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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 22 dicembre 2014

G.U.R.S. 23 gennaio 2015, n. 4

Delimitazione delle aree contaminate da colpo di fuoco batterico in Sicilia e prescrizioni fitosanitarie obbligatorie.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti d'impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana";

Visto il D.P. Reg. n. 840 del 24 febbraio 2014, con il quale è stato conferito alla d.ssa Barresi Rosaria l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014;

Visto il D.D.G. n. 7114 del 12 giugno 2013, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro del dirigente del servizio 5 del Dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura, dott. Vito Sinatra;

Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, riguardante le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifiche;

Visti il titolo III e l'art. 50 del suddetto decreto legislativo, che determinano le tipologie dei controlli fitosanitari, nonchè le finalità e le competenze dei servizi fitosanitari regionali;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2012, n. 84 di modifica ed integrazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

Visto il decreto assessoriale 18 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 53 del 3 dicembre 2010, che individua nel servizio 5 di questo Dipartimento il servizio Fitosanitario regionale previsto dall'art. 50 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

Visto il D.D.G. n. 1748 del 27 giugno 2011 di riorganizzazione del servizio Fitosanitario regionale;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole del 10 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 243 del 15 ottobre 1999, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) nel territorio della Repubblica";

Vista la documentazione con cui l'Osservatorio per le malattie delle piante di Acireale ha individuato aree di focolaio e di sicurezza di Erwinia amylovora nel comune di Bronte in provincia di Catania;

Considerato che questo servizio Fitosanitario deve provvedere a dichiarare contaminate le aree interessate dalla presenza del patogeno, istituire attorno ad esse adeguate aree di sicurezza, nonché disporre l'adozione di appropriate misure fitosanitarie, secondo quanto previsto dal sopra citato decreto di lotta obbligatoria;

Considerato che l'attività apistica, pur indispensabile per l'impollinazione dei fruttiferi, può operare la diffusione involontaria del patogeno e che, per tale ragione, può essere assoggettata a opportuna regolamentazione;

Visti gli esiti dei controlli ufficiali svolti da questo servizio;

A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Sono dichiarate "aree infette di focolaio primario" e "zone di sicurezza" per il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), le aree individuate dai fogli di mappa catastali e dai territori comunali riportati nella tabella in allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Questo servizio provvederà ad aggiornare, periodicamente, la delimitazione delle aree interessate, dandone diffusione mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell'Assessorato.

Art. 2

Nelle aree focolaio sono applicate le seguenti prescrizioni fitosanitarie obbligatorie, fino a diversa disposizione emanata successivamente:

- è fatto obbligo di estirpare e distruggere, senza vincolo di analisi batteriologiche di conferma, ogni pianta o parte di pianta con sintomi sospetti di colpo di fuoco batterico.

Inoltre, devono essere estirpate e distrutte tutte le piante ospiti asintomatiche, localizzate entro un raggio di 10 metri dalle piante infette.

- è fatto divieto di trasportare fuori dall'area focolaio piante e parti di piante di specie ospiti di Erwinia amylovora, senza preventiva autorizzazione di questo servizio Fitosanitario. La circolazione dei frutti è autorizzata, qualora vengano rispettate le prescrizioni tecniche riportate negli allegati B) ("indicazioni relative alla raccolta dei frutti") e C) ("indicazioni relative alle fasi di post raccolta dei frutti") al presente provvedimento, di cui costituiscono parti integranti, fatto salvo l'espresso divieto di questo servizio Fitosanitario;

- nel periodo dall'1 marzo al 30 settembre di ogni anno, è fatto divieto di spostare alveari dai focolai verso aree indenni, salvo autorizzazione e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente individuate da questo servizio, a fronte di specifica e motivata richiesta;

- in caso di vivai o commercianti di piante, questo servizio Fitosanitario può disporre l'estirpazione e la distruzione anche di piante ospiti asintomatiche, presenti nelle vicinanze dell'area contaminata, anche per un raggio superiore a 10 metri, o appartenenti allo stesso lotto di origine dei vegetali riscontrati infetti, nel corso di controlli ufficiali effettuati dagli ispettori fitosanitari.

