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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 marzo 2013

- Allegato al Comunicato Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato nella G.U.R.I. 18 marzo 2013, n. 65

Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E IL MINISTERO DELLA SALUTE

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante: "Disposizioni integrative e correttive dei decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" di seguito indicato come d.lgs. n. 81/2008;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 dicembre 2008 che istituisce la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, di seguito indicata come "Commissione";

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del d.lgs. n. 81/2008 con il quale viene attribuito alla Commissione il compito di elaborare "criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento";

VISTO il documento, approvato dalla Commissione nella seduta del 18 aprile 2012, con il quale vengono individuati i criteri di qualificazione della figura del formatore;

VISTI gli accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativi alla individuazione dei contenuti della formazione del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 81/2008 e di quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, di seguito "accordi del 21 dicembre 2011"';

CONSIDERATO che è necessario individuare i criteri per definire la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

RITENUTO necessario che l'entrata in vigore del presente decreto venga differita di un termine di dodici mesi, in ragione della circostanza che l'individuazione della figura del formatore deve essere applicata, per la prima volta, da un numero particolarmente elevato anche di piccole e medie imprese;

Decretano:

Art. 1

1. Si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisito ed uno dei criteri elencati nel documento allegato, il quale costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il prerequisito e i criteri si applicano a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011.

3. Il prerequisito e i criteri individuati rappresentano i requisiti minimi richiesti per la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4. I requisiti minimi di cui al comma 3 non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione dell'avviso del presente decreto.

5. Il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori.

6. I formatori non in possesso del prerequisito possono svolgere l'attività di formatore qualora, alla data di pubblicazione dell'avviso del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti in allegato. Resta fermo l'obbligo dell'aggiornamento triennale.

Art. 2

1. I datori di lavoro, nell'individuazione del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utilizzano i criteri individuati nel documento allegato al presente decreto e quelli successivamente pubblicati sul sito www.lavoro.gov.it, sezione "sicurezza nel lavoro".

Art. 3

1. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, la Commissione si riserva di valutarne la prima applicazione e di elaborare eventuali proposte migliorative dell'efficacia dei criteri previsti nel documento.

Art. 4

1. Il decreto entra in vigore dodici mesi dalla data della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Per un periodo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l'attività formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento allegato.

3. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2013

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

ELSA FORNERO

Il Ministro della Salute

RENATO BALDUZZI