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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 novembre 2014

G.U.R.I. 27 novembre 2014, n. 276

Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2015.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche e integrazioni;

Valutato il fabbisogno nazionale delle citate sostanze per l'anno 2015;

Preso atto che le ditte interessate sono state autorizzate a fabbricare e commercializzare sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato testo unico;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

Le ditte di seguito elencate sono autorizzate a fabbricare e mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2015, le sostanze stupefacenti e psicotrope espresse in base anidra, come appresso indicato:

Tabella

Il presente decreto ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2014

Il direttore: APUZZO