
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 812/2013 DELLA COMMISSIONE, 18 febbraio 2013
G.U.U.E. 6 settembre 2013, n. L 239
Regolamento che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari. (Testo rilevante ai fini del SEE)
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2017/254)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 26 settembre 2013
Applicabile dal: 26 settembre 2013
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti (1), in particolare l'articolo 10, considerando quanto segue:
1) La direttiva 2010/30/UE impone alla Commissione di adottare atti delegati relativi all'etichettatura di prodotti connessi al consumo energetico dotati di un notevole potenziale di risparmio energetico ma che offrono prestazioni di livelli molto diversi a parità di funzionalità.
2) Il consumo di energia elettrica degli scaldacqua e dei serbatoi per l'acqua calda rappresenta una parte considerevole della domanda globale di energia elettrica nell'Unione e tali apparecchi con funzionalità equivalenti presentano una grande disparità in termini di efficienza energetica e di dispersioni. La possibilità di ridurne il consumo energetico è importante e riguarda la combinazione di scaldacqua con i dispositivi solari adeguati. E' pertanto opportuno che i requisiti in materia di etichettatura energetica interessino gli scaldacqua, i serbatoi e gli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari.
3) Poiché le caratteristiche tecniche specifiche degli scaldacqua progettati per essere alimentati a combustibili gassosi o liquidi prodotti prevalentemente (ossia per oltre il 50%) con biomassa richiedono un approfondimento delle analisi tecniche, economiche e ambientali, le prescrizioni in materia di etichettatura energetica di tali scaldacqua saranno, se del caso, stabilite successivamente in funzione dei risultati di dette analisi.
4) Riguardo all'efficienza energetica degli scaldacqua e dei serbatoi per l'acqua calda, è opportuno stabilire disposizioni armonizzate in materia di etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, con l'obiettivo di incentivare i fabbricanti a migliorare l'efficienza energetica di tali prodotti, incoraggiare gli utilizzatori finali ad acquistare modelli efficienti sotto il profilo energetico e contribuire al funzionamento del mercato interno.
5) Per quanto attiene ai notevoli risparmi energetici ed economici di ciascun tipo di scaldacqua e dei serbatoi, il presente regolamento intende presentare una nuova scala unica per l'etichettatura da A a G destinata agli scaldacqua convenzionali, solari e a pompa di calore nonché per i serbatoi per l'acqua calda. Dopo due anni è opportuno aggiungere una classe dinamica A +, al fine di accelerare la penetrazione di mercato degli scaldacqua e dei serbatoi per l'acqua calda più efficienti.
6) Il presente regolamento mira a garantire che i consumatori dispongano di informazioni comparative più accurate in merito alle prestazioni degli scaldacqua solari e a pompa di calore nelle tre zone climatiche europee.
7) Il livello di potenza sonora di uno scaldacqua potrebbe rappresentare un fattore decisionale importante per gli utilizzatori finali. E' opportuno inserire informazioni relative al livello di potenza sonora nelle etichette degli scaldacqua.
8) Si prevede che l'effetto combinato delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l'acqua calda si traduca in un risparmio energetico annuo stimato a 450 PJ (11 Mtep) circa entro il 2020, corrispondenti a circa 26 milioni di tonnellate (Mt) di emissioni di CO2, rispetto a uno scenario immutato.
9) E' opportuno che le informazioni riportate sulle etichette siano ottenute per mezzo di procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate e generalmente riconosciute comprese, quando disponibili, le norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normalizzazione su richiesta della Commissione, ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (2), per stabilire le specifiche per la progettazione ecocompatibile.
10) Occorre che il presente regolamento specifichi una forma grafica e un contenuto per le etichette di prodotto destinate agli scaldacqua e ai serbatoi per l'acqua calda.
11) Occorre che il presente regolamento specifichi inoltre i requisiti relativi alla scheda di prodotto e alla documentazione tecnica per gli scaldacqua e i serbatoi per l'acqua calda.
12) E' inoltre opportuno che il presente regolamento indichi i requisiti in materia di informazioni da fornire in caso di vendita a distanza, promozione e diffusione di materiali tecnici promozionali per gli scaldacqua e i serbatoi per l'acqua calda.
13) E' necessario che, oltre alle etichette e alle schede di prodotto degli scaldacqua e dei serbatoi per l'acqua calda di cui al presente regolamento, un'etichetta e una scheda dell'insieme basate sulle schede di prodotto ricevute dai fornitori garantiscano all'utilizzatore finale un accesso agevole alle informazioni in materia di prestazioni energetiche degli scaldacqua abbinati ai dispositivi solari. Siffatto insieme è in grado di ottenere la classe di massima efficienza A +++.
