
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 19 novembre 2014
G.U.R.I. 19 dicembre 2014, n. 294
Misure straordinarie di eradicazione ed indennizzo conseguente all'infestazione da Aethina tumida.
TESTO COORDINATO (al D.M. Salute 11 ottobre 2019)
IL DIRETTORE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;
Visto articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.;
Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e in particolare l'art. 2;
Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 luglio 1989, n. 298 e ss.mm.;
Visto il decreto del Ministro della salute 13 febbraio 2003 con il quale è stato istituito il Centro di referenza nazionale per l'apicoltura presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;
Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313 "Disciplina dell'apicoltura";
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 aprile 2004, recante "Norme per la profilassi dell'Aethina tumida e del Tropilaelaps spp" che ha disposto che "All'elenco delle malattie a carattere infettivo e diffusivo previste dall'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono aggiunte le infestazioni parassitarie da Aethina tumida e Tropilaelaps spp";
Visto il decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2008, recante "Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unità centrale di crisi";
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole 4 dicembre 2009 recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010 n. 183" ed, in particolare, l'art. 10 "Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali";
Rilevato che in data 12 settembre 2014 il Centro di referenza nazionale per l'apicoltura presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ha confermato, per la prima volta sul territorio nazionale, il ritrovamento del coleottero Aethina Tumida in nuclei di api posti nel Comune di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria;
Vista la nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute prot. n. 18842 del 12 settembre 2014 con la quale, tra le misure disposte, è stata prevista la distruzione degli apiari nei quali è stata rilevata l'infestazione da Aethina tumida;
Considerato che la Regione Calabria, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 94 del 19 settembre 2014, ha disposto, tra l'altro, nel caso di rilevamento di adulti o di stadi larvali di Aethina tumida, la chiusura di tutte le aperture delle arnie dell'apiario infestato, il sequestro e la distruzione dell'apiario e la contestuale bonifica del terreno;
Vista la nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute prot. n. 20069 del 1 ottobre 2014 con la quale è stato disposto un Protocollo per il controllo ufficiale degli alveari al fine di stabilire l'eventuale infestazione da Aethina tumida su tutto il territorio nazionale, nonchè sono stati stabiliti i criteri per l'attuazione di un piano di sorveglianza negli apiari che hanno avuto contatti a rischio;
Vista la nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute prot. n. 23341 del 7 novembre 2014 con la quale, in considerazione della conferma da parte del Centro di referenza nazionale per l'apicoltura presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie di presenza di Aethina tumida in Provincia di Siracusa, è stata disposta la distruzione dell'apiario infestato e l'esecuzione delle attività di sorveglianza nelle aree circostanti;
Rilevato che allo stato attuale, nelle more della individuazione della prevalenza della infestazione nonchè della disponibilità di misure alternative di contenimento, l'unico mezzo per contrastare la diffusione della infestazione, e quindi perseguirne l'eradicazione, è la distruzione degli apiari riscontrati infestati da Aethina tumida dalla Autorità competente;
Considerato che, a seguito dell'effettuazione delle azioni di eradicazione deve essere garantita l'erogazione di indennizzi agli allevatori;
Visto il parere della Direzione strategica del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali espresso in data 18 novembre 2014;
Si dispone
Oggetto
(integrato dall'art. 2, comma 1, del D.M. Salute 10 settembre 2019)
1. Il presente provvedimento dispone misure nazionali di eradicazione nei confronti della infestazione da Aethina tumida negli apiari, nelle more della individuazione della prevalenza della infestazione e della disponibilità di misure alternative di contenimento.
2. A seguito della conferma di infestazione da Aethina tumida, in una Regione o Provincia autonoma, si deve provvedere alla distruzione di tutti gli alveari presenti nell'apiario, dei nuclei, delle api regine o di qualsivoglia materiale biologico in grado di veicolare uova, larve o adulti di Aethina tumida.
3. Qualora nelle zone di protezione il numero di focolai o di casi nei nuclei sentinella di Aethina tumida si dimostri in crescita nello spazio o nel tempo o comunque persistente, i Servizi veterinari delle regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano sentito il Ministero della salute e previa valutazione del CRN per l'apicoltura, considerate le caratteristiche del territorio, del livello e stadio delle infestazioni, delle movimentazioni nonchè delle possibili fonti di infestazione, dispongono nella zona di protezione, al posto degli abbattimenti totali, abbattimenti di tipo selettivo negli apiari infestati da Aethina tumida;
4. A seguito di conferma di un focolaio o di un caso in un nucleo sentinella nelle zone di protezione e sorveglianza si applicano le misure previste dall'allegato 1.
Indennizzi
1. Ai proprietari degli apiari, dei nuclei di api, di api regine e del materiale apistico distrutti nell'ambito dell'adozione delle misure di cui al presente dispositivo sono corrisposti gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988 n. 218, secondo i criteri stabiliti nel decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 20 luglio 1989, n. 298, e ss. mm..
Disposizioni finali
1. Il presente dispositivo può subire modifiche e/o integrazioni sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica.
