
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 7 gennaio 2013
G.U.R.I. 17 gennaio 2013, n. 14
Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive.
TESTO COORDINATO (al D.M. Interno 16 settembre 2021)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388 di ratifica della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Shengen del 14 giugno 1985, che, all'art. 45, contiene l'impegno delle Parti contraenti di adottare tutte le misure necessarie per garantire che:
"a) il responsabile di una struttura che fornisce alloggio o il suo preposto vigilino affinchè gli stranieri alloggiati, compresi i cittadini delle altre Parti contraenti e di altri Stati membri delle Comunità europee eccettuati i coniugi o i minorenni che li accompagnano o i membri di un gruppo, compilino e firmino personalmente le schede di dichiarazione e provino le loro identità esibendo un documento d'identità valido;
b) le schede di dichiarazione compilate siano conservate a disposizione delle autorità competenti o trasmesse a queste ultime, semprechè esse lo reputino necessario per prevenire minacce, per azioni penali o per far luce sulla sorte di persone scomparse o vittime di incidenti, salvo se diversamente disposto dalla legislazione nazionale.
2. La disposizione del paragrafo 1 si applica per analogia alle persone alloggiate in altri luoghi gestiti da chi esercita la professione di locatore, in particolare in tende, roulotte e battelli".
Visto il proprio decreto 5 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1994, di approvazione del modello delle schede per la comunicazione dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive;
Visto il proprio decreto 12 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 203 del 30 agosto 1996, con il quale, in attuazione del terzo comma del predetto art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono state individuate le modalità di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, anche con mezzi informatici, dell'arrivo delle persone alloggiate;
Visto il proprio decreto 11 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 295 del 19 dicembre 2000, con cui sono state impartite disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 concernente: "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonchè attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.
Considerate le disposizioni di cui al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 40 comma 1, come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214;
Visto il D.L. 7 marzo 2005, n. 235, e successive modificazioni, concernente: "Codice dell'Amministrazione Digitale";
Ritenuta la necessità di dover adottare un provvedimento interamente sostitutivo dei precedenti che si sono stratificati nel tempo, anche al fine di elidere ogni possibile incertezza applicativa da parte degli operatori e consentire l'utilizzo di nuove tecnologie;
Uditi i rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative che ne hanno fatto richiesta;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
EMANA
il seguente decreto:
Comunicazione giornaliera
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. Interno 16 settembre 2021, a decorrere dal 12 gennaio 2022)
1. Le generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive di cui all'art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, vengono trasmesse a cura dei gestori delle stesse strutture, entro 24 ore successive all'arrivo delle persone alloggiate, e comunque entro le sei ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, alle questure territorialmente competenti secondo le modalità previste dai successivi articoli 2 e 3 del presente decreto.
Trasmissione della comunicazione con mezzi informatici/telematici
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.M. Interno 16 settembre 2021, a decorrere dal 12 gennaio 2022)
1. I gestori delle strutture ricettive producono specifica domanda alla questura della provincia in cui hanno sede le predette strutture. La questura rilascia alla struttura ricettiva le credenziali di accesso secondo quanto riportato al punto 3.1 dell'allegato tecnico, che abilitano all'inserimento e all'invio tramite un apposito sistema web oriented esposto su rete internet, dei dati degli alloggiati. Le predette credenziali, che devono essere utilizzate personalmente dai gestori delle strutture ricettive o essere consegnate ad un soggetto identificato, appositamente incaricato della trasmissione, con le pertinenti istruzioni, consentono di consultare solo i dati relativi al giorno di trasmissione. Il gestore della struttura ricettiva, o il soggetto appositamente incaricato, può inserire le singole schede di dichiarazione delle persone alloggiate on-line secondo quanto riportato al punto 3.2.1 dell'allegato tecnico ovvero trasferire, direttamente nell'applicazione, i dati già digitalizzati, utilizzando programmi applicativi a proprie spese secondo le modalità di cui ai punti 3.2.2 e 3.2.3 dell'allegato tecnico.
2. Ciascuna struttura ricettiva inserisce i dati esclusivamente nel sistema della questura territorialmente competente. I dati da trasmettere in via informatica/telematica sono quelli indicati al punto 2 dell'allegato tecnico al presente decreto. La ricevuta digitale degli inserimenti effettuati con le modalità di cui al presente articolo, può essere scaricata e conservata da ciascuna struttura ricettiva secondo le indicazioni descritte al punto 4.1 dell'allegato tecnico e vale come attestazione dell'avvenuto adempimento.
