
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 14 febbraio 2013, n. 22
G.U.R.I. 14 marzo 2013, n. 62
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4;
Visto il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e successive modificazioni, e in particolare, l'articolo 28;
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni e in particolare l'articolo 179, comma 5, lettera e), l'articolo 183, comma 1, lettera cc) e- l'articolo 184-ter, comma 1 e 2;
Considerato che i criteri specifici di cui al citato articolo 184-ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, e successive modificazioni; recante attuazione della Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000, e successive modificazioni e integrazioni, sull'incenerimento dei rifiuti. Considerato che in Italia esiste un mercato per la produzione e l'utilizzo di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), definiti all'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Ritenuto necessario promuovere la produzione e l'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS) da utilizzare, a determinate condizioni, in sostituzione di combustibili convenzionali per finalità ambientali e economiche con l'obiettivo di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, ivi incluse le emissioni di gas climalteranti, all'incremento dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili mediante un utilizzo sostenibile a scopi energetici della biomassa contenuta nei rifiuti, ad un più elevato livello di recupero dei rifiuti, nel rispetto della gerarchia di trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad una riduzione degli oneri ambientali ed economici legati allo smaltimento di rifiuti in discarica, al risparmio di risorse naturali, alla riduzione della dipendenza da combustibili convenzionali e all'aumento della certezza d'approvvigionamento energetico;
Ritenuto necessario incoraggiare la produzione di combustibili solidi secondari (CSS) di alta qualità, aumentare la fiducia in relazione all'utilizzo di detti combustibili e fornire, con riferimento alla produzione e l'utilizzo di detti combustibili chiarezza giuridica e certezza comportamentale uniforme sull'intero territorio nazionale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 giugno 2012;
Vista la notifica di cui alla direttiva 98/34/CE, e successive modificazioni che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche;
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 13 febbraio 2013, prot. n. 1068;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Oggetto
1. In applicazione dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento stabilisce i criteri specifici da rispettare affinchè determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS), come definito all'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo medesimo, cessano di essere qualificate come rifiuto.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente regolamento stabilisce, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le procedure e le modalità affinchè le fasi di produzione e utilizzo del CSS-Combustibile, ivi comprese le fasi propedeutiche alle stesse, avvengano senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio per l'ambiente, e in particolare senza:
a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b) causare inconvenienti da rumori e odori;
c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. Gli allegati al presente regolamento sono parte integrante del medesimo.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alla produzione del CSS-Combustibile come definito all'articolo 3, comma 1, lettera e), e all'utilizzo dello stesso come combustibile negli impianti definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), rispettivamente, ai fini della produzione di energia elettrica o termica.
2. I rinvii a disposizioni del diritto dell'Unione europea, alle leggi o ai regolamenti statali, ovvero a norme o regolamentazioni tecniche, si intendono effettuati anche alle relative modifiche e integrazioni.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano, per quanto non diversamente disposto e in quanto applicabili, le definizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, nonchè le seguenti:
a) "autorità competente": l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure dell'autorizzazione ai sensi del Titolo IV Capo IV del citato decreto legislativo;
b) "cementificio": un impianto di produzione di cemento avente capacità di produzione superiore a 500 ton/g di clinker e soggetto al regime di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in possesso di autorizzazione integrata ambientale purchè dotato di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 oppure, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
c) "centrale termoelettrica": impianto di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW di cui al punto 2, 1.1, dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in possesso di autorizzazione integrata ambientale e dotato di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 oppure, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
d) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido secondario, come definito all'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) "CSS-Combustibile": il sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) per il quale risulta emessa una dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto all'articolo 8, comma 2;
f) "lotto": un campione rappresentativo, classificato e caratterizzato conformemente alla norma UNI EN 15359 di un quantitativo complessivo di sottolotti comunque non superiore a 1.500 tonnellate, per i quali sono state emesse dichiarazioni di conformità nel rispetto di quanto disposto all'articolo 8, comma 2;
g) "produttore": il gestore dell'impianto di produzione del CSS-Combustibile;
h) "sottolotto": la quantità di combustibile solido secondario (CSS) prodotta, su base giornaliera, in conformità alle norme di cui al Titolo II del presente regolamento;
i) "utilizzatore": il gestore dell'impianto di cui alle lettere b) o c) che utilizza il CSS-Combustibile come combustibile in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali.
