
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 dicembre 2014
G.U.R.I. 6 marzo 2015, n. 54
Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013.
TESTO COORDINATO (al D.MIPAAF 24 dicembre 2014)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione, del 6 giugno 2014, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)", così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;
Visto il DPCM del 27 febbraio 2013, n. 105, recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2 comma ter del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazione nella legge 7 agosto 2012 n. 136";
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;
Visto il D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503, concernente il "regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14 comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173 e successive integrazioni e modificazioni";
Visto il decreto ministeriale del 24 novembre 2014, n. 86483, concernente le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni nonchè di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute;
Visto il piano olivicolo nazionale adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 aprile 2010;
Considerata l'esigenza di assicurare l'applicazione della normativa europea contenuta nei regolamenti europei su richiamati, con particolare riguardo alle procedure per la presentazione e la realizzazione dei programmi di sostegno, per l'erogazione del finanziamento comunitario, nonchè per l'esecuzione dei controlli;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 30 ottobre 2014;
Decreta:
Campo di applicazione, definizioni e competenze
1. Il presente decreto ministeriale, di seguito denominato "Decreto", disciplina le modalità tecniche e le procedure applicative delle disposizioni recate dall'art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014, relativamente ai programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.
2. Ai sensi del decreto, si intende per:
a) regolamento delegato: il regolamento (UE) n. 611/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014;
b) regolamento di esecuzione: il regolamento (UE) n. 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014;
c) Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
d) AGEA: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - organismo pagatore;
e) Regioni: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
f) Comitato: il Comitato di valutazione di cui all'art. 6 del Decreto;
g) organizzazione beneficiaria: una delle organizzazioni riconosciute di cui all'art. 29 comma 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
h) OP: un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
i) AOP: un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta ai sensi dell'art. 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
j) OI: un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
k) ambito di intervento: ciascuno dei campi di sostegno elencati all'art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, par. 1, lettere a), b), c), d) e) ed f);
l) misura: ciascuno dei gruppi di attività che concorrono alla realizzazione dell'ambito di intervento, come elencati ai sottopunti delle lettere a), b), c), d) e) ed f) di cui al paragrafo 1 dell'art. 3 del regolamento delegato;
m) investimenti:
- fissi: qualsiasi investimento inamovibile;
- mobili: qualsiasi investimento movibile;
3. Ai fini dell'applicazione del decreto, la ripartizione delle competenze tra il Ministero, le Regioni e l'AGEA sono riportate nell'Allegato I.
Programmi di sostegno ammissibili al finanziamento
1. I programmi di sostegno ammissibili hanno una durata fissa di tre anni e sono attuati per annualità.
2. La durata triennale di ciascun programma di sostegno decorre dal 1° aprile dell'anno in cui il programma viene presentato all'autorità competente per l'approvazione. Il primo periodo inizia a partire dal 1° aprile 2015.
3. Le organizzazioni di produttori riconosciute possono presentare il programma per uno o più ambiti di intervento, ad eccezione del monitoraggio e della gestione del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'art. 3, par. 1, lettera a) del regolamento delegato.
4. Le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute possono presentare il programma per uno o più ambiti di intervento.
5. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute possono presentare il programma per uno o più degli ambiti di intervento di cui all'art. 3, par. 1, lettere a), e) ed f) del regolamento delegato.
6. Le misure ammissibili possono essere tutte quelle espressamente indicate nell'Allegato II.
7. Fermi restando i costi non ammissibili specificati dall'art. 4 del regolamento delegato, non sono ammissibili le ulteriori voci di costo indicate nell'Allegato III.
Esternalizzazioni e investimenti a utilità ripetuta
1. L'esternalizzazione delle attività di una OP o di una AOP è consentita in conformità all'art. 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 3, paragrafo 4, del regolamento delegato.
2. Per gli investimenti l'organizzazione beneficiaria si impegna con atto scritto a:
- vincolare i beni acquistati alla destinazione d'uso;
- non alienare i beni prima della fine del periodo di ammortamento (cinque anni e tre anni per i beni informatici);
- non alienare l'investimento fisso prima del periodo di ammortamento, o di dieci anni per impianti di oliveti.
3. Nel caso di cessione del diritto di utilizzo di un bene a un socio per la realizzazione del programma, il beneficiario dovrà stipulare un atto scritto di comodato gratuito.
4. Per gli investimenti concessi in comodato gratuito presso le aziende dei propri soci, il beneficiario dovrà predisporre una specifica convenzione per la loro gestione, contenente le seguenti condizioni minime:
a) impegno del socio a restituire all'OP l'oggetto dell'investimento (o il suo valore residuo), in caso di:
- recesso;
- scioglimento della società (per i produttori organizzati in forma societaria);
- alienazione e/o fusione dell'azienda senza che il nuovo soggetto subentri nella qualità di socio della OP;
- richiesta dell'OP per utilizzo improprio dell'investimento.
b) modalità di eventuale utilizzazione associata degli investimenti.
Presentazione dei programmi di sostegno
(modificato dall'art. 1, comma 1, del D.MIPAAF 24 dicembre 2014)
1. Possono presentare domanda per l'approvazione dei programmi di sostegno le organizzazioni beneficiarie riconosciute con decreto ministeriale di attuazione del reg. 1308/2013.
2. Le domande devono contenere tutti gli elementi di cui all'art. 7 par. 3, del regolamento delegato, pena la loro nullità.
3. Ciascuna organizzazione beneficiaria può presentare un solo programma di sostegno, pena la sua esclusione dal regime di aiuti.