14) E' opportuno che le disposizioni del presente regolamento siano riviste alla luce del progresso tecnologico,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento fissa le specifiche per l'etichettatura energetica e la comunicazione di informazioni supplementari sul prodotto relativamente agli scaldacqua aventi una potenza termica nominale = 70 kW, ai serbatoi per l'acqua calda aventi un volume utile = 500 litri e agli insiemi composti da scaldacqua = 70 kW e dispositivo solare.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) agli scaldacqua appositamente progettati per essere alimentati a combustibili gassosi o liquidi prodotti prevalentemente con biomassa;
b) agli scaldacqua alimentati a combustibili solidi;
c) agli scaldacqua che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
d) agli apparecchi di riscaldamento misti definiti dall'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione;
e) agli scaldacqua che non soddisfano almeno il profilo di carico con l'energia di riferimento minima, come indicato all'allegato VII, tabella 3;
f) agli scaldacqua progettati per la sola preparazione di bevande calde e/o alimenti.
GU L 334 del 17.12.2010.
Definizioni
Oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2010/30/UE, ai fini del presente regolamento s'intende per:
1) "scaldacqua", un dispositivo
a) collegato a una fornitura esterna di acqua potabile o per uso sanitario;
b) che genera e trasferisce calore destinato all'acqua potabile o per uso sanitario a livelli di temperatura, quantitativi e flussi determinati durante intervalli definiti;
c) munito di uno o più generatori di calore;
2) "generatore di calore", la parte di uno scaldacqua che genera calore avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:
a) combustione di combustibili fossili e/o da biomassa;
b) uso dell'effetto Joule negli elementi riscaldanti di resistenza elettrica;
c) cattura del calore ambientale proveniente da una fonte aerea, idrica o geotermica e/o del calore disperso;
3) "potenza termica nominale", la potenza termica dichiarata dello scaldacqua nell'erogare acqua calda alle condizioni nominali standard, espressa in kW;
4) "volume utile" (V), il volume nominale di un serbatoio per l'acqua calda, espresso in litri;
5) "condizioni nominali standard", le condizioni di funzionamento di uno scaldacqua per stabilire la potenza termica nominale, l'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua, il livello di potenza sonora e, per i serbatoi per l'acqua calda, le condizioni per determinarne la dispersione;
6) "biomassa", la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
7) "combustibile da biomassa", un combustibile gassoso o liquido prodotto a partire da biomassa;
8) "combustibile fossile", un combustibile gassoso o liquido di origine fossile;
9) "serbatoio per l'acqua calda", un dispositivo per immagazzinare acqua calda destinata a fini sanitari e/o di riscaldamento d'ambiente, ivi compresi eventuali additivi, privo di generatore di calore fatta eventualmente eccezione per uno o più elementi riscaldanti ausiliari a immersione;
10) "elemento riscaldante ausiliario a immersione", una resistenza elettrica che sfrutta l'effetto Joule, che costituisce parte di un serbatoio per l'acqua calda e che genera calore solo quando la fonte esterna è interrotta (compresi i periodi di manutenzione) o fuori servizio, o che costituisce parte di un serbatoio per l'acqua calda da energia solare e fornisce calore quando la fonte solare di calore non è sufficiente a soddisfare i livelli richiesti di confort;
11) "dispositivo solare", un sistema esclusivamente solare, un collettore solare, un serbatoio per l'acqua calda da energia solare o una pompa del circuito del collettore, immesso sul mercato separatamente; (1)
12) "sistema esclusivamente solare", un dispositivo munito di uno o più collettori solari e serbatoi per l'acqua calda da energia solare ed eventuali pompe del circuito del collettore nonché altre parti, immesso sul mercato come singola unità e privo di generatori di calore, fatta eventualmente eccezione per uno o più elementi riscaldanti ausiliari a immersione; (1)
13) "insieme di scaldacqua e dispositivo solare", un insieme proposto all'utilizzatore finale contenente uno o più scaldacqua e uno o più dispositivi solari;
14) "efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua" (hwh), il rapporto fra l'energia utile erogata da uno scaldacqua o da un insieme di scaldacqua e dispositivo solare e l'energia necessaria alla sua generazione, espresso in%;
15) "livello di potenza sonora" (LWA), il livello di potenza sonora ponderato A, all'interno e/o all'esterno, espresso in dB;
16) "dispersione" (S), il calore disperso da un serbatoio per l'acqua calda a determinate temperature di acqua e ambiente, espresso in W;
17) "scaldacqua a pompa di calore", uno scaldacqua che usa il calore ambientale proveniente da una fonte aerea, idrica o geotermica e/o il calore disperso per produrre calore. Ai fini degli allegati da II a IX, l'allegato I stabilisce definizioni supplementari.
Punto sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 novembre 2023, Serie L.
