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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 gennaio 2013

G.U.R.I. 30 gennaio 2013, n. 25

Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2 e A.

TESTO COORDINATO (al D.M. Infrastrutture e Mobilità sostenibili 27 ottobre 2021)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida", di seguito definito decreto legislativo n. 285 del 1992;

Visto in particolare l'art. 116, comma 3, lettere b), c) e d) del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono che le patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A abilitano alla guida rispettivamente di motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kw e con un rapporto peso/potenza non superiore a 0,1 kw/kg; di motocicli di potenza non superiore a 35 kw con un rapporto peso/potenza non superiore a 0,2 kw/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima; di motocicli muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h, nonchè di tricicli di potenza superiore a 15 kw;

Visto altresì il comma 4 del predetto articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevede che i mutilati e minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale, tra l'altro, delle categorie A1, A2 e A;

Visto l'art. 121, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che stabilisce che gli esami di idoneità tecnica per il conseguimento della patente di guida sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, ora delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle direttive della Comunità europea, ora Unione europea;

Visto l'art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo n. 59 del 2011, che prevede che le prove di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti, utili al conseguimento delle patenti di guida, si conformano ai requisiti minimi di cui all'allegato II dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011;

Visto altresì il comma 3 del predetto articolo 23 del decreto legislativo n. 59 del 2011, che prevede che la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per l'accesso graduale di titolare di patente di categoria A1 alle categorie A2 o A, è disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai requisiti minimi di cui all'allegato VI dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011;

Visto l'art. 28 del più volte citato decreto legislativo n. 59 del 2011, che stabilisce che le disposizioni di cui allo stesso decreto sono applicabili dal 19 gennaio 2013;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, recante "Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE", ed in particolare l'art. 6, comma 2, che prevede che l'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kw o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kw/kg, (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kw/kg), è subordinata al conseguimento della patente di categoria A da almeno due anni, fattispecie definita patente di categoria A per accesso graduale, fatta salva l'ipotesi che il candidato, di età non inferiore a 21 anni, abbia superato una prova specifica di controllo delle capacità e dei comportamenti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto la necessità di provvedere a disciplinare le procedure dell'esame utile a conseguire, anche con accesso graduale, le patenti di guida delle categorie A1, A2 e A, anche speciali;

Ritenuto infine necessario dettare disposizioni transitorie per disciplinare la validità, per il conseguimento di una patente di categoria A1, A2 e A, anche speciale, dei procedimenti amministrativi avviati prima della data di applicazione delle disposizioni di cui al predetto art. 116, comma 3, lettere b), c) e d), come modificato dal decreto legislativo n. 59 del 2011;

Decreta:

Art. 1

Prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A

(modificato dall'art. 2, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Mobilità sostenibili 27 ottobre 2021)

1. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 e A, anche speciali, verte sugli argomenti di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera A, punti 2 e 3 del decreto legislativo n. 59 del 2011, nonchè sui seguenti:

a) norme sulla circolazione in autostrada e strade extraurbane principali; trasporto di persone; carico dei veicoli; pannelli sui veicoli; traino dei veicoli e dei veicoli in avaria;

b) responsabilità civile, penale, amministrativa; forme assicurative legate al veicolo diverse dalla RCA;

c) elementi costitutivi del veicolo importanti per la sicurezza; manutenzione ed uso; stabilità e tenuta di strada del veicolo;

d) sistema sanzionatorio;

e) limiti di traino; organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio; conoscenza del comportamento del rimorchio durante la circolazione; limiti di velocità del complesso.

2. La prova di cui al comma 1 si svolge, con sistema informatizzato, tramite questionario, estratto da un database predisposto dal Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, secondo un metodo di casualità. Ciascun questionario consta di trenta affermazioni, formulate in conformità ai contenuti di cui al comma 1. Per ogni affermazione il candidato deve barrare la lettera "V" o "F", a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa. La prova ha durata di venti minuti e si intende superata se il numero di risposte errate e non superiore a tre.

Art. 2

Prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A

(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 26 settembre 2018)

1. La prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A, anche speciali, si articola in tre fasi:

a) verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura effettuando le operazioni di cui all'allegato II, lettera B, punto 6.1 del decreto legislativo n. 59 del 2011;

b) esecuzione delle manovre di cui all'allegato II, lettera B, punto 6.2 del decreto legislativo n. 59 del 2011, svolte su percorsi conformi a quelli previsti agli allegati 1 e 2 al presente decreto;

c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a verificare che il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni, le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punto 6.3. del decreto legislativo n. 59 del 2011.

