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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 settembre 2014

G.U.R.I. 13 novembre 2014, n. 264

Riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale. (1)

TESTO COORDINATO (al D.M. Sviluppo Economico 24 febbraio 2022 e con annotazioni alla data 11 maggio 2023)

(1)

Si rimanda alla C.M. Sviluppo Economico 10 dicembre 2014, n. 68032, di cui al Comunicato pubblicato nella G.U.R.I. 18 dicembre 2014, n. 293, esplicativa del presente.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

Visto il regime di aiuto istituito, ai sensi del richiamato art. 1, comma 845, della legge n. 296 del 2006, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 2013, finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo di piccole imprese, nonchè la crescita di attività economiche e di occupazione qualificata nelle regioni meridionali e in quelle dell'obiettivo convergenza;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e, in particolare, l'art. 22, che disciplina gli "aiuti alle imprese in fase di avviamento";

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014;

Ritenuto opportuno riordinare gli interventi previsti dal regime di aiuto di cui al citato decreto ministeriale 6 marzo 2013, sia per adeguare le disposizioni in esso contenute a seguito della scadenza, al 30 giugno 2014, della Carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013 (N. 117/2010 Italia) e dell'entrata in vigore dei predetti regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 651/2014, i quali sostituiscono, rispettivamente, i precedenti regolamenti n. 1998/2006 e n. 800/2008, sia per orientare maggiormente l'intervento in favore delle nuove imprese a maggiore vocazione innovativa;

Visto il Programma Operativo Nazionale (PON) "Ricerca e Competitività" FESR 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)6882 del 21 dicembre 2007 e, in particolare, l'"Azione integrata per la società dell'informazione", così come approvata dal Comitato di sorveglianza in data 15 giugno 2012;

Visto il Piano di Azione Coesione, del quale il CIPE ha preso atto in data 3 agosto 2012;

Visto il Programma Operativo Nazionale "Sviluppo Imprenditoriale Locale" 2000-2006, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000)2342 dell'8 agosto 2000;

Vista la relazione finale di esecuzione del Programma Operativo Nazionale "Sviluppo Imprenditoriale Locale" 2000-2006, approvata dalla Commissione europea in data 18 novembre 2011 con nota Ref. Ares(2011)1233356;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 settembre 2012, con il quale sono assegnati al finanziamento di aiuti in favore delle piccole imprese di nuova costituzione nelle regioni meridionali 100 milioni di euro a valere sulle cosiddette "risorse liberate" rivenienti dal suddetto Programma Operativo Nazionale "Sviluppo Imprenditoriale Locale" 2000-2006;

Visto l'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con il quale è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 25, che disciplina finalità, definizione e pubblicità dell'impresa "start-up innovativa";

Visto l'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che dispone che il CIPE assegni agli interventi di ricostruzione e alle altre misure in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 15 marzo 2012, che, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al citato art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009 e alla delibera dello stesso Comitato n. 35 del 26 giugno 2009, ha disposto in favore delle amministrazioni centrali e locali competenti l'assegnazione di un importo complessivo di 2.245 milioni di euro, per le esigenze connesse alla ricostruzione e al rilancio socio-economico della città dell'Aquila, dei comuni del cratere e delle altre aree della regione Abruzzo interessate dal sisma dell'aprile 2009;

Visto, in particolare, il punto 1.5 della citata delibera CIPE n. 135 del 2012, come modificato dalla delibera n. 46 del 19 luglio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 254 del 29 ottobre 2013, che ha destinato 100 milioni di euro al sostegno delle attività produttive e della ricerca da articolare, nel territorio del cratere sismico, su due assi riguardanti, rispettivamente, lo sviluppo dei comparti industriali o settori economici di attività, anche non già presenti nell'area, caratterizzati da un elevato livello di innovazione e buon potenziale di crescita o di particolare importanza per lo sviluppo economico e sociale del territorio, e la promozione di nuove attività imprenditoriali, collegate alla realizzazione di infrastrutture innovative e servizi per le smart cities o volte a valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale, con particolare attenzione al polo di attrazione del Gran Sasso e allo sviluppo di un sistema di accoglienza diffusa;

Visto il decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013, con il quale le predette risorse destinate al sostegno delle attività produttive e della ricerca sono ripartite tra i due assi di intervento, con l'allocazione di 55 milioni di euro sull'asse I, per il finanziamento di interventi di potenziamento e rafforzamento della competitività del sistema industriale nell'area, e di 45 milioni di euro sull'asse II, per il finanziamento di interventi tesi a creare e sviluppare nuove attività imprenditoriali e di azioni di trasferimento tecnologico, nonchè di misure per valorizzare le produzioni di eccellenza del territorio e per promuovere le potenzialità del sistema turistico locale;

Visti, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera a), del richiamato decreto 8 aprile 2013, che prevede che, nell'ambito della dotazione finanziaria dell'asse II, 13 milioni di euro sono destinati al finanziamento di progetti per la nascita e lo sviluppo di nuove imprese innovative e di spin off della ricerca, prioritariamente collegati alla realizzazione di infrastrutture innovative e servizi per le smart cities, nonchè il comma 2 del medesimo articolo che individua nel Ministero dello sviluppo economico l'amministrazione competente per l'attuazione dell'intervento;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 2013, con il quale le agevolazioni già previste dal richiamato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013 sono estese, in attuazione del decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013, alle nuove piccole imprese del territorio del cratere sismico aquilano;

Visti la definizione di piccola impresa contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonchè il decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005, con il quale sono adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dà facoltà alle amministrazioni centrali dello Stato di stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia per la realizzazione delle attività proprie della società, nonchè delle attività a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche;

Vista la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che indica la predetta Agenzia quale ente strumentale dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, 20 febbraio 2014, n. 57, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2014, che individua le modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Considerati la tipologia di aiuto e l'ambito di applicazione del presente decreto, per i quali non ricorrono i casi di cui all'art. 1, comma 3, lettera c), punti i. e ii., del regolamento (UE) n. 651/2014 e all'art. 1, comma 1, lettere c), punti i. e ii., d) ed e) del regolamento (UE) n. 1407/2013;