Responsabilità dei fornitori e calendario
(modificato da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 16 aprile 2014, n. L 113 ed integrato dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 518/2014)
1. A decorrere dal 26 settembre 2015 i fornitori che immettono sul mercato e/o mettono in servizio scaldacqua, anche sotto forma d'insieme di scaldacqua e dispositivo solare, provvedono a che: (1)
a) ciascuno scaldacqua sia munito di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.1, se rientra nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punto 1, dove: per gli scaldacqua a pompa di calore, l'etichetta stampata è presente almeno nell'imballaggio del generatore di calore; per gli scaldacqua destinati all'utilizzo in insiemi di scaldacqua e dispositivo solare, per ciascuno scaldacqua è presente una seconda etichetta conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 3;
b) ciascuno scaldacqua sia munito della scheda di prodotto prevista all'allegato IV, punto 1, dove: per gli scaldacqua a pompa di calore, la scheda prodotto fornita almeno per il generatore di calore; per gli scaldacqua destinati all'utilizzo in insiemi di scaldacqua e dispositivo solare, è presente una seconda scheda, come disposto all'allegato IV, punto 4;
è presente una seconda scheda, come disposto all'allegato IV, punto 4;
c) la documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 1, sia fornita alle autorità degli Stati membri e alla Commissione previa richiesta;
d) qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di scaldacqua che fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche medie per tale modello;
e) qualsiasi materiale promozionale tecnico per uno specifico modello di scaldacqua che ne descrive i parametri tecnici specifici contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche medie per tale modello;
f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.1, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di scaldacqua se rientra nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punto 1;
g) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato IV, punto 1, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di scaldacqua, mentre per i modelli di scaldacqua a pompa di calore, la scheda prodotto elettronica sia messa a disposizione dei rivenditori almeno per quanto concerne il generatore di calore.
A decorrere dal 26 settembre 2017 ciascuno scaldacqua è munito di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.2, se rientra nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punto 1, dove per gli scaldacqua a pompa di calore, l'etichetta stampata è presente almeno nell'imballaggio del generatore di calore.
A decorrere dal 26 settembre 2017 un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.2, è messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di scaldacqua se rientra nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punto 1.
2. A decorrere dal 26 settembre 2015 i fornitori che immettono sul mercato e/o mettono in servizio scaldacqua provvedono a che: (1)
a) ciascun serbatoio per l'acqua calda sia munito di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 2.1, se rientra nelle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II, punto 2;
b) sia presente una scheda di prodotto come indicato nell'allegato IV, punto 2;
c) la documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 2, sia fornita alle autorità degli Stati membri e alla Commissione previa richiesta;
d) qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di serbatoio per l'acqua calda che fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello;
e) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di serbatoio per l'acqua calda che ne descrive i parametri tecnici specifici includa un riferimento alla classe di efficienza energetica di tale modello;
f) un'etichetta elettronica conforme a quanto disposto all'allegato III, punto 2.1, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di serbatoio per l'acqua calda se rientra nelle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II, punto 2;
g) una scheda prodotto elettronica come indicato nell'allegato IV, punto 2, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di serbatoio per l'acqua calda.
A decorrere dal 26 settembre 2017 ciascun serbatoio per l'acqua calda è munito di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 2.2, se rientra nelle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II, punto 2.
Dal 26 settembre 2017 un'etichetta elettronica conforme a quanto disposto all'allegato III, punto 2.2, è messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di serbatoio per l'acqua calda se rientra nelle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II, punto 2.
3. A decorrere dal 26 settembre 2015 i fornitori che immettono sul mercato e/o mettono in servizio dispositivi solari provvedono a che: (1)
a) sia presente una scheda di prodotto come indicato nell'allegato IV, punto 3;
b) la documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 3, sia fornita alle autorità degli Stati membri e alla Commissione previa richiesta.
c) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato IV, punto 3, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di dispositivo solare.
4. A decorrere dal 26 settembre 2015 i fornitori che immettono sul mercato e/o mettono in servizio insiemi di scaldacqua e dispositivo solare provvedono a che: (1)
a) ciascun insieme di scaldacqua e dispositivo solare sia munito di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 3, se rientra nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punto 1;
b) ciascuno insieme di scaldacqua e dispositivo solare sia munito della scheda di prodotto prevista all'allegato IV, punto 4;
c) la documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 4, sia fornita alle autorità degli Stati membri e alla Commissione previa richiesta;
d) qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di insieme di scaldacqua e dispositivo solare che fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche medie per tale modello;
e) qualsiasi materiale promozionale tecnico per uno specifico modello di insieme di scaldacqua e dispositivo solare che ne descrive i parametri tecnici specifici contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche medie per tale modello.
f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto, a quanto disposto all'allegato III, punto 3, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello comprensivo di un insieme di scaldacqua e dispositivo solare se rientra nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punto 1;
g) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato IV, punto 4, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello comprensivo di un insieme di scaldacqua e dispositivo solare.
Frase introduttiva sostituita da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 novembre 2023, Serie L.
Responsabilità dei rivenditori
(modificato dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 518/2014)
1. I rivenditori di scaldacqua provvedono a che:
a) presso il punto vendita, gli scaldacqua riportino l'etichetta messa a disposizione dai fornitori ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, conformemente a quanto stabilito all'allegato III, punto 1, all'esterno della parte anteriore dell'apparecchio, in modo che risulti chiaramente visibile;
b) gli scaldacqua offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, punto 1, salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato X;
c) qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di scaldacqua che fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche medie per tale modello;
d) qualsiasi materiale promozionale tecnico per uno specifico modello di scaldacqua che ne descrive i parametri tecnici specifici contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche medie per tale modello.