2. Le modifiche di cui al comma 1 del presente articolo sono adottate con dispositivo del Direttore Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
Roma, 19 novembre 2014
Il direttore generale: BORRELLO
Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 5351
ALLEGATO 1
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.M. Salute 11 ottobre 2019)
A) Misure in zona protezione:
a) verifica da parte del veterinario ufficiale dell'inserimento in BDA di tutti gli apiari presenti, della tracciabilità degli alveari nonchè del posizionamento da parte degli apicoltori di trappole meccaniche o biocide in tutte le arnie;
b) nel caso in cui vengano rilevati alveari privi di trappole, l'intero apiario verrà posto sotto sequestro fino alla risoluzione della non conformità;
c) divieto di movimentazione verso l'esterno della zona di protezione di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione e api regine;
d) divieto di movimentazione verso l'esterno dalla zona di protezione di melari provenienti da apiari in cui è stata confermata la presenza di Aethina tumida;
e) divieto di introduzione in zona di protezione di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione, api regine nonchè favi e melari se non previamente autorizzato da parte della ASL territorialmente competente;
f) effettuazione di controlli clinici o di laboratorio in un numero di apiari tale da rilevare una prevalenza attesa uguale o superiore al 10% con il 95% di confidenza;
g) effettuazione in ciascun apiario di un controllo clinico o di laboratorio di un numero di alveari tale da rilevare una prevalenza attesa uguale o superiore al 10% con il 95% di confidenza;
h) i controlli clinici di cui alla lettera g) prevedono alternativamente un controllo dell'intera famiglia e nell'arnia successiva della sola trappola fino al raggiungimento del campione richiesto;
i) in caso di rilevamento di Aethina tumida dovranno essere controllati tutti gli alveari dell'apiario;
j) altri controlli clinici e di laboratorio potranno essere eseguiti negli alveari e nei nuclei sentinella al fine di raccogliere ulteriori dati di carattere epidemiologico o per l'attuazione di altre misure di controllo;
k) distruzione da parte del Veterinario ufficiale degli apiari abbandonati che non risultano registrati in BDA.
2. In deroga alla lettera d), i melari possono essere inviati in vincolo sanitario verso impianti di smielatura presenti nel territorio regionale, a condizione che siano stati sottoposti ad un esame ispettivo da parte del Veterinario ufficiale con esito favorevole.
3. I melari di cui al punto 2) dovranno essere sottoposti a smielatura entro massimo quarantotto ore dal loro arrivo a destino.
4. In caso di riscontro di Aethina tumida all'esame di cui al punto 2) i melari dovranno essere sottoposti a un trattamento di bonifica prima di essere spostati.
5. per consentire la programmazione dei controlli di cui al precedente punto 2), l'apicoltore comunica lo spostamento dei melari al Veterinario ufficiale almeno settantadue ore prima della partenza. I melari devono viaggiare avvolti in cellophane a tenuta.
B) Misure in zona di sorveglianza:
a) verifica da parte del veterinario ufficiale dell'inserimento in BDA di tutti gli apiari presenti, della tracciabilità degli alveari e dell'avvenuto posizionamento da parte degli apicoltori in tutte le arnie di trappole meccaniche o biocide;
b) nel caso in cui vengano rilevati alveari privi di trappole l'intero apiario verrà posto sotto sequestro fino alla risoluzione della non conformità;
c) divieto di movimentazione verso l'esterno della zona di sorveglianza di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione, api regine;
d) divieto di movimentazione verso l'esterno della zona di sorveglianza di melari provenienti da apiari in cui è stata confermata la presenza di Aethina tumida;
e) divieto di introduzione di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione e api regine nonchè favi e melari se non previamente autorizzato da parte della ASL territorialmente competente;
f) posizionamento e controllo clinico mensile da parte del Veterinario ufficiale di un numero di nuclei sentinella, definiti dal Centro nazionale di referenza per l'apicoltura, calcolati in funzione della situazione epidemiologica lungo l'intero perimetro della zona di sorveglianza in una fascia profonda 500 metri;
g) effettuazione di controlli clinici o di laboratorio in un numero di apiari tale da rilevare una prevalenza attesa uguale o superiore al 2% con il 95% di confidenza;
h) effettuazione in ciascun apiario di un controllo clinico o di laboratorio di un numero di alveari tale da rilevare una prevalenza attesa uguale o superiore al 2% con il 95% di confidenza;
i) i controlli clinici di cui alla lettera h) prevedono alternativamente un controllo dell'intera famiglia e nell'arnia successiva della sola trappola fino al raggiungimento del campione richiesto;
j) in caso di presenza di Aethina tumida dovranno essere controllati tutti gli alveari dell'apiario;
k) altri controlli clinici e di laboratorio potranno essere eseguiti negli alveari e nei nuclei sentinella al fine di raccogliere ulteriori dati di carattere epidemiologico o per l'attuazione di altre misure di controllo;
l) in caso di rilevamento di Aethina tumida in un alveare o nucleo sentinella si procederà ad individuare una nuova zona di protezione a partire dal focolaio confermato.
1. In deroga alla lettera c), per i soli alveari a fini di nomadismo è consentita la movimentazione al di fuori della zona di sorveglianza e solo nelle province confinanti, previo controllo clinico con esito favorevole di un numero di alveari tale da rilevare una prevalenza di infestazione uguale o superiore al 2% con il 95% di confidenza.
2. In deroga alla lettera d) i melari possono essere inviati in vincolo sanitario verso impianti di smielatura presenti nel territorio regionale, a condizione che siano stati sottoposti ad un esame ispettivo da parte del Veterinario Ufficiale con esito favorevole.
3. I melari di cui al punto 2) dovranno essere sottoposti a smielatura entro massimo quarantotto ore dal loro arrivo a destino.
4. In caso di riscontro di Aethina tumida all'esame di cui al punto 2) i melari dovranno essere sottoposti a un trattamento di bonifica prima di essere spostati.
5. Per consentire la programmazione dei controlli di cui al precedente punto 2), l'apicoltore comunica lo spostamento dei melari al Veterinario ufficiale almeno settantadue ore prima della partenza. I melari devono viaggiare avvolti in cellophane a tenuta.