Cessazione della qualifica di rifiuto
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) cessa di essere qualificato come rifiuto con l'emissione della dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto all'articolo 8, comma 2, del presente regolamento.
2. Nelle fasi successive all'emissione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 8, comma 2, il sottolotto di CSS-Combustibile è gestito in applicazione delle norme di cui ai Titoli III e IV del presente regolamento.
3. Il venir meno della conformità alle caratteristiche di classificazione di cui all'Allegato 1, Tabella 1, del sottolotto di CSS-Combustibile oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 2, successivamente alla emissione della stessa, comporta per il detentore l'obbligo di gestire il predetto sottolotto come un rifiuto ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il soggetto che detiene il sottolotto al momento in cui è stata verificata la non conformità dello stesso alle specifiche tecniche di cui all'Allegato 1 è da qualificare come produttore iniziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Impianto per la produzione del CSS-Combustibile
1. Ai fini del presente regolamento, il CSS-Combustibile è prodotto esclusivamente in impianti autorizzati in procedura ordinaria in conformità alle disposizioni della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo medesimo, e comunque dotati di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN 15358 ovvero, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
Rifiuti ammessi per la produzione del CSS-Combustibile
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, per la produzione del CSS-Combustibile sono utilizzabili solamente i rifiuti urbani e i rifiuti speciali, purchè non pericolosi. Salvo quanto diversamente disposto nell'Allegato 2, per la produzione del CSS-Combustibile non sono ammessi i rifiuti non pericolosi elencati nell'Allegato 2.
2. L'avvio dei rifiuti alla produzione del CSS-Combustibile deve avvenire nel rispetto dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Resta impregiudicata la possibilità di utilizzare anche materiali non classificati come rifiuto purchè non pericolosi ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.
Processo di produzione del CSS-Combustibile
1. La produzione del CSS-Combustibile avviene secondo processi e tecniche di produzione elencate, in modo esemplificativo, nell'Allegato 3.
2. Tutte le fasi di produzione del CSS-Combustibile sono soggette alle disposizioni della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle altre disposizioni applicabili.
3. I rifiuti generati nel corso del processo di produzione del CSS-Combustibile sono gestiti nel rispetto delle disposizioni della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, per quanto ambientalmente ed economicamente praticabile, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179 del medesimo decreto legislativo.
4. Con riferimento a ciascun sottolotto, il produttore determina, con modalità conformi a quanto indicato dalla norma UNI EN 15359, la classificazione dello stesso sulla base dei parametri e delle classi 1, 2, 3 e relative combinazioni, elencate nella Tabella 1 dell'Allegato 1. La caratterizzazione del sottolotto di cui al presente comma è effettuata secondo le metodiche di campionamento definite dalla norma UNI EN 15442 e le metodiche analitiche riportate nelle pertinenti parti della norma UNI EN 15443.
Dichiarazione di conformità
1. Per ciascun sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) il produttore verifica:
a) il rispetto delle prescrizioni contenute agli articoli 5, 6, 7 e 9;
b) fatto salvo quanto previsto al comma 5, la rispondenza alle caratteristiche di classificazione sulla base dei parametri e delle classi 1, 2, 3 e relative combinazioni, elencate nella Tabella 1 dell'Allegato 1 del presente regolamento;
c) i dati identificativi dell'utilizzatore del CSS-Combustibile;
d) il rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie relative all'immissione sul mercato e alla commercializzazione dei prodotti.
2. All'esito positivo della verifica di cui al comma 1, il produttore emette per il relativo sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all'Allegato 4. Il produttore conserva presso l'impianto di produzione una copia della dichiarazione di conformità per un anno dalla data dell'emissione della stessa, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono. La dichiarazione di conformità può, in alternativa, anche essere conservata su supporto elettronico.
3. Per ciascun sottolotto di CSS-Combustibile, in relazione al quale è stata emessa una dichiarazione di conformità, il produttore conserva per un mese dalla data di emissione del certificato di conformità un campione rappresentativo classificato e caratterizzato conformemente alla norma UNI EN 15359.
