
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1 DELLA COMMISSIONE, 30 settembre 2014
G.U.U.E. 6 gennaio 2015, n. L 2
Regolamento che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle notifiche periodiche delle provvigioni applicate dalle agenzie di rating del credito ai fini della vigilanza continuativa da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 26 gennaio 2015
Applicabile dal: 26 gennaio 2015
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 4 bis, terzo comma,
considerando quanto segue:
1) L'articolo 11, paragrafo 3, e l'allegato I, sezione E, parte II, punto 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009 impongono alle agenzie di rating del credito di comunicare annualmente all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) l'elenco delle provvigioni applicate a ciascun cliente per ogni rating del credito ed eventuali servizi ausiliari, nonché la politica tariffaria, compresa la struttura delle provvigioni e i criteri di fissazione dei prezzi in relazione ai rating del credito per le diverse classi di attività valutate. È essenziale prevedere i dettagli tecnici relativi al contenuto che le agenzie di rating del credito devono comunicare e al formato che devono utilizzare per rispettare gli obblighi e per consentire all'AESFEM di esercitare i suoi poteri di vigilanza continuativa.
2) Per ridurre i conflitti di interesse e promuovere la concorrenza leale nel mercato dei rating del credito, l'AESFEM dovrebbe assicurare che le politiche e le procedure tariffarie e le provvigioni applicate dalle agenzie di rating del credito ai clienti non siano discriminatorie. Le provvigioni di entità diversa applicate per il medesimo tipo di servizio dovrebbero essere dettate unicamente da differenze in termini di costi effettivi per la fornitura del servizio a clienti diversi. Inoltre, le provvigioni applicate ad un determinato emittente per i servizi di rating del credito non dovrebbero dipendere dai risultati o dall'esito del lavoro svolto.
3) Le informazioni sulle provvigioni che le agenzie di rating del credito registrate sono tenute a trasmettere dovrebbero consentire all'AESFEM di individuare i rating del credito che richiedano un controllo più approfondito ed eventualmente un ulteriore seguito da parte delle autorità di vigilanza. Provvigioni simili dovrebbero essere applicate per i rating del credito e per i servizi ausiliari aventi caratteristiche analoghe, in quanto provvigioni di entità diversa dovrebbero essere dettate unicamente da differenze in termini di costo. Le informazioni raccolte dovrebbero consentire all'AESFEM di individuare, per ogni agenzia di rating del credito registrata, i servizi equiparabili e le rispettive provvigioni e quindi di rilevare eventuali deviazioni significative delle provvigioni applicate. L'AESFEM può successivamente procedere a indagini per accertare che le predette provvigioni siano fissate secondo politiche e procedure tariffarie legittime e che le differenze di entità basate su differenze di costo siano in linea con i principi della concorrenza leale, non siano dovute a conflitti di interesse e non dipendano dai risultati o dall'esito del lavoro svolto.
4) Le politiche e le procedure tariffarie dovrebbero essere comunicate per ogni tipo di rating. A fini della comunicazione e per distinguere chiaramente ciascuna politica e procedura tariffaria e i rispettivi aggiornamenti, ogni versione delle politiche tariffarie, assieme agli schemi tariffari, ai programmi tariffari e alle procedure rispettivi, dovrebbe avere un numero identificativo. Per tutti gli altri fini, le politiche tariffarie dovrebbero includere le strutture tariffarie o gli schemi tariffari, nonché i criteri di fissazione dei prezzi che possono essere applicati dalla persona o dalle persone che negoziano le provvigioni da applicare per ogni rating del credito. Le politiche tariffarie dovrebbero includere anche i programmi basati sulla frequenza o altri tipi di programmi tariffari di cui l'entità o il sottoscrittore oggetto di valutazione può beneficiare in termini di provvigioni di entità diversa per singolo rating o per insieme di rating. Le agenzie di rating del credito dovrebbero registrare tutti i casi in cui le politiche tariffarie, gli schemi tariffari, i programmi tariffari e le procedure non sono stati applicati e tutti i casi di scostamento dalla politica tariffaria per singoli rating, indicando chiaramente i rating del credito in questione.
