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ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 12 agosto 2014, n. 12

G.U.R.S. 5 settembre 2014, n. 37

Armonizzazione dei sistemi contabili - Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

ALLA SEGRETERIA GENERALE

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

e, p.c.

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE

AGLI ASSESSORI REGIONALI

AGLI ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI REGIONALI

AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI C/O GLI ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI REGIONALI

Con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 18 [N.d.R. recte: decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118] sono state emanate disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

In data 31 gennaio 2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al predetto decreto. Successivamente la Conferenza Unificata Stato Regioni e Province autonome, nella seduta del 3 aprile 2014, ha sancito l'Intesa relativa al decreto legislativo correttivo ed integrativo, apprezzando favorevolmente alcuni emendamenti.

In atto l'iter di approvazione del decreto legislativo di modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 118/2011 è in fase conclusiva. Pertanto alla data della presente circolare il testo normativo non è ancora definito e formalizzato; tuttavia, considerata la rilevanza della riforma contabile e la necessità di darvi tempestiva attuazione, occorre operare avendo come riferimento il testo normativo provvisorio come testé delineato.

Il decreto legislativo n. 118/2011, coordinato con lo schema del decreto legislativo 31 gennaio 2014 e con gli emendamenti accolti nell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, è disponibile nel sito www.rgs.mef.gov.it/arconet; nella presente circolare tali disposizioni coordinate sono indicate sinteticamente come "il Decreto legislativo" oppure come "il decreto legislativo n. 118/2011". Sul medesimo sito, aggiornato puntualmente dalla Ragioneria generale dello Stato, è disponibile anche tutta la documentazione utile affinché gli enti interessati diano attuazione alla riforma.

Esso, all'art. 80 "Disposizioni finali ed entrata in vigore", prevede che le disposizioni di cui al titolo I e III si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2015: si precisa che il titolo I riguarda i Principi contabili generali ed applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali, mentre il titolo III disciplina l'Ordinamento finanziario e contabile delle regioni.

La presente circolare si pone un primo obbiettivo, fondamentale e propedeutico per l'attuazione della riforma contabile, che consiste nel definire il novero esatto degli enti e degli organismi regionali interessati al processo di armonizzazione contabile: detto elenco risulterà utile sia a dare certezza a ciascun ente ed organismo ivi incluso sia a consentire il corretto, completo e tempestivo consolidamento contabile della pubblica amministrazione regionale.

Evidentemente, interessati a tale risultato sono sia gli enti e gli organismi strumentali della Regione sia ciascun Dipartimento regionale che esercita le funzioni di vigilanza amministrativa sugli enti ed organismi stessi. La formazione dell'elenco degli enti e degli organismi strumentali è inoltre indispensabile per la predisposizione del bilancio di previsione, del rendiconto generale e dei conti consolidati della Regione.

Con l'occasione si ritiene opportuno sottolineare in questa sede che i Dipartimenti regionali in indirizzo sono interessati alla riforma contabile in questione anche quali titolari della gestione della spesa regionale, sulla quale la riforma contabile innova profondamente.

Appare necessario richiamare alcune disposizioni del decreto legislativo in questione, presupposti alla presente circolare.

L'art. 1 "Oggetto e ambito di applicazione" stabilisce che le disposizioni contenute nel titolo I e nel titolo III "disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni... e dei loro enti e organismi strumentali,... A decorrere dall'1 gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto" (comma 1) e che:

"a) per enti strumentali si intendono gli enti di cui all'articolo 11-ter, distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio;

b) per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica... Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio." (comma 2).

L'art. 11-ter "Enti strumentali", richiamato dalla lett. a) del comma 2 dell'art. 1 sopra riportata, fornisce le definizioni di ente strumentale controllato (comma 1) e di ente strumentale partecipato (comma 2) dalla Regione.

Ente strumentale controllato è "l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la Regione... ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

Invece ente strumentale partecipato è "l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la Regione... ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1".

I commi 1 e 2 dell'art. 2 "Adozione di sistemi contabili omogenei" fissano i sistemi contabili da adottare, rispettivamente da parte della Regione e dei suoi enti strumentali:

"1. Le Regioni e gli enti locali... adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.".

Invece, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 118/2011, gli enti strumentali "che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile".