3. Qualsiasi impedimento, anche solo di natura tecnica, che non consenta la trasmissione dei dati con la modalità descritta nel presente articolo deve essere, con ogni mezzo, tempestivamente comunicato alla questura territorialmente competente. In tale ipotesi il gestore deve provvedere ad effettuare la comunicazione giornaliera secondo le ulteriori modalità individuate dall'art. 3 del presente decreto.
Trasmissione della comunicazione mediante fax o posta elettronica certificata
(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.M. Interno 16 settembre 2021, a decorrere dal 12 gennaio 2022)
1. Nei casi in cui sussistano problematiche di natura tecnica al sistema web che impediscano la trasmissione secondo le modalità previste al precedente art. 2, la comunicazione delle generalità dei soggetti alloggiati è effettuata mediante trasmissione a mezzo fax ovvero tramite posta elettronica certificata alla questura territorialmente competente.
2. I dati da trasmettere via fax o via posta elettronica certificata sono quelli indicati al punto 2 dell'allegato tecnico al presente decreto e vanno inviati secondo un elenco sequenziale dei soggetti alloggiati. La ricevuta delle comunicazioni effettuate con le modalità di cui al presente articolo è disciplinata dalle previsioni dei punti 4.2 e 4.3 dell'allegato tecnico.
Modalità di conservazione e di accesso ai dati
(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.M. Interno 16 settembre 2021, a decorrere dal 12 gennaio 2022)
1. I dati acquisiti con le modalità di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto sono conservati separatamente per ciascuna questura all'interno di una infrastruttura informatica, presso il Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato. I predetti dati sono accessibili attraverso il portale denominato Alloggiati Web esposto in rete.
2. Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Il titolare del trattamento, in applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo 18 marzo 2018, n. 5, autorizza i soggetti che agiscono sotto la propria autorità al trattamento dei dati personali, dopo aver impartito agli stessi le opportune istruzioni.
3. La designazione dei soggetti autorizzati al trattamento di cui al comma 2 è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito.
4. Il titolare del trattamento di cui al comma 2, nell'adottare le misure organizzative necessarie a garantire che il trattamento sia effettuato in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 51 del 2018, definisce i compiti e le funzioni attribuiti agli autorizzati al trattamento di cui al comma 3.
5. L'accesso ai dati del sistema Alloggiati Web è consentito:
a) agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, per finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, nonchè di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
b) al personale del Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato, per le attività di gestione tecnica e di manutenzione del sistema.
6. Il personale di cui al comma 5, lettera a) e b), è autorizzato per iscritto, anche sulla base di un'attestazione rilasciata dai responsabili degli uffici o comandi con la quale sono definite le esigenze di trattamento dei dati, in funzione dell'attività svolta in seno all'unità organizzativa di assegnazione.
7. La consultazione dei dati e delle informazioni avviene secondo le modalità di cui al comma 1. Le informazioni sono consultabili in linea per quindici giorni, decorsi i quali le stesse sono rese accessibili esclusivamente agli ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, addetti ai servizi investigativi e dotati di specifico profilo di accesso a livello nazionale.
Termini di conservazione dei dati
(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.M. Interno 16 settembre 2021, a decorrere dal 12 gennaio 2022)
1. I dati raccolti nel sistema Alloggiati Web sono conservati, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, non oltre il termine di cinque anni.
2. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla cancellazione dei dati digitali trasmessi secondo le modalità di cui all'art. 2 e alla distruzione della copia cartacea degli elenchi trasmessi secondo le modalità di cui all'art. 3, non appena generata da parte del sistema la ricevuta di avvenuta comunicazione dei dati, che deve essere conservata per la durata di cinque anni.
Modalità di conservazione ed accesso ai dati
Modalità di conservazione ed accesso ai dati
1. I dati acquisiti con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto sono conservati in una struttura informatica, logicamente separati per ciascuna Questura, presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato.
2. Titolare del trattamento dati è il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza; Responsabile del trattamento dei dati è la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato dello stesso Dipartimento; incaricati del trattamento dei dati sono gli operatori individuati dal responsabile del trattamento di seguito indicati:
il personale di Questure, Commissariati di PS e Uffici Centrali del Dipartimento di PS per finalità di ricerca;
il personale del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato per le attività di gestione e manutenzione tecnica del sistema.
