
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 11, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 14 novembre 2018, n. 79, a decorrere dal 1° gennaio 2019, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dello stesso articolo 11.
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 5 agosto 2014, n. 18
G.U.R.I. 18 agosto 2014, n. 190
Criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito della procedura di risarcimento diretto disciplinato dall'art. 150 del decreto legislativo n. 209 del 2005, in attuazione dell'articolo 29 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27. (Provvedimento n. 18).
TESTO COORDINATO (al Provv. IVASS 4 marzo 2016, n. 43 e con annotazioni alla data 21 dicembre 2017)
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 11, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 14 novembre 2018, n. 79, a decorrere dal 1° gennaio 2019, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dello stesso articolo 11.
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982 n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal D.P.R. 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l'art. 13 recante "Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto";
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell'IVASS;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto il Regolamento ISVAP n. 22, del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al titolo VIII (bilancio e scritture contabili) capo I (disposizioni generali sul bilancio), capo II (bilancio di esercizio) e capo V (revisione contabile) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private;
Visto il Regolamento ISVAP n. 27, del 14 ottobre 2008, concernente la tenuta dei registri assicurativi di cui all'art. 101 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private;
Considerato che la legge 24 marzo 2012, n. 27, all'art. 29 (Efficienza produttiva del risarcimento diretto) attribuisce all'IVASS il potere di individuare un criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie, nonchè il potere di stabilire annualmente il limite delle stesse;
Considerato che il suddetto criterio è individuato al fine di incentivare l'efficienza produttiva delle imprese assicurative e in particolare di controllare i costi dei rimborsi e di individuare le frodi;
Considerata la comunicazione interpretativa del 2 febbraio 2000 della Commissione Europea in materia di libera prestazione di servizi e interesse generale nel settore delle assicurazioni;
Adotta
il seguente provvedimento:
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 11, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 14 novembre 2018, n. 79, a decorrere dal 1° gennaio 2019, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dello stesso articolo 11.
Definizioni
(modificato dall'art. 1, comma 1, del Provv. IVASS 4 marzo 2016, n. 43)
1. Ai fini del presente Provvedimento si intendono per:
a) "CARD": la Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;
b) "CARD-CID": la parte seconda della CARD per l'indennizzo diretto dei danni relativi ai conducenti, ai veicoli e alle cose trasportate di proprietà dei conducenti o dei proprietari dei veicoli;
c) "CARD-CTT": la parte terza della CARD per l'esercizio del diritto di rivalsa per i danni relativi ai terzi trasportati e alle cose di proprietà dei terzi trasportati;
d) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
e) "imprese": le imprese di assicurazione aderenti alla convenzione CARD;
f) "autoveicoli": autovetture, autobus, autocarri e macchine operatrici;
g) "impresa debitrice": l'impresa di assicurazione per la quale i danni provocati, in tutto o in parte, dai propri assicurati sono risarciti da altre imprese per suo conto;
h) "impresa gestionaria": l'impresa di assicurazione che effettua un risarcimento per conto dell'impresa debitrice;
i) "IVASS": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
j) "partita di danno": l'insieme dei danni afferenti il medesimo danneggiato o assicurato o trattati nell'ambito della medesima tipologia di gestione;
k) "risarcimento diretto": la procedura per la regolazione dei risarcimenti prevista dagli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
l) "sinistri CARD": i sinistri e/o le partite di danno regolati dalla procedura di risarcimento diretto, trattati dall'impresa di assicurazione in qualità di impresa gestionaria per conto delle debitrici. Sono compresi anche i sinistri, regolati dalla procedura di risarcimento diretto, che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009;
m) "sinistri CARD-CID": i sinistri e/o le partite di danno regolati dalla procedura di risarcimento diretto, trattati dall'impresa di assicurazione in qualità di impresa gestionaria per conto delle debitrici, rientranti nella gestione CARD-CID;
n) "sinistri CARD-CTT": i sinistri e/o le partite di danno regolati dalla procedura di risarcimento diretto, trattati dall'impresa di assicurazione in qualità di impresa gestionaria per conto delle debitrici, rientranti nella gestione CARD-CTT;
o) "Stanza di compensazione": il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra imprese partecipanti alla CARD di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 11, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 14 novembre 2018, n. 79, a decorrere dal 1° gennaio 2019, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dello stesso articolo 11.
