
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 18 novembre 2014
G.U.R.I. 20 dicembre 2014, n. 295
Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. (1)
TESTO COORDINATO (al D. MIPAAF 2 ottobre 2017 e con annotazioni alla data 12 maggio 2017)
In ordine alle disposizioni modificative ed integrative del presente si rimanda al D. MIPAAF 26 febbraio 2015.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonchè le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;
Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173";
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)", con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;
Visto dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali", con il quale si stabiliscono le modalità del perfezionamento delle intese e il procedimento in caso di mancata intesa;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, concernente disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, "Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini";
Visto l'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante "Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonchè per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari" convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231;
Visto l'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, concernente il regolamento recante i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese";
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 16 agosto 2004, recante "Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune";
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 22 settembre 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 30 del 6 febbraio 2010, recante "Disposizioni relative alla gestione dei pagamenti diretti";
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Supplemento ordinario n. 303 del 31 dicembre 2009, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
Ravvisata la necessità di dare attuazione alle scelte nazionali di esecuzione della Politica agricola comune, previste dal quadro regolamentare sui nuovi pagamenti diretti;
Tenuto conto degli atti di indirizzo del Parlamento al Governo in materia di politica agricola comune;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 12 giugno 2014, ha espresso mancata intesa sul documento concernente "La nuova PAC: le scelte nazionali - Regolamento (UE) n. 1307/2013";
Vista la delibera del Consiglio dei ministri con la quale, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 31 luglio 2014, è stato approvato il sopracitato documento "La nuova PAC: le scelte nazionali - Regolamento (UE) n. 1307/2013, consentendo, in tal modo, di comunicare all'Unione europea, entro il termine stabilito del 1° agosto 2014, le scelte nazionali relative all'applicazione della riforma della nuova PAC fino al 2020;
Considerato che l'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 consente di limitare il numero dei diritti all'aiuto da assegnare agli agricoltori e che tale limitazione può determinare situazioni di difficoltà agli allevatori che esercitano la propria attività nelle zone montane;
Ritenuto opportuno applicare limiti all'utilizzo dei diritti all'aiuto sulle superfici a pascolo in zone con condizioni climatiche difficili e su superfici di bassa resa (pascoli magri), salvaguardando tuttavia gli interessi socio-economici delle popolazioni montane, considerato che, in tali aree, il settore agricolo ha un peso economico più rilevante e che il pascolamento garantisce la conservazione del pascolo in quota e dei paesaggi tradizionali;
Considerato che, nel garantire una distribuzione più uniforme degli aiuti diretti - tenuto conto dei diversi ordinamenti colturali che caratterizzano l'agricoltura italiana - è opportuno finanziare la convergenza del valore dei diritti all'aiuto con la massima gradualità consentita dalla normativa UE e calcolare il valore dei diritti all'aiuto che gli agricoltori dovranno detenere nel 2019 con riferimento agli importi storici;
Ritenuto, pertanto, opportuno mantenere una differenziazione di valore dei diritti all'aiuto;
Ritenuto che il metodo di calcolo del valore iniziale dei pagamenti più rispondente all'obiettivo di orientare il sostegno agli agricoltori attivi è quello individuato dall'art. 26, paragrafo 2, del sopracitato regolamento (UE) n. 1307/2013;
Ritenuto opportuno, al fine di favorire la mobilità fondiaria, consentire agli agricoltori di prevedere clausole tra privati nei contratti di vendita e di affitto di azienda o parti di essa, evitando tuttavia che trasferimenti comportino un guadagno insperato;
Considerato che il Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini, di cui al decreto del Ministero della salute 17 dicembre 2004, affida alle Regioni il compito di redigere i piani di selezione genetica in funzione delle razze presenti sul proprio territorio e del tipo di allevamento praticato;
Considerato che, il 1° agosto 2014, come previsto dal regolamento (UE) n. 1307/2013, sono state notificate alla Commissione europea tutte le scelte nazionali di attuazione;
Visto il documento Repertorio Atti n. 121/CSR del 25 settembre 2014, recante l'esito della seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dal quale è emerso che nel corso della seduta i Presidenti delle regioni e delle province autonome, ad eccezione di uno solo, hanno confermato l'avviso favorevole sullo schema di decreto recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013" e che, pertanto, non si sono create le condizioni di assenso previste dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 281 del 1997;
Vista la delibera motivata del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la quale nella seduta del 30 ottobre 2014, è stato approvato lo schema di decreto esaminato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, autorizzando il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad adottarlo;
Decreta:
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
Ambito
1. Il presente decreto si applica agli agricoltori che presentano domanda nell'ambito dei regimi dei pagamenti diretti previsti dall'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
Definizioni e relative disposizioni nazionali
1. Ai sensi dell'art. 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e fatte salve le altre definizioni stabilite nei regolamenti dell'Unione europea richiamati in premessa, si intende per:
a) "criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione" di cui all'art. 4 paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 639/2014: attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabiliti i dettagli dei criteri di mantenimento;
b) "attività agricola minima" di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c), trattino iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013: attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità. I dettagli dell'attività agricola minima sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. In caso di particolari esigenze ambientali, su deliberazione degli organi territorialmente competenti, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate le superfici naturalmente mantenute sulle quali è consentito che l'attività agricola sia svolta ad anni alterni;
c) "bosco ceduo a rotazione rapida" di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013: le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, Acacia saligna, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni. Tali superfici devono essere utilizzate per un'attività agricola;
d) "prato permanente": le superfici di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, comprese le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'art. 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 che sono individuate, dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione, da parte della Regione o Provincia autonoma competente, dei relativi estremi catastali;
e) "successione anticipata": le fattispecie di cui all'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 agosto 2004 richiamato nelle premesse;
f) "pascolo magro": pascolo permanente di bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato, le cui superfici sono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo e non vengono falciate.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
Agricoltore in attività
(integrato dall'art. 1, comma 1, del D. MIPAAF 12 maggio 2015)
1. All'elenco delle persone fisiche e giuridiche escluse dai pagamenti diretti di cui all'art. 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono aggiunti i seguenti soggetti:
a) persone fisiche o giuridiche che svolgono direttamente attività di intermediazione:
1) bancaria o finanziaria, e/o
2) commerciale;
b) società, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono direttamente attività di assicurazione e/o di riassicurazione, ad eccezione di quelle che operano nelle zone di montagna e svantaggiate;
c) le pubbliche amministrazioni, fatta eccezione per gli enti che effettuano attività formative e/o sperimentazione in campo agricolo e quelli che hanno la gestione degli usi civici.
2. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a), e dell'art. 9, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono considerati agricoltori in attività i soggetti che, al momento della presentazione della domanda UNICA di cui all'art. 12, dimostrano uno dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente la presentazione della domanda UNICA di cui all'art. 12. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo.
3. Le disposizioni dell'art. 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 non si applicano alle persone fisiche e giuridiche che hanno percepito nell'anno precedente pagamenti diretti per un ammontare massimo di:
a) euro cinquemila per le aziende le cui superfici agricole sono, in misura maggiore al cinquanta per cento, ubicate nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi del regolamento (CE) 1257/1999;
b) euro milleduecentocinquanta negli altri casi.
4. Le Regioni e le Province autonome, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, possono escludere dalle zone svantaggiate, dandone tempestiva comunicazione all'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, quelle zone in cui i vincoli naturali sono stati superati da investimenti o attività economiche o con la dimostrazione di una normale produttività dei terreni, o in cui i metodi di produzione o i sistemi agricoli compensano il mancato guadagno o i costi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
Requisiti minimi
1. I pagamenti diretti non sono erogati nei seguenti casi:
a) per le domande di aiuto riferite agli anni 2015 e 2016, se l'ammontare dei pagamenti diretti da corrispondere è inferiore a euro duecentocinquanta prima dell'applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni di cui all'art. 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
b) per le domande di aiuto riferite agli anni 2017 e seguenti, se l'ammontare dei pagamenti diretti da corrispondere è inferiore a euro trecento prima dell'applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni di cui all'art. 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
Riduzione dei pagamenti
1. L'importo del pagamento di base da concedere ad un agricoltore ai sensi del titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è ridotto, per un dato anno civile, del cinquanta per cento per la parte dell'importo al di sopra di euro centocinquantamila e, qualora l'importo così ridotto superi gli euro cinquecentomila, la parte eccedente è ridotta del cento per cento.
2. Ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 1 sono detratte le spese sostenute nell'anno civile precedente per salari e stipendi legati all'esercizio dell'attività agricola, compresi le imposte, gli oneri sociali sul lavoro e i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dall'imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari legati all'esercizio dell'attività agricola. In mancanza dei dati disponibili sui salari effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, si utilizzano i dati più recenti a disposizione.
3. Alle variazioni giuridiche, societarie e/o di consistenza aziendale, intervenute successivamente al 18 ottobre 2011, allo scopo di eludere le riduzioni di cui al presente articolo, si applica la clausola di elusione di cui all'art. 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
Massimale del regime di pagamento di base
1. Ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la percentuale di aumento del massimale nazionale per l'anno 2015 è stabilita nella misura del tre per cento.
2. Per gli anni successivi al 2015, la percentuale di cui al comma 1 è rideterminata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
Presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto e prima assegnazione
(modificato dall'art. 14 del D. MIPAAF 26 febbraio 2015 e dall'art. 2, comma 6, del D. MIPAAF 12 maggio 2015)
1. Gli agricoltori che intendano richiedere i diritti all'aiuto previsti dal regime di pagamento di base sono tenuti a presentare la domanda all'organismo pagatore competente entro il 15 maggio 2015 (1).
2. Diritti all'aiuto, in numero pari agli ettari ammissibili, come definiti dall'art. 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1307/2013, sono assegnati agli agricoltori in attività, ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, che presentano domanda di assegnazione ai sensi del comma 1 del presente articolo e che:
a) hanno avuto diritto ai pagamenti diretti per l'anno 2013 ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009, oppure
b) non hanno percepito pagamenti diretti per l'anno 2013 e producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme o piante ornamentali su una superficie minima di cinquemila metri quadrati, o coltivavano vigneti, oppure
c) nell'anno 2014 hanno avuto assegnati diritti all'aiuto dalla riserva nazionale nell'ambito del regime di pagamento unico a norma dell'art. 41 del regolamento (CE) n. 73/2009, oppure
d) non hanno mai avuto, in proprietà o in affitto, diritti all'aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 o del regolamento (CE) n. 1782/2003, e sono in grado di documentare che, al 15 maggio 2013, esercitavano attività di produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli, anche attraverso la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia di animali per fini agricoli.
3. La dimensione minima per azienda di cui all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 1307/2013 è cinquemila metri quadrati.
4. Ai sensi dell'art. 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sugli ettari ammissibili, fermo restando l'utilizzo prevalente per un'attività agricola, è consentito, previa comunicazione preventiva all'organismo pagatore competente, svolgere un'attività non agricola purchè quest'ultima rispetti tutte le seguenti condizioni:
a) non occupi la superficie agricola interfererendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
b) non utilizzi strutture permanenti che interferiscano con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
c) consenta il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.