Considerata, altresì, la coincidenza di alcuni requisiti soggettivi richiesti dal richiamato art. 22 del regolamento (UE) n. 651/2014 con quelli previsti dall'art. 25 del decreto-legge n. 179 del 2012 per la qualificazione di "start-up innovativa", relativamente ai limiti di anzianità dell'impresa, alla non quotazione delle azioni o quote rappresentative del capitale, alle limitazioni nella distribuzione degli utili e al divieto di costituzione dell'impresa per effetto di operazioni di fusione;

Ritenuto opportuno promuovere politiche per il riequilibrio territoriale della crescita, di sostenere la competitività dei sistemi produttivi nazionali, specie nelle regioni del Sud Italia, di sostenere l'afflusso di capitali, anche dall'estero, a beneficio di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico, di accelerare i processi di trasferimento tecnologico, di favorire la diffusione di una nuova cultura imprenditoriale votata all'innovazione, di creare nuovi legami tra il mondo della ricerca e il mondo dell'impresa, di favorire la diffusione di tecnologie digitali, in coerenza con le indicazioni di Agenda digitale;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. Sviluppo Economico  30 agosto 2019 e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. Sviluppo Economico 24 febbraio 2022(1) (2)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;

b) "Regolamento di esenzione": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modificazioni e integrazioni;

c) "Regolamento de minimis n. 1407/2013": il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;

d) "Regolamento de minimis n. 717/2014": il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014;

e) "Decreto-legge n. 179/2012": il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni;

f) "Start-up innovative": le imprese di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012;

g) "Visto start-up": il visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, rilasciato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che intendono costituire un'impresa start-up innovativa ai sensi del decreto-legge n. 179/2012, in presenza dei requisiti previsti dallo stesso decreto e in favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa;

h) "TFUE": trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già trattato che istituisce la Comunità europea;

i)-bis "equity": il conferimento di capitale in un'impresa, quale corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell'impresa anche attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi e strumenti rappresentativi di capitale (warrant);

i)-ter "quasi-equity": un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non è garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e in alcuni casi convertibile in equity o come capitale privilegiato (preferred equity) e possono altresì assumere la forma di convertible note;

i)-quater "investitori terzi": i soggetti, italiani o esteri, operanti nel mercato del venture capital, rientranti nelle seguenti categorie:

i. acceleratori e incubatori con consolidata esperienza nel settore del venture capital, misurabile secondo indici quantitativi e/o qualitativi tra i quali possono rilevare, in particolare, almeno uno dei seguenti:

1) abbiano almeno venti tra start-up innovative o PMI innovative in portafoglio;

2) abbiano positivamente concluso almeno due programmi di accelerazione;

3) le imprese oggetto dei programmi di accelerazione abbiano ricevuto capitali da parte di investitori terzi pari almeno a tre volte i capitali investiti dall'acceleratore o incubatore;

4) il valore del portafoglio dell'acceleratore o incubatore sia almeno pari a 1,5 volte il costo complessivo degli investimenti effettuati nelle società in portafoglio;

5) abbiano positivamente effettuato almeno due operazioni di disinvestimento (exit);

ii. business angels che abbiano investimenti attivi e un track record consolidato nel settore del venture capital nonchè competenze, professionalità e capacità organizzative ed economiche adeguate per supportare l'operazione di investimento di cui all'art. 6-bis. A tal fine si presume che la partecipazione consolidata ad associazioni di categoria italiane o estere costituisca indice del possesso da parte del business angel dei richiesti requisiti di competenza, professionalità e capacità organizzative;

iii. family offices che si qualifichino come investitori professionali o, altrimenti, che abbiano investimenti attivi e un track record consolidato nel settore del venture capital nonchè le competenze, professionalità e capacità organizzative ed economiche adeguate rispetto all'operazione di investimento di cui all'art. 6-bis. Costituisce indice presuntivo del possesso dei richiesti requisiti di competenze, professionalità e capacità organizzative ed economiche l'aver effettuato, in almeno uno dei due anni precedenti la presentazione dell'opportunità di investimento di cui all'art. 6-bis, operazioni di investimento nel settore del venture capital e, in particolare, in imprese aventi caratteristiche similari alle imprese beneficiarie ai sensi del presente decreto;

iv. gestori autorizzati di cui all'art. 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni che gestiscono organismi di investimento;

l) "organismo di ricerca": un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze;

m) "Soggetto gestore": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia.

(1)

Per l'entrata in vigore della disciplina di cui al D.M. Sviluppo Economico 30 agosto 2019 di modifica del presente, si rimanda all'art. 2, comma 2, del predetto D.M. 30 agosto 2019.

(2)

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. Sviluppo Economico 24 febbraio 2022, le modifiche operate dall'art. 1, comma 1, del predetto D.M. Sviluppo Economico 24 febbraio 2022, si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare prevista al comma 1 dello stesso art. 2 del D.M. Sviluppo Economico 24 febbraio 2022.

Art. 2

Ambito di applicazione e finalità dell'intervento

1. Al fine del riordino degli interventi previsti dai decreti del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013 e 30 ottobre 2013 citati nelle premesse e della promozione, su tutto il territorio nazionale, delle condizioni per la diffusione di nuova imprenditorialità, nonchè del sostegno alle politiche di trasferimento tecnologico e di valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata, con il presente decreto è istituito, ai sensi di quanto previsto all'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative. Il predetto regime di aiuto si applica fino al 31 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto all'art. 7, comma 4.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, i decreti del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013 e 30 ottobre 2013 sono abrogati [, fatto salvo quanto previsto all'art. 13, comma 2] (parole eliminate) (1).

(1)

Parole eliminate dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.M. Sviluppo Economico  30 agosto 2019.

Per l'entrata in vigore della disciplina di cui al D.M.  Sviluppo Economico 30 agosto 2019 di modifica del presente, si rimanda all'art. 2, comma 2, del predetto D.M. 30 agosto 2019.