2. I rivenditori di serbatoi per l'acqua calda provvedono a che:
a) presso il punto vendita, i serbatoi per l'acqua calda riportino l'etichetta messa a disposizione dai fornitori ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, come disposto dall'allegato III, punto 2, all'esterno della parte anteriore dell'apparecchio, in modo che risulti chiaramente visibile;
b) i serbatoi per l'acqua calda offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, punto 2, salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato X;
c) qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di serbatoio per l'acqua calda che fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello;
d) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di serbatoio per l'acqua calda che ne descrive i parametri tecnici specifici includa un riferimento alla classe di efficienza energetica di tale modello.
3. I rivenditori di insiemi di scaldacqua e dispositivo solare provvedono, sulla base dell'etichetta e delle schede ricevute dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafi 1, 3 e 4, a che:
a) le offerte relative a un insieme specifico indichino l'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua e la classe energetica di riscaldamento dell'acqua per tale insieme in condizioni climatiche medie, più fredde e più calde, se pertinente, esibendo con l'insieme l'etichetta di cui all'allegato III, punto 3, e fornendo la scheda di cui all'allegato IV, punto 4, debitamente compilate secondo le caratteristiche dell'insieme;
b) gli insiemi di scaldacqua e dispositivo solare offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, punto 3, salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato X;
c) qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di insieme di scaldacqua e dispositivo solare che fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche medie per tale modello;
d) qualsiasi materiale promozionale tecnico per uno specifico modello di insieme di scaldacqua e dispositivo solare che ne descrive i parametri tecnici specifici contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche medie per tale modello.
Metodi di misurazione e di calcolo
Le informazioni da riportare ai sensi degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite metodi di misurazione e di calcolo affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e di calcolo più avanzate generalmente riconosciute, come definite agli allegati VII e VIII.
Procedura di verifica ai fini di sorveglianza del mercato
Gli Stati membri valutano la conformità della classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua, l'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua, il consumo annuo di acqua, il consumo annuo di energia e il livello di potenza sonora dichiarati nonché la classe di efficienza energetica e la dispersione dei serbatoi per l'acqua calda dichiarata, conformemente alla procedura stabilita nell'allegato IX.
Riesame
La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro cinque anni dalla sua entrata in vigore. Il riesame verte in particolare sulla valutazione dei cambiamenti più significativi nelle quote di mercato dei diversi tipi di apparecchiature nonché sull'adeguatezza della scheda e dell'etichetta dell'insieme di cui all'allegato III, punto 3, e all'allegato IV, punto 4.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO I
Definizioni applicabili ai fini degli allegati da II a IX
Ai fini degli allegati da II a IX si intende per:
1) «scaldacqua convenzionale», uno scaldacqua che genera calore per mezzo della combustione di combustibili fossili e/o da biomassa e/o dell'effetto Joule negli elementi di resistenza elettrica;
2) "scaldacqua solare", uno scaldacqua munito di uno o più collettori solari, serbatoi per l'acqua calda di origine solare, generatori di calore ed eventuali pompe nel circuito del collettore nonché altre parti; uno scaldacqua solare è immesso sul mercato come unità a sé stante; (1)
3) «profilo di carico», una sequenza determinata di aspirazioni di acqua, come indicato all'allegato VII, tabella 3; ciascuno scaldacqua soddisfa almeno un profilo di carico;
4) «aspirazione di acqua», una determinata combinazione di flusso idrico utile, temperatura utile dell'acqua, contenuto energetico e temperatura di picco utili, come indicato all'allegato VII, tabella 3;
5) «flusso idrico utile» (f), il flusso minimo, espresso in litri per minuto, per il quale l'acqua calda contribuisce all'energia di riferimento, come indicato all'allegato VII, tabella 3;
6) «temperatura utile dell'acqua» (Tm), la temperatura dell'acqua, espressa in gradi Celsius, alla quale l'acqua calda inizia a contribuire all'energia di riferimento, come indicato nell'allegato VII, tabella 3;
7) «contenuto energetico utile» (Qtap), il contenuto energetico dell'acqua calda, espresso in kWh, erogato a una temperatura uguale o superiore alla temperatura utile dell'acqua e a flussi idrici pari o superiori al flusso idrico utile, come indicato all'allegato VII, tabella 3;
8) «contenuto energetico dell'acqua calda», il prodotto della capacità calorifica specifica dell'acqua, la differenza media di temperatura fra l'acqua calda in uscita e l'acqua fredda in entrata e la massa totale di acqua calda prodotta;
9) «temperatura di picco» (Tp), la temperatura minima dell'acqua, espressa in gradi Celsius, da raggiungere durante le aspirazioni di acqua, come indicato all'allegato VII, tabella 3;
10) «energia di riferimento» (Qref), la somma del contenuto energetico utile delle aspirazioni di acqua, espresso in kWh, per un dato profilo di carico, come indicato all'allegato VII, tabella 3;
