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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/3 DELLA COMMISSIONE, 30 settembre 2014

G.U.U.E. 6 gennaio 2015, n. L 2

Regolamento che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di comunicazione sugli strumenti finanziari strutturati. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 26 gennaio 2015

Applicabile dal: 1° gennaio 2017 (vedi nota)

Nota:

L'articolo 6 del presente si applica a decorrere dell'entrata in vigore del presente regolamento.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l'articolo 8 ter, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

1) Ai sensi dell'articolo 8 ter del regolamento (CE) n. 1060/2009, gli investitori dovrebbero ricevere informazioni adeguate sulla qualità e la performance delle attività sottostanti, in modo da poter effettuare una valutazione informata della qualità creditizia degli strumenti finanziari strutturati. Ciò consentirebbe inoltre di ridurre la dipendenza degli investitori dai rating del credito e dovrebbe facilitare l'emissione di rating del credito non richiesti.

2) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti gli strumenti finanziari o ad altre attività derivanti da un'operazione o da uno schema di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), a condizione che l'emittente, il cedente o il promotore sia stabilito nell'Unione e vi abbia a tal fine la sua sede legale. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo agli strumenti finanziari o ad altre attività derivanti da operazioni o schemi nei quali il rischio di credito associato ad un'esposizione o ad un portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti ed ha le caratteristiche di cui al predetto articolo. Pertanto, ai sensi del predetto regolamento, un'esposizione che crea un'obbligazione di pagamento diretto per un'operazione o uno schema utilizzato per finanziare o amministrare attività materiali non dovrebbe essere considerata un'esposizione verso una cartolarizzazione, anche se l'operazione o lo schema comporta obbligazioni di pagamento di rango (seniority) diverso.

3) L'ambito di applicazione del presente regolamento non dovrebbe essere limitato all'emissione di strumenti finanziari strutturati aventi le caratteristiche di titoli, ma dovrebbe comprendere anche altri strumenti finanziari e attività derivanti da un'operazione o schema di cartolarizzazione, quali gli strumenti del mercato monetario, compresi i programmi di commercial paper garantiti da attività. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe applicarsi agli strumenti finanziari strutturati con o senza rating del credito emessi da un'agenzia di rating del credito registrata nell'Unione. Le operazioni private e bilaterali dovrebbero anch'esse rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento, così come le operazioni che non sono offerte al pubblico o che non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.

4) Il presente regolamento contiene i modelli di comunicazione standardizzati per una serie di classi di attività. Fatto salvo l'ambito di applicazione del presente regolamento e fino a quando gli obblighi di comunicazione non saranno stati elaborati dall'AESFEM e adottati dalla Commissione, i modelli di comunicazione standardizzati e tutti gli obblighi di comunicazione ai sensi del presente regolamento dovrebbero applicarsi esclusivamente agli strumenti finanziari strutturati garantiti dalle attività sottostanti che sono incluse nell'elenco delle classi di attività sottostanti specificate nel presente regolamento e che inoltre non sono di natura privata o bilaterale.

5) Ai fini dell'osservanza del presente regolamento, gli emittenti, i cedenti e i promotori dovrebbero rispettare la normativa nazionale e dell'Unione in materia di tutela della riservatezza delle fonti di informazione o di trattamento dei dati personali, per evitarne eventuali violazioni.

6) L'emittente, il cedente e il promotore possono incaricare un'entità della comunicazione delle informazioni al sito web che dovrà essere creato dall'AESFEM ai sensi dell'articolo 8 ter, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1060/2009 (di seguito "il sito web degli SFS"). Dovrebbe anche essere possibile l'esternalizzazione dell'obbligo di comunicazione ad un'altra entità, ad esempio un gestore (servicer). In tal caso dovrebbe rimanere impregiudicata la responsabilità dell'emittente, del cedente e del promotore ai sensi del presente regolamento.

7) L'AESFEM dovrebbe comunicare sul proprio sito web le istruzioni tecniche di comunicazione riguardanti, tra l'altro, la trasmissione o il formato dei file che gli emittenti, i cedenti e i promotori devono presentare. L'AESFEM dovrebbe comunicare dette istruzioni tecniche in tempo utile prima della data di applicazione degli obblighi di comunicazione di cui al presente regolamento, per dare agli emittenti, ai cedenti, ai promotori e ad altre parti interessate il tempo sufficiente per sviluppare sistemi e procedure adeguati sulla base delle istruzioni tecniche impartite dall'AESFEM.

8) Le informazioni da fornire ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere compilate in un formato standard per consentire l'elaborazione automatica delle informazioni sul sito web degli SFS. Le informazioni dovrebbero essere pubblicate anche in un formato che sia facilmente accessibile a tutti utenti del sito web degli SFS. L'AESFEM dovrebbe assicurare che le autorità settoriali competenti abbiano accesso al sito web degli SFS per assolvere i compiti loro assegnati ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009.

9) Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dall'AESFEM alla Commissione a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

10) L'AESFEM ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11) E' necessario prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire agli emittenti, ai cedenti e ai promotori di strumenti finanziari strutturati stabiliti nell'Unione di adeguarsi e di prendere le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento, e per consentire all'AESFEM di predisporre il sito web degli SFS sul quale dovrebbe avvenire la comunicazione delle informazioni richieste dal presente regolamento. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe essere applicato a decorrere dal 1° gennaio 2017. Tuttavia, l'AESFEM dovrebbe comunicare le necessarie istruzioni tecniche di comunicazione in tempo utile prima della data di applicazione del presente regolamento. In tal modo gli emittenti, i cedenti e i promotori di strumenti finanziari strutturati stabiliti nell'Unione europea avranno il tempo di sviluppare sistemi e procedure adeguati sulla base delle istruzioni tecniche, per assicurare una comunicazione corretta e completa tenendo conto degli ulteriori sviluppi dei mercati finanziari nell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 302 del 17.11.2009.

(2)

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013).

(3)

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica agli strumenti finanziari strutturati emessi dopo la sua data di entrata in vigore il cui emittente, cedente o promotore è stabilito nell'Unione.

Art. 2

Entità notificante

1. L'emittente, il cedente e il promotore dello strumento finanziario strutturato possono incaricare una o più entità notificanti della pubblicazione delle informazioni richieste a norma degli articoli 3 e 4 e dell'articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento sul sito web di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1060/2009 (di seguito "il sito web degli SFS"). Le predette entità pubblicano le informazioni richieste sul sito web degli SFS conformemente agli articoli da 4 a 7 del presente regolamento.

2. L'emittente, il cedente e il promotore dello strumento finanziario strutturato che hanno incaricato una o più entità ai sensi del paragrafo 1 ne danno comunicazione all'AESFEM senza indebito ritardo. L'incarico lascia impregiudicata la responsabilità dell'emittente, del cedente e del promotore per quanto riguarda il rispetto dell'articolo 8 ter del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Art. 3

Informazioni da comunicare

Se lo strumento finanziario strutturato è garantito da una delle attività sottostanti di cui all'articolo 4, l'entità notificante trasmette le seguenti informazioni al sito web degli SFS:

a) informazioni a livello del prestito, mediante i modelli di comunicazione standardizzati di cui agli allegati da I a VII;

b) se applicabile allo strumento finanziario strutturato, i seguenti documenti, compresa la descrizione dettagliata delle sequenze dei flussi di pagamento (waterfall) dello strumento finanziario strutturato:

i) il documento o il prospetto di offerta finale, insieme ai documenti relativi alla conclusione dell'operazione, compresi i documenti pubblici cui è fatto riferimento nel prospetto o che disciplinano il funzionamento dell'operazione, esclusi i pareri legali;

ii) l'accordo di vendita, di cessione, di novazione o di trasferimento delle attività e le pertinenti dichiarazioni di trust;

iii) gli accordi di gestione (servicing), di gestione di riserva (back-up servicing), di amministrazione e di gestione della liquidità;

iv) l'atto di costituzione del trust, l'atto di costituzione di garanzia, il contratto di agenzia, il contratto relativo al conto bancario, il contratto di investimento garantito, i termini incorporati o il quadro del master trust o l'accordo sulle definizioni del master;

v) i pertinenti accordi tra creditori, la documentazione sugli swap, i contratti di prestito subordinato, i contratti di prestito alle start-up e gli accordi sulla linea di liquidità;

vi) ogni altra documentazione di base essenziale per la comprensione dell'operazione;

c) quando il prospetto non è stato redatto conformemente alla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), una sintesi dell'operazione o un riepilogo delle principali caratteristiche dello strumento finanziario strutturato, ivi compresi:

i) la struttura dell'operazione;

ii) le caratteristiche dell'attività, i flussi di cassa, i dispositivi di supporto del credito e di supporto della liquidità;

iii) i diritti di voto del detentore dell'obbligazione, il rapporto tra i detentori delle obbligazioni e altri creditori garantiti nel quadro dell'operazione;

iv) l'elenco di tutti gli eventi attivatori menzionati nei documenti trasmessi al sito web degli SFS conformemente alla lettera b) che potrebbero avere un impatto significativo sulla performance degli strumenti finanziari strutturati;

v) i diagrammi di struttura che presentano un quadro d'insieme dell'operazione, dei flussi di cassa e dell'assetto proprietario;

d) le comunicazioni agli investitori, contenenti le informazioni di cui all'allegato VIII.

(1)

Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003).