Oggetto del Provvedimento
1. Il Provvedimento disciplina il criterio di calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie e stabilisce il limite alle stesse, in attuazione dell'art. 29, commi 1 e 2 della legge del 24 marzo 2012, n. 27, nell'ambito della procedura di risarcimento diretto disciplinato dall'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 11, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 14 novembre 2018, n. 79, a decorrere dal 1° gennaio 2019, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dello stesso articolo 11.
Criterio di calcolo per la determinazione delle compensazioni CARD-CID (1)
(modificato e integrato dall'art. 1, comma 2, del Provv. IVASS 4 marzo 2016, n. 43)
1. Le compensazioni per la regolazione contabile dei rapporti economici per i danni al veicolo assicurato, alla persona del conducente e alle cose trasportate di proprietà del conducente o del proprietario del veicolo, sono effettuate nel corso dell'esercizio sulla base di un costo medio unico determinato annualmente. Il costo medio unico è calcolato sulla base dei risarcimenti effettivamente corrisposti nell'esercizio precedente per i sinistri rientranti nell'ambito della CARD-CID in base alle rilevazioni contabili della Stanza di compensazione, per le seguenti grandi tipologie di veicolo:
a) "ciclomotori e motocicli";
b) "autoveicoli".
Limitatamente ai danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate le compensazioni sono differenziate, con riferimento a ciascuna grande tipologia di veicolo, in tre macroaree territorialmente omogenee.
2. Le imprese che nell'esercizio hanno emesso premi in misura superiore alle soglie individuate ai sensi dell'art. 5, per la macroclasse "ciclomotori e motocicli" o per la macroclasse "autoveicoli", integrano le compensazioni di cui al comma 1 con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni determinati, secondo le modalità descritte nell'allegato 1 in base alle rilevazioni contabili della Stanza di compensazione.
3. I valori degli incentivi e delle penalizzazioni sono calcolati, con riferimento a ciascuna generazione, in funzione dei costi medi differenziati per le grandi tipologie di veicolo e le macroaree territoriali di cui al comma 1, nonchè in funzione della dinamica temporale dei costi e della velocità di liquidazione sinistri differenziata per le grandi tipologie di veicolo di cui al comma 1. Sono considerate nell'ambito di ciascuna macroclasse le sole imprese che superano la corrispondente soglia di cui al comma 2.
4. La Stanza di compensazione, alla chiusura dell'esercizio, determina i valori degli incentivi e delle penalizzazioni tenuto conto dei limiti stabiliti dall'IVASS ai sensi dell'art. 5, comma 1.
5. Per la determinazione delle compensazioni sono considerati tutti i flussi informativi verso la Stanza di Compensazione riferiti all'esercizio di competenza e trasmessi entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.
In ordine alla fissazione dei limiti per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni di cui all'articolo annotato, si rimanda ai Provvedimenti IVASS 27 dicembre 2016, n. 55 e 21 dicembre 2017, n. 67.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 11, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 14 novembre 2018, n. 79, a decorrere dal 1° gennaio 2019, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dello stesso articolo 11.
Criterio di calcolo per la determinazione delle compensazioni CARD-CTT
(modificato dall'art. 1, comma 3, del Provv. IVASS 4 marzo 2016, n. 43)
1. Le compensazioni per la regolazione contabile dei rapporti economici per i danni alla persona del terzo trasportato e alle cose di sua proprietà sono effettuate attraverso rimborsi basati sul valore dell'importo risarcito che può essere gravato da una franchigia, assoluta e/o percentuale.
2. Le compensazioni di cui al comma 1 sono determinate distintamente per le seguenti grandi tipologie di veicolo:
a) ciclomotori e motocicli;
b) autoveicoli.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 11, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 14 novembre 2018, n. 79, a decorrere dal 1° gennaio 2019, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dello stesso articolo 11.