11) «profilo di carico massimo», il profilo di carico avente la maggiore energia di riferimento che uno scaldacqua può erogare rispettando nel contempo le condizioni di temperatura e di flusso del profilo in questione;
12) «profilo di carico dichiarato», il profilo di carico applicato per determinare l'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua;
13) «coefficiente di conversione» (CC), un coefficiente che riflette il 40 % dell'efficienza di produzione media prevista dell'UE, ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [1]; il valore del coefficiente di conversione è CC = 2,5;
14) «consumo quotidiano di energia elettrica» (Qelec), il consumo di elettricità nell'arco di 24 ore consecutive con il profilo di carico dichiarato e alle condizioni climatiche date, espresso in kWh in termini di energia finale;
15) «consumo quotidiano di combustibile» (Qfuel), il consumo di combustibile nell'arco di 24 ore consecutive con il profilo di carico dichiarato e alle condizioni climatiche date, espresso in kWh in termini di GCV e, ai fini dell'allegato VIII, punto 4, espresso in GJ in termini di GCV;
16) «potere calorifico superiore» (GCV), il quantitativo totale di calore emesso da un'unità di combustibile a ossicombustione integrale una volta effettuato il ritorno alla temperatura ambiente dei prodotti della combustione; tale quantitativo comprende il calore di condensazione di eventuali vapori contenuti nel combustibile e del vapore acqueo formato dalla combustione dell'eventuale idrogeno contenuto nel combustibile;
17) «controllo intelligente», un dispositivo che adatta automaticamente il processo di riscaldamento dell'acqua alle condizioni di utilizzo individuale al fine di ridurre il consumo energetico;
18) «conformità del controllo intelligente» (smart), la misura in cui uno scaldacqua dotato di controlli intelligenti soddisfa il criterio di cui all'allegato VIII, punto 5;
19) «fattore di controllo intelligente» (SCF), il guadagno in termini di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua dovuto al controllo intelligente alle condizioni di cui all'allegato VII, punto 3;
20) «consumo settimanale di energia elettrica con controlli intelligenti» (Qelec,week,smart), il consumo settimanale di elettricità di uno scaldacqua, con controllo intelligente attivato, espresso in kWh in termini di energia finale;
21) «consumo settimanale di combustibile con controlli intelligenti» (Qfuel,week,smart), il consumo settimanale di combustibile di uno scaldacqua, con controllo intelligente attivato, espresso in kWh in termini di GCV;
22) «consumo settimanale di energia elettrica senza controlli intelligenti» (Qelec,week), il consumo settimanale di elettricità di uno scaldacqua, con controllo intelligente disattivato, espresso in kWh in termini di energia finale;
23) «consumo settimanale di combustibile senza controlli intelligenti» (Qfuel,week), il consumo settimanale di combustibile di uno scaldacqua, con controllo intelligente disattivato, espresso in kWh in termini di GCV;
24) «consumo annuo di energia elettrica» (AEC), il consumo annuo di elettricità di uno scaldacqua nel profilo di carico dichiarato e alle condizioni climatiche date, espresso in kWh in termini di energia finale;
25) «consumo annuo di combustibile» (AFC), il consumo annuo di combustibile fossile e/o da biomassa di uno scaldacqua nel profilo di carico dichiarato e alle condizioni climatiche date, espresso in GJ in termini di GCV;
26) «termine di correzione ambientale» (Qcor), un termine che tiene conto dell'ubicazione dello scaldacqua in un sito non isotermico, espresso in kWh;
27) «dispersione di calore in stand-by» (Pstby), la dispersione di calore di uno scaldacqua a pompa di calore nei modi di funzionamento in cui non vi è richiesta di calore, espressa in kW;
28) «condizioni climatiche medie», «condizioni climatiche più fredde» e «condizioni climatiche più calde», rispettivamente le condizioni di temperatura e di irraggiamento solare globale caratteristiche delle città di Strasburgo, Helsinki e Atene;
29) «consumo energetico annuo» (Qtota), il consumo energetico annuo di uno scaldacqua solare, espresso in kWh in termini di energia primaria e/o in kWh in termini di GCV;
30) «contributo calorifico non solare annuo» (Qnonsol), il contributo annuo di elettricità (espresso in kWh in termini di energia primaria) e/o di combustibile (espresso in kWh in termini di GCV) alla produzione utile di calore di uno scaldacqua solare o di un insieme di scaldacqua e dispositivo solare, tenuto conto del quantitativo annuale di calore catturato dal collettore solare e delle dispersioni del serbatoio per l'acqua calda di origine solare;
31) «collettore solare», un dispositivo progettato per assorbire l'irraggiamento solare globale e trasferire l'energia calorifica così prodotta verso un fluido vettore; esso si caratterizza per l'area di apertura del collettore, l'efficienza a dispersione zero, il coefficiente del primo ordine, il coefficiente del secondo ordine e il modificatore dell'angolo di incidenza;
32) «irraggiamento solare globale», il tasso di energia solare totale in entrata, sia diretta sia indiretta, su un piano collettore avente un'inclinazione di 45° orientato a sud sulla superficie terrestre, espresso in W/m2;
33) «area di apertura del collettore» (Asol), l'area massima proiettata attraverso la quale la radiazione solare non concentrata entra nel collettore, espressa in m2;
34) «efficienza a dispersione zero» (η0), l'efficienza del collettore solare quando la temperatura del fluido vettore del collettore solare è uguale alla temperatura ambiente;
