che comportano nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato (lettere a, d, e, f) potranno essere attuate con appositi provvedimenti legislativi che ne individuino, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, la necessaria copertura finanziaria.

4.3. Per le restanti misure di cui al precedente punto 4.1 (lettere b, c) si dovrà procedere ad una valutazione del loro impatto sul relativo regime tariffario che dovrà essere contenuta nella relazione di cui al precedente punto 2.4.

5. Monitoraggio degli impegni

5.1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CTE per la relativa valutazione e la successiva presa d'atto di questo Comitato:

a) l'aggiornamento degli scenari tendenziale e con misure di cui al precedente punto 2 e la loro estensione all'anno 2030;

b) la valutazione dello stato di attuazione delle misure di cui agli allegati 1 e 2 della presente delibera e di quelle riportate al precedente punto 4;

c) l'allocazione per ognuno degli anni dal 2013 al 2020 degli obiettivi di riduzione di cui alla Decisione n. 406/2009/CE, così come individuati dalla Commissione europea nella decisione di imminente formalizzazione;

d) l'aggiornamento in merito alla adozione da parte della Unione europea di obiettivi di riduzione delle emissioni ulteriori a quelli di cui alla Decisione n. 406/2009/CE;

e) l'aggiornamento della distanza dagli obiettivi di cui alla Decisione n. 406/2009/CE e, ove adottati, dagli obiettivi di cui alla precedente lettera d).

5.2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riferisce in merito alla valutazione di cui al punto 5.1 in occasione della relazione annuale di cui all'articolo 2, comma 9 della Legge n. 39 del 7 aprile 2011.

6. Istituzione della Segreteria tecnica del CTE

6.1. Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente delibera il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale di una Segreteria tecnica costituita da 3 membri dell'ENEA, 3 membri di ISPRA e 1 membro del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che svolga anche funzioni di coordinamento. Ai componenti la Segreteria tecnica non spettano compensi.

Roma, 8 marzo 2013

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2013

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 269

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2
_________________________
[1] Nella tabella sono stati riportati sia gli obiettivi determinati sulla base della metodologia internazionale di stima delle emissioni vigente (prima riga, 2° rapporto IPCC) sia quelli risultanti dall'applicazione della metodologia aggiornata che le Parti del Protocollo di Kyoto dovranno applicare a partire dall'inventario 2013 (seconda riga, 4° rapporto IPCC) che sarà trasmesso al Segretariato UNFCCC nell'anno 2015. La presente delibera assume quale riferimento i valori di cui al 2° rapporto poiché calcolati secondo una metodologia al momento coerente con quella utilizzata per la predisposizione dell'inventario delle emissioni. Ai sensi di quanto stabilito all'articolo 1 della decisione in via di formalizzazione, tali obiettivi saranno inoltre aggiornati per tenere conto delle emissioni degli impianti "nuovi entranti" nel sistema ETS per il periodo 2013-2020. Tali emissioni sono al momento stimate in circa 10 MtCO2 per l'intero periodo 2013-2020 e a seguito del consolidamento dei valori saranno sottratte ai valori riportati nella tabella di cui al punto 3 della presente delibera e sommate ai valori riportati nella tabella di cui al punto 2.3 - rigo ETS.

[2] Le emissioni settoriali per l'anno 1990, pari a 516,9 MtCO2eq., sono quelle utilizzate per determinare l'Ammontare Assegnato dell'Italia (arrotondato rispetto alla delibera CIPE n. 135 dell'11 dicembre 2007), valore che sarà assunto quale riferimento per la verifica di adempimento dell'obiettivo di Kyoto rispetto al valore relativo all'anno 1990 riportato nell'inventario nazionale delle emissioni di gas ad effetto serra che risulta invece pari a 519,2 MtCO2eq.

[3] L'obiettivo di riduzione al 2020 è calcolato applicando la riduzione del -13% alle emissioni dei settori "non ETS" relative all'anno 2005. Tali emissioni sono determinate come differenza tra le emissioni totali e le emissioni ETS, laddove quest'ultime sono calcolate sulla base del campo di applicazione 2013-2020 (e non 2005-2007) e pertanto differiscono da quelle indicate nella tabella di cui alle premesse. Per tale ragione l'obiettivo di riduzione di cui alla presente tabella non può essere dedotto dalla semplice applicazione della riduzione del -13% alle emissioni dei settori "non ETS" relative al 2005 indicate nella tabella di cui alle premesse.