In merito alla formazione dei documenti contabili della Regione, rilevano anche le disposizioni dell'art. 11 "Schemi di bilancio" del decreto legislativo n. 118/2011; più precisamente:

- il comma 5 prevede che "La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:... lett. h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet...";

- il comma 6 prevede che "La relazione sulla gestione allegata al rendiconto... illustra:... lett. h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet";

- il comma 8 stabilisce che "Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali...";

- ai sensi del comma 9 "Il rendiconto consolidato di cui al comma 8,... è elaborato aggiungendo, alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali".

L'art. 11-bis regolamenta la formazione del "bilancio consolidato":

- ai sensi del comma 1 "Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4";

- mentre il comma 3 stabilisce che "Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo...".

Sulla base delle disposizioni appena elencate, è evidente che l'esatta e completa individuazioe degli enti e degli organismi strumentali della Regione costituisca anche momento indispensabile per la corretta redazione dei documenti contabili regionali.

Infine si richiamano le disposizioni dell'art. 47 "Sistemi contabili degli organismi e degli enti strumentali della Regione. Spese degli enti locali", compreso nel titolo III del decreto legislativo n. 118/2011, che confermano e riepilogano quelle fin qui esposte.

Per le finalità della presente circolare, come sopra rappresentate, già con la nota prot. n. 11553 del 3 marzo 2014, sollecitata con la nota prot. n. 23559 del 18 aprile 2014, la Ragioneria generale della Regione ha avviato il censimento degli enti e degli organismi strumentali regionali interessati dalla riforma contabile; tuttavia ad oggi non risultano pervenuti i riscontri da parte di tutti i Dipartimenti regionali.

La carenza di riscontri risulta inconciliabile sia con la grande portata innovativa della riforma contabile sia con l'imminenza della sua entrata in vigore; la definizione dell'elenco esatto degli enti e degli organismi strumentali che partecipano all'applicazione della riforma dei sistemi contabili riveste dunque carattere di urgenza. Allo scopo si allega alla presente:

- l'elenco degli enti e degli organismi strumentali, predisposto dalla Ragioneria generale sulla base dei dati e degli elementi fin qui forniti dai Dipartimenti regionali che hanno riscontrato la sopra richiamata nota prot. n. 11553/2014 (allegato n. 1);

- i modelli già allegati alla sopra richiamata nota della Ragioneria generale prot. n. 11553/2014, utili al censimento in questione (allegati n. 2 e n. 3).

I Dipartimenti regionali, ciascuno per la propria competenza, vorranno verificare l'esattezza e la completezza degli enti e degli organismi strumentali inseriti nell'elenco allegato n. 1.

Inoltre si invitano i Dipartimenti regionali non riportati nell'elenco a riscontrare la presente mediante la compilazione dei modelli allegati n. 2 e n. 3, ovvero in senso negativo.

I riscontri devono pervenire al Servizio vigilanza della Ragioneria generale della Regione entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente, ai seguenti recapiti:

- fax n. 091/7076726;

- e-mail: servizio.vigilanza.bilancio@regione.sicilia.it.

In particolare si invitano il Dipartimento regionale dell'istruzione e formazione professionale ed il Dipartimento regionale della famiglia, per le rispettive competenze, a verificare se sussistono le condizioni di cui all'art. 11- ter per considerare enti strumentali della Regione le Istituzioni scolastiche e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed inserita nel sito internet consultabile al seguente indirizzo: http://www.regione.sicilia.it/bilancio.

L'Assessore: AGNELLO

ALLEGATO 1

ELENCO ENTI E ORGANISMI COMUNICATI DAI DIPARTIMENTI

1) Dipartimento regionale dell'ambiente

Enti strumentali

Ente Parco dei Nebrodi

Ente Parco dell'Etna

Ente Parco fluviale dell'Alcantara

Ente Parco delle Madonie

ARPA Sicilia

2) Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana

Enti strumentali

Parco archeologico Valle dei Templi di Agrigento

Parco minerario Florestella Grottacalda

Beni culturali S.p.A.