4. Le domande trasmesse dalle organizzazioni beneficiarie riconosciute devono pervenire entro il 30 gennaio dell'anno di inizio di ciascun periodo triennale, all'AGEA - Settore OCM Vino e altri aiuti - via Palestro n. 81 - 00185 - ROMA.
5. Entro lo stesso termine del 30 gennaio, la documentazione di cui al comma 2, ad eccezione della cauzione di cui all'art. 7 lettera g) del regolamento delegato, deve pervenire alle Regioni competenti per territorio, per le misure di cui agli ambiti di intervento b), c) e d) del regolamento, e al Ministero-PIUE V, via XX Settembre, 20 - 00187 - ROMA, se trattasi delle misure di cui agli ambiti di intervento a), e) ed f) del regolamento.
6. Le domande pervenute successivamente al 30 gennaio saranno dichiarate irricevibili.
7. Ai fini della partecipazione al finanziamento comunitario, le organizzazioni beneficiarie devono presentare, contestualmente alla domanda di finanziamento, la documentazione relativa alla superficie olivetata risultante, alla data del 10 gennaio dell'anno di inizio di ciascun periodo triennale, dai fascicoli aziendali per i soci comunicati direttamente dalle stesse organizzazioni beneficiarie ad AGEA. Tale procedura sarà definita in apposita circolare AGEA-Area Coordinamento.
Approvazione dei programmi di sostegno
1. Entro il 15 febbraio le Regioni trasmettono al Ministero la valutazione dei programmi di rispettiva competenza, valutati sulla base dei criteri dell'art. 7, corredati dalle informazioni di cui all'Allegato VI.
2. Nel caso in cui gli importi richiesti siano superiori al plafond disponibile, sarà effettuata una rimodulazione degli importi medesimi secondo la seguente modalità:
a) il 35% dell'importo da rimodulare viene assegnato ad ogni singola organizzazione beneficiaria in ragione della rappresentatività dei soci (numero di produttori olivicoli) che hanno il fascicolo aziendale;
b) il 35% dell'importo da rimodulare viene assegnato a ogni singola organizzazione beneficiaria in ragione della rappresentatività della superficie olivicola dei soci che hanno il fascicolo aziendale;
c) il 30% dell'importo da rimodulare viene attribuito a ogni singola organizzazione beneficiaria sulla base del punteggio assegnato a ciascun programma.
Gli importi finali ammissibili sono comprensivi delle spese generali, se richieste, determinate in maniera forfettaria nella misura massima del 5%.
3. Entro il 25 febbraio il Ministero, che si avvale del Comitato, procede:
- ad accertare la conformità e la conseguente ratifica dei programmi e delle risorse assegnate, trasmessi dalle Regioni;
- alla selezione generale dei programmi, sulla base di quanto disposto all'art. 7;
- alla verifica del rispetto dell'art. 5 del regolamento delegato;
- alla definizione degli importi ammissibili e, se del caso, al loro adeguamento all'importo massimo disponibile di cui all'Allegato V, come previsto al comma 2;
- alla elaborazione della graduatoria unica nazionale dei programmi ammessi.
4. Il Ministero comunica ad AGEA e alle Regioni l'approvazione dei programmi entro il 28 febbraio di ogni periodo triennale, a partire dal 2015; tuttavia, nel caso in cui l'ammontare degli importi assegnati dal Ministero e dalle Regioni siano inferiori alle risorse complessivamente disponibili, il Ministero, che si avvale del Comitato, provvede a ripartire tale differenza tra le Regioni che ne hanno fatto richiesta, secondo i parametri percentuali indicati nella colonna 2 della tabella di cui all'Allegato V.
5. Le Regioni, conseguentemente, provvedono all'assegnazione di tali ulteriori risorse alle organizzazioni di produttori e ne danno comunicazione al Ministero entro il 4 marzo.
6. Il Ministero verifica il rispetto delle assegnazioni minime previste dall'art. 5 del regolamento delegato ed entro il 7 marzo comunica alle Regioni, all'AGEA e alle Organizzazioni beneficiarie l'elenco definitivo dei programmi ammissibili con le relative risorse.
7. Entro il 12 marzo AGEA comunica il provvedimento definitivo di approvazione alle organizzazioni beneficiarie.
8. A seguito del provvedimento definitivo, le organizzazioni beneficiarie adeguano i propri programmi sulla base di quanto approvato ed entro il 20 marzo lo presentano ad AGEA e, per i settori di rispettiva competenza, alle Regioni per le misure di cui agli ambiti di intervento: b) c) e d) e al Ministero per le misure di cui agli ambiti di intervento: a), e) ed f).
9. Il Ministero, sulla base delle valutazioni delle Regioni per i settori di competenza, approva i programmi adeguati e ne da comunicazione alle Organizzazioni beneficiarie e ad AGEA entro il 31 marzo e lo pubblica sul proprio sito internet (Allegato IV).
Comitato di valutazione
1. Con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale è istituito un Comitato di valutazione composto da:
a) tre rappresentanti del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente;
b) un rappresentante del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;
c) tre rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
d) due rappresentanti designati da AGEA;
e) due rappresentanti del Centro di Ricerca per l'Olivicoltura e l'Industria Olearia, CRA-OLI.
2. Il Comitato è supportato da una segreteria tecnico-amministrativa composta da funzionari del Dipartimento delle politiche europee e internazionali.
3. Il funzionamento del Comitato di valutazione e della segreteria tecnico-amministrativa non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. Le riunioni del Comitato sono valide in presenza dei 2/3 dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese, nel rispetto dell'art. 2, comma 7, della legge 3 febbraio 2011 n. 4.