Art. 3

Soggetto gestore

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni di cui all'art. 9, sono affidati al Soggetto gestore.

2. Con apposito atto integrativo alla convenzione tra Ministero e Soggetto gestore già sottoscritta ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono regolati i reciproci rapporti connessi allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto e determinati i relativi oneri.

Art. 4

Soggetti beneficiari

(modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Sviluppo Economico 9 agosto 2017, dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.M. Sviluppo Economico  30 agosto 2019 e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.M. Sviluppo Economico 24 febbraio 2022(1) (2)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le start-up innovative, costituite da non più di 60 mesi così come previsto dall'art. 25, comma 2, lettera b), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni;

a) di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto all'allegato 1 del Regolamento di esenzione;

b) con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

2. Possono altresì richiedere le agevolazioni di cui al presente decreto le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa, ivi compresi i cittadini stranieri in possesso del visto start-up, purchè l'impresa sia formalmente costituita entro e non oltre il termine di cui al comma 4.

3. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, le imprese di cui al comma 1 devono:

a) essere regolarmente costituite e iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

d) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;

e) non essere "in difficoltà", secondo quanto previsto dall'art. 2, sub 18, del Regolamento di esenzione.

4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3 deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione, nel caso di imprese già costituite alla predetta data. Nel caso dei soggetti richiedenti di cui al comma 2, la società deve essere costituita entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata ai soggetti richiedenti dal Soggetto gestore; entro il medesimo termine l'impresa deve, altresì, inoltrare domanda di iscrizione al Registro delle imprese, sia nella sezione ordinaria, sia nella sezione speciale di cui all'art. 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni. L'effettiva iscrizione nella predetta sezione speciale del Registro delle imprese deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione.

5. Nel caso di imprese non residenti sul territorio italiano, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012 e la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano devono essere dimostrate, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione.

5-bis. Le start-up innovative già destinatarie delle agevolazioni per i piani d'impresa previsti dall'art. 5, possono beneficiare, altresì, delle particolari condizioni disciplinate dall'art. 6-bis, a fronte degli investimenti nel relativo capitale di rischio ivi previsti e ferma restando la necessità del possesso, alla data di richiesta del predetto beneficio, dei requisiti di cui ai commi 1 e 3.

[6. Non sono ammissibili agli aiuti di cui al presente decreto le imprese controllate, ai sensi di quanto previsto all'art. 2359 del codice civile, da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.] (comma soppresso) (3)

7. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto, in conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti dalla normativa comunitaria applicabile, le iniziative riconducili ai settori:

a) della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE;

b) [del settore] (parole eliminate) (4) carboniero relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio.

8. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere altresì concesse per il sostegno ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

(1)

Per l'entrata in vigore della disciplina di cui al D.M. Sviluppo Economico 30 agosto 2019 di modifica del presente, si rimanda all'art. 2, comma 2, del predetto D.M. 30 agosto 2019.

(2)

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. Sviluppo Economico 24 febbraio 2022, le modifiche operate dall'art. 1, comma 1, del predetto D.M. Sviluppo Economico 24 febbraio 2022, si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare prevista al comma 1 dello stesso art. 2 del D.M. Sviluppo Economico 24 febbraio 2022.

(3)

Comma soppresso dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del D.M. Sviluppo Economico  30 agosto 2019.

Per l'entrata in vigore della disciplina di cui al D.M. Sviluppo Economico 30 agosto 2019 di modifica del presente, si rimanda all'art. 2, comma 2, del predetto D.M. 30 agosto 2019.

(4)

Parole eliminate dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 3, del D.M. Sviluppo Economico  30 agosto 2019.

Per l'entrata in vigore della disciplina di cui al D.M. Sviluppo Economico 30 agosto 2019 di modifica del presente, si rimanda all'art. 2, comma 2, del predetto D.M. 30 agosto 2019.

Art. 5

Piani d'impresa e spese ammissibili

(integrato dall'art. 1, comma 2, del D.M. Sviluppo Economico 9 agosto 2017 e sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.M. Sviluppo Economico  30 agosto 2019) (1)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i piani d'impresa:

a) caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, ovvero;

b) mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale, dell'intelligenza artificiale, della blockchain e dell'internet of things, ovvero;

c) finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.

2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni del presente decreto, i piani d'impresa di cui al comma 1 devono prevedere spese ammissibili, al netto dell'IVA, di importo non superiore a euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) e non inferiore a euro 100.000,00 (centomila), inclusi gli importi di cui al successivo comma 7.

3. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese relative a:

a) immobilizzazioni materiali quali impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, purchè coerenti e funzionali all'attività d'impresa, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata;

b) immobilizzazioni immateriali necessarie all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata;

c) servizi funzionali alla realizzazione del piano d'impresa, direttamente correlati alle esigenze produttive dell'impresa, ivi compresi i servizi di incubazione e di accelerazione d'impresa e quelli relativi al marketing ed al web-marketing;

d) personale dipendente e collaboratori a qualsiasi titolo aventi i requisiti indicati all'art. 25, comma 2, lettera h), numero 2), del decreto-legge n. 179/2012, nella misura in cui sono impiegati funzionalmente nella realizzazione del piano d'impresa.

4. I piani d'impresa devono:

a) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 7. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile;

b) essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla stipula del contratto di finanziamento di cui all'art. 9, comma 1, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria, il soggetto gestore può autorizzare, per una sola volta, una proroga del predetto termine di ultimazione per una durata non superiore a sei mesi.

5. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto «contratto chiavi in mano», le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese relative a imposte e tasse.

6. Ai fini dell'ammissibilità, le spese di cui al comma 3 devono essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento. I beni d'investimento di cui al comma 3, lettere a) e b), devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività d'impresa ed essere acquistati a condizioni di mercato nel rispetto delle indicazioni fornite dalla circolare di cui al comma 8. Le spese di cui al comma 3 devono essere pagate tramite il conto corrente di cui all'art. 9, comma 3, ovvero utilizzando uno o più conti corrente ordinari dedicati, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del piano d'impresa, con le modalità indicate nella circolare di cui al comma 8.

