
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 28 gennaio 2012
G.U.R.S. 8 febbraio 2013, n. 7
Ripristino con effetto retroattivo dei valori tariffari di cui al decreto assessoriale n. 1977 del 28 settembre 2007.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979 n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, "Riordino della disciplina sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Visto il Piano di contenimento e di riqualificazione del sistema sanitario regionale per il triennio 2007/2009 ed il relativo accordo attuativo, sottoscritto in data 31 luglio 2007 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione - approvati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 312 dell'1 agosto 2007 e resi esecutivi con D.A. n. 1657 del 6 agosto 2007 - che, al punto B.1.8, prevede il recepimento del D.M. 12 settembre 2006, emanato dal Ministro della salute di concerto con quello dell'economia;
Visto il D.A. n. 1977 del 28 settembre 2007, con il quale, in attuazione del Piano di contenimento e di riqualificazione del sistema sanitario regionale per il triennio 2007/2009, è stato stabilito, a modifica dei precedenti valori tariffari di cui al D.A. n. 24059 dell'11 dicembre 1997 e s.m.i. ed al D.A. n. 7104 del 29 dicembre 2005, che le tariffe massime applicabili nella Regione per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, a far data dall'1 ottobre 2007, sono quelle previste dal D.M. 12 settembre 2006;
Viste le ordinanze nn. 143/08, 150/08, 151/08 e 152/08, depositate il 29 gennaio 2008, con le quali il TAR Palermo ha accolto le domande di sospensione degli effetti del precitato D.A. contenute nei ricorsi presentati da Cardullo Gaetano + altri, dal Sindacato Branche a Visita, dalla Confederazione Strutture Sanitarie Private e da Loiacono Giuseppina + altri, con ciò uniformandosi all'orientamento giurisprudenziale del T.A.R. Lazio che, con sentenza n. 12975/06, aveva annullato il D.M. 12 settembre 2006 per difetto d'istruttoria, poiché esso illegittimamente richiamava le tariffe determinate con il decreto ministeriale 22 luglio 1996, a sua volta annullato dal Consiglio di Stato, sez. IV, con la decisione n. 1839 del 22 marzo 2001;
Visto il D.A. n. 336 del 27 febbraio 2008, con il quale, in ottemperanza alle superiori ordinanze giudiziali, nelle more della definizione dei relativi giudizi di merito e con riserva di ripetizione, si dava atto che nel territorio della Regione Siciliana rivivevano i valori tariffari previgenti di cui al citato D.A. n. 24059 dell'11 dicembre 1997 e s.m.i. ed al D.A. n. 7104 del 29 dicembre 2005, concernenti le tariffe rispettivamente dell'assistenza specialistica ambulatoriale e delle prestazioni di emodialisi;
Visto il Programma operativo 2010/2012, approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 497 del 30 dicembre 2010 e reso esecutivo con D.A. di pari data, che costituisce prosecuzione e necessario aggiornamento del Piano di rientro 2007/2009, ai sensi dell'art. 17 comma 4, lett. b, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visto il D.A. n. 1676/09 del 20 agosto 2009, per come integrato e modificato dal D.A. n. 835/11 del 12 maggio 2011, con il quale, tra l'altro, sono stati stabiliti i valori tariffari omnicomprensivi per le diverse tipologie di trattamento in favore di soggetti affetti da uremia terminale, secondo la decorrenza temporale stabilita dall'art. 7 di quest'ultimo decreto, decurtati dello sconto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/06, ferma restando la tariffa per la dialisi peritoneale continua ed automatizzata di cui al D.A. 24 luglio 2004;
Considerato che con sentenze nn. 62, 63 e 64 depositate il 18 gennaio 2011, il TAR Palermo ha respinto i ricorsi presentati rispettivamente dal Sindacato Branche a Visita (S.B.V.), dalla Confederazione Strutture Sanitarie Private (C.S.S.P.) e da Loiacono Giuseppina + altri e che con analoga sentenza n. 462/11, depositata il 14 marzo 2011, lo stesso Tribunale ha respinto anche il ricorso proposto da Cardullo Gaetano + altri;
Viste le note distrettuali n. 49549 del 26 maggio 2011 e n. 89564 del 10 novembre 2011, con le quali l'Avvocatura dello Stato di Palermo ha comunicato il passaggio in giudicato delle succitate sentenze n. 64/11 e n. 462/11, nonché le distrettuali n. 32968 e n. 32974 del 6 aprile 2011 con cui lo stesso Ufficio ha informato l'Assessorato dell'avvenuta impugnazione delle sentenze n. 62/11 e n. 63/11;