35) «coefficiente del primo ordine» (a1), il coefficiente di dispersione di un collettore solare, espresso in W/(m2 K);
36) «coefficiente del secondo ordine» (a2), il coefficiente che misura la dipendenza dalla temperatura del coefficiente del primo ordine, espresso in W/(m2 K2);
37) «modificatore dell'angolo di incidenza» (IAM), il rapporto fra la produzione utile di calore di un collettore solare a un dato angolo di incidenza e la sua produzione utile a un angolo di incidenza di 0°;
38) «angolo di incidenza», l'angolo fra la direzione del sole e la direzione perpendicolare all'apertura del collettore solare;
39) «serbatoio per l'acqua calda di origine solare», un serbatoio per l'acqua calda che immagazzina l'energia calorifica prodotta da uno o più collettori solari;
40) «efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua del generatore di calore» (ηwh,nonsol), l'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di un generatore di calore che costituisce parte di uno scaldacqua solare, espressa in %, in condizioni climatiche medie e senza il contributo del calore di origine solare;
41) «consumo ausiliario di elettricità» (Qaux) o «elettricità ausiliaria» ai fini dell'allegato IV, figura 1, il consumo annuo di elettricità di uno scaldacqua solare o di un sistema esclusivamente solare, dovuto al consumo energetico della pompa e in stand-by, espresso in kWh in termini di energia finale;
42) «consumo energetico della pompa» (solpump), il consumo nominale della pompa elettrica del circuito del collettore di uno scaldacqua solare o di un sistema esclusivamente solare, espresso in W;
43) «consumo elettrico in stand-by» (solstandby), il consumo elettrico nominale di uno scaldacqua solare o di un sistema esclusivamente solare quando la pompa e il generatore sono inattivi, espresso in W;
44) «identificatore del modello», il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di scaldacqua, serbatoio per l'acqua calda, dispositivo solare o insieme di scaldacqua e dispositivo solare da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fornitore o dello stesso rivenditore.
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[1] GU L 315 del 14.11.2012.
Punto sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 novembre 2023, Serie L.
ALLEGATO IV
Scheda prodotto
1. SCALDACQUA
1.1. Le informazioni contenute nella scheda prodotto dello scaldacqua sono indicate nell'ordine che segue e sono incluse nella brochure allegata al prodotto o in altra documentazione fornita con il prodotto stesso:
a) nome o marchio del fornitore;
b) identificatore del modello del fornitore;
c) il profilo di carico dichiarato, espresso mediante la lettera adeguata e l'utilizzo tipico a norma dell'allegato VII, tabella 3;
d) la classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua, determinata a norma dell'allegato II, punto 1; per gli scaldacqua solari e a pompa di calore, alle condizioni climatiche medie;
e) l'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in %, arrotondata alla cifra intera più vicina, determinata a norma dell'allegato VIII, punto 3; per gli scaldacqua solari e a pompa di calore, le condizioni climatiche medie;
f) il consumo annuo di energia in kWh in termini di energia finale e/o il consumo annuo di combustibile in GJ in termini di GCV, arrotondati alla cifra intera più vicina e calcolati a norma dell'allegato VIII, punto 4; per gli scaldacqua solari e a pompa di calore, le condizioni climatiche medie;
g) se pertinente, altri profili di carico per i quali lo scaldacqua è idoneo all'uso e la corrispondente efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua nonché il consumo annuo di elettricità, come disposto ai punti e) e f);
h) le impostazioni di temperatura del termostato dello scaldacqua, quale immesso sul mercato dal fornitore; (1)
i) il livello di potenza sonora LWA, all'interno, in dB, arrotondato alla cifra intera più vicina (per gli scaldacqua a pompa di calore se pertinente);
j) se del caso, la menzione che lo scaldacqua è in grado di funzionare solo durante le ore morte;
k) eventuali precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione dello scaldacqua;
l) se il valore smart è uguale a 1, la menzione che le informazioni relative all'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua, al consumo annuo di elettricità e di combustibile, se pertinenti, si riferiscono alle sole impostazioni del controllo intelligente attivato;
inoltre, nel caso degli scaldacqua solari e a pompa di calore:
m) l'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in %, in condizioni climatiche più fredde e più calde, arrotondata alla cifra intera più vicina, determinata a norma dell'allegato VIII, punto 3;
n) il consumo annuo di energia in kWh in termini di energia finale e/o consumo annuo di combustibile in GJ in termini di GCV, in condizioni climatiche più fredde e più calde, arrotondato alla cifra intera più vicina e calcolato come indicato nell'allegato VIII, punto 4;
inoltre, nel caso degli scaldacqua solari:
o) l'area di apertura del collettore, in m2, al secondo decimale;
p) l'efficienza a perdita zero, al terzo decimale;
q) il coefficiente del primo ordine, in W/(m2 K), al secondo decimale;
r) il coefficiente del secondo ordine, in W/(m2 K2), al terzo decimale;
s) il modificatore dell'angolo di incidenza, al secondo decimale;
t) il volume utile in litri, arrotondato alla cifra intera più vicina;
u) il consumo energetico della pompa, in W, arrotondato alla cifra intera più vicina;
v) il consumo in stand-by, in W, al secondo decimale;
inoltre, nel caso degli scaldacqua a pompa di calore:
w) il livello di potenza sonora LWA, all'esterno, in dB, arrotondato alla cifra intera più vicina.