7. E' altresì ammissibile al finanziamento agevolato di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante nel limite del 20% (venti percento) delle spese di cui al comma 3 complessivamente ritenute ammissibili. Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate dal piano d'impresa valutato dal soggetto gestore e possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:

a) materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;

b) servizi, diversi da quelli compresi nelle spese di cui al comma 3, necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa;

c) godimento di beni di terzi.

8. Il Ministero, con propria circolare esplicativa, provvede a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei piani e delle spese ammissibili ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto. (2)

(1)

Per l'entrata in vigore della disciplina di cui al D.M. Sviluppo Economico 30 agosto 2019 di modifica del presente, si rimanda all'art. 2, comma 2, del predetto D.M. 30 agosto 2019.

(2)

In attuazione del comma annotato si rimanda alla C.M. Sviluppo Economico 16 dicembre 2019, n. 439196, allegata al Comunicato pubblicato nella G.U.R.I. 7 gennaio 2020, n. 4.

Art. 6

Agevolazioni concedibili

(modificato dall'art. 1, comma 3, del D.M. Sviluppo Economico 9 agosto 2016 e dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.M. Sviluppo Economico  30 agosto 2019) (1)

1. Ai soggetti di cui all'art. 4 che realizzano i piani di impresa di cui all'art. 5 sono concessi:

a) un finanziamento agevolato, senza interessi, per un importo pari all'80% (ottanta percento) delle spese ammissibili di cui all'art. 5, commi 3 e 7, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 22, comma 3, lettera a), del regolamento di esenzione. Per le start-up innovative localizzate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia il finanziamento agevolato è restituito dall'impresa beneficiaria in misura parziale, per un ammontare pari al 70% (settanta percento) dell'importo del finanziamento agevolato concesso calcolato a valere sulle spese di cui all'art. 5, comma 3. La quota del finanziamento agevolato non soggetta a rimborso, da ricondurre alle spese di cui all'art. 5, comma 3, rappresenta un contributo concesso all'impresa ai sensi dall'art. 22, comma 3, lettera c), del regolamento di esenzione e nei limiti di quanto previsto dal medesimo art. 22, comma 4, del regolamento di esenzione;

b) servizi di tutoraggio tecnico-gestionale limitatamente alle imprese costituite da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis n. 1407/2013 ovvero del Regolamento de minimis n. 717/2014 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Nel caso di start-up innovative la cui compagine, alla data di presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni, sia interamente costituita da giovani di età non superiore ai 35 anni e/o da donne, o preveda la presenza di almeno un esperto, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, l'importo del finanziamento agevolato di cui al comma 1, lettera a), è pari al 90% (novanta percento) delle spese ammissibili.

3. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1, lettera a):

a) hanno una durata massima di 10 (dieci) anni;

b) sono regolati a "tasso 0";

c) sono rimborsati, dopo 12 mesi a decorrere dall'erogazione dell'ultima quota dell'agevolazione, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;

d) non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. I servizi di cui al comma 1, lettera b), sono erogati alle imprese beneficiarie dal Soggetto gestore e sono finalizzati a trasferire ai soggetti beneficiari competenze specialistiche, strategiche per il miglior esito delle iniziative finanziate, negli ambiti tematici di maggiore interesse e rilevanza per le start-up innovative, con particolare riferimento alla corretta fruizione delle agevolazioni, all'accesso al mercato dei capitali, al marketing, all'organizzazione e risorse umane, all'innovazione e trasferimento tecnologico.

5. Il valore dei servizi di cui al comma 1, lettera b), è pari, per singola impresa beneficiaria, a:

a) euro 15.000,00 per le imprese localizzate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

b) euro 7.500,00 per le imprese localizzate nel restante territorio nazionale. [Per tali imprese, l'erogazione dei servizi di cui al comma 1, lettera b), è posta a carico dei costi della convenzione di cui all'art. 3, comma 2.] (parole eliminate) (2)

(1)

Per l'entrata in vigore della disciplina di cui al D.M. Sviluppo Economico 30 agosto 2019 di modifica del presente, si rimanda all'art. 2, comma 2, del predetto D.M. 30 agosto 2019.

(2)

Parole eliminate dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 4, del D.M. Sviluppo Economico  30 agosto 2019.

Per l'entrata in vigore della disciplina di cui al D.M. Sviluppo Economico 30 agosto 2019 di modifica del presente, si rimanda all'art. 2, comma 2, del predetto D.M. 30 agosto 2019.

Art. 6

Investimenti nel capitale di rischio di start-up innovative

(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.M. Sviluppo Economico 24 febbraio 2022(1)

1. Le start-up innovative beneficiarie delle agevolazioni previste dall'art. 6, possono richiedere, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 22 del regolamento di esenzione e alle condizioni di cui al presente articolo, la conversione di una quota del finanziamento agevolato concesso ai sensi del medesimo art. 6 in contributo a fondo perduto, a fronte di investimenti nel relativo capitale di rischio attuati da investitori terzi ovvero da soci persone fisiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'investimento nel capitale di rischio attuato da investitori terzi deve assumere la forma di investimento in equity ovvero di conversione in equity di uno strumento in forma di quasi-equity, e deve avere le seguenti caratteristiche:

a) essere perfezionato entro 5 (cinque) anni dalla data di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 6. Ai fini del presente articolo, l'investimento nel capitale di rischio si intende perfezionato con il versamento all'impresa beneficiaria delle risorse destinate all'investimento stesso;

b) essere di importo non inferiore a 80.000,00 (ottantamila/00) euro;

c) non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up anche per effetto della conversione di altri strumenti finanziari di quasi-equity eventualmente sottoscritti;

d) essere detenuto per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dal perfezionamento;

e) essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro, considerando, nel caso di operazioni di conversione in equity di uno strumento in forma di quasi-equity, le risorse finanziarie già versate all'impresa beneficiaria.