Criteri di selezione
1. La selezione dei programmi è effettuata sulla base dei specifici criteri di valutazione, con relativa attribuzione di un punteggio massimo, come di seguito specificato:
a) qualità generale dei programmi: punti max n. 16;
b) coerenza con gli obiettivi e le priorità del settore stabiliti a livello nazionale e regionale: punti max n. 9;
c) credibilità finanziaria e adeguatezza delle risorse finanziarie a disposizione dell'organizzazione beneficiaria: punti max n. 6;
d) estensione della zona regionale interessata dal programma di sostegno: punti max n. 6;
e) varietà delle situazioni economiche delle zone regionali interessate: punti max n. 3;
f) numero di ambiti di intervento interessati e importanza della partecipazione finanziaria dell'organizzazione beneficiaria: punti max n. 10;
g) indicatori di efficacia sia qualitativi che quantitativi:
punti max n. 3;
h) valutazione dei programmi di attività eventualmente già svolti: punti max n. 2;
i) valore dell'olio di oliva prodotto: punti max 3;
j) valore dell'olio di oliva commercializzato: punti max 10.
2. Le specifiche dei criteri di cui al comma 1 sono riportate nell'Allegato VII.
3. Il Comitato e le Regioni hanno facoltà di chiedere alle organizzazioni beneficiarie integrazioni, modifiche o chiarimenti al programma di sostegno, nel corso della relativa valutazione, nonché ogni utile elemento per la verifica della corrispondenza alle norme comunitarie e nazionali.
Modifica dei programmi di attività
1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno le organizzazioni beneficiarie possono presentare richieste di modifica dell'annualità successiva del programma approvato, purchè le stesse garantiscano il raggiungimento degli obiettivi, che non comportino aumenti di spesa della quota comunitaria assegnata e siano debitamente motivate e documentate.
2. Le richieste di modifica di cui al comma 1 sono presentate ad AGEA e, per i settori di rispettiva competenza, alle Regioni per le misure: b) c) e d) e al Ministero per le misure: a), e) ed f).
3. Il Ministero, che si avvale del Comitato e le Regioni, valutano le domande di modifica ed entro due mesi dal loro ricevimento, comunicano alle organizzazioni beneficiarie richiedenti e all'AGEA, l'accoglimento o il diniego della modifica presentata.
4. Le domande di modifica alle quali non è stato dato riscontro entro due mesi dalla loro presentazione, sono considerate accolte.
5. In deroga ai commi da 1 a 4, nel corso di ciascuna annualità le organizzazioni beneficiarie possono presentare domanda di modifica delle singole misure alle condizioni previste dal paragrafo 6 dell'art. 2 del regolamento di esecuzione.
6. La modifica di cui al comma 5 è considerata accettata se l'organizzazione beneficiaria non riceve entro un mese dalla presentazione della domanda, comunicazione di diniego da parte dell'Amministrazione competente.
Disposizioni finanziarie
1. L'ammontare annuo per il finanziamento unionale dei programmi di sostegno, stabilito in euro 35.991.000,00 dall'art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è ripartito conformemente all'art. 5 del regolamento delegato, come segue:
a) almeno il 20% è destinato all'ambito di intervento sul miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;
b) almeno il 15% è destinato all'ambito di intervento sul miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione;
c) almeno il 10% è destinato all'ambito di intervento relativo al sistema di tracciabilità, alla certificazione e alla tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali.
2. Ad integrazione del finanziamento unionale le organizzazioni beneficiarie partecipano, ai sensi dell'art. 29 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013, con fondi propri alla realizzazione dei programmi di sostegno nella misura non inferiore al:
a) 12,50 % delle spese per le attività relative al monitoraggio e alla gestione del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, al miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura e al miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione (rispettivamente lettere a), b) e c) dell'art. 29, par. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013);
b) 12,50 % delle spese per investimenti in attività fisse relative al miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola (lettera d) dell'art. 29, par. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013);
c) 25% delle spese per le altre attività relative al miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola (lettera d) dell'art. 29, par. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013);
d) 12,50% delle spese per programmi di attività realizzati in tre Paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni beneficiarie riconosciute da almeno due Stati membri produttori, nei campi di attività di cui all'art. 29, paragrafo 1, lettere e) ed f) del regolamento (UE) n. 1308/2013;
e) 25% delle spese per le altre attività realizzate negli stessi campi dell'art. 29, paragrafo 1, lettere e) ed f) del regolamento (UE) n. 1308/2013;
Il cofinanziamento dei programmi è completato da un finanziamento nazionale in misura pari alla quota di partecipazione delle organizzazioni beneficiarie e comunque non superiore al 50% dei costi esclusi dal finanziamento unionale.
Il Ministero provvede a chiedere al Ministero dell'Economia il necessario stanziamento dei fondi, che saranno direttamente trasferiti all'AGEA.
3. Al fine di garantire un'adeguata efficacia dei programmi presentati e un'ottimizzazione delle risorse disponibili, il livello appropriato minimo di dimensione finanziaria di ciascun programma è fissato, in euro 230.000 per annualità. Tale importo è ridotto a euro 100.000 per annualità, per i programmi relativi alle Regioni Basilicata, Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano.
Domande di anticipo
1. L'AGEA determina, con propria circolare adottata in accordo con il Ministero, le modalità operative per la presentazione delle domande di anticipazione e di saldo dell'aiuto, nonchè i termini entro i quali le organizzazioni beneficiarie presentano la domanda di svincolo della cauzione, conformemente all'art. 4, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione.