Vista la nota del 16 gennaio 2012, prot. n. 3870, con la quale l'Avvocatura dello Stato di Palermo ha comunicato che il C.G.A. con decisione n. 521/12, depositata il 4 giugno 2012, ha respinto i ricorsi in appello, che erano stati riuniti, avverso le sentenze n. 62/11 e n. 63/11:
Considerato che il termine perentorio per la proposizione del ricorso per Cassazione avverso la succitata decisione è decorso senza che la medesima sia stata impugnata con conseguenziale suo passaggio in giudicato;
Considerato che il C.G.A. ha respinto il succitato ricorso in appello in quanto il rapporto che lega il D.M. 12 settembre 2006 al decreto gravato non è diretto, ma è intermediato dal Piano di rientro e, pertanto, i ricorrenti avrebbero dovuto adempiere all'onere di impugnare tempestivamente in parte qua il D.A. n. 1657 del 6 agosto 2007, con il quale fu dato atto, "con valore di notifica", del recepimento in Sicilia dell'Accordo attuativo e del Piano di rientro;
Viste le ulteriori decisioni n. 728 del 7 settembre 2012 e n. 783 del 18 settembre 2012, con le quali il C.G.A. ha rigettato i ricorsi in appello avverso le sentenze di primo grado n. 60 e n. 61 del 18 gennaio 2011 rese dal T.A.R. Palermo su analoghi ricorsi presentati da altre strutture specialistiche convenzionate;
Considerato, pertanto, che il C.G.A. ha confermato le sentenze impugnate e respinto gli appelli, in quanto rivolti contro un decreto assessoriale meramente applicativo, privo di autonoma attitudine lesiva e dal cui annullamento i ricorrenti non avrebbero tratto alcun vantaggio, attesa l'inoppugnabilità dell'Accordo attuativo del Piano di rientro che, per la sua immediata lesività, avrebbe dovuto essere gravato dai ricorrenti nel termine decadenziale decorrente dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;
Ritenuto, a seguito della definizione dei giudizi di merito con esito favorevole per l'Amministrazione, per ragioni di uniformità delle procedure di recupero sull'intero territorio regionale, di dare atto che sono venuti meno i presupposti del D.A. n. 336/08, con rimozione dei suoi effetti sospensivi e conseguente ripristino con effetto retroattivo dei valori tariffari di cui al decreto assessoriale n. 1977 del 28 settembre 2007, facendo obbligo a tutte le aziende sanitarie provinciali di effettuare il recupero nei confronti delle strutture specialistiche delle maggiori somme erogate;
Ritenuto che le aziende sanitarie provinciali nell'azione di recupero delle somme erogate per le prestazioni di emodialisi dovranno tenere conto dei valori tariffari rideterminati dal D.A. n. 1676/09 del 20 agosto 2009, per come integrato e modificato dal D.A. n. 835/11 del 12 maggio 2011, secondo la decorrenza temporale stabilita dall'art. 7 di quest'ultimo decreto, decurtati dello sconto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/06;
Decreta:
Per le motivazioni indicate in premessa, si dà atto che sono venuti meno i presupposti del D.A n. 336/08, con rimozione dei suoi effetti sospensivi e conseguente ripristino con effetto retroattivo dei valori tariffari di cui al decreto assessoriale n. 1977 del 28 settembre 2007.
E' fatto obbligo alle aziende sanitarie provinciali di procedere al recupero nei confronti delle strutture specialistiche delle eventuali maggiori somme erogate rispetto a quelle che sarebbero state corrisposte in applicazione del D.A. n. 1977/07, fermo restando che per le prestazioni di emodialisi le stesse dovranno tenere conto dei valori tariffari rideterminati dal D.A. n. 1676/09 del 20 agosto 2009, per come integrato e modificato dal D.A. n. 835/11 del 12 maggio 2011, secondo la decorrenza temporale stabilita dall'art. 7 di quest'ultimo decreto, decurtati dello sconto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/06.
E' fatto obbligo altresì alle aziende sanitarie provinciali di procedere alla quantificazione dei crediti da recuperare e di darne contezza all'Assessorato regionale della salute mediante monitoraggi periodici.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet dell'Assessorato regionale della salute.
Palermo, 28 gennaio 2013.
BORSELLINO