4. In assenza di una dichiarazione di conformità emessa nel rispetto del comma 2, il combustibile solido secondario (CSS) è gestito con le modalità previste alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Ai fini dell'emissione della dichiarazione di conformità di cui al comma 2, nel periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime di un impianto di cui all'articolo 5, la cui durata deve essere concordata con l'autorità competente, il produttore verifica, con riferimento a ciascun sottolotto, la corrispondenza dello stesso anche alle caratteristiche di specificazione di cui all'Allegato 1, Tabella 2. Gli esiti delle verifiche sono documentati in una relazione sottoscritta dal produttore e trasmessa con cadenza settimanale all'autorità competente. La relazione è conservata dal produttore per tre anni dalla data dell'emissione della stessa e messa a disposizione delle autorità competenti che la richiedono.
6. Successivamente alla messa a regime dell'impianto di cui all'articolo 5, il produttore verifica la corrispondenza alle caratteristiche di specificazione di cui all'Allegato 1, Tabella 2, unicamente con riferimento a ciascun lotto. In attesa dell'effettuazione delle predette verifiche resta impregiudicata la possibilità per il produttore di emettere, con riferimento a uno o più sottolotti, anche non costituenti il lotto oggetto di verifica, dichiarazioni di conformità ai sensi e per gli effetti del comma 2.
L'eventuale non conformità del lotto in relazione alle caratteristiche di specificazione di cui all'Allegato 1, Tabella 2, lascia impregiudicati gli effetti giuridici delle dichiarazioni di conformità emesse in relazione ai sottolotti di cui è costituito il predetto lotto.
7. Gli esiti delle verifiche di cui al precedente comma 6 sono documentati in una relazione sottoscritta dal produttore, da questo conservata per un anno dalla data del rilascio e messa a disposizione delle autorità competenti che la richiedono. Per ciascun lotto, il produttore conserva, per un anno dalla data di rilascio della relazione, un campione rappresentativo classificato e caratterizzato conformemente alla norma UNI EN 15359. Qualora dalla relazione emergano fatti di difformità, il produttore ne dà immediata comunicazione all'autorità competente che può richiedere al produttore di adottare, per un periodo non inferiore a tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, la procedura di cui al comma 5.
Sistema di gestione per la qualità
1. Il produttore adotta un sistema di gestione per la qualità del processo di produzione del CSS-Combustibile finalizzato al monitoraggio e controllo, tramite procedimenti documentati, attraverso il rispetto delle norme UNI EN 15358 ovvero, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
2. Il sistema di gestione per la qualità riguarda:
a) il rispetto degli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e 11 del presente regolamento;
b) le destinazioni del CSS-Combustibile nonchè le osservazioni pervenute al produttore da parte degli utilizzatori del CSS-Combustibile;
c) il rispetto della normativa in materia ambientale;
d) la revisione e il miglioramento del sistema di gestione della qualità;
e) la formazione del personale del produttore.
3. Il sistema di gestione per la qualità è certificato da un organismo terzo accreditato. L'accertamento della conformità del sistema di gestione per la qualità alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 è effettuato con verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.
Deposito e movimentazione del CSS-Combustibile presso il produttore
1. In attesa del trasporto all'impianto di utilizzo, il CSS-Combustibile è depositato e movimentato esclusivamente nell'impianto in cui è stato prodotto e nelle aree pertinenziali dello stesso. Il deposito e la movimentazione presso il produttore avvengono in modo tale da:
a) evitare spandimenti accidentali e contaminazione di aria, acqua, suolo;
b) evitare fenomeni di autocombustione o di formazione di miscele esplosive;
c) prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori.
2. Il deposito di cui al comma 1 non può avere durata superiore a sei mesi dalla data di emissione della dichiarazione di conformità. Trascorso tale periodo, il CSS-Combustibile depositato nelle aree pertinenziali dell'impianto di produzione è gestito come un rifiuto ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione e le disposizioni autorizzative specifiche.
Trasporto del CSS-Combustibile all'impianto di utilizzo
1. Il CSS-Combustibile è conferito, anche tramite soggetti che esercitano attività di trasporto per conto del produttore o dell'utilizzatore, direttamente dal produttore all'impianto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) o c) in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale per l'utilizzo del CSS-Combustibile. Il trasporto è effettuato senza depositi intermedi esterni al perimetro dell'impianto di produzione del CSS-Combustibile oppure all'impianto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) o c), fatti salvi gli stazionamenti dei mezzi di trasporto previsti per legge o dettate, nei limiti dello stretto necessario, da esigenze tecniche di trasporto. Al trasporto si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 1.