Fissazione dei limiti per il calcolo delle compensazioni (1)
(modificato dall'art. 1, comma 4, del Provv. IVASS 4 marzo 2016, n. 43)
1. Ai fini dell'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'art. 3, l'IVASS in relazione alla CARD-CID fissa per la generazione di riferimento, sulla base dell'andamento effettivo dei costi e dell'esperienza maturata, le soglie minime dei premi raccolti, la misura dei percentili utilizzati per la determinazione dell'importo minimo e di quello massimo dei sinistri da includere nell'algoritmo di calcolo, nonchè i valori massimi dei differenziali percentuali tra incentivi e penalizzazioni adottati per la determinazione dei relativi importi.
2. L'IVASS rende noti, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente quello di riferimento, con Provvedimento pubblicato sul proprio sito internet, i valori di cui al comma 1.
3. L'IVASS rende noti, entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio di calcolo, gli importi minimi e massimi dei sinistri da includere nell'algoritmo di calcolo degli incentivi. Tali importi sono determinati dall'IVASS facendo riferimento al costo totale dei sinistri CARD-CID con pagamento definitivo nell'esercizio.
In ordine alla fissazione dei limiti per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni di cui all'articolo annotato, si rimanda ai Provvedimenti IVASS 27 dicembre 2016, n. 55 e 21 dicembre 2017, n. 67.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 11, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 14 novembre 2018, n. 79, a decorrere dal 1° gennaio 2019, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dello stesso articolo 11.
Tenuta dei registri assicurativi e del modulo di sviluppo sinistri per le imprese con sede legale in altri Stati membri
(modificato dall'art. 1, comma 5, del Provv. IVASS 4 marzo 2016, n. 43)
1. Le imprese con sede legale in altri Stati membri che aderiscono alla procedura di risarcimento diretto sono tenute alla compilazione:
a) per le sole partite di danno CARD, dei registri dei sinistri di cui agli articoli da 22 a 26 del Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008, secondo le modalità previste dal regolamento stesso;
b) del modulo 29A.2-SINISTRI CARD e del relativo allegato 1, di cui al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, secondo le modalità previste dal regolamento stesso.
2. Le imprese assicurano il raccordo tra le totalizzazioni dei registri assicurativi di cui al comma 1, lettera a) e gli importi indicati nel modulo di cui al comma 1, lettera b), secondo le istruzioni dettate nell'allegato 1, lettera C, del Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008. Le imprese conservano evidenza degli elementi che determinano gli eventuali disallineamenti.
3. Le imprese operanti in regime di stabilimento conservano i registri assicurativi e il modulo di sviluppo sinistri di cui al comma 1 presso la propria sede in Italia.
4. Le imprese operanti in regime di libera prestazione di servizi conservano i registri assicurativi e il modulo di sviluppo sinistri di cui al comma 1 presso la sede del rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all'art. 25 del decreto.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 11, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 14 novembre 2018, n. 79, a decorrere dal 1° gennaio 2019, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dello stesso articolo 11.
Informazioni sui sinistri di tipologia di gestione CARD
(sostituito dall'art. 1, comma 6, del Provv. IVASS 4 marzo 2016, n. 43)
1. Le imprese trasmettono all'IVASS entro il 30 aprile di ogni anno i dati sui sinistri CARD riferiti al precedente esercizio, secondo lo schema e le istruzioni descritti nel "Manuale Rilevazione Card" disponibile nel sito web dell'Istituto (www.ivass.it) nella sezione "Raccolta dati via Internet". Le informazioni sull'utilizzo del sistema Infostat sono disponibili nella medesima sezione.
2. Le imprese, ad eccezione di quelle poste in liquidazione coatta amministrativa, che hanno cessato di aderire alla CARD, trasmettono per ulteriori due esercizi i dati di cui al comma 1.
3. Le imprese forniscono i dati di cui al comma 1 includendo i sinistri CARD acquisiti a seguito di operazioni straordinarie di fusione o trasferimento totale o parziale di portafoglio, che abbiano effetto entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di competenza.