3. L'investimento nel capitale di rischio attuato da soci persone fisiche, ai fini del comma 1, deve:

a) possedere le caratteristiche indicate al comma 2, lettere a), b), d) ed e);

b) prevedere l'apporto di nuovi conferimenti ed il conseguente aumento del patrimonio sociale;

c) essere aggiuntivo rispetto a quanto previsto nelle condizioni di subordine riportate nel contratto di finanziamento di cui all'art. 9.

4. Ai fini del comma 2, sono ammesse anche le quote di investimento dei privati attivate nell'ambito di interventi di fondi pubblici di co-investimento.

5. La richiesta di conversione delle agevolazioni può essere presentata dalle imprese di cui al comma 1 successivamente all'erogazione a saldo delle agevolazioni di cui all'art. 6 e deve riferirsi a una operazione di investimento nel capitale di rischio, avente le caratteristiche di cui ai commi 2 o 3, che l'impresa abbia perfezionato o intenda perfezionare successivamente alla data di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 6 e, comunque, entro il termine di cui al comma 2, lettera a).

6. Le richieste presentate a fronte di operazioni di investimento nel capitale di rischio già perfezionate devono intervenire entro 6 (sei) mesi dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni; nel caso di richieste presentate a fronte di operazioni non ancora perfezionate, il perfezionamento deve avvenire entro 6 (sei) mesi dal provvedimento di accoglimento della richiesta di conversione. In tale ultimo caso, l'efficacia del predetto provvedimento resta comunque condizionata all'avvenuto perfezionamento entro il predetto termine.

7. Il finanziamento agevolato è convertibile in contributo a fondo perduto fino a un importo pari al 50% (cinquanta percento) delle somme apportate dagli investitori terzi ovvero dai soci persone fisiche e, comunque, nella misura massima del 50% (cinquanta percento) del totale delle agevolazioni concesse, tenuto conto della quota di contributo a fondo perduto, ove concessa. La restante quota di finanziamento agevolato è rimborsata dall'impresa beneficiaria secondo le modalità indicate ai commi 1 e 3 dell'art. 6 e, in particolare, nel rispetto della durata del finanziamento agevolato inizialmente concesso.

8. L'importo della quota di contributo a fondo perduto convertita ai sensi del presente articolo deve essere appostato in apposita riserva indisponibile. Tale riserva, per i primi 5 (cinque) anni, potrà essere utilizzata esclusivamente per la copertura di perdite e/o per aumenti di capitale. Decorso il termine dei 5 (cinque) anni, la riserva diventa disponibile ed eventualmente distribuibile ai soci.

9. Ulteriori specificazioni ai fini della richiesta di conversione delle agevolazioni ai sensi del presente articolo e in merito alle modalità di comunicazione da parte del Soggetto gestore dell'ammissione al beneficio in questione sono fornite con circolare adottata ai sensi dell'art. 5, comma 8.

(1)

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. Sviluppo Economico 24 febbraio 2022, le modifiche operate dall'art. 1, comma 1, del predetto D.M. Sviluppo Economico 24 febbraio 2022, si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare prevista al comma 1 dello stesso art. 2 del D.M. Sviluppo Economico 24 febbraio 2022.

Art. 7

Presentazione delle domande e dei piani di impresa

(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.M. Sviluppo Economico 24 febbraio 2022(1)

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa, possono essere presentate a decorrere dalla data indicata nella circolare esplicativa di cui all'art. 5, comma 8, con le modalità, le forme e i termini indicati nella medesima circolare.

3. Le domande presentate antecedentemente al termine iniziale o successivamente al termine finale indicato nella circolare di cui all'art. 5, comma 8, non saranno prese in considerazione.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. L'eventuale esaurimento delle risorse disponibili, prima del termine finale indicato nella circolare di cui all'art. 5, comma 8, comporterà la chiusura anticipata dello "sportello". Il Ministero comunicherà, mediante avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse e restituirà agli istanti che ne facciano richiesta, e le cui richieste non siano state soddisfatte, l'eventuale documentazione da essi inviata a loro spese.

5. In ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 e all'art. 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è riportato in allegato l'elenco degli oneri informativi per le imprese ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto. Resta fermo che eventuali interventi modificativi del presente decreto recano in allegato l'elenco degli oneri rispettivamente introdotti o integrati.

6. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, le domande presentate nell'ultimo giorno utile e istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni in misura parziale, commisurata alle rispettive spese ritenute agevolabili.

(1)

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. Sviluppo Economico 24 febbraio 2022, le modifiche operate dall'art. 1, comma 1, del predetto D.M. Sviluppo Economico 24 febbraio 2022, si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare prevista al comma 1 dello stesso art. 2 del D.M. Sviluppo Economico 24 febbraio 2022.

Art. 8

Istruttoria delle domande e criteri di valutazione

(modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. f), del D.M. Sviluppo Economico  30 agosto 2019 e dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.M. Sviluppo Economico 24 febbraio 2022(1) (2)

1. Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto gestore, che procede all'istruttoria delle stesse sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) adeguatezza delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste dall'attività imprenditoriale;

b) carattere innovativo dell'idea alla base del piano di impresa, in riferimento alla introduzione di un nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive;

[c) potenzialità del mercato di riferimento, del posizionamento strategico del relativo business, delle strategie di marketing;] (lettera soppressa) (3)

d) sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa, anche tenuto conto delle prospettive del mercato di riferimento al quale l'impresa proponente rivolge la propria offerta, ovvero del potenziale nuovo mercato individuato;

e) fattibilità tecnologica ed operativa del piano d'impresa.