3. L'accesso ai dati in linea è consentito ad agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, espressamente autorizzati con apposito provvedimento del questore, per finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, nonchè di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Le informazioni sono consultabili in linea per 15 giorni, decorsi i quali le stesse sono rese accessibili esclusivamente agli ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, addetti ai servizi investigativi e dotati di specifico profilo di accesso a livello nazionale.
4. I dati raccolti nel sistema sono definitivamente distrutti dopo 5 anni dall'inserimento.
5. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla cancellazione dei dati digitali trasmessi secondo le modalità di cui all'art. 2 ed alla distruzione della copia cartacea degli elenchi trasmessi secondo le modalità di cui all'art. 3, non appena ottenute le relative ricevute. Le stesse devono essere conservate per 5 anni.
Disposizioni finali
1. I decreti ministeriali del 5 luglio 1994, 12 luglio 1996 e 11 dicembre 2000, indicati in premessa, sono abrogati.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Le disposizioni previste dal presente decreto entrano in vigore a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 7 gennaio 2013
Il Ministro: CANCELLIERI
ALLEGATO
(sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.M. Interno 16 settembre 2021, a decorrere dal 12 gennaio 2022)
Specifiche tecniche per la comunicazione alle Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dei dati riferiti alle persone alloggiate in strutture ricettive.
Sommario
1. Introduzione
2. Dati da trasmettere
3. Trasmissione delle schedine con mezzi informatici/telematici
3.1 autenticazione degli utenti
3.2 Modalità di trasmissione
3.2.1 Inserimento on-line di singole schedine
3.2.2 Trasmissione di un file in formato testuale
3.2.3 Trasmissione tramite servizi web
4. Ricevute
4.1 Ricevuta digitale
4.2 Ricevuta fax
4.3 Ricevuta posta elettronica certificata
Tabella 1
Tabella 2
1. Introduzione
Il presente allegato riporta le specifiche tecniche per la predisposizione e la comunicazione da parte delle strutture ricettive dei dati riferiti ai soggetti alloggiati ed ai relativi documenti di identificazione alle questure territorialmente competenti. In particolare il documento descrive le modalità di accesso sicuro alla piattaforma informatica, la struttura e le modalità di trasmissione dei dati.
2. Dati da trasmettere
Si riportano di seguito le informazioni che i gestori delle strutture ricettive o i loro incaricati sono tenuti a trasmettere secondo le modalità di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
Data di arrivo;
numero giorni di permanenza;
cognome;
nome;
sesso;
data di nascita;
luogo di nascita (comune e provincia se in Italia, stato se all'estero);
cittadinanza;
tipo documento di identità;
numero documento di identità;
luogo rilascio documento (comune e provincia se in Italia, stato se estero).
Le case di cura non sono tenute a rilevare i dati del documento di identità (art. 193 del regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940).
Per i nuclei familiari è sufficiente inserire i dati del documento di identità di uno dei coniugi, che indicherà i dati dell'altro coniuge e dei figli minorenni.
Per i gruppi guidati è sufficiente inserire i dati del documento di identità del capogruppo, che indicherà i dati degli altri componenti del gruppo.
I dati da indicare per i componenti di un nucleo familiare o di un gruppo sono i seguenti:
numero giorni di permanenza;
cognome;
nome;
sesso;
data di nascita;
luogo di nascita (comune e provincia se in Italia, stato se all'estero);
cittadinanza.
3. Trasmissione delle schedine con mezzi informatici/telematici
Il portale web che consente ai gestori delle strutture ricettive la trasmissione delle schedine alloggiati con mezzi informatici/telematici è fruibile su rete internet all'indirizzo:
https://alloggiatiweb.poliziadistato.it
3.1 Autenticazione degli utenti
I gestori delle strutture ricettive devono produrre apposita domanda di accesso al portale presso la questura territorialmente competente; la questura provvederà a fornire le credenziali necessarie all'accesso al portale che sarà basato su una autenticazione a due fattori. Le predette credenziali devono essere utilizzate personalmente dai gestori delle strutture ricettive o essere consegnate ad un soggetto identificato, appositamente incaricato della trasmissione, con le pertinenti istruzioni.
In particolare l'accesso al portale verrà effettuato tramite: una login che identifica univocamente la struttura ricettiva, una password di accesso modificabile dall'utente ed un codice richiesto dall'applicazione e valido solo per una sessione di lavoro (one time password). Nei manuali tecnici pubblicati sulla home page del portale Alloggiati vengono descritte nel dettaglio le modalità di generazione del codice.