5. Gli ettari ammissibili di cui al comma 2 devono essere a disposizione del richiedente alla data del 15 maggio 2015.
[6. Ai sensi dell'art. 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il coefficiente di riduzione è fissato all'ottanta per cento per i pascoli permanenti, situati ad altitudini superiori a seicento metri sul livello del mare, e per i pascoli magri, situati a qualsiasi altitudine.] (comma abrogato) (2)
[7. La riduzione di cui al comma 6 non si applica:
a) agli ettari di pascolo permanente e/o pascolo magro dichiarati da allevatori e pascolati con animali detenuti dal richiedente e appartenenti ad un codice allevamento intestato, da almeno otto mesi prima della presentazione della domanda UNICA, al medesimo richiedente, al fine di garantire la conservazione dei pascoli in quota e i paesaggi tradizionali;
b) agli ettari ammissibili all'aiuto di proprietà o a disposizione del richiedente non proprietario degli animali, nel caso in cui il richiedente sia in grado di dimostrare che la gestione del pascolo sulle medesime superfici tramite capi bovini, equini e/o ovicaprini di terzi costituisce una pratica tradizionale esercitata prima dell'anno 2005. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su indicazione della Regione o Provincia autonoma competente, sono censite le pratiche tradizionali e i soggetti abilitati ad esercitarle.] (comma abrogato) (2)
8. Ai fini della determinazione degli ettari ammissibili, il numero massimo di alberi per ettaro di una parcella agricola a seminativo che contiene alberi sparsi è fissato, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 640/2014, in cinquanta.
9. Ai sensi dell'art. 10 del regolamento (UE) n. 640/2014, si considera ammissibile, all'interno della parcella di riferimento del prato permanente, la seguente superficie conseguente a tare:
a) l'intera superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al cinque per cento;
b) l'ottanta per cento della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il cinque per cento e fino al venti per cento;
c) il cinquanta per cento della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il venti per cento e fino al cinquanta per cento;
d) Il trenta per cento della superficie per tara superiore al cinquanta per cento e inferiore al settanta per cento sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), la percentuale di ammissibilità è elevata al cinquanta per cento, nel caso in cui la copertura di erba e altre specie erbacee da foraggio non è prevalente ma sulla superficie insistono comunque piante foraggere non erbacee tradizionalmente pascolate che unitamente all'erba e alle piante erbacee da foraggio coprono oltre il cinquanta per cento della superficie;
e) nei casi diversi di cui alla lettera d) del presente comma, non è ammissibile l'intera superficie della parcella di riferimento con tara superiore al cinquanta per cento.
10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è disposta una ricognizione preventiva delle superfici e dei beneficiari ammissibili ai regimi di sostegno diretto da concludersi entro il 15 aprile 2015.
Termine posticipato al 15 giugno 2015 dall'art. 2, comma 1, del D. MIPAAF 12 maggio 2015, al 15 giugno 2016 dall'art. 1, comma 1, del D. MIPAAF 14 maggio 2016 e al 15 giugno 2017 dall'art. 1, comma 1, del D. MIPAAF 12 maggio 2017.
Comma abrogato dall'art. 14, comma 1, del D. MIPAAF 26 febbraio 2015.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
Calcolo del valore unitario iniziale e del valore unitario nazionale
1. Il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto è calcolato ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, art. 25, paragrafo 2, con le modalità di cui all'art. 26, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
2. L'applicazione dell'art. 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 639/2014, è limitata, ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, all'ottantacinque per cento dei pagamenti corrisposti nell'anno precedente gli anni interessati da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali.
3. In deroga all'art. 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, per i diritti all'aiuto aventi un valore unitario iniziale inferiore al novanta per cento del valore unitario nazionale di cui all'art. 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il valore unitario iniziale è aumentato di un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il novanta per cento del valore unitario nazionale.
4. Entro l'anno di domanda 2019, in applicazione dell'art. 25, paragrafo 4, terzo comma, e paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il valore unitario di ciascun diritto all'aiuto non è inferiore al sessanta per cento del valore unitario nazionale nel 2019, a meno che ciò non dia luogo ad una diminuzione maggiore del trenta per cento del valore unitario iniziale stabilito ai sensi del comma 1 del presente articolo.
5. Ai sensi dell'art. 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, ai fini del calcolo del valore unitario iniziale si considerano i pagamenti concessi per l'anno 2014 ai sensi degli articoli 7, 9 e 9 bis, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009.
6. Le modalità attuative del calcolo dei valori sono fissate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
7. Il valore dei diritti da assegnare agli agricoltori è calcolato dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, con le modalità stabilite ai sensi del comma 6 del presente articolo.
8. Gli organismi pagatori di cui all'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, comunicano agli agricoltori le informazioni di cui all'art. 25, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1307/2013, con le modalità stabilite dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
Clausola dei contratti privati di vendita e di affitto
(integrato dall'art. 1, comma 2, del D. MIPAAF 20 marzo 2015)
1. Gli agricoltori possono inserire nel contratto di vendita o di affitto, stipulato prima della data di cui all'art. 7, comma 1, del presente decreto, le clausole previste, rispettivamente, dagli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 639/2014.
2. Nelle ipotesi di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 639/2014, l'acquirente ovvero il locatario, previa autorizzazione del venditore ovvero del locatore, può presentare domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto in nome del medesimo venditore ovvero locatore con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) n. 641/2014.
2-bis. In caso di cessione totale dell'azienda con contratto di affitto o di cessione parziale dell'azienda, la domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto è presentata dal cedente.
2-ter. In caso di cessione totale dell'azienda per compravendita la domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto è presentata dal cessionario. In tal caso va accertata la presenza di apposita autorizzazione da parte del cedente.
2-quater. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2 e dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 641/2014 i commi 2-bis e 2-ter sono applicati anche in deroga a precedenti accordi tra i contraenti.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
Guadagno insperato
1. Ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 1307/2013, in caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un contratto di affitto di superfici agricole dopo la data fissata a norma dell'art. 35 del regolamento (CE) n. 73/2009 e prima della data fissata a norma dell'art. 7, comma 1, del presente decreto, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto assegnati all'agricoltore interessato è riversato nella misura del cinquanta per cento nella riserva di cui all'art. 31 del regolamento (UE) n. 1307/2013 qualora l'aumento sia tale da determinare un guadagno insperato per l'agricoltore interessato.