Relazioni delle associazioni beneficiarie
1. Entro il 1° maggio di ogni anno le organizzazioni beneficiarie trasmettono ad AGEA e contestualmente al Ministero e alle Regioni, per quanto di rispettiva competenza, le relazioni sull'attuazione dei programmi, conformemente a quando disposto all'art. 9 del regolamento di esecuzione.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono presentate secondo lo schema in Allegato VIII.
Controlli
1. L'AGEA determina con propria circolare adottata in accordo con il Ministero, i criteri e le modalità operative concernenti le verifiche e i controlli sulla corretta esecuzione dei programmi di sostegno e per il pagamento degli aiuti previsti agli articoli 6 e 7 del regolamento di esecuzione;
2. Prima del pagamento del saldo di ciascuna annualità del programma triennale, l'AGEA acquisisce dalle competenti Amministrazioni i risultati del controllo svolto per l'accertamento del rispetto delle condizioni di riconoscimento nel corso dell'anno di attuazione, come previsto dall'art. 6, comma 1, lett. a) del regolamento di esecuzione.
Fascicolo aziendale
1. La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del Decreto legislativo n. 99/2004 e, quindi, anche per i produttori che usufruiscono del programma di sostegno.
2. Ai sensi dell'Art. 25, comma 2 del D.L. n. 5 del 2 febbraio 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 35 del 4 aprile 2012, l'AGEA, le Regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano e gli Organismi pagatori, utilizzano per le attività di rispettiva competenza le informazioni relative all'azienda agricola contenute nel fascicolo aziendale, che fanno fede nei loro confronti.
3. L'eventuale aggiornamento del fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico, dovrà essere fatto in conformità alle disposizioni dell'Organismo pagatore territorialmente competente.
4. La documentazione acquisita per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere debitamente archiviata e protocollata dall'Organismo pagatore.
5. Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è necessario che nel fascicolo aziendale siano presenti tutte le superfici di cui i produttori dispongono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di pagamento o meno.
Entrata in vigore
1. Il presente Decreto e gli allegati che ne formano parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale internet del Ministero e si applica ai programmi triennali decorrenti dal 1° aprile 2015.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Roma, 10 dicembre 2014
Il Ministro: MARTINA
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 456
Allegato II
MISURE AMMISSIBILI
Le misure ammissibili, di seguito specificate, devono rispettare gli eventuali criteri di demarcazione previsti nei singoli Programmi Regionali di Sviluppo Rurale.
1. MONITORAGGIO E GESTIONE DEL MERCATO NEL SETTORE DELL'OLIO D'OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA.
1.a) Raccolta di dati sul settore e sul mercato, effettuati in conformità alle specifiche di metodo, di rappresentatività e di precisione.
Le attività devono consentire la raccolta, riferita all'intera annualità, delle seguenti informazioni:
la rilevazione delle quantità e dei prezzi di vendita nei diversi mercati di sbocco; la raccolta di informazioni statistiche relativa anche ai prezzi e alle quantità degli oli e la destinazione in base ai canali di commercializzazione utilizzati (frantoi, ristorazione, intermediari commerciali, confezionatori, industria, consumatori); dati strutturali socio-economici e congiunturali finalizzati a migliorare la conoscenza delle dinamiche e delle tendenze del comparto nel breve, medio e lungo periodo; analisi dei costi di produzione per le diverse tipologie di aziende; analisi dei costi e dei margini di ricavo nei diversi stadi della filiera.
Il campione selezionato deve essere rappresentativo della realtà olivicola italiana e segmentato per zone regionali per ciascun settore (olive da olio e olive da tavola). Il campione deve essere costituito da aziende con una superficie olivetata superiore o uguale a 1 ettaro.
Le organizzazioni che presentano progetti che si integrano tra di loro, provvedono al coordinamento delle metodologie di rilevazione, elaborazione e trasmissione delle informazioni.
Tutte le attività di monitoraggio devono prevedere la fruibilità dei dati da parte di tutti gli operatori della filiera a mezzo stampa o informatico e resi accessibili a tutti gli operatori della filiera mediante la pubblicazione sui siti internet istituzionali.
Inoltre, i dati raccolti, come previsto dal paragrafo 3 dell'art. 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014, devono essere pubblicati sul sito internet dell'organizzazione beneficiaria e inviati al Ministero in formato elettronico.
1.b) L'elaborazione di studi su temi correlati alle altre misure previste dal programma di sostegno delle organizzazioni beneficiarie di cui trattasi. MISURA NON ATTIVATA
2. MIGLIORAMENTO DELL'IMPATTO AMBIENTALE DELL'OLIVICOLTURA.
2.a) Operazioni collettive di mantenimento degli uliveti ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono.
Detta misura deve essere attuata in conformità alle seguenti condizioni e criteri oggettivi:
- realizzazione di programmi locali di manutenzione degli oliveti a elevato valore ambientale e a rischio di abbandono. Gli operatori agricoli si devono impegnare a effettuare le attività necessarie per il recupero, il mantenimento e la salvaguardia degli oliveti coinvolti; si devono prevedere opere di straordinaria manutenzione degli oliveti degradati, quali: terrazzamenti, ciglionamenti, muretti a secco, potatura di riforma;
- le zone potenzialmente ammissibili devono essere caratterizzate da una situazione orografica difficile (per elevate pendenze e altitudine dei terreni) e per almeno uno dei seguenti elementi: sesto irregolare, età degli oliveti superiore ai 50 anni, esemplari di particolare interesse (età plurisecolare, grande dimensione), presenza di particolari sistemazioni idraulico-agrarie del terreno;
- il progetto complessivo dovrà essere applicato annualmente su almeno 10 ettari di superficie e coinvolgere almeno 5 produttori.