Art. 4

Attività sottostanti

Gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 3 si applicano agli strumenti finanziari strutturati garantiti dalle seguenti attività sottostanti

a) mutui ipotecari su immobili residenziali: questa classe di strumenti finanziari strutturati include gli strumenti finanziari strutturati garantiti da mutui ipotecari di prima qualità e non di prima qualità e home equity loans (prestiti ipotecari per i consumi). Per questa classe di strumenti finanziari strutturati, al sito web degli SFS sono trasmesse le informazioni che figurano nel modello di cui all'allegato I;

b) mutui ipotecari su immobili non residenziali: questa classe di strumenti finanziari strutturati comprende gli strumenti finanziari strutturati garantiti da prestiti per uffici o esercizi commerciali, prestiti a ospedali, residenze assistenziali e impianti di stoccaggio, prestiti a hotel e case di cura, prestiti industriali e proprietà immobiliari multifamiliari. Per questa classe di strumenti finanziari strutturati, al sito web degli SFS sono trasmesse le informazioni che figurano nel modello di cui all'allegato II;

c) prestiti alle piccole e medie imprese: per questa classe di strumenti finanziari strutturati, al sito web degli SFS sono trasmesse le informazioni che figurano nel modello di cui all'allegato III;

d) prestiti per l'acquisto di automobili: per questa classe di strumenti finanziari strutturati, al sito web degli SFS sono trasmesse le informazioni che figurano nel modello di cui all'allegato IV;

e) crediti al consumo: per questa classe di strumenti finanziari strutturati, al sito web degli SFS sono trasmesse le informazioni che figurano nel modello di cui all'allegato V;

f) crediti su carte di credito: per questa classe di strumenti finanziari strutturati, al sito web degli SFS sono trasmesse le informazioni che figurano nel modello di cui all'allegato VI;

g) leasing a privati e/o imprese: per questa classe di strumenti finanziari strutturati, al sito web degli SFS sono trasmesse le informazioni che figurano nel modello di cui all'allegato VII.

Art. 5

Frequenza della comunicazione

1. Le informazioni di cui all'articolo 3, lettere a) e d), sono rese disponibili trimestralmente, non oltre il mese successivo alla data dovuta di pagamento degli interessi sullo strumento finanziario strutturato in questione.

2. Le informazioni di cui all'articolo 3, lettere b) e c), sono rese disponibili immediatamente dopo l'emissione dello strumento finanziario strutturato.

3. In aggiunta ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2:

a) quando i requisiti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (1) si applicano anche in relazione allo strumento finanziario strutturato, le informazioni comunicate a norma di tale articolo sono successivamente pubblicate immediatamente anche sul sito web degli SFS da parte dell'entità notificante;

b) se la lettera a) non si applica, l'entità notificante comunica immediatamente al sito web degli SFS le modifiche o gli eventi significativi nei seguenti casi:

i) violazione degli obblighi stabiliti nei documenti trasmessi ai sensi d'articolo 3, lettera b);

ii) caratteristiche strutturali che possono avere un impatto significativo sulla performance dello strumento finanziario strutturato;

iii) caratteristiche di rischio dello strumento finanziario strutturato e delle attività sottostanti.

(1)

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014).

Art. 6

Procedure di comunicazione

1. L'entità notificante trasmette i file di dati conformemente al sistema di comunicazione del sito web degli SFS e alle istruzioni tecniche impartite dall'AESFEM sul proprio sito web.

2. L'AESFEM pubblica le istruzioni tecniche sul proprio sito web entro il 1° luglio 2016.

3. L'entità notificante conserva i file inviati al sito web sugli SFS e da questo ricevuti in formato elettronico per almeno cinque anni. Su richiesta, l'entità notificante o l'emittente, il cedente o il promotore rendono disponibili i file alle autorità settoriali competenti, quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera r), del regolamento (CE) n. 1060/2009.

4. Se l'entità notificante o l'emittente, il cedente o il promotore riscontrano errori materiali nei dati comunicati al sito web degli SFS, correggono i dati in questione senza indebito ritardo.

Art. 7

Comunicazione tra la data di entrata in vigore e la data di applicazione

1. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari strutturati emessi nel periodo di tempo intercorrente tra la data di entrata in vigore e la data di applicazione del presente regolamento, l'emittente, il cedente e il promotore assolvono gli obblighi di comunicazione stabiliti nel presente regolamento solo in relazione agli strumenti finanziari strutturati ancora in essere alla data di applicazione del presente regolamento.

2. L'emittente, il cedente e il promotore non sono tenuti a conservare la registrazione delle informazioni richieste ai sensi del presente regolamento tra la data di entrata in vigore e la data di applicazione del presente regolamento.

Art. 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Tuttavia, l'articolo 6, paragrafo 2, si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO VIII

Comunicazioni agli investitori

Le comunicazioni agli investitori contengono le seguenti informazioni:

a) performance dell'attività;

b) allocazione dettagliata del flusso di cassa;

c) elenco di tutti gli eventi attivatori dell'operazione e loro stato;

d) elenco di tutte le controparti coinvolte nell'operazione, loro ruolo e loro rating del credito;

e) dati sul contante immesso nell'operazione dal cedente/promotore o di altro sostegno fornito all'operazione, inclusi prelievi da o utilizzi di sostegni della liquidità o del credito e sostegno fornito dai terzi;

f) importi restanti a credito su contratti di investimento garantiti e su altri conti bancari;

g) dati su eventuali swap (ad esempio tassi, pagamenti e valori nozionali) e su altri meccanismi di copertura dell'operazione, incluse le garanzie reali correlate;

h) definizione di termini importati (quali morosità, default o rimborso anticipato);

i) codici LEI, ISIN o altri codici identificativi di titoli o entità attribuiti all'emittente e allo strumento finanziario strutturato;

j) informazioni di contatto dell'entità che redige la comunicazione agli investitori.