2. Nella definizione delle soglie e dei punteggi per l'accesso alle agevolazioni di cui all'art. 6, è previsto un punteggio aggiuntivo in favore delle start-up innovative:

a) che hanno conseguito il rating di legalità di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e che, pertanto, rientrano nell'elenco di cui all'art. 8 della delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

b) che finanziano il piano di impresa per almeno il 30% (trenta percento) del finanziamento richiesto attraverso conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, da parte di uno o più investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) che nella realizzazione del piano d'impresa prevedono forme di collaborazione con organismi di ricerca, incubatori o acceleratori di impresa. Con la circolare di cui all'art. 5, comma 8, sono definite le forme di collaborazione e di coinvolgimento dei soggetti di cui al presente paragrafo;

d) già operanti nelle regioni del centro-nord che promuovono la realizzazione di un piano d'impresa nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

2-bis. Le richieste volte ad ottenere la conversione di una quota del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto ai sensi dell'art. 6-bis sono presentate al Soggetto gestore che procede all'istruttoria delle stesse verificando i requisiti soggettivi di ammissibilità di cui all'art. 5 e la conformità dell'investimento nel capitale di rischio alle condizioni di cui all'art. 6-bis.

[3. Ai fini dell'utilizzo delle risorse finanziarie del PON "Ricerca e Competitività" 2007-2013, la valutazione di cui al comma 1 tiene conto anche dei "Criteri di selezione delle operazioni" del medesimo Programma operativo, approvati dal Comitato di sorveglianza in relazione all'Obiettivo operativo "4.2.1.3: Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e la diffusione della società dell'informazione - Azioni integrate per la società dell'informazione".] (comma soppresso) (4)

4. Le domande di agevolazione e le richieste di cui al comma 2-bis, complete dei dati previsti dai rispettivi moduli di richiesta, sono istruite, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione o di completamento, in tempo utile perchè possano essere deliberate entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta o di completamento della stessa.

5. Sull'ammissione alle agevolazioni delle imprese che intendono realizzare i piani d'impresa di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c), delibera il comitato tecnico già istituito ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013. Gli oneri di funzionamento del comitato tecnico gravano sulla convenzione di cui all'art. 3, comma 2.

6. Con la circolare di cui all'art. 5, comma 8, il Ministero fornisce ulteriori specificazioni relativamente ai criteri e all'iter di valutazione di cui al presente articolo, ivi inclusa l'indicazione di soglie e punteggi minimi ai fini dell'accesso all'agevolazione. Con le medesime modalità sono fornite le disposizioni operative per la presentazione della documentazione comprovante l'intervenuto perfezionamento dell'investimento nel capitale di rischi di cui all'art. 6-bis, ove non già disponibile alla data di presentazione della richiesta di conversione.

(1)

Per l'entrata in vigore della disciplina di cui al D.M. Sviluppo Economico 30 agosto 2019 di modifica del presente, si rimanda all'art. 2, comma 2, del predetto D.M. 30 agosto 2019.

(2)

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. Sviluppo Economico 24 febbraio 2022, le modifiche operate dall'art. 1, comma 1, del predetto D.M. Sviluppo Economico 24 febbraio 2022, si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare prevista al comma 1 dello stesso art. 2 del D.M. Sviluppo Economico 24 febbraio 2022.

(3)

Lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 2, del D.M. Sviluppo Economico  30 agosto 2019.

Per l'entrata in vigore della disciplina di cui al D.M.  Sviluppo Economico 30 agosto 2019 di modifica del presente, si rimanda all'art. 2, comma 2, del predetto D.M. 30 agosto 2019.

Art. 9

Modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni (1)

(modificato dall'art. 1, comma 3, del D.M. Sviluppo Economico 9 agosto 2017 e integrato e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), del D.M. Sviluppo Economico  30 agosto 2019) (2)

1. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore ed erogate sulla base di un contratto di finanziamento tra il Soggetto gestore e l'impresa beneficiaria, che ne regolamenta i tempi e le modalità di erogazione. Con il contratto di finanziamento sono recepite le spese ammesse, ivi comprese quelle connesse alle esigenze di capitale circolante, come eventualmente rideterminate sulla base delle verifiche istruttorie di cui all'art. 8 e l'ammontare delle agevolazioni.

2. Per le spese riferite alla realizzazione del piano di impresa, l'erogazione del finanziamento agevolato di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), avviene su richiesta dell'impresa beneficiaria in non più di cinque stati di avanzamento lavori di importo non inferiore al 10% (dieci percento) delle spese ammesse. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa, anche non quietanzati purchè nel limite del 30% (trenta percento) delle spese ammesse alle agevolazioni, dai quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese esposte. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente e deve contenere altresì la documentazione giustificativa ai fini dell'ammissibilità delle spese di cui all'art. 5, comma 3, lettera d). Al soggetto gestore è riservata la facoltà di richiedere al soggetto beneficiario la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese di cui all'art. 5, comma 3, decorsi sei mesi dalla richiesta di erogazione del SAL ed in assenza di ulteriori richieste di erogazione pervenute da parte del soggetto beneficiario. La richiesta di erogazione del saldo, ovvero la richiesta di erogazione delle agevolazioni in unica soluzione, deve essere presentata unitamente alla documentazione di spesa consistente nelle fatture d'acquisto e nelle relative attestazioni di avvenuto pagamento. E' fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario di richiedere al soggetto gestore, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l'erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 40% (quaranta percento) dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione, con le modalità e le condizioni indicate nella circolare di cui all'art. 5, comma 8, e nel contratto di finanziamento.

3. In alternativa alle modalità di erogazione indicate al comma 2, le quote di finanziamento agevolato, riferite alle spese di acquisizione dei beni di cui all'art. 5, comma 3, possono essere erogate, secondo modalità stabilite con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, subordinatamente alla stipula tra Ministero, Soggetto gestore e Associazione Bancaria Italiana di una apposita convenzione per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto della quota di finanziamento da parte del Soggetto gestore e della quota di risorse a carico della stessa impresa beneficiaria per la copertura finanziaria del piano d'impresa.

4. In sede di richiesta di erogazione di cui al comma 2, l'impresa beneficiaria richiede la proporzionale erogazione delle agevolazioni commisurate al capitale circolante di cui all'art. 5, comma 7, riconosciuto come ammissibile nell'ambito del contratto di finanziamento di cui al comma 1.