2.b) Elaborazione di buone pratiche agricole per l'olivicoltura, basate su criteri ambientali adattati alle condizioni locali, nonché la loro diffusione presso gli olivicoltori e il monitoraggio della loro applicazione pratica.
I progetti devono prevedere:
1. elaborazione di un disciplinare di buone pratiche agricole basato su criteri ambientali; per la coltivazione integrata il disciplinare deve essere conforme a quanto previsto dal SNQPI; per la coltivazione biologica il disciplinare deve prevedere dei sistemi di coltivazione che tengano conto della salvaguardia delle aree aziendali non coltivate per il rifugio degli organismi utili, del mantenimento di buoni livelli di fertilità del terreno, della protezione del suolo dai fenomeni di erosione, dell'utilizzo ottimale delle risorse naturali;
2. introduzione e applicazione pratica del disciplinare presso i produttori.
Le aziende aderenti potranno essere sottoposte a certificazioni ambientali.
2.c) Dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell'olivo, nonché progetti di osservazione dell'andamento stagionale.
I progetti devono prevedere attività dimostrative finalizzate a diffondere l'introduzione, tra i produttori, di tecniche di lotta alternative di tipo biologico, biotecnico e con biocidi naturali.
L'osservazione dell'andamento stagionale dell'infestazione della mosca dell'olivo, attraverso rilievi sia fenologici che di cattura/infestazione, deve essere attuata a livello di comprensorio e prevedere la diffusione tempestiva dei risultati del monitoraggio.
2.d) Dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla protezione dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio, quali la coltivazione biologica, la coltivazione a bassi consumi intermedi, la protezione del suolo limitando l'erosione o la coltivazione integrata;
I progetti devono prevedere dimostrazioni pratiche dirette all'introduzione negli oliveti di tecniche di coltivazione che hanno come obiettivo:
- la riduzione dell'impiego di fertilizzanti, antiparassitari e diserbanti;
- la difesa del suolo;
- il risparmio idrico.
2.e) Iniziative per la protezione delle varietà rustiche e delle varietà a rischio di estinzione.
I progetti possono riguardare iniziative come ad es. la creazione di oliveti monovarietali con varietà a rischio di estinzione o rustiche; la sostituzione di piante con varietà a rischio di estinzione, o rustiche, in oliveti plurivarietali; prove dimostrative per razionalizzare i sistemi di coltivazione in uliveti con piante di varietà a rischio di estinzione o rustiche.
Le predette iniziative possono essere attivate per le varietà di cui all'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero.
3. MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITA' DELL'OLIVICOLTURA ATTRAVERSO LA MODERNIZZAZIONE.
3a) Miglioramento dei sistemi di irrigazione e delle tecniche colturali.
I progetti devono prevedere:
introduzione e ammodernamento dei sistemi di irrigazione e connessa assistenza tecnica; i sistemi di irrigazione devono essere a basso volume d'adacquamento; nel caso di ammodernamento è necessario dimostrare il risparmio idrico ottenuto con il nuovo impianto;
introduzione e applicazione di tecniche colturali innovative e connessa assistenza tecnica, finalizzate alla riduzione dei costi di produzione e all'aumento della produttività degli oliveti.
3b) Sostituzione degli olivi poco produttivi con nuovi olivi.
I progetti devono prevedere la sostituzione, nel rispetto della normativa vigente, di singole piante poco produttive con nuove piante all'interno di un oliveto anche per la razionalizzazione del sesto di impianto.
I progetti devono prevedere la realizzazione di corsi di formazione in aula e in campo, giornate dimostrative, rivolte ai produttori sulle nuove tecniche di coltivazione e raccolta dell'olivo.
3d) Iniziative di formazione e comunicazione.
I progetti devono essere rivolti agli operatori della filiera e ai consumatori e devono prevedere la realizzazione di corsi di formazione, giornate dimostrative e sessioni formative. Gli argomenti trattati sono relativi alle fasi di produzione, trasformazione/confezionamento. Si possono prevedere prove dimostrative di assaggio degli oli di oliva e delle olive da tavola.
Le Organizzazione beneficiaria che attivano le misure 3a) e 3b), comunicano agli uffici regionali competenti il nominativo dei soci sui quali verrà realizzato il programma.
L'attivazione delle iniziative relative alla comunicazione di cui alla misura 3d) esclude la possibilità di attivare analoga iniziativa nella misura 6a).
4 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA PRODUZIONE DI OLIO D'OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA.
4.a) Miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione e connessa assistenza tecnica. L'attivazione dell'assistenza tecnica in questa misura esclude la possibilità di attivarla nella misura 4d.
I programmi devono prevedere i seguenti interventi:
- miglioramento delle condizioni di coltivazione di tutte le fasi del ciclo dell'olivo con riferimento agli aspetti agronomici e fitosanitari;
- miglioramento della raccolta dalla pianta nei periodi ottimali, per varietà e areali di coltivazione attraverso l'introduzione di indici di maturazione e di qualità oggettivi (forza di distacco, cascola, contenuto in olio, analisi sensoriale e fenoli dell'olio) e diffusione dell'impiego di attrezzature e mezzi di raccolta, prevedendo anche l'adattamento degli uliveti con adeguate tecniche di potatura;
- miglioramento del magazzinaggio e consegna delle olive all'impianto di trasformazione entro 24 ore dalla raccolta, utilizzando contenitori a pareti rigide e fessurate.