1.2. Una scheda prodotto può riguardare diversi modelli di scaldacqua dello stesso fornitore.
1.3. Le informazioni riportate sulla scheda possono essere fornite mediante una riproduzione a colori o in bianco e nero dell'etichetta. In tal caso, occorre fornire le informazioni di cui al punto 1.1 non riportate sull'etichetta.
2. SERBATOI PER L'ACQUA CALDA
2.1. Le informazioni contenute nella scheda prodotto del serbatoio per l'acqua calda sono indicate nell'ordine che segue e sono incluse nella brochure allegata al prodotto o in altra documentazione fornita con il prodotto stesso:
a) nome o marchio del fornitore;
b) identificatore del modello del fornitore;
c) la classe di efficienza energetica del modello quale definita nell'allegato II, punto 2;
d) la dispersione in W, arrotondata alla prima cifra intera;
e) il volume utile in litri, arrotondato alla prima cifra intera.
2.2. Una scheda prodotto può riguardare diversi modelli di serbatoi per l'acqua calda dello stesso fornitore.
2.3. Le informazioni riportate sulla scheda possono essere fornite mediante una riproduzione a colori o in bianco e nero dell'etichetta. In tal caso, occorre fornire le informazioni di cui al punto 2.1 non riportate sull'etichetta.
3. DISPOSITIVI SOLARI
3.1. Le informazioni contenute nella scheda prodotto del dispositivo solare sono indicate nell'ordine che segue e sono incluse nella brochure allegata al prodotto o in altra documentazione fornita con il prodotto stesso (per le pompe del circuito, se del caso):
a) nome o marchio del fornitore;
b) identificatore del modello del fornitore;
c) l'area di apertura del collettore, in m2, al secondo decimale;
d) l'efficienza a perdita zero, al terzo decimale;
e) il coefficiente del primo ordine, in W/(m2 K), al secondo decimale;
f) il coefficiente del secondo ordine, in W/(m2 K2), al terzo decimale;
g) il modificatore dell'angolo di incidenza, al secondo decimale;
h) il volume utile in litri, arrotondato alla cifra intera più vicina;
i) il contributo calorifico non solare annuo Qnonsol in kWh in termini di energia primaria per l'elettricità e/o in kWh in termini di GCV per il combustibili nei profili di carico M, L, XL e XXL in condizioni climatiche medie, arrotondato alla cifra intera più vicina;
j) il consumo energetico della pompa, in W, arrotondato alla cifra intera più vicina;
k) il consumo in stand-by, in W, al secondo decimale;
l) il consumo ausiliario di elettricità Qaux, in kWh in termini di energia finale, arrotondato alla cifra intera più vicina.
3.2. Una scheda prodotto può riguardare diversi modelli di dispositivi solari dello stesso fornitore.
4. INSIEMI DI SCALDACQUA E DISPOSITIVI SOLARI
La scheda per gli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari contiene gli elementi di cui alla figura 1 per valutare l'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di un insieme di scaldacqua e dispositivo solare, dove si riportano le seguenti informazioni:
- I: il valore dell'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua dello scaldacqua, espressa in %,
- II: il valore dell'espressione matematica, (220 ⋅ Qref) / Qnonsol dove Qref è estratto dall'allegato VII, tabella 3 e Qnonsol dalla scheda di prodotto del dispositivo solare nel profilo di carico dichiarato M, L, XL o XXL dello scaldacqua,
- III: il valore dell'espressione matematica, (Qaux ⋅ 2,5) / (220 ⋅ Qref) espresso in %, dove Qaux è estratto dalla scheda di prodotto del dispositivo solare e Qref dall'allegato VII, tabella 3 per il profilo di carico dichiarato M, L, XL o XXL.
Lettera sostituita da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 novembre 2023, Serie L.
Il titolo del presente allegato è stato modificato dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 518/2014.
ALLEGATO IX
(sostituito dall'allegato X del Reg. (UE) n. 2017/254)
Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato
Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità degli Stati membri e non devono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica. I valori e le classi che figurano sull'etichetta o sulla scheda prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori riportati nella documentazione tecnica.