5. Il Soggetto gestore, prima dell'erogazione delle quote di finanziamento agevolato, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare che l'impresa beneficiaria delle agevolazioni sia effettivamente operativa. Nel caso in cui tali verifiche abbiano esito negativo, il Soggetto gestore può disporre la sospensione dell'erogazione per un periodo massimo di 6 mesi. Ove, a seguito di successive verifiche, l'impresa beneficiaria risulti ancora non operativa, è disposta la revoca totale delle agevolazioni. Eventuali variazioni riguardanti il piano d'impresa, la compagine societaria dell'impresa beneficiaria nonchè la sede dell'unità produttiva oggetto di intervento devono essere comunicate al soggetto gestore secondo le modalità indicate dalla circolare di cui all'art. 5, comma 8.

6. La sospensione dell'erogazione del finanziamento agevolato è altresì disposta nel caso in cui il Soggetto gestore, a seguito di controlli o ispezioni in loco, rilevi un significativo scostamento nell'attuazione del piano di impresa presentato in sede di domanda, tale da mettere a rischio la fattibilità del piano. In tal caso, il Soggetto gestore può disporre la sospensione dell'erogazione per un periodo massimo di 12 mesi, entro il quale l'impresa beneficiaria può dimostrare il sostanziale riallineamento dei risultati della gestione con le previsioni riportate nel piano di impresa. Ove, allo scadere del predetto termine assegnato all'impresa beneficiaria, venga rilevata la permanenza di un significativo scostamento nell'attuazione del piano di impresa, è disposta la revoca parziale delle agevolazioni.

7. Ulteriori specificazioni e indicazioni relative a modalità, tempi e condizioni per le erogazioni delle agevolazioni sono fornite dal Ministero con la circolare di cui all'art. 5, comma 8. Con la medesima circolare sono altresì definite le modalità di verifica dell'utilizzo, da parte dell'impresa beneficiaria, dell'importo delle agevolazioni erogate ai fini di cui al comma 4.

(1)

Per l'assegnazione di risorse allo strumento «Smart&Start Italia», si vedano i DD.MM. Imprese e Made in Italy 11 maggio 202311 maggio 2023.

(2)

Per l'entrata in vigore della disciplina di cui al D.M. Sviluppo Economico 30 agosto 2019 di modifica del presente, si rimanda all'art. 2, comma 2, del predetto D.M. 30 agosto 2019.

Art. 10

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. In ogni fase del procedimento, il Soggetto gestore e il Ministero possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonchè l'attuazione degli interventi finanziati.

2. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni trasmettono al Soggetto gestore la documentazione utile, anche tenuto conto degli specifici adempimenti richiesti in relazione all'utilizzo delle diverse fonti finanziarie di cui all'art. 13, al monitoraggio delle iniziative, con le forme e modalità definite con la circolare del Ministero di cui all'art. 5, comma 8.

3. Il Ministero, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento di esenzione, presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti, in particolare, gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità.

4. Le imprese beneficiarie sono tenute a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Soggetto gestore e dal Ministero, anche in ottemperanza, relativamente alle imprese beneficiarie di risorse di origine comunitaria, a specifici adempimenti richiesti dalla vigente normativa relativa all'utilizzo dei Fondi strutturali.

5. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni di cui al presente decreto, il Ministero può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressioni frodi comunitarie della Guardia di Finanza, secondo quanto previsto all'art. 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

6. I dati relativi all'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto sono trasmessi al sistema permanente di monitoraggio e valutazione presso il Ministero dello sviluppo economico, istituito dall'art. 32 del decreto-legge n. 179/2012 al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure volte a favorire la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative e di valutarne l'impatto sulla crescita.

Art. 11

Cumulo delle agevolazioni

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. h), del D.M. Sviluppo Economico  30 agosto 2019) (1)

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni che si configurano come aiuti di Stato, incluse quelle concesse a titolo di de minimis, laddove riferite alle stesse spese ammissibili, fatta salva, nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento di esenzione, la garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base ai criteri e alle modalità semplificate di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 aprile 2013, sull'eventuale finanziamento bancario ottenuto dall'impresa beneficiaria per la copertura finanziaria della parte del piano di impresa non assistita dal finanziamento agevolato di cui all'art. 6, comma 1, lettera a).

(1)

Per l'entrata in vigore della disciplina di cui al D.M. Sviluppo Economico 30 agosto 2019 di modifica del presente, si rimanda all'art. 2, comma 2, del predetto D.M. 30 agosto 2019.

Art. 12

Revoca delle agevolazioni

(modificato dall'art. 1, comma 3, del D.M. Sviluppo Economico 9 agosto 2016, integrato dall'art. 1, comma 4, del D.M. Sviluppo Economico 9 agosto 2017, integrato e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i), del D.M. Sviluppo Economico  30 agosto 2019 e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. f), del D.M. Sviluppo Economico 24 febbraio 2022(1) (2)

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:

a) l'impresa beneficiaria perda i requisiti previsti dall'art. 25 del decreto-legge n. 179/2012 per la qualificazione di start-up innovativa, fatte salve le circostanze dovute alla scadenza del termine di cui al comma 2, lettera b) del richiamato art. 25 o del diverso termine indicato dal secondo periodo del comma 3 del medesimo art. 25, ovvero al superamento della soglia di valore della produzione annua di cui al comma 2, lettera b) dello stesso art. 25;

b) l'impresa beneficiaria non abbia rispettato i tempi previsti per la realizzazione del piano d'impresa, salvo i casi di forza maggiore;

c) l'attività di impresa agevolata venga a cessare, sia alienata in tutto o in parte, o concessa in locazione prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione;

d) l'impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel piano d'impresa beni mobili ed i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione;

e) relativamente alle start-up innovative localizzate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l'impresa beneficiaria trasferisca l'attività in territori non coperti, in relazione alla tipologia di risorse finanziarie utilizzate per la loro concessione, dalle agevolazioni prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione;

[e-bis) l'impresa beneficiaria non abbia rispettato i tempi previsti per la dimostrazione del pagamento delle fatture oggetto degli stati di avanzamento lavori per i quali è stato erogato il finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del presente decreto;] (lettera soppressa) (3)

f) l'impresa beneficiaria venga sottoposta a procedure concorsuali prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione;

g) nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 5 dell'art. 9, ovvero di cui al comma 6 del medesimo art. 9;

h) l'impresa beneficiaria abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

i) l'impresa beneficiaria non adempia gli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'art. 10 e

l) negli ulteriori casi previsti nella circolare ministeriale di cui all'art. 5, comma 8, nonchè nel contratto di finanziamento.