2. I contenitori destinati al trasporto del CSS-Combustibile non possono essere utilizzati per il deposito ed il trasporto contemporaneo del CSS-Combustibile e di altri oggetti o sostanze, compresi rifiuti. I contenitori devono essere sottoposti ad operazioni di pulizia, laddove siano stati precedentemente utilizzati per il trasporto di altri oggetti o sostanze, compresi rifiuti, che possono alterare le proprietà chimico-fisiche del CSS-Combustibile.
3. Durante le fasi di trasporto del CSS-Combustibile all'impianto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) o c), lo stesso è accompagnato dalla scheda di trasporto di cui al decreto 30 giugno 2009 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza equipollenti e da due copie della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 8, comma 2. La scheda di trasporto è predisposta in triplice copia, una per il gestore dell'impianto di produzione, una per il trasportatore del CSS-Combustibile e una per il gestore dell'impianto di utilizzo e conservata, da ciascuno dei predetti soggetti, per cinque anni dalla data in cui ha avuto inizio il trasporto. Una copia della dichiarazione di conformità è consegnata all'utilizzatore che la conserva presso l'impianto, l'altra è conservata dal trasportatore nella propria sede legale. Le dichiarazioni di conformità sono conservate per un anno dalla data del rilascio e messe a disposizione delle autorità di controllo che le richiedono. Le dichiarazioni di conformità possono, in alternativa, anche essere conservate su supporto elettronico.
Deposito e movimentazione del CSS-Combustibile presso l'utilizzatore
1. Il deposito e la movimentazione del CSS-Combustibile nel compendio dell'impianto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) o c), avviene in modo tale da:
a) evitare spandimenti accidentali e contaminazione di aria, acqua, suolo;
b) evitare fenomeni di autocombustione o di formazione di miscele esplosive;
c) prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori.
2. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione.
Condizioni di utilizzo del CSS-Combustibile
1. L'utilizzo del sottolotto di CSS-Combustibile, in relazione al quale è stata emessa una dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto all'articolo 8, comma 2, è consentito esclusivamente negli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) ai fini della produzione, rispettivamente, di energia termica o di energia elettrica.
2. Fatte salve le diverse prescrizioni più restrittive contenute nella rispettiva autorizzazione integrata ambientale vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per garantire un elevato grado di tutela dell'ambiente e della salute umana, l'utilizzo del CSS-Combustibile negli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) o c) è soggetto al rispetto delle pertinenti disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, applicabili al coincenerimento, quali le disposizioni relative alle procedure di consegna e ricezione, le condizioni di esercizio, i residui, il controllo e la sorveglianza, le prescrizioni per le misurazioni nonchè ai valori limite di emissioni in atmosfera indicati o calcolati secondo quanto previsto nell'allegato 2 del medesimo decreto legislativo, e le deroghe di cui al medesimo allegato. Restano fermi gli effetti prodotti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, con l'emissione della dichiarazione di conformità.
Comunicazione annuale
1. Entro il 30 aprile di ogni anno ogni produttore trasmette, con le modalità previste dall'articolo 29-undecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso strumenti di controllo e dichiarazioni previste dalla normativa di settore, le seguenti informazioni relative all'anno solare precedente:
a) la tipologia e le quantità di rifiuti in ingresso all'impianto di produzione del CSS-Combustibile, suddivisi per codice CER;
b) le quantità di CSS-Combustibile prodotte, classificate e caratterizzate, in conformità al presente regolamento, ai sensi dell'Allegato 1 conformemente alla norma tecnica UNI EN 15359;
c) la tipologia e le quantità di residui derivanti dal processo di produzione del CSS-Combustibile, suddivisi per destini finali;
d) i risultati delle analisi dei sottolotti e dei lotti di CSS-Combustibile effettuate;
e) la quota biodegradabile contenuta nei lotti di CSS combustibile con facoltà di indicarla anche solamente tramite attribuzione, in modo forfettario, in base alla normativa applicabile;
f) i dati identificativi degli utilizzatori del CSS-Combustibile.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno ciascun utilizzatore del CSS-Combustibile trasmette con le modalità previste dall'articolo 29-undecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le seguenti informazioni relative all'anno solare precedente:
a) il quantitativo di CSS-Combustibile utilizzato, espresso in unità di peso e suddiviso secondo le caratteristiche di classificazione UNI EN 15359 con indicazione delle specifiche di cui all'Allegato 1, Tabella 2, del presente regolamento;
b) i dati identificativi dei produttori del CSS-Combustibile utilizzato;
c) i risultati delle caratteristiche di classificazioni riferite ai sottolotti e delle eventuali ulteriori analisi dei lotti effettuati dall'utilizzatore;
d) la percentuale di sostituzione di combustibili fossili con descrizione e quantificazione della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, conseguente all'utilizzo del CSS-Combustibile.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese in copia cartacea o mediante supporto informatico riproducibile, secondo le modalità prescritte dall'autorità competente, e sono corredate da una sintesi non tecnica destinata al pubblico per i fini di cui all'articolo 15, comma 2, lettera d).