Art. 3

Nelle zone di sicurezza è fatto obbligo a chiunque di eliminare le piante o le parti di piante, che presentino sintomi riferibili al colpo di fuoco batterico, senza vincolo di analisi batteriologiche di conferma.

Art. 4

Questo servizio Fitosanitario, per motivate ragioni di prevenzione, può disporre misure ulteriori a quelle sopra indicate.

Art. 5

Lo stato di "area focolaio" e di "area di sicurezza", potrà essere revocato da questo servizio solo dopo che, per tre anni consecutivi e a seguito di controlli ufficiali, non sia stata rilevata alcuna presenza della malattia.

Art. 6

Ai fini del presente provvedimento, per piante ospiti di Erwinia amylovora si intendono le specie coltivate e spontanee appartenenti ai generi Amelanchier, Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Eriobotrya, Malus, Mespilus, Pyracantha, Pyrus, Sorbus e alla specie Photinia (Stranvaesia) davidiana.

Art. 7

Le piante estirpate in forza del presente provvedimento devono essere accatastate nel punto di estirpazione o in area limitrofa e bruciate fino all'incenerimento.

Art. 8

L'estirpazione di piante e la loro distruzione, nonché le altre misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente decreto, devono essere effettuate a spese del proprietario delle piante o del conduttore, a qualsiasi titolo, del terreno in cui si trovano le piante stesse, sotto il controllo del servizio Fitosanitario. E' fatta salva la facoltà di quest'ultimo d'intervenire direttamente per motivi di emergenza, ai fini della bonifica di aree contaminate che, per particolari condizioni epidemiologiche, economiche o di struttura territoriale, possano rappresentare un grave pericolo per la diffusione della malattia. In ogni caso, rimane impregiudicata la possibilità di applicare quanto previsto dall'art. 14 del D.M. n. 356 del 1999.

Art. 9

Al termine delle operazioni, tutti gli strumenti di taglio devono essere sterilizzati in loco per via fisica o chimica.

Art. 10

E' fatto obbligo a chiunque di segnalare a questo servizio Fitosanitario, la presenza di eventuali piante che presentino sintomi riferibili al batterio Erwinia amylovora. Il servizio Fitosanitario provvederà alla verifica dei casi sospetti, mediante ispezioni visive ed eventuali analisi batteriologice ufficiali, nonchè a contrassegnare le piante, anche per lotti omogenei, sottoposte a verifica.

Art. 11

E' vietata la detenzione e la manipolazione delle colture di Erwinia amylovora, fatta salva l'applicazione del titolo X del decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005. Per il trasporto di piante ospiti, loro parti e relativo materiale vegetale, si applicano i divieti e le prescrizioni di cui all'art. 7 del D.M. n. 356/1999.

Art. 12

Chiunque non ottemperi alle prescrizioni fitosanitarie di cui al presente decreto, è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13

Per quanto non previsto dal presente provvedimento, si applicano il decreto del Ministero delle politiche agricole del 19 settembre 1999, n. 356 [N.d.R. recte: 10 settembre 1999, n. 356] e il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito istituzionale del Dipartimento www.regione.sicilia.it.

Palermo, 22 dicembre 2014.

SINATRA

ALLEGATO A

AREE DI FOCOLAIO PRIMARIO E ZONE DI SICUREZZA DI ERWINIA AMYLOVORA IN SICILIA

PROVINCIA

COMUNE

AREA DI FOCOLAIO

ZONA DI SICUREZZA

(raggio di 1 Km)

EN

REGALBUTO

Fg. 18 Partt. 229-233

Fg. 10-17-18-32-33-34

EN

REGALBUTO

Fg. 58 Centro abitato

Fg. 47-51-57-58-59-60-90

CT

BRONTE

Fg. 71 Part. 22-37-45-201-202-352-362-364

Fg. 70-71-75-76 (Bronte) e Fg. 108 (Cesarò - ME)

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ALLEGATO B

Indicazioni relative alla raccolta dei frutti

Le prescrizioni di cui alla presente scheda tecnica devono obbligatoriamente essere adottate per la raccolta di mele, pere e cotogne nelle aziende della Regione Sicilia in cui è stata accertata la presenza di Erwinia amylovora (colpo di fuoco batterico).