1-bis. La revoca disposta ai sensi del comma 1 comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici di cui all'art. 6-bis. I medesimi benefici sono, altresì, revocati qualora sia accertato il mancato rispetto dei termini e delle condizioni previste dal medesimo art. 6-bis.

1-ter. Qualora la revoca, in presenza delle circostanze di cui al secondo periodo del comma 1-bis, sia riferita esclusivamente ai benefici di cui all'art. 6-bis, la revoca comporta la riconduzione alla forma del finanziamento agevolato della quota di contributo a fondo perduto ottenuta a fronte dell'operazione di investimento nel capitale di rischio della start-up innovativa.

(1)

Per l'entrata in vigore della disciplina di cui al D.M. Sviluppo Economico 30 agosto 2019 di modifica del presente, si rimanda all'art. 2, comma 2, del predetto D.M. 30 agosto 2019.

(2)

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. Sviluppo Economico 24 febbraio 2022, le modifiche operate dall'art. 1, comma 1, del predetto D.M. Sviluppo Economico 24 febbraio 2022, si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare prevista al comma 1 dello stesso art. 2 del D.M. Sviluppo Economico 24 febbraio 2022.

(3)

Lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, lett. i), n. 4, del D.M. Sviluppo Economico  30 agosto 2019.

Per l'entrata in vigore della disciplina di cui al D.M. Sviluppo Economico 30 agosto 2019 di modifica del presente, si rimanda all'art. 2, comma 2, del predetto D.M. 30 agosto 2019.

Art. 13

Disposizioni transitorie e finali

(modificato dall'art. 1, commi 1 e 2, del D.M. Sviluppo Economico 9 agosto 2016 e dall'art. 1, comma 1, lett. l), del D.M. Sviluppo Economico  30 agosto 2019) (1)

1. Le domande di agevolazione a valere sul presente decreto possono essere presentate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, a decorrere dalla data indicata nella circolare di cui all'art. 5, comma 8.

2. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono utilizzate le risorse residue già stanziate con appositi decreti del Ministero dello sviluppo economico a valere sul Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, Asse III - Competitività PMI, sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012 nonchè le risorse derivanti dai rientri dei finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 6, comma 1. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria.

[3. Eventuali domande di agevolazione presentate dalle imprese nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente decreto e il termine iniziale indicato nella circolare di cui all'art. 5, comma 8, sono irricevibili.] (comma abrogato) (2)

[4. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono utilizzate:

a) risorse del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, Asse III - Competitività PMI, per complessivi euro 45.500.000,00, comprensivi degli oneri di gestione;

b) risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013, destinate al finanziamento di progetti per la nascita e lo sviluppo di nuove imprese innovative e di spin-off della ricerca nel territorio del cratere sismico aquilano;

c) risorse, per un importo di euro 70.000.000,00, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012.] (comma abrogato) (2)

[5. In funzione della localizzazione dell'impresa beneficiaria, le risorse disponibili per l'intervento di cui al presente decreto sono utilizzate:

a) in favore di start-up innovative ubicate nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, e Sicilia ("regioni meno sviluppate"), relativamente alle risorse liberate di cui al comma 4, lettera a), nei limiti dell'importo di euro 33.400.000,00, comprensivi degli oneri di gestione;

b) in favore di start-up innovative ubicate nelle Regioni Abruzzo, Molise e Sardegna ("regioni in transizione"), relativamente alle risorse liberate di cui al comma 4, lettera a), nei limiti dell'importo di euro 12.100.000,00, comprensivi degli oneri di gestione;

c) in favore delle start-up innovative ubicate nel territorio del cratere sismico aquilano, relativamente alle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013. In coerenza con quanto previsto dal predetto decreto, una quota pari al 25% (venticinque percento) di tali risorse è riservata in favore dei soggetti beneficiari i cui piani di impresa sono finalizzati alla realizzazione di infrastrutture innovative e servizi per le "città intelligenti" (smart cities), nei settori della mobilità, energia, telecomunicazione, sicurezza e centri per il comando e il controllo;

d) in favore delle start-up innovative ubicate nelle rimanenti regioni del territorio nazionale, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), relativamente alle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, di cui al comma 4, lettera c).] (comma abrogato) (2)

[6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico possono essere individuate ulteriori risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente decreto, ovvero rimodulate le dotazioni di cui al comma 4 sulla base degli impegni da assumere entro i termini di utilizzo delle medesime risorse. (3)] (comma abrogato) (2)

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2014

Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 3718

(1)

Per l'entrata in vigore della disciplina di cui al D.M. Sviluppo Economico 30 agosto 2019 di modifica del presente, si rimanda all'art. 2, comma 2, del predetto D.M. 30 agosto 2019.

(2)

Comma soppresso dall'art. 1, comma 1, lett. l), n. 2, del D.M. Sviluppo Economico  30 agosto 2019.

Per l'entrata in vigore della disciplina di cui al D.M. Sviluppo Economico 30 agosto 2019 di modifica del presente, si rimanda all'art. 2, comma 2, del predetto D.M. 30 agosto 2019.

(3)

In attuazione del comma annotato si rimanda al D.M. Sviluppo Economico 17 dicembre 2015.