4. Nei medesimi termini e con le medesime finalità di cui al comma 1, le imprese redigono una relazione nella quale sono illustrate le modalità operative seguite per l'elaborazione dei dati trasmessi alla Stanza di Compensazione e riferiscono in merito all'analisi svolta per verificare che le eventuali differenze riscontrate, rispetto ai dati contenuti nella modulistica di vigilanza, siano giustificate dalle differenti modalità di rilevazione delle voci di costo. Nel documento sono, inoltre, fornite adeguate motivazioni in merito a ogni altro eventuale disallineamento rispetto alla modulistica di vigilanza o, per le imprese con sede legale in altri Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, al modulo di cui all'art. 6 comma 1, lettera b).
5. La relazione di cui al comma 4 è sottoscritta, per le imprese di assicurazione autorizzate in Italia, dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile della Funzione Attuariale ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto.
6. Le imprese con sede legale in altri Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, che aderiscono alla procedura di risarcimento diretto, comunicano all'IVASS il nominativo del responsabile dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 4, indicandolo nell'apposita sezione dello schema di rilevazione di cui al comma 1.
7. Le imprese conservano presso la propria sede in Italia la relazione di cui al comma 4, comprensiva degli elaborati tecnici utilizzati per la redazione della stessa. Le imprese operanti in regime di libera prestazione di servizi conservano la relazione presso la sede del rappresentante per la gestione dei sinistri.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 11, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 14 novembre 2018, n. 79, a decorrere dal 1° gennaio 2019, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dello stesso articolo 11.
Modifiche al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile del 2008
1. Le istruzioni relative all'allegato 1 al Modulo 17 del ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri (ramo 10), di cui all'allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile del 2008, sono modificate come segue:
a) con riferimento alla voce 87, di seguito alla frase "La voce accoglie altresì i rimborsi spese costituiti dalle penalità che all'esito della procedura arbitrale prevista dalla CARD sono attribuite all'impresa" è aggiunto "e gli incentivi contabilizzati, alla chiusura dell'esercizio, per la regolazione delle compensazioni CARD-CID.";
b) con riferimento alla voce 88, di seguito alla frase "le altre penalità previste dalla CARD" è aggiunto "e le penalizzazioni contabilizzate, alla chiusura dell'esercizio, per la regolazione delle compensazioni CARD-CID.".
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 11, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 14 novembre 2018, n. 79, a decorrere dal 1° gennaio 2019, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dello stesso articolo 11.
Entrata in vigore
(sostituito dall'art. 3, comma 1, del Provv. IVASS 4 marzo 2016, n. 43)
1. Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS, entra in vigore a decorrere dalla sua pubblicazione nel sito internet dell'IVASS.
2. Con riguardo agli adempimenti di cui agli articoli 3, comma 4, e 7, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, le disposizioni del provvedimento sono applicabili a decorrere dall'esercizio 2015.
Roma, 5 agosto 2014
Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia
VISCO
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 11, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 14 novembre 2018, n. 79, a decorrere dal 1° gennaio 2019, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dello stesso articolo 11.
Il presente allegato è stato sostituito dall'allegato 1, del Provv. IVASS 4 marzo 2016, n. 43.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 11, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 14 novembre 2018, n. 79, a decorrere dal 1° gennaio 2019, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dello stesso articolo 11.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 11, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 14 novembre 2018, n. 79, a decorrere dal 1° gennaio 2019, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dello stesso articolo 11.
ALLEGATO 3
Istruzioni per la compilazione dell'allegato 2
I prospetti di cui all'allegato 2 devono essere compilati sulla base dei soli sinistri CARD gestiti dall'impresa in qualità di gestionaria (CARD Gestionaria), senza considerare gli effetti dei forfait e facendo riferimento, ove non indicato, alle istruzioni per la compilazione del modulo di vigilanza 29A.2. I dati relativi ai sinistri, regolati dalla procedura di risarcimento diretto, che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa verificatisi a partire dal 1 ° gennaio 2009 sono ricompresi nel prospetto 1 e sono forniti in dettaglio nel prospetto 2. Sono definiti:
- "sinistri CARD-CID": i sinistri e/o le partite di danno regolati dalla procedura di risarcimento diretto rientranti nella gestione CARD-CID;
- "sinistri CARD-CTT": i sinistri e/o le partite di danno regolati dalla procedura di risarcimento diretto rientranti nella gestione CARD-CTT.