Comitato di vigilanza e controllo
1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza oneri a carico della finanza pubblica nè compensi o indennità per i componenti, un Comitato di vigilanza e controllo, composto da nove membri esperti nella materia, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra cui il Presidente del predetto Comitato;
b) uno dal Ministro dello sviluppo economico;
c) quattro dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei gestori degli impianti di produzione ed utilizzatori del CSS-Combustibile;
d) uno dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale;
e) uno dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI).
2. Il Comitato di vigilanza e controllo ha il compito di:
a) garantire il monitoraggio della produzione e dell'utilizzo del CSS-Combustibile ai fini di una maggiore tutela ambientale nonchè la verifica dell'applicazione di criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
b) promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra tutti i soggetti interessati alla produzione e all'utilizzo del CSS-Combustibile;
c) esaminare il livello qualitativo e quantitativo della produzione e dell'utilizzo del CSS-Combustibile;
d) intraprendere le iniziative idonee a portare a conoscenza del pubblico informazioni utili o opportune in relazione alla produzione e all'utilizzo del CSS-Combustibile, anche sulla base dei dati trasmessi dai produttori e dagli utilizzatori di cui all'articolo 14;
e) assicurare il monitoraggio sull'attuazione della presente disciplina, garantire l'esame e la valutazione delle problematiche collegate, favorire l'adozione di iniziative finalizzate a garantire applicazione uniforme e coordinata del presente regolamento e sottoporre eventuali proposte integrative o correttive della normativa.
3. L'attività e il funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo sono disciplinati da un regolamento interno adottato dal omitato stesso. Per l'esame di problemi specifici possono essere invitati a partecipare alle sedute del Comitato di vigilanza e controllo esperti particolarmente qualificati nelle materie da trattare, senza oneri a carico della finanza pubblica. Il Comitato di vigilanza e controllo relaziona annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Disposizioni transitorie e finali
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 9, comma 1, per un periodo transitorio di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, le certificazioni UNI EN ISO 9001 e 14001 sono considerate equivalenti alla certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN 15358.
2. Gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, che preveda l'utilizzo dei combustibili solidi secondari (CSS) o del combustibile da rifiuto (CDR) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, possono utilizzare, nei limiti indicati dalla predetta autorizzazione, il CSS-Combustibile previa comunicazione da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Nella comunicazione sono indicati i dati identificativi del produttore del CSS-Combustibile e la classificazione e le specificazioni dello stesso ai sensi dell'Allegato 1, tabelle 1 e 2. La comunicazione è corredata dalle autorizzazioni del produttore e dalle rispettive certificazioni di qualità ambientale oppure della registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). La medesima procedura si applica qualora l'utilizzatore decida, successivamente, di utilizzare un diverso CSS-Combustibile oppure un CSS-Combustibile prodotto da un diverso produttore.
3. Il presente regolamento è comunicato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, ai sensi dell'articolo 21 della Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000, e successive modificazioni e integrazioni, sull'incenerimento dei rifiuti, nonchè ai sensi dell'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
4. L'utilizzo del CSS-Combustibile negli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), concorre al raggiungimento degli obiettivi nazionali di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in misura proporzionale alla biomassa contenuta, determinata in conformità alle vigenti disposizioni.
Clausola di riconoscimento reciproco
1. La presente regolamentazione non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia nè a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), purchè le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 febbraio 2013
Il Ministro: CLINI
Visto, il Guardasigilli: SEVERINO
Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 34