2. Il comma 1 non si applica per affitti di durata uguale o inferiore ad un anno e qualora l'importo da riversare nella riserva è inferiore a mille euro.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
Riserva nazionale
1. Al fine di costituire la riserva nazionale, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale del regime di pagamento di base è ridotto del 3 per cento.
2. La riserva nazionale è utilizzata in via prioritaria per assegnare diritti all'aiuto ai giovani agricoltori e agli agricoltori che iniziano l'attività agricola.
3. Possono presentare domanda di accesso alla riserva, presso l'organismo pagatore competente, le persone giuridiche e le persone fisiche di età compresa tra diciotto e sessantacinque anni; ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la riserva nazionale è utilizzata secondo il seguente ordine:
a) copertura del fabbisogno annuale di cui all'art. 30, paragrafo 7, lettera f), del regolamento (UE) n. 1307/2013 fino alla concorrenza della percentuale massima del due per cento fissata dall'art. 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
b) assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013;
c) assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013;
d) assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013;
e) assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera e), del regolamento (UE) n. 1307/2013.
4. Qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste di accesso alla riserva nazionale formulate dai soggetti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, art. 30, paragrafo 9 e paragrafo 11, lettera a), l'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, procede con le riduzioni di cui all'art. 31, paragrafo 1, lettere g) ed f) del regolamento (UE) n. 1307/2013.
5. Soddisfatte tutte le richieste di cui al comma 4 qualora i fondi disponibili per la riserva nazionale di cui al comma 1 non siano sufficienti, si seguono i criteri di priorità di cui all'allegato I facente parte integrante del presente decreto, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 11, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013.
6. Il valore dei diritti da assegnare agli agricoltori è calcolato dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, con le modalità di cui ai paragrafi 8 e 10 dell'art. 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
Domanda UNICA e attivazione dei diritti all'aiuto
1. La domanda "UNICA" è predisposta in coerenza con l'art. 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2. Per la presentazione della domanda "UNICA" di cui al comma 1, l'agricoltore in attività quale definito ai sensi dell'art. 3 del presente decreto deve costituire il fascicolo aziendale ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, ovvero aggiornare o confermare le informazioni ivi contenute.
3. L'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sentiti gli organismi pagatori, definisce il livello minimo di informazioni da indicare nella domanda "UNICA".
4. Il termine per la presentazione della domanda "UNICA" all'organismo pagatore competente è il 15 maggio di ogni anno (1).
5. In caso di cessione parziale o totale dell'azienda dopo la presentazione della domanda UNICA, ai sensi dell'art. 8 del regolamento (UE) n. 809/2014, il cedente deve darne comunicazione all'organismo pagatore competente per territorio entro dieci giorni dalla registrazione dell'atto di cessione, con le modalità stabilite dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Termine posticipato al 15 giugno 2015 dall'art. 2, comma 1, del D. MIPAAF 12 maggio 2015, al 15 giugno 2016 dall'art. 1, comma 1, del D. MIPAAF 14 maggio 2016 e al 15 giugno 2017 dall'art. 1, comma 1, del D. MIPAAF 12 maggio 2017.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
Trasferimento dei diritti all'aiuto
1. Il trasferimento dei diritti all'aiuto deve avvenire mediante atto scritto ed essere comunicato, a pena di inopponibilità, agli organismi pagatori competenti per territorio, entro il termine stabilito dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2. L'organismo pagatore comunica all'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 il trasferimento di cui al comma 1 entro cinque giorni lavorativi e l'organismo di coordinamento, competente alla tenuta del "Registro nazionale titoli" di cui all'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convalida il trasferimento dei diritti entro i successivi cinque giorni lavorativi.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente
1. Ai sensi dell'art. 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le pratiche equivalenti sono quelle elencate nell'allegato IX dello stesso regolamento e contemplate da impegni assunti ai sensi dell'art. 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
2. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono individuate le pratiche utilizzabili sulla base della notifica dei relativi piani di sviluppo rurale approvati e sono stabilite eventuali limitazioni alla scelta degli agricoltori, a livello regionale, su indicazione della Regione o Provincia autonoma competente.
3. Ai sensi dell'art. 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) è calcolato, per ciascun anno pertinente, come percentuale del valore totale dei diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato a norma dell'art. 12 del presente decreto.
4. Ai sensi dell'art. 39, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 639/2014, al fine di evitare doppi finanziamenti, l'importo da dedurre è calcolato con riferimento al pagamento di inverdimento su base individuale.
5. Ai sensi dell'art. 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 639/2014, l'organismo di coordinamento, di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, stabilisce il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all'art. 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, e lo comunica agli agricoltori.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
Prati permanenti
1. Al fine di assicurare la protezione dei prati permanenti di alto valore ambientale, ai sensi dell'art. 45, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 41 del regolamento (UE) n. 639/2014, la Regione o la Provincia autonoma competente può individuare ulteriori superfici, poste al di fuori delle zone sensibili contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, compresi i prati permanenti su terreni ricchi di carbonio, dandone tempestiva comunicazione all'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per l'inserimento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) e l'informazione, per il tramite degli organismi pagatori competenti, agli agricoltori interessati.