Il numero dei sinistri CARD-CID "con seguito", della generazione (N) è costituito dal numero dei sinistri accaduti e denunciati nel corso di tale anno cui è sottratto il numero dei sinistri "senza seguito" del medesimo periodo e il numero di quei sinistri ancora
"aperti" al 31 dicembre (N) - ossia non pagati a titolo definitivo e non contabilizzati come sinistri "senza seguito" - che a tale data, a seguito dell'interrogazione dell'AIA, presentano un indicatore sintetico (score di sintesi) di livello "alto". Il numero dei sinistri CARD-CID "con seguito", delle generazioni (N-1) e (N-2), comprende tutte le denunce, anche tardive, pervenute fino alla data del 31 dicembre (N) cui è sottratto il numero dei sinistri CARD-CID denunciati e successivamente chiusi senza seguito fino al 31 dicembre (N) al netto di eventuali riaperture degli stessi e il numero di quei sinistri ancora "aperti" al 31 dicembre (N) che, a seguito di interrogazione dell'AIA, alla fine dell'anno di osservazione presentano un indicatore sintetico (score di sintesi) di livello "alto".
Nella colonna "N. sinistri CARD-CID riaperti" è riportato, per ciasuna generazione, il numero complessivo dei sinistri subiti (gestiti) in un certo anno di generazione considerati pagati a titolo definitivo in tale anno (antidurata 0) e successivamente riaperti, fino alla data del 31 dicembre (N).
I sinistri sono da considerarsi chiusi, ed i relativi pagamenti riportati nelle colonne dei pagati a titolo definitivo, solo quando siano state pagate tutte le tipologie di danno relative alla gestione CARD, con l'eccezione dei risarcimenti corrisposti al singolo terzo trasportato per i quali si deve fare riferimento, per lo stato aperto/chiuso, al singolo danneggiato considerando i pagamenti a titolo definitivo solo quando non vi siano più partite relative a lesioni fisiche o cose di proprietà trasportate da risarcire ad uno stesso terzo trasportato.
In deroga ai principi di redazione del modulo di vigilanza 29A.2, del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, i sinistri per i quali restino da pagare le sole spese dirette devono essere considerati qui come chiusi ed inseriti tra i pagati a titolo definitivo.
Gli importi devono essere riferiti alle sole voci di costo previste dalla Convenzione CARD con esclusione delle spese di resistenza, di liquidazione e per i fiduciari. Sono altresì esclusi i contributi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Nelle colonne dei prospetti deve essere indicato per importo la somma relativa a tutte le partite di danno indicate nelle singole intestazioni delle colonne stesse, mentre per numero deve essere conteggiato un sinistro (pro quota se in coassicurazione), ad eccezione delle informazioni relative al singolo terzo trasportato dove deve essere conteggiata per numero una partita per ogni singolo danneggiato riportando negli importi la somma delle partite per lesioni fisiche e per danni a cose di proprietà trasportate ad esso relative. Ad esempio un sinistro CARD-CID per cui siano presenti importi risarciti o da risarcire per tutte e tre le tipologie di danno (lesioni fisiche/danni al veicolo/danni alle cose trasportate) dovrà figurare come un sinistro nella colonna relativa alle lesioni al conducente e come un sinistro in quella relativa ai danni a veicolo e cose.
Per ogni generazione deve essere fornita la situazione aggiornata dei sinistri pagati, indicando nelle relative colonne il cumulo di tutti i pagamenti effettuati fino alla data di aggiornamento.
Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia, qualora a seguito dei controlli da effettuarsi con la modulistica di bilancio indicati nell'allegato 2 dovessero riscontrare la presenza di errori nella compilazione del Prospetto 1 trasmesso all'Istituto ai sensi dell'art. 7, comma 1 del Provvedimento, dovranno provvedere a rinviare all'indirizzo di posta elettronica "rdscard@ivass.it" il nuovo prospetto opportunamente corretto, evidenziando le modifiche ivi apportate. Le imprese con sede legale in altri Stati membri saranno tenute ad analoga informativa in relazione ai controlli riguardanti il modulo 29A.2-SINISTRI CARD di cui all'art. 6, comma 1, del Provvedimento.