2. Il candidato è ammesso a sostenere le prove di cui al comma 1, lettere b) e c), solo se ha superato, rispettivamente, le prove di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 1.

3. Le prove di cui al comma 1 si svolgono su motociclo conforme, per ciascuna delle predette categorie di patente, ai requisiti minimi prescritti dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, munito di cavalletto centrale o laterale. Le prove di cui al comma 1, lettere a) e b) si svolgono in aree chiuse, attrezzate in conformità a quanto indicato negli allegati 1 e 2.

Art. 2

Disposizioni in materia di aree destinate all'effettuazione dei percorsi di prova

(introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 26 settembre 2018)

1. Al fine di salvaguardare l'esecuzione delle prove in sicurezza, l'area destinata all'effettuazione dei percorsi di prova, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) è dotata di pavimentazione in buono stato e priva di ammaloramenti. Intorno all'area dove insistono i circuiti è garantita una fascia perimetrale di rispetto, libera da ogni tipo di ostacolo, avente larghezza pari ad almeno un metro. E' fatto divieto di sovrapporre le aree di uno o più circuiti.

2. Il percorso dei singoli circuiti di prova, di cui agli allegati 1 e 2, è delimitato da appositi coni, di altezza non inferiore a 30 centimetri, conformi al modello di figura II 396 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. I percorsi possono anche essere delineati con strisce orizzontali, sulle quali, comunque, sono sovrapposti i predetti coni.

Art. 2

Abbigliamento tecnico dei candidati

(introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 26 settembre 2018)

Al fine di tutelare l'incolumità dei candidati, gli stessi, durante l'esecuzione delle prove di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) indossano:

a) casco integrale;

b) guanti;

c) giacca con protezione dei gomiti e delle spalle;

d) scarpe chiuse;

e) pantaloni lunghi e protezioni delle ginocchia;

f) paraschiena.

Art. 3

Accesso progressivo

1. Il titolare della patente di guida di categoria A1, anche speciale, che intende conseguire la patente di guida di categoria A2 o A, anche speciale, sostiene la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all'articolo 2, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 4.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al titolare di patente di guida di categoria A2, anche speciale, che intende conseguire la patente di categoria A, anche speciale.

Art. 4

Disposizioni transitorie

1. I titolari di patente di guida della categoria A per accesso graduale, anche speciale, conseguita dal 19 gennaio 2011, sono abilitati alla guida di motocicli di potenza non superiore a 25 kw o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) non superiore a 0,16 kw/kg, nei due anni successivi alla data del conseguimento. Alla scadenza del biennio, gli stessi sono abilitati alla guida di veicoli di cui all'art. 116, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 285 del 1992, senza dover sostenere la prova su motociclo di corrispondente categoria.

[2. Fino alla completa integrazione, con i contenuti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), dei questionari d'esame informatizzati, la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento di una patente di guida di categoria A1, A2 o A, anche speciale, non verte sui contenuti di cui alla stessa lettera e). In tal caso, il titolare di una delle predette patenti, con esclusione di quelle speciali, che vuole conseguire una patente di categoria BE, sostiene un esame orale integrativo vertente sui medesimi contenuti.] (comma abrogato) (1)

[3. L'idoneità alla prova di verifica delle cognizioni, conseguita entro la data del 18 gennaio 2013, per il rilascio di una patente di categoria A1, anche speciale, è utile ad accedere alla prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della predetta patente, dal 19 gennaio 2013.] (comma abrogato) (1)

[4. L'idoneità alla prova di verifica delle cognizioni, conseguita entro la data del 18 gennaio 2013, per il rilascio di una patente di categoria A, anche speciale, è utile ad accedere alla prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria A2, anche speciale, dal 19 gennaio 2013. Da quest'ultima data, la predetta idoneità è altresì utile ad accedere alla prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di categoria A, anche speciale, qualora il candidato almeno ventiquattrenne ne faccia richiesta.] (comma abrogato) (1)

[5. La prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento di una patente di categoria A1, anche speciale, effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della corrispondente categoria di patente dal 19 gennaio 2013. La prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento di una patente di categoria A, anche speciale, effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di categoria A2, dal 19 gennaio 2013. Da quest'ultima data, la predetta prenotazione è altresì utile ad accedere alla prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di categoria A, anche speciale, qualora il candidato almeno ventiquattrenne ne faccia richiesta.] (comma abrogato) (1)

Art. 5

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 19 gennaio 2013.

Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte integrante, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2013

Il vice Ministro: CIACCIA

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2013

Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 119

ALLEGATO 1 (1)

1.1 Preparazione alla prova

Predisporre un corridoio di 18,2 metri di lunghezza e di 2,2 metri di larghezza. All'interno del corridoio inserire 5 coni, il primo alla distanza di 2,2 metri dalla partenza, gli altri a distanza di 4 metri.

Dopo l'ultimo cono di destra che delimita il corridoio, disporre un cono alla distanza di 2,2 metri e, successivamente disporre altri 5 coni in modo da formare una figura circolare di 8 metri di diametro, al centro del quale è disposto un ulteriore cono.

Dal cono posto sul diametro orizzontale del cerchio alla distanza di 2,2 metri, disporre un cono e, da questo, predisporre un corridoio di lunghezza di 25 metri e di larghezza di 1,3 metri delimitato da coni posti a distanza di 1 metro uno dall'altro.

1.2 Svolgimento della prova

Il candidato effettua dapprima uno slalom nel primo corridoio, lasciando sulla destra il primo cono posto alla distanza di 2,2 metri dalla partenza.

Al termine dello slalom il candidato dovrà descrivere, a velocità ridotta, nel modo più regolare possibile, un percorso avvolgente il cono posto centralmente. Successivamente percorre il corridoio stretto.

1.3 Determina l'esito negativo delle prove una delle seguenti irregolarità:

a) toccare uno o più coni

b) saltare un cono durante lo slalom o uscire dal percorso

c) mettere un piede a terra

d) coordinare in modo irregolare la guida, dimostrando scarsa abilità

e) impiegare un tempo inferiore a 15 secondi per completare il percorso

(1)

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 26 settembre 2018, gli allegati A, B, C, D al presente decreto sono abrogati e sostituiti dagli allegati 1 e 2 del predetto decreto 26 settembre 2018.

ALLEGATO 2 (1)

2.1 Preparazione alla prova

Predisporre un corridoio di 48 metri di lunghezza e di 5,5 metri di larghezza. All'interno del corridoio inserire 5 coni, il primo alla distanza di 20 metri, gli altri a distanza di 7 metri.

Al termine del corridoio delimitare una ulteriore area di 22 metri di lunghezza per 11 metri di larghezza; all'interno di tale area porre un cono che disti 11 metri dalla linea di fondo e 3 metri dalla linea laterale e un cono che disti 4,5 metri dalla linea di fondo e 5,5 dalla linea laterale.

A sessanta metri dalla linea di fondo disporre, orizzontalmente due delimitatori bassi (c.d. "cinesini"), distanti 1 metro l'uno dall'altro; dopo ulteriori 10 metri disporre orizzontalmente 3 coni, distanziati tra loro 32,5 centimetri e, alla stessa distanza, un delimitatore basso (c.d. "cinesino"); in corrispondenza di quest'ultimo, porne un altro delimitatore basso a distanza di 1 metro.

Dopo ulteriori 8 metri disporre due delimitatori bassi (c.d. "cinesini"), distanti 1 metro l'uno dall'altro ed infine, dopo 11,5 metri, disporre 4 coni distanziati tra loro longitudinalmente di 50 cm e lateralmente di 1,3 metri.

2.2 Svolgimento della prova

Il candidato effettua dapprima uno slalom lasciando indifferentemente, sulla destra o sulla sinistra, il primo cono.

Al termine dello slalom dovrà passare tra tre coni posti al centro della pista, quindi percorrere il secondo corridoio, passando all'interno dei coni distanziati di 1 metro ed infine arrestare il veicolo in modo che la ruota anteriore superi il primo allineamento, ma non il secondo.

2.3 Determina l'esito negativo delle prove una delle seguenti irregolarità:

a) toccare uno o più coni

b) saltare un cono durante lo slalom o uscire dal percorso

c) mettere un piede a terra

d) coordinare in modo irregolare la guida, dimostrando scarsa abilità

e) arrestare il motociclo con la ruota anteriore che non ha superato il primo allineamento o che ha superato il secondo allineamento

f) impiegare un tempo superiore a 25 secondi per completare il percorso.

(1)

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 26 settembre 2018, gli allegati A, B, C, D al presente decreto sono abrogati e sostituiti dagli allegati 1 e 2 del predetto decreto 26 settembre 2018.