Organismi strumentali

Centro reg. per la progettazione ed il restauro

Centro reg. per l'inventario e la catalogazione

3) Dipartimento regionale dell'agricoltura

Enti strumentali

Ente di sviluppo agricolo

Istituto incremento ippico

Istituto regionale della vite e del vino

Istituto regionale del vino e dell'olio

Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia

Consorzio di bonifica 1 Trapani

Consorzio di bonifica 2 Palermo

Consorzio di bonifica 3 Agrigento

Consorzio di bonifica 4 Caltanissetta

Consorzio di bonifica 5 Gela

Consorzio di bonifica 6 Enna

Consorzio di bonifica 7 Caltagirone

Consorzio di bonifica 8 Ragusa

Consorzio di bonifica 9 Catania

Consorzio di bonifica 10 Siracusa

Consorzio di bonifica 11 Messina

Stazione consorziale di granicoltura per la Sicilia

Consorzio regionale di ricerca filiera carni "Corfilcarni"

Cons. reg. per la ricerca su specifici settore filiera cerealicola "Gran Pietro Ballatore"

Cons. reg. di ricerca sviluppo dei sistemi innovativi agroambientali "Corissia"

Cons.reg. di ricerca innovazione tecnologica serricoltura "Ites"

Consorzio regionale per la ricerca applicata e la sperimentazione "Coreras"

Cons. di ricerca sul rischio biologico in agricoltura "Coribia"

Cons. per la ricerca sulla filiera lattiero-casearia "Corfilac"

Centro regionale bioevoluzione Sicilia "Bes"

4) Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

Enti strumentali

Fondo pensioni Sicilia

5) Dipartimento regionale delle attività produttive

Enti strumentali

Camera di commercio di Agrigento

Camera di commercio di Caltanissetta

Camera di commercio di Catania

Camera di commercio di Enna

Camera di commercio di Messina

Camera di commercio di Palermo

Camera di commercio di Ragusa

Camera di commercio di Siracusa

Camera di commercio di Trapani

IRCAC

CRIAS

Ente autonomo fiera di Messina

Ente autonomo portuale di Messina

6) Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale

Enti strumentali

ERSU Palermo

ERSU Catania

ERSU Enna

ERSU Messina

Istituto per ciechi "Florio e Salamone"

IRIDAS

Convitto regionale audiofonolesi

Educandato statale "Maria Adelaide"

Convitto nazionale "G. Falcone"

Liceo artistico regionale di Bagheria "Guttuso"

Liceo artistico regionale di Enna "Luigi e Mariano Cascio"

Liceo artistico regionale di Mazara del Vallo

Liceo artistico regionale di Santo Stefano di Camastra "C. M. Esposito"

Istituto tecnico regionale di Catania

Istituto dei ciechi "Ardizzone Gioeni"

7) Dipartimento regionale delle autonomie locali

Organismi strumentali

Centro regionale di formazione della P.M.

8) Dipartimento regionale delle infrastrutture e della mobilità

Enti strumentali

Istituto autonomo case popolari Acireale

Istituto autonomo case popolari Agrigento

Istituto autonomo case popolari Caltanissetta

Istituto autonomo case popolari Catania

Istituto autonomo case popolari Enna

Istituto autonomo case popolari Messina

Istituto autonomo case popolari Palermo

Istituto autonomo case popolari Ragusa

Istituto autonomo case popolari Siracusa

Istituto autonomo case popolari Trapani

Consorzio autostrade siciliane

9) Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita formative

Organismi strumentali

CIAPI

10) Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale

Nessun ente o organismo

11) Dipartimento dell'urbanistica

Nessun ente o organismo

12) Dipartimento della pesca mediterranea

Enti strumentali

Cons. gestione e di rip. ittico fascia costiera tirrenico-occidentale

Cons. gestione e di rip. ittico fascia costiera eoliana

Cons. gestione e di rip. ittico fascia costiera ionica

Cons. gestione e di rip. ittico fascia costiera iblea o sud est

Cons. gestione e di rip. ittico fascia costiera meridionale

Consorzio di ripopolamento ittico Taormina

Consorzio di ripopolamento ittico peloritani ionici

Consorzio di ripopolamento ittico Eolie

Consorzio di ripopolamento ittico Nebrodi

Consorzio di ripopolamento ittico Villafranca Pace del Mela

Consorzio di ripopolamento ittico Golfo di Gela

13) Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

Nessun ente o organismo

14) Dipartimento regionale finanze e credito

Nessun ente o organismo

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3