2. L'obbligo previsto dall'art. 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, si applica a livello nazionale.
3. Gli agricoltori non possono convertire i prati permanenti senza essere preventivamente autorizzati dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, secondo le modalità indicate dall'art. 44 del regolamento (UE) n. 639/2014.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, che tengano conto della specifica situazione ambientale, agronomica e socio-economica del territorio, con riferimento al numero di ettari per i quali è stata richiesta la conversione e, nel caso in cui il rapporto indicato all'art. 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, diminuisca in misura superiore al 3,5 per cento, è condizionata all'obbligo di creare una superficie a prato permanente dello stesso numero di ettari, che è vincolata fin dal primo giorno e per almeno cinque anni.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
Aree di interesse ecologico
(modificato dall'art. 2, comma 2, del D. MIPAAF 2 ottobre 2017)
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono considerate aree di interesse ecologico tutte quelle elencate nel paragrafo 2 del medesimo articolo, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile, ad eccezione delle superfici di cui alla lettera i) del medesimo paragrafo 2, con le modalità indicate nell'art. 45 del regolamento (UE) n. 639/2014 e alle condizioni stabilite dal decreto ministeriale 22 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè nelle delibere regionali e provinciali di applicazione del regime di condizionalità.
[2. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 639/2014, sono considerati, in filari, anche gli alberi con chioma di diametro inferiore a quattro metri appartenenti alle specie di cui all'allegato II, facente parte integrante del presente decreto, nonchè gli alberi compresi negli elenchi di cui all'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10.] (comma soppresso) (1)
3. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 639/2014, sono utilizzabili le superfici a bosco ceduo a rotazione rapida investite in pioppi, salici, [eucalipto,] (parola soppressa) (2) ontani, olmi e platani, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni.
4. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 639/2014, le specie di colture azotofissatrici sono quelle indicate nell'Allegato III facente parte integrante del presente decreto e che può essere modificato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. La coltivazione può includere miscugli di colture azotofissatrici e altre colture, a condizione che le azotofissatrici siano predominanti.
[5. Gli allegati II e III, richiamati rispettivamente nei commi 2 e 4, possono essere modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.] (comma soppresso) (1)
6. Le modalità attuative per la misurazione delle aree d'interesse ecologico sono stabilite dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Comma soppresso dall'art. 2, comma 1, del D. MIPAAF 2 ottobre 2017.
Parola soppressa dall'art. 11, comma 3, del D. MIPAAF 26 febbraio 2015.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
Norme generali
1. L'importo del pagamento per i giovani agricoltori è calcolato con le modalità indicate dall'art. 50, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, per un numero massimo di novanta ettari.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
Disposizioni finanziarie
1. La percentuale di massimale nazionale annuo di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013, destinata al finanziamento del pagamento per i giovani agricoltori, è fissata, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento, all'uno per cento.
2. Al fine di garantire la quota massima di finanziamento, prevista dall'art. 51 del regolamento (UE) n. 1307/2013, da destinare al pagamento per i giovani agricoltori, eventuali maggiori fabbisogni sono soddisfatti mediante l'utilizzo della riserva nazionale ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera a) del presente decreto.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 1° agosto dell'anno precedente all'anno della sua applicazione, la percentuale di cui al comma 1 può essere rivista.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
Norme generali e disposizioni finanziarie (1)
(modificato dall'art. 1, comma 1, del D. MIPAAF 11 ottobre 2016)
1. E' concesso un sostegno accoppiato agli agricoltori per i seguenti settori:
a) latte;
b) carne bovina;
c) ovi-caprino;
d) frumento duro;
e) colture proteiche e proteaginose (semi oleosi);
f) riso;
g) barbabietola da zucchero;
h) pomodoro destinato alla trasformazione;
i) olio d'oliva.
2. La percentuale di massimale nazionale annuo di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 destinata al finanziamento del sostegno accoppiato, è fissata, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, lettera b) del medesimo regolamento, al 12 per cento.
3. Ai sensi dell'art. 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 639/2014, il sostegno accoppiato riguardante i settori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è concesso agli animali conformi agli obblighi di identificazione e registrazione previsti dai regolamenti (CE) n. 1760/2000 e n. 21/2004.
4. Per beneficiare degli aiuti del presente Titolo IV è necessario presentare la domanda "UNICA" di cui all'art. 12.
5. La domanda "UNICA" deve essere riferita ad almeno tre UBA per il sostegno accoppiato previsto dagli articoli 20, 21 e 22 e ad almeno cinquemila metri quadrati per il sostegno accoppiato previsto dagli articoli 23, 24, 25, 26 e 27.
Si rimanda al D. MIPAAF 24 settembre 2015.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
Misura premi per il settore latte
(sostituito dall'art. 2, comma 1, del D. MIPAAF 11 ottobre 2016)
1. La quota pari al 18,78 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alle vacche da latte che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.
2. Possono accedere al premio di cui al comma 1, i produttori di latte i cui capi appartengano ad allevamenti che, nell'anno di presentazione della domanda, rispettino almeno due dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:
tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.
3. Nel caso in cui due parametri di cui al comma 2 siano in regola, il terzo deve comunque rispettare i seguenti limiti:
tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml.
4. In deroga a quanto stabilito nei commi 2 e 3, i capi appartenenti ad allevamenti ubicati in aree montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ovvero ad allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati ai sensi dell'art. 16, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei parametri di cui al comma 2.
5. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura ai sensi del comma 1 e il numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato.
6. La quota pari al 2,44 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata per premi aggiuntivi alle vacche di cui al comma 1 associate, per almeno sei mesi, ad un codice di allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
7. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento dei premi aggiuntivi ai sensi del comma 6 e il numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato.
8. Le vacche che hanno beneficiato dei premi di cui al comma 5 sono escluse dai premi per il settore carne di cui all'art. 21.
9. La quota pari allo 0,88 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alle bufale di età superiore ai trenta mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.
10. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura ai sensi del comma 9 e il numero delle bufale ammissibili al sostegno nell'anno considerato. L'aiuto spetta al richiedente detentore della bufala al momento del parto.
11. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
Misura premi per il settore carne bovina
(sostituito dall'art. 1, comma 1, dal D. MIPAAF 15 giugno 2016 e dall'art. 3, comma 1, del D. MIPAAF 11 ottobre 2016)
1. La quota pari all'8,18 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi vacche nutrici iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze individuate da carne o a duplice attitudine nell'allegato IV facente parte integrante del presente decreto, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto. Ai fini dell'ammissibilità all'aiuto, sono inclusi, dalla data della loro iscrizione, i capi iscritti nei Libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze bovine nell'anno di riferimento.
2. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.
3. La quota pari allo 0,52 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata per premi aggiuntivi alle vacche di cui al comma 1, iscritte ai Libri genealogici delle razze Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola, Podolica e Piemontese, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino.
4. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 3 e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.
5. La quota pari all'1,75 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.
6. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 5 e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.
7. La quota pari allo 0,88 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione.
8. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 7 e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato.
9. La quota pari al 15,18 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione, certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 ovvero appartenenti ad allevamenti aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti; ovvero allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione.
10. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 9 e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato.
11. I premi di cui ai commi 2, 6, 8 e 10 non sono tra loro cumulabili nè sono cumulabili con i premi per il settore latte di cui all'art. 20.
12. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
Misura premi per il settore ovi-caprino
(sostituito dall'art. 4, comma 1, del D. MIPAAF 11 ottobre 2016 e modificato dall'art. 3, comma 1, del D. MIPAAF 2 ottobre 2017)
1. La quota pari al 2,03 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alle agnelle, identificate e registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004.
2. Al fine di garantire la competitività degli allevamenti ovini, particolarmente minacciati dal diffondersi della scrapie, beneficiano del premio le agnelle da rimonta nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza a detta malattia e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla scrapie.
3. La quota di agnelle da rimonta ammissibili a finanziamento per ciascun gregge è determinata come segue:
a) il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta non raggiunto;
b) il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni).
L'obiettivo di risanamento è considerato raggiunto, ai sensi dell'allegato I, parte B, paragrafo IV del decreto del Ministro della salute 25 novembre 2015 nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o nelle quali per la monta siano stati impiegati, da almeno dieci anni, esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR.
4. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero delle agnelle da rimonta ammissibili.
5. Sono esclusi dal premio di cui al comma 4 gli allevamenti che, avendo raggiunto l'obiettivo di risanamento nell'anno precedente a quello di domanda, scendono di livello per il quale lo status di resistenza alla scrapie non può essere riconosciuto ai sensi dell'allegato I, parte B, paragrafo IV del decreto del Ministro della salute 25 novembre 2015.
6. La quota pari all'1,18 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi a capi ovicaprini macellati.
7. Al fine di indirizzare le attività di allevamento verso forme che garantiscano un maggiore equilibrio economico e contribuiscano, pertanto, a ridurre le ripercussioni negative sociali, ambientali e paesaggistiche derivanti dall'abbandono di una tipologia di allevamento che concorre in maniera determinante alla conservazione dei pascoli permanenti in quota, beneficiano dei premi di cui al comma 6 i capi certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.
8. L'importo del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 6 e il numero di capi macellati e ammissibili.
9. Ciascun capo ovicaprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto ai sensi del presente articolo.
10. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
Misura premi per i settori frumento duro, colture proteiche e proteaginose
(sostituito dall'art. 5, comma 1, del D. MIPAAF 11 ottobre 2016 e modificato dall'art. 1, commi 1 e 2, del D.MIPAAF 5 aprile 2017)
1. La quota pari al 2,11 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alla coltivazione di soia, in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.
2. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero di ettari ammissibili.
3. Il premio di cui al comma 2 è concesso per ettaro di superficie a soia, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi, applicando la seguente modulazione degli importi unitari:
a) intero importo unitario per i primi cinque ettari aziendali;
b) importo pari al 10 per cento dell'importo unitario per la superficie eccedente i primi cinque ettari aziendali.
4. Le colture di cui al comma 3, che non raggiungono la fase di maturazione piena dei frutti e dei semi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
5. La quota pari al 14,54 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata per premi alla coltivazione di frumento duro, in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
6. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 5 e il numero di ettari ammissibili.
7. Il premio di cui al comma 6 è concesso per ettaro di superficie a frumento duro, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.
8. Le colture di cui al comma 7, che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
9. La quota pari al 3,03 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata per premi alla coltivazione, in Toscana, Umbria, Marche e Lazio, delle colture proteoleaginose, in particolare di girasole, colza, [cartamo,] (parola soppressa) (1) leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.
10. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 9 e il numero di ettari ammissibili.
11. Il premio di cui al comma 10 è concesso per ettaro di superficie di proteoleaginose, leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture proteoleaginose e leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai.
12. Le colture di cui al comma 11, che non raggiungono rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
13. La quota pari al 2,52 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata per premi alla coltivazione, in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, di leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.
14. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 13 e il numero di ettari ammissibili.
15. Il premio di cui al comma 14 è concesso per ettaro di superficie a leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture di leguminose da granella e fino all'inizio della fioritura per gli erbai.
16. Le colture di cui al comma 15, che non raggiungono rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
Parola soppressa dall'art. 1, comma 2, del D.MIPAAF 5 aprile 2017.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
Misura premi per il settore riso
(sostituito dall'art. 6, comma 1, del D. MIPAAF 11 ottobre 2016)
1. La quota pari al 4,86 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alla coltivazione del riso.
2. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero degli ettari coltivati a riso.
3. Il premio di cui al comma 2 è concesso per ettaro di superficie a riso, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.
4. Le colture di cui al comma 3, che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
Misura premi per il settore barbabietola da zucchero
(sostituito dall'art. 7, comma 1, del D. MIPAAF 11 ottobre 2016)
1. La quota pari al 3,68 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alla coltivazione della barbabietola da zucchero.
2. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero degli ettari ammissibili.
3. Il premio di cui al comma 2 è concesso per ettaro di superficie a barbabietola da zucchero seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera.