Le strutture ricettive che alla data di entrata in vigore del decreto sono abilitate alla trasmissione dei dati attraverso la certificazione digitale possono continuare a trasmettere con tale modalità i dati delle persone alloggiate, fino alla scadenza di validità del certificato digitale. Entro la data di scadenza del certificato digitale l'utente dovrà accedere al portale e richiedere il rilascio delle credenziali di accesso secondo le modalità di cui sopra.
3.2 Modalità di trasmissione
Il canale utilizzato per la comunicazione dei dati è protetto tramite protocollo SSL/ TLS e i dati trasmessi secondo le tre modalità di seguito descritte risultano cifrati mediante crittografia asimmetrica.
3.2.1 Inserimento on-line di singole schedine
Tale modalità consente di inserire sul portale una singola schedina per volta (relativa ad un ospite singolo, ovvero ad un capo famiglia o ad un capo gruppo seguiti dai relativi familiari/ospiti), digitando i contenuti dei singoli campi di cui al punto 2.
3.2.2 Trasmissione di un file in formato testuale
Tale modalità consente di trasmettere file in formato testuale (secondo la codifica ASCII standard) contenenti i dati relativi a più schedine, secondo le seguenti regole:
il file deve contenere una riga per ogni schedina e ciascuna riga deve riportare tutti i campi del tracciato record, disponendo spazi bianchi per i campi vuoti o non compilati per tutta la relativa lunghezza;
al termine di ciascuna riga, esclusa l'ultima, deve essere aggiunto il carattere di «ritorno a capo» (caratteri CR + LF);
le righe relative agli ospiti (familiari e componenti di un gruppo) devono seguire immediatamente quelle relative ai rispettivi capo-famiglia e capo-gruppo e riportare la stessa data di arrivo.
La tabella 1 riporta il tracciato record che ciascuna riga del file testuale deve rispettare, con indicazione del numero di caratteri per ciascun campo e degli eventuali vincoli presenti; nel caso di strutture ricettive appartenenti alla categoria «proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere», si fa invece riferimento alla tabella 2 che contiene un campo aggiuntivo riferito all'appartamento.
Le tabelle di codifica a cui si fa riferimento (comuni, stati, documenti) vengono adottate anche con le altre modalità di trasmissione e sono pubblicate sulla home page del portale Alloggiati.
3.2.3 Trasmissione tramite servizi web
Il portale Alloggiati mette a disposizione appositi servizi di cooperazione applicativa che possono essere richiamati da applicazioni esterne per consentire la trasmissione delle schedine.
L'utilizzo di tali servizi richiede la preventiva registrazione dell'utente sul portale web come descritto al punto 3.1 e la richiesta di generazione delle chiavi di autorizzazione necessarie all'uso dei suddetti servizi.
Nei manuali tecnici pubblicati sulla home page del portale Alloggiati vengono descritte nel dettaglio le modalità di interfacciamento ai servizi web.
4. Ricevute
4.1 Ricevuta digitale
La trasmissione delle comunicazioni con mezzi informatici/telematici di cui all'art. 2 del presente decreto prevede, quale riscontro dell'avvenuta comunicazione, che il gestore di ciascuna struttura ricettiva scarichi dal portale e conservi un apposito documento di ricevuta in formato pdf (portable document format), contenente esclusivamente il numero di schedine trasmesse in una data giornata ed informazioni che validano la ricevuta e ne garantiscono l'autenticità.
4.2 Ricevuta fax
Nei casi in cui sussistano problematiche di natura tecnica al portale web che impediscano la trasmissione delle comunicazioni con mezzi informatici, è possibile comunicare le schedine a mezzo fax.
Quale riscontro dell'avvenuta comunicazione, il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare copia della ricevuta rilasciata dal dispositivo fax attestante la data e l'orario dell'invio e l'esito dello stesso.
4.3 Ricevuta posta elettronica certificata
Nei casi in cui sussistano problematiche di natura tecnica al portale web che impediscano la trasmissione delle comunicazioni con mezzi informatici è possibile comunicare le schedine tramite posta elettronica certificata. Quale riscontro dell'avvenuta comunicazione, il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare copia della ricevuta di invio e consegna del messaggio attestanti la data e l'orario dell'invio e dell'esito di consegna al destinatario.