Per verificare la conformità di un modello di prodotto ai requisiti stabiliti nel presente regolamento delegato, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:
1) le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;
2) si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:
a) i valori riportati nella documentazione tecnica di cui all'articolo 5, lettera b), della direttiva 2010/30/UE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fornitore dei corrispondenti valori che figurano nei risultati delle prove di cui al punto iii) della suddetta lettera; e
b) i valori che figurano sull'etichetta e sulla scheda di prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati, e la classe di efficienza energetica indicata non è più favorevole per il fornitore della classe determinata dai valori dichiarati; e
c) quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 9;
3) se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera a) o b), il modello e tutti i modelli equivalenti di scaldacqua, di serbatoi per l'acqua calda, di dispositivi solari o di insiemi di scaldacqua e dispositivi solari sono considerati non conformi al presente regolamento delegato;
4) se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi equivalenti;
5) il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze riportate nella tabella 9;
6) se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello e tutti i modelli equivalenti di scaldacqua, di serbatoi per l'acqua calda, di dispositivi solari o di insiemi di scaldacqua e dispositivi solari sono considerati non conformi al presente regolamento delegato;
7) le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.
Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di misurazione e calcolo stabiliti negli allegati VII e VIII.
Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 9 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per le specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.
Tabella 9
Tolleranze di verifica
Parametri |
Tolleranze di verifica |
Consumo quotidiano di energia elettrica, Qelec |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5%. |
Livello di potenza sonora, LWA, all'interno e/o all'esterno |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 2 dB. |
Consumo quotidiano di combustibile, Qfuel |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5%. |
Consumo settimanale di combustibile con controlli intelligenti, Qfuel,week,smart |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5%. |
Consumo settimanale di elettricità con controlli intelligenti, Qelec,week,smart |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5%. |
Consumo settimanale di combustibile senza controlli intelligenti, Qfuel,week |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5%. |
Consumo settimanale di elettricità senza controlli intelligenti, Qelec,week |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5%. |
Volume utile, V |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 2%. |
Area di apertura del collettore, Asol |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 2%. |
Consumo energetico della pompa, solpump |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 3%. |
Consumo energetico in stand-by, solstandby |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5%. |
Dispersione, S |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5%. |
ALLEGATO X
(introdotto dall'allegato X del Reg. (UE) n. 518/2014)
Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet
1) Ai fini dei punti da 2 a 5 del presente allegato si intende per:
a) "dispositivo di visualizzazione", qualsiasi schermo, anche tattile o altra tecnologia visiva impiegata per mostrare contenuti Internet agli utilizzatori;
b) "visualizzazione annidata", un'interfaccia visiva con cui si accede a un'immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o l'espansione dell'immagine o dell'insieme di dati su schermo tattile;
c) "schermo tattile", uno schermo che risponde al tatto, come quello di un tablet, un computer convertibile o uno smartphone;
d) "testo alternativo", testo fornito in alternativa a un'immagine che consente di presentare le informazioni in forma non grafica nel caso in cui i dispositivi di visualizzazione non siano in grado di visualizzare l'immagine o ai fini di una migliore accessibilità, come le applicazioni di sintesi vocale.
2) L'opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3 o, nel caso di un insieme la cui etichetta è debitamente compilata sulla base delle etichette e schede fornite dai fornitori a norma dell'articolo 3, è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto o dell'insieme, a norma del calendario definito all'articolo 3. Se si presentano sia un prodotto, sia un insieme, ma con l'indicazione del prezzo per il solo insieme, si visualizza solo l'etichetta dell'insieme. Le dimensioni sono tali che l'etichetta sia ben visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate all'allegato III. L'etichetta può essere visualizzata per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso l'immagine utilizzata per accedere all'etichetta è conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. Se si applica la visualizzazione annidata, l'etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.
3) L'immagine utilizzata per accedere all'etichetta in caso di visualizzazione annidata
a) consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto o dell'insieme riportata sull'etichetta;
b) indica sulla freccia la classe di efficienza energetica del prodotto o dell'insieme in colore bianco con una dimensione di carattere equivalente a quella del prezzo nonché
c) ha uno dei seguenti formati:
4) in caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell'etichetta è la seguente:
a) l'immagine di cui al punto 3 del presente allegato è mostrata per mezzo del dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto o dell'insieme;
b) l'immagine è collegata all'etichetta;
c) l'etichetta è visualizzata con un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o espandendo l'immagine su schermo tattile;
d) l'etichetta è visualizzata in una finestra sovrapposta, in una nuova scheda, in una nuova pagina, o a schermo sovrapposto;
e) nel caso dell'ingrandimento dell'etichetta su schermo tattile, si applicano le convenzioni relative ai dispositivi di ingrandimento tattile;
f) l'etichetta scompare per mezzo di un'opzione di chiusura o altri meccanismi impiegati di norma a tal fine;
g) il testo alternativo all'immagine da visualizzare qualora il dispositivo non sia in grado di visualizzare l'etichetta è costituito dalla classe di efficienza energetica del prodotto o dell'insieme in un carattere avente dimensioni equivalenti a quelle del prezzo.
5) L'opportuna scheda prodotto messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3 è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto o dell'insieme. La dimensione è tale da consentire che la scheda prodotto sia chiaramente visibile e leggibile. La scheda prodotto può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso il collegamento usato per accedere alla scheda indica chiaramente e in modo leggibile la dicitura "Scheda prodotto". Se si applica la visualizzazione annidata, la scheda prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.