4.b) Il miglioramento varietale degli oliveti in singole aziende, a condizione che tali interventi contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del programma di sostegno. (MISURA NON ATTIVATA)
4.c) Miglioramento delle condizioni di magazzinaggio e di valorizzazione dei residui della produzione dell'olio d'oliva e delle olive da tavola e il miglioramento delle condizioni di imbottigliamento dell'olio di oliva.
I programmi devono essere finalizzati a garantire un adeguato stoccaggio dei residui colturali, delle acque di vegetazione e delle sanse, nonché il loro utilizzo per la fertirrigazione o come ammendante, per la produzione di compost, per l'alimentazione a uso zootecnico, per la produzione di energia, nonché come substrato per l'estrazione di composti o molecole che possono trovare diversi utilizzi in altri settori. Si possono prevedere anche progetti dimostrativi finalizzati al recupero e riutilizzo dei sottoprodotti dell'azienda agricola e dell'industria di trasformazione olivicola-olearia mediante la costituzione di filiere energetiche con le aziende olivicole.
Per quanto attiene all'imbottigliamento, i programmi dovranno essere finalizzati ad assicurarne il miglioramento della qualità dell'olio di oliva in questa fase del processo di lavorazione.
4d) Assistenza tecnica alla produzione, all'industria di trasformazione oleicola, alle imprese di produzione delle olive da tavola, ai frantoi e alle imprese di confezionamento per quanto riguarda aspetti inerenti alla qualità dei prodotti.
I programmi devono prevedere assistenza tecnica almeno in uno dei seguenti settori:
Produzione: l'assistenza tecnica finalizzata al supporto dell'azienda agricola per gli aspetti inerenti il miglioramento della qualità è attivabile solo se non è stata attivata nella misura 4a);
Industria di trasformazione oleicola - imprese di produzione delle olive da tavola - frantoi:
I programmi devono prevedere almeno uno dei seguenti aspetti:
- assistenza tecnica per la risoluzione delle problematiche che pregiudicano la qualità dell'olio e delle olive da mensa;
- programmazione della raccolta in relazione alla capacità degli impianti di trasformazione per permettere una immediata lavorazione delle olive, da effettuarsi entro 48 ore dalla raccolta;
- impiego di macchine e attrezzature che assicurano il miglioramento della qualità dell'olio e delle olive da mensa.
Imprese di confezionamento:
I programmi devono essere rivolti agli operatori della filiera della fase agricola e della fase di prima trasformazione e devono riguardare almeno uno dei seguenti aspetti:
- assistenza tecnica per la risoluzione delle problematiche che pregiudicano la qualità dell'olio e delle olive da mensa;
- impiego di macchine e attrezzature che assicurano il miglioramento della qualità dell'olio e delle olive da mensa.
4.e) Costituzione e miglioramento dei laboratori di analisi delle caratteristiche organolettiche e fisico chimiche degli oli di oliva vergini.
I programmi prevedono la costituzione ex novo di laboratori di analisi a norma di legge e l'adeguamento e ammodernamento di laboratori già esistenti.
4.f) Formazione di panel di assaggiatori per l'analisi sensoriale dell'olio di oliva vergine e delle olive da tavola.
I programmi devono mirare alla formazione di assaggiatori qualificati per il controllo organolettico dell'olio di oliva vergine e delle olive da tavola. I corsi devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione di competenza.
5. TRACCIABILITA', CERTIFICAZIONE E TUTELA DELLA QUALITA' DELL'OLIO D'OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA.
5.a) Progettazione e realizzazione di sistemi di rintracciabilità di filiera certificati ai sensi della norma UNI EN ISO 22005:08 e conformi al Reg. (CE) 178/2002.
I sistemi devono consentire di rintracciare la provenienza delle olive e dell'olio nei diversi stadi della filiera.
I programmi devono prevedere la creazione di sistemi di rintracciabilità, con adeguata assistenza tecnica, e possono comprendere le analisi e la fornitura di attrezzature per la corretta gestione del sistema. I sistemi di tracciabilità possono prevedere anche la certificazione della distribuzione del valore del prodotto lungo tutta la filiera.
Inoltre i sistemi di rintracciabilità possono prevedere anche:
- l'applicazione di schemi volontari mirati a monitorare gli aspetti ambientali insiti nel ciclo di produzione aventi effetto nella qualificazione del prodotto verso il mercato nazionale ed internazionale (Environmental Product Declaration - EPD, Carbon Foot Print), nonché gli aspetti legati alla responsabilità sociale d'impresa anche attraverso la definizione di specifici strumenti;
- sistemi di certificazione volontari dove la tracciabilità rappresenta un elemento determinante, ad esempio: halal, kosher.
5.b) Realizzazione ed applicazione pratica di sistemi di certificazione volontaria della qualità basati su un sistema di analisi del rischio e di punti critici di controllo.
Per gli impianti di trasformazione e di confezionamento si possono applicare i seguenti tandards: GSFS / IFS / ISO 22000. Per le aziende agricole si può introdurre lo standard
5.c) Progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo del rispetto delle norme di autenticità, qualità e commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da mensa immessi sul mercato.
6. DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI SULLE INIZIATIVE SVOLTE DALLE ORGANIZZAZIONI BENEFICIARIE NEI CAMPI DI CUI AI PUNTI 1, 2, 3, 4 E 5.
6 a) Diffusione di informazioni sulle iniziative realizzate svolte dalle organizzazioni beneficiarie nei campi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5.
