
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 6 novembre 2014
G.U.R.I. 27 novembre 2014, n. 276
Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2015.
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI
Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;
Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche e integrazioni;
Valutato il fabbisogno nazionale delle citate sostanze per l'anno 2015;
Preso atto che le ditte interessate sono state autorizzate a fabbricare e commercializzare sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato testo unico;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
Decreta:
Articolo Unico
Le ditte di seguito elencate sono autorizzate a fabbricare e mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2015, le sostanze stupefacenti e psicotrope espresse in base anidra, come appresso indicato:
Il presente decreto ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 novembre 2014
Il direttore: APUZZO