Tali prescrizioni sono emanate in applicazione del D.M 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) nel territorio della Repubblica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1999.

1) Effettuare una visita accurata nei frutteti immediatamente prima di iniziare le operazioni di raccolta (al massimo 1-3 giorni) al fine di individuare ed eliminare le piante o loro parti che manifestino sintomi sospetti di colpo di fuoco batterico. Il materiale raccolto con tale operazione di bonifica non deve in alcun caso essere abbandonato a terra, ma va raccolto ed eliminato tempestivamente mediante bruciatura fino ad incenerimento, da effettuarsi sul posto.

2) Qualora il sintomo sia diffusamente presente sulla chioma vanno eliminate le intere piante (produzione inclusa).

3) Si potrà procedere alla raccolta della frutta solo dopo la conclusione di tale azione di bonifica.

4) Iniziare la raccolta dei frutti nelle aree non contaminate dell'azienda ed ultimarla in quelle interessate dalla malattia.

5) Raccogliere i frutti senza foglie e rametti ed evitare il più possibile di sporcare frutta, bins e mezzi di trasporto con terra, erba, ecc.

6) Se possibile, predisporre affinché, durante la raccolta, gli operatori possano lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone.

7) Disinfettare (con sali di ammonio quaternario allo 0,1% o ipoclorito di sodio all'1%) gli attrezzi usati nelle operazioni di asportazione delle parti infette; decontaminare gli indumenti (tute, guanti, altro) che siano venuti a contatto con le piante infette, mediante lavaggio a temperatura non inferiore a 60°C per almeno 15 minuti; gli stivali o altro materiale in gomma possono essere decontaminati mediante immersione per circa 5 secondi in soluzione al 10% di ipoclorito di sodio (al 6-7% di cloro attivo).

8) Al termine della raccolta effettuare un trattamento alla chioma con prodotti a base di rame.

ALLEGATO C

Indicazioni relative alle fasi di post-raccolta dei frutti

Le prescrizioni di cui alla presente scheda tecnica devono obbligatoriamente essere adottate per la raccolta e lo stoccaggio di mele, pere e cotogne da parte di aziende produttrici e dai centri di raccolta e commercializzazione siti nella Regione Sicilia.

Tali prescrizioni sono emanate in applicazione del D.M 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) nel territorio della Repubblica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1999.

1) ELIMINAZIONE DEI FRUTTI COLPITI DALLA BATTERIOSI

I frutti colpiti dalla batteriosi, individuati e scartati durante i processi di lavorazione, devono essere conservati in contenitori coperti o comunque in luoghi protetti prima della loro bruciatura. Predisporre affinché, durante la lavorazione della frutta, gli operatori possano lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone.

2) DISINFEZIONE DI VEICOLI, MACCHINE, CONTENITORI E MAGAZZINI

Si raccomanda di lavare accuratamente i contenitori. Sono da preferire casse, bins, o altri contenitori in materiale plastico, di più semplice disinfezione. Le macchine ed i locali di lavorazione vanno disinfettati. A riguardo, può essere utilizzato l'ipoclorito sodico secondo le indicazioni di seguito riportate:

- Preparare una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% miscelando 1 litro di ipoclorito di sodio (al 6-7% di cloro attivo) a 100 litri di acqua. La soluzione deve essere usata entro 2 o 3 ore dalla preparazione.

- Irrorare a forte pressione, con la soluzione sopraindicata, le superfici da disinfettare in modo da asportare ogni residuo di terra o di materiale vegetale.

- Effettuare con tale soluzione la disinfezione delle superfici pulite, per irrorazione o immersione della durata di almeno 10 minuti.

Nell'utilizzo dell'ipoclorito sodico adottare idonee precauzioni per non danneggiare i materiali ferrosi, nonchè scrupolose misure sanitarie nei confronti dell'operatore, evitando l'inalazione del prodotto, il contatto con occhi e pelle, seguendo le indicazioni della scheda tecnica del prodotto impiegato.