I progetti devono prevedere la divulgazione delle iniziative svolte nelle diverse misure rivolte a consumatori e operatori della filera attraverso:
- realizzazione di convegni, info point, partecipazione a fiere di settore, stampa di materiale divulgativo, pubblicazione a mezzo stampa.
6 b) Creazione di un sito Internet e sua gestione sulle misure svolte dalle organizzazioni beneficiarie nei campi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5, limitatamente alle organizzazioni che non hanno già usufruito di finanziamenti nei programmi precedenti aventi la stessa finalità.
Allegato III
COSTI NON AMMISSIBILI
Fermi restando i costi non ammissibili specificati all'articolo 4, comma 3, del regolamento delegato, non sono ammissibili i costi relativi a:
a) viaggi studio o altro, in Italia e all'estero;
b) viaggi collettivi di partecipazione a fiere;
c) corsi su normativa cogente;
d) tenuta del conto corrente, emissione di bonifici, carta di credito e/o bancomat;
e) ratei per mutui ipotecari su immobili;
f) acquisto di autovetture per trasporto persone;
g) acquisto arredi, ad esclusione di quelli strettamente necessari per l'arredo di laboratori e sala panel;
h) ipad, smartphone, televisori e supporti tecnologi di nuova generazione, ad eccezione di strumenti tecnologici strettamente correlati alla realizzazione dell'azione;
i) qualsiasi altra spesa antecedente l'inizio dell'annualità considerata o riferita ad attività antecedenti tale data.
Allegato IV
(modificato dall'art. 2, comma 1, del D.MIPAAF 24 dicembre 2014)
CRONOLOGIA DELLE OPERAZIONI
1. Entro il 30 gennaio le organizzazioni beneficiarie trasmettono le domande ad AGEA, e contestualmente al Ministero e alle Regioni, per le rispettive competenze;
2. Entro il 15 febbraio le Regioni trasmettono al Ministero i programmi da loro valutati.
3. Entro il 25 febbraio il Ministero che si avvarrà del Comitato, procede alla valutazione-selezione-graduatoria dei programmi.
4. Entro il 28 febbraio il Ministero comunica ad AGEA e alle Regioni l'approvazione dei programmi.
5. Qualora l'ammontare degli importi assegnati dal Ministero e dalle Regioni sia inferiore alle risorse complessivamente disponibili, (cioè disponibilità in esubero) il Ministero ripartisce tali importi alle Regioni che ne hanno fatto richiesta, secondo le percentuali indicate nella colonna 2 della tabella di cui all'Allegato V.
6. Entro il 4 marzo le Regioni provvedono all'assegnazione di tali ulteriori risorse alle organizzazioni beneficiarie e ne danno comunicazione al Ministero.
7. Entro il 7 marzo il Ministero verifica il rispetto delle assegnazioni minime previste dall'art. 5 del regolamento delegato e comunica alle Regioni, all'AGEA e alle organizzazioni beneficiarie l'elenco definitivo dei programmi ammissibili con le relative risorse.
8. Entro il 12 marzo AGEA comunica il provvedimento definitivo di approvazione alle organizzazioni beneficiarie, fornendo il dettaglio delle risorse assegnate.
9. Entro il 20 marzo, a seguito delle nuove disposizioni del regolamento, le organizzazioni beneficiarie adeguano i propri programmi sulla base di quanto approvato e lo ripresentano ad AGEA e, quindi, alle Regioni e al Ministero per le rispettive competenze.
10. Entro il 31 marzo il Ministero, sulla base delle nuove valutazioni delle Regioni per i settori di competenza, approva i programmi adeguati e ne da comunicazione alle organizzazioni beneficiarie e ad AGEA e lo pubblica sul proprio sito internet.
Allegato VI
INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' PREVISTE NEI PROGRAMMI AMMISSIBILI, SULLE RISORSE ASSEGNATE, SULLA DISPONIBILITA' AD UTILIZZARE EVENTUALI STANZIAMENTI AGGIUNTIVI.
a) Breve descrizione sulle attività del programma.
b) Informazioni in merito alle procedure adottate per la ripartizione del finanziamento comunitario.
c) Informazioni in merito alla demarcazione con i PSR.
d) Prospetti riepilogativi delle ripartizioni finanziarie.
e) Breve commento sulle valutazioni trasmesse.
f) Disponibilità ad utilizzare eventuali stanziamenti aggiuntivi ed eventualmente indicarne i riferimenti normativi.