4. I contratti di cui al comma 3 sono allegati alla domanda "UNICA".
5. Le colture di cui al comma 3, che non raggiungono la fase di maturazione piena della radice a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
Misura premi per il settore pomodoro da destinare alla trasformazione
(sostituito dall'art. 8, comma 1, del D. MIPAAF 11 ottobre 2016)
1. La quota pari al 2,41 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alla coltivazione del pomodoro da destinare alla trasformazione.
2. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero degli ettari ammissibili.
3. Il premio di cui al comma 2 è concesso per ettaro di superficie a pomodoro seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei pomodori ed impegnata in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro anche per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.
4. I contratti di fornitura di cui al comma 3 sono allegati alla domanda "UNICA" nel caso di produttori singoli, ovvero, nel caso di produttori associati ad una organizzazione di produttori, sono depositati a cura della medesima organizzazione, presso l'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, entro il termine ultimo di presentazione della domanda unica, e il produttore associato allega alla domanda "UNICA" l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione. Nel caso di richiedenti associati ad una organizzazione di produttori, i contratti devono essere informatizzati a cura dell'organizzazione di produttori di riferimento, secondo le modalità organizzative definite dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
5. Le colture di cui al comma 3, che non raggiungono la fase di piena maturazione del frutto a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
Misura premi per il settore olio di oliva
(sostituito dall'art. 9, comma 1, del D. MIPAAF 11 ottobre 2016 e modificato dall'art. 1, commi 3 e 4, del D.MIPAAF 5 aprile 2017)
1. La quota pari al 9,44 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata per premi alle superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria, coltivate secondo le normali pratiche colturali da agricoltori in regola con le norme di cui all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013.
2. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.
3. La quota pari al 2,84 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata per premi alle superfici che beneficiano del pagamento di cui al comma 2 del presente articolo, situate in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%.
4. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 3 e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.
5. La quota pari al 2,75 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata per premi alle superfici olivicole di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale, coltivate secondo le normali pratiche colturali, da agricoltori in regola con le norme di cui all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013.
6. I requisiti di cui al comma 5, sono soddisfatti per le superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità. Per "sistemi di qualità" si intendono i disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.
7. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 5 e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
Norme generali e partecipazione
1. Ai sensi dell'art. 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è istituito il regime per i piccoli agricoltori.
2. Gli organismi pagatori di cui all'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 comunicano la stima dell'importo del pagamento agli agricoltori ai sensi dell'art. 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
3. Gli agricoltori che hanno presentato domanda ai sensi degli articoli 7 e 12, possono aderire al regime di cui al comma 1 entro il 15 settembre 2015 (1).
4. Le modalità per il ritiro dalla partecipazione al regime dei piccoli agricoltori, di cui all'art. 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 809/2014, sono stabilite dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Termine posticipato al 15 ottobre 2015 dall'art. 2, comma 3, del D. MIPAAF 12 maggio 2015.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
Importo del pagamento
1. L'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, fissa il pagamento annuo ai sensi dell'art. 63, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. 1307/2013.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
Disposizioni finanziarie
1. Annualmente l'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, effettua le verifiche di cui all'art. 65, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
Controlli e disposizioni finali
1. L'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, determina con propri provvedimenti, sentiti gli organismi pagatori, i criteri di controllo e le modalità operative di attuazione del presente decreto.
2. Gli agricoltori entro la data di presentazione della domanda "UNICA" di cui all'art. 12, depositano nel fascicolo aziendale il piano colturale e sono impegnati a comunicare gli eventuali aggiornamenti dello stesso piano. (1)
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è definito il livello minimo d'informazioni da indicare nel piano colturale aziendale.
4. Ai sensi dell'art. 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 809/2014, non si procede al recupero dei diritti al pagamento non dovuti per importi fino ad euro cinquanta.
5. Non si procede ai recuperi dei pagamenti indebiti inferiori a cento euro, nei casi di cui all'art. 54, paragrafo 3, lettera a), trattino i), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono apportati gli eventuali adeguamenti richiesti dalla Commissione europea.
7. Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto si fa rinvio alle disposizioni generali vigenti.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 novembre 2014
Il Ministro: MARTINA
Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2014
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF Reg.ne Prev. n. 4328.
Per l'anno 2015, il termine per l'aggiornamento del fascicolo aziendale è fissato al 15 giugno 2015, dall'art. 2, comma 5, del D. MIPAAF 12 maggio 2015.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
ALLEGATO II
(soppresso dall'art. 2, comma 1, del D. MIPAAF 2 ottobre 2017)
[(articolo 16, comma 2)
Elenco delle specie di alberi con chiome di diametro maggiore o uguale a 1 metro
Cipresso piramidale Cupressus sempervirens, varietà pyramidalis o stricta. Pioppo cipressino Populus nigra, varietà italica] |
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
ALLEGATO III
(articolo 16, comma 4)
Elenco delle specie azotofissatrici
arachide (Arachis hypogaea L.) cece (Cicer arietinum L.) cicerchia (Lathyrus sativus L.) erba medica e luppolina (Medicago sp) fagiolo (Phaseolus vulgaris L.) fagiolo dall'occhio (Vigna unguicolata L.) fagiolo d'Egitto (Dolichos lablab L.) fagiolo di Lima (Phaseolus lunatus L.) fava, favino e favetta (Vicia faba L.) fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.) ginestrino (Lotus corniculatus L.) lenticchia (Lens culinaris Medik.) liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.,) lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.) lupino (Lupinus sp.) moco (Lathyrus cicera L.) pisello (Pisum sativum L.) sulla (Hedysarum coronarium L.) trifogli (Trifolium sp.) soia (Glycine max L.) veccia (Vicia sativa L.) veccia villosa (Vicia villosa Roth) |
MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DPR 14.11.2012, n. 252
ONERI ELIMINATI
Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri
ONERI INTRODOTTI
Denominazione dell'onere: il presente provvedimento introduce i seguenti oneri:
1. Riferimento normativo interno (articolo e comma):_artt. 7, 12, 19 comma 4, 25 comma 4
- Comunicazione o dichiarazione
- Domanda
- Documentazione da conservare
- Altro
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:
Presentazione della domanda unica al fine della assegnazione ed attivazione dei nuovi diritti all'aiuto, nonché della concessione del sostegno accoppiato, nelle varie tipologie previste dal reg. UE 1307/2013, agli articoli sopra richiamati. Ulteriori oneri in materia potrebbero derivare dalla successiva regolamentazione emanata da Agea Coordinamento, che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del DM, definisce il livello minimo di informazioni da indicare nella domanda, ovvero dagli Organismi pagatori.
2. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 3 comma 2 lettera a) e b)
- Comunicazione
- Domanda
- Documentazione
- Altro
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:
Gli agricoltori, al momento della presentazione della domanda unica, comunicano l'iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri o il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, e dal 2016 con dichiarazione annuale IVA.
3. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 5 comma 2
- Comunicazione
- Domanda
- Documentazione
- Altro
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:
Nei casi in cui l'importo del pagamento di base è superiore a 150.000 euro e a 500.000 euro, l'agricoltore, al fine di non subire le riduzioni previste, può dimostrare di aver sostenuto delle spese per salari e stipendi, inerenti l'attività agricola, da portare in detrazione.
4. Riferimento normativo interno (articolo e comma): Art. 11 comma 3
- Comunicazione
- Domanda
- Documentazione
- Altro
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:
L'agricoltore per poter accedere alla riserva nazionale deve presentare apposita domanda per i nuovi diritti all'aiuto.
5. Riferimento normativo interno (articolo e comma): Art. 15 commi 3 e 4
- Comunicazione
- Domanda
- Documentazione
- Altro: richiesta di autorizzazione
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
L'agricoltore al fine di poter convertire i prati permanenti deve ottenere, su propria richiesta, una autorizzazione all'organismo pagatore competente per territorio.
6. Riferimento normativo interno (articolo e comma): Art. 25 comma 3
- Comunicazione
- Domanda
- Documentazione
- Altro:
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
In caso di domanda per il sostegno accoppiato previsto dalla misura relativa alla barbabietola da zucchero, l'agricoltore deve allegare alla domanda unica, di cui sopra, il contratto stipulato con una industria saccarifera anche per il tramite di organizzazioni di produttori riconosciuti ai sensi della normativa vigente in materia.
7. Riferimento normativo interno (articolo e comma): Art. 26 comma 3
- Comunicazione
- Domanda
- Documentazione
- Altro:
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
In caso di domanda per il sostegno accoppiato previsto dalla misura relativa al pomodoro da destinare alla trasformazione, l'agricoltore deve allegare alla domanda unica, di cui sopra, il contratto stipulato con un'industria di trasformazione del pomodoro anche per il tramite di organizzazioni di produttori riconosciuti ai sensi della normativa vigente in materia.
8. Riferimento normativo interno (articolo e comma): Art. 28 comma 3
- Comunicazione
- Domanda
- Documentazione
- Altro
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:
Gli agricoltori che intendono aderire al regime per i "piccoli agricoltori", devono presentare una domanda entro il 15 settembre 2015.
9. Riferimento normativo interno (articolo e comma): Art. 31 comma 2
- Comunicazione
- Domanda
- Documentazione
- Altro
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Nel fascicolo aziendale, propedeutico alla domanda unica, l'agricoltore deve inserire il piano colturale e ha l'obbligo di comunicare all'organismo pagatore competente per territorio eventuali e successive modifiche dello stesso piano.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.
ALLEGATO IV
(introdotto dall'art. 3, comma 2, del D. MIPAAF 11 ottobre 2016)
RAZZE AMMISSIBILI PER CIASCUNA DELLE MISURE PREVISTE DALL'ARTICOLO 21 DEL DECRETO MINISTERIALE 18 NOVEMBRE 2014
Associazione |
Denominazione ufficiale LG |
Sezione - Razza |
Anarb |
Razza Bruna |
Bruna |
Anabic |
Razze bovine con attitudine alla produzione della carne |
Marchigiana |
Romagnola |
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Chianina |
||
Maremmana |
||
Podalica |
||
Anaborapi |
Razza Piemontese |
Piemontese |
Anaborava |
Razza Valdostana |
Valdostana Pezzata Rossa |
Valdostana Pezzata Nera |
||
Valdostana Castana |
||
Anacli |
Razze Charolais e Limousine |
Charolais |
Limousine |
||
Anatra |
Razza Grigio Alpina |
Grigio Alpina |
Anapri |
Razza Pezzata Rossa Italiana Simmental |
Pezzata Rossa Italiana Simmental |
Anare |
Razza Rendeva |
Rendeva |
AIA |
Razza Pinzgauer |
Pinzgauer - |
AIA |
Registro Anagrafico delle razze bovine autoctone e a limitata diffusione |
Cabannina |
Modenese - Bianca Val Padana |
||
Burlina |
||
Agerolese |
||
Calvana |
||
Cinisara |
||
Garfagnina |
||
Modicana - Siciliana |
||
Sarda |
||
Sardo Bruna |
||
Sardo Modicana |
||
Mucca Pisana- Mucco Pisana - Pisana |
||
Pezzata Rossa d'Oropa |
||
Pontremolese |
||
Pustertaler Sprinzen - Pusterer Sprinzen - Barà |
||
Varzese-Ottonese-Tortonese / Varzese, Varzese- |
||
Ottonese |
||
Blonde d'Aquitaine |
||
Aberdeen-Angus |
||
Higland |
||
Angler |
||
Aubrac |
||
Beefmaster |
||
Dexter |
||
Salers |