Allegato VII
GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
1. Qualità generale dei programmi:
1. Caratteristiche del contenuto:
- contenuto di carattere tradizionale: |
punti 0; |
- contenuto di carattere innovativo: |
punti 3. |
2. Dettaglio degli investimenti:
- insufficiente: |
punti 0; |
- sufficiente: |
punti 1; |
- buono: |
punti 3; |
- ottimo: |
punti 5. |
3. Dettaglio del calendario di esecuzione delle azioni:
- insufficiente: |
punti 0; |
- sufficiente: |
punti 1; |
- buono: |
punti 2; |
- ottimo: |
punti 3. |
4. Dettaglio delle identificazioni dei luoghi di realizzazione degli investimenti e delle azioni:
- insufficiente: |
punti 0; |
- sufficiente: |
punti 1; |
- buono: |
punti 3; |
- ottimo: |
punti 5. |
2. Coerenza con gli obiettivi e le priorità nazionali:
1. Coerenza con gli obiettivi nazionali indicati nel Piano Olivicolo Nazionale:
- insufficiente: |
punti 0; |
- sufficiente: |
punti 1; |
- buono: |
punti 2; |
- ottimo: |
punti 3. |
2. Livello di trasparenza e informazione ai soci beneficiari e ai consumatori:
- insufficiente: |
punti 0; |
- sufficiente: |
punti 1; |
- buono: |
punti 2; |
- ottimo: |
punti 3. |
3. Coerenza con la programmazione regionale:
- misura non integrata con i piani regionali: |
punti 0; |
- misura parzialmente integrata con i piani regionali: |
punti 1; |
- misura di sviluppo della strategia regionale: |
punti 2; |
- misura prioritaria nella programmazione regionale: |
punti 3. |
3. Credibilità finanziaria e adeguatezza dei mezzi:
1. Dimensione finanziaria complessiva di programmi integrati almeno pari euro1.000.000,00:
- con una misura integrata tra due OP: |
punti 1; |
- con una misura integrata tra più di due OP: |
punti 2; |
- con oltre una misura integrata tra due o più OP: |
punti 3; |
2. Adeguatezza dei mezzi:
- insufficiente: |
punti 0; |
- sufficiente: |
punti 1; |
- buona: |
punti 2; |
- ottima: |
punti 3. |
4. Estensione della zona regionale interessata dal programma di attività:
- estensione provinciale: |
punti 1; |
- estensione interprovinciale: |
punti 2; |
- estensione regionale: |
punti 3. |
- estensione interregionale: |
punti 4; |
- estensione nazionale: |
punti 5; |
- estensione sopranazionale: |
punti 6; |
5. Varietà delle situazioni economiche delle zone regionali interessate:
- area scarsamente olivicola: |
punti 1; |
- area mediamente olivicola: |
punti 2; |
- area prevalentemente olivicola: |
punti 3. |
6. Ambiti di intervento interessati e partecipazione finanziaria degli operatori:
1. numero dei settori di attività interessati:
- programmi riguardanti 1 ambito: |
punti 1; |
- programmi riguardanti 2 ambiti: |
punti 2; |
- programmi riguardanti 3 ambiti: |
punti 3. |
- programmi riguardanti oltre 3 ambiti: |
punti 5; |
2. quota della partecipazione finanziaria delle organizzazioni di operatori rispetto alla dimensione finanziaria complessiva del programma:
- inferiore al 15%: |
punti 1; |
- dal 15 % fino al 20%: |
punti 3; |
- superiore al 20%: |
punti 5. |
7. Qualità indicatori di efficacia:
- scarso: |
punti 0; |
- sufficiente: |
punti 1; |
- buona: |
punti 2; |
- ottima: |
punti 3. |
H) Valutazione dei programmi di attività eventualmente già svolti.
- programmi non ultimati: |
punti -4; |
- insufficiente: |
punti -2; |
- sufficiente: |
punti 0; |
- buona: |
punti 1; |
- ottima: |
punti 2. |
I) Valore dell'olio di oliva prodotto dai membri dell'organizzazione beneficiaria
A. Organizzazioni di produttori:
- Rapporto tra: valore della produzione raccolta della OP e valore della produzione delle zone regionali di riferimento (*)
a) < 5%: |
punti 1; |
b) tra 5% e 10%: |
punti 2; |
c) > 10%: |
punti 3. |
B. Associazioni di organizzazioni di produttori:
- Rapporto tra: valore della produzione rappresentata dall'insieme delle OP riconosciute aderenti alla AOP e valore della produzione nazionale (*)
a) < 10%: |
punti 1; |
b) tra 10% e 20%: |
punti 2; |
c) > 20%: |
punti 3. |
C. Organizzazioni interprofessionali:
- valore della produzione trasformata o rappresentata dai soci dell'OI (**)
a) > euro 30.000.000,00: |
punti 3; |
b) tra euro 30.000.000,00 e euro 10.000.000,00: |
punti 2; |
c) < euro 10.000.000,00: |
punti 1. |
(*) Il valore della produzione deve essere calcolato utilizzando i dati Istat riferiti alla media delle ultime due campagne disponibili e i dati ISMEA per il prezzo medio annuale delle stesse campagne.
(**) Il valore della produzione deve essere calcolato sulla base del fatturato medio delle ultime due campagne o come prodotto tra la produzione effettiva e i prezzi ISMEA delle campagne di riferimento.
L) Valore dell'olio di oliva commercializzato dall'organizzazione beneficiaria in uno dei due anni precedenti:
a) > euro 10.000,00 e euro 100.000,00: |
punti 2; |
b) tra euro 101.000,00 e euro 300.000,00: |
punti 4; |
c) tra euro 301.000,00 e euro 500.000,00: |
punti 6; |
d) tra euro 501.000,00 e euro 1.000.000,00: |
punti 8; |
e) > euro 1.001.000,00: |
punti 10. |
Allegato VIII
SCHEMA DI RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
Relazione annuale
a) Breve descrizione delle fasi del programma di sostegno realizzato o in corso.
b) Indicazione delle principali modifiche apportate al programma come previsto all'art. 7 del decreto.
c) Valutazione dei risultati ottenuti sulla base degli indicatori di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera f) del regolamento.
Relazione finale
a) Valutazione generale sul programma di sostegno.
b) Descrizione, sulla base degli indicatori di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera f) del regolamento, indicante in che misura gli obiettivi sono stati realizzati.
c) Spiegazione delle modifiche apportate al programma di sostegno evidenziando una comparazione tra la situazione ex-ante ed ex-post.
d) Evidenziare gli eventuali aspetti da prendere in considerazione in sede di elaborazione del successivo programma di sostegno.