5) Le agenzie di rating del credito appartenenti ad un gruppo dovrebbero poter comunicare i dati di rating separatamente all'AESFEM o incaricare una delle altre agenzie di rating del credito del gruppo di trasmettere i dati per conto di tutti i membri del gruppo soggetti agli obblighi di comunicazione.
6) Ai fini del presente regolamento, la "strutturazione di un'emissione di debito" e l'"emissione di debito" devono intendersi come comprensive di strumenti finanziari o altre attività derivanti da un'operazione o da uno schema di cartolarizzazione di cui all'articolo 4, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
7) Per consentire alle agenzie di rating del credito registrate di mettere in atto sistemi e procedure adeguati sulla base delle specifiche tecniche emanate dall'AESFEM e per assicurare una comunicazione corretta e completa dei dati sulle provvigioni, le agenzie di rating del credito registrate dovrebbero comunicare per la prima volta i dati su singole provvigioni nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. La prima comunicazione dovrebbe riguardare i dati sulle provvigioni relativi al periodo a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento. Tale obbligo non dovrebbe essere interpretato come un esonero delle agenzie di rating del credito registrate dall'obbligo di comunicazione periodica delle informazioni sulle provvigioni ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 durante il periodo transitorio.
8) Le politiche e le procedure tariffarie dovrebbero essere fornite su base continuativa, in modo che le modifiche sostanziali siano comunicate senza indebito ritardo dopo l'adozione e al più tardi 30 giorni dopo l'attuazione. Le informazioni da comunicare dovrebbero essere fornite in un formato standard per consentire all'AESFEM di riceverle ed elaborarle automaticamente nei sistemi interni. Tenuto conto delle difficoltà tecniche e dei progressi tecnici nel tempo, è probabile che alcune istruzioni tecniche riguardanti la trasmissione o il formato dei file che le agenzie di rating registrate devono presentare debbano essere aggiornate e rese note dall'AESFEM mediante comunicazioni o orientamenti specifici.
9) Quando un'agenzia di rating del credito non rispetta gli obblighi di comunicazione, l'AESFEM dovrebbe poter chiedere le informazioni mediante decisione emanata a norma dell'articolo 23 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009, o adottare altre misure di indagine.
10) Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dall'AESFEM alla Commissione a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
11) L'AESFEM ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 302 del 17.11.2009.
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013).
Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
Principi generali
1. Le agenzie di rating del credito registrate trasmettono all'AESFEM quanto segue:
a) le politiche e le procedure tariffarie, ai sensi dell'articolo 2;
b) i dati relativi alle provvigioni applicate per le attività di rating del credito fornite secondo il modello "paga l'emittente" (issuer-pays), ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1;
c) i dati relativi alle provvigioni applicate per le attività di rating del credito fornite secondo il modello "paga l'investitore" (investor-pays) o "paga il sottoscrittore" (subscriber-pays), ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.
2. Le agenzie di rating del credito registrate assicurano l'accuratezza e la completezza delle informazioni e dei dati comunicati all'AESFEM.
3. Per i gruppi di agenzie di rating del credito, i membri del gruppo possono incaricare un membro di effettuare per loro conto le comunicazioni previste dal presente regolamento. Le agenzie di rating del credito per conto delle quali viene effettuata la comunicazione sono indicate nei dati comunicati all'AESFEM.
Politiche e procedure tariffarie
1. Le agenzie di rating del credito registrate forniscono all'AESFEM le politiche tariffarie, la struttura tariffaria o gli schemi tariffari e i criteri di fissazione dei prezzi in relazione alle entità valutate o agli strumenti finanziari sui quali emettono il rating del credito e, se del caso, le politiche tariffarie riguardanti i servizi ausiliari.
2. Le agenzie di rating del credito registrate assicurano che per ogni tipo di rating del credito offerto le politiche tariffarie contengano o siano corredate dei seguenti elementi:
a) i nomi delle persone responsabili dell'approvazione e dell'aggiornamento delle politiche tariffarie, degli schemi tariffari e/o dei programmi tariffari, ivi compresi le persone responsabili della fissazione delle provvigioni, l'identificativo interno, la funzione e il servizio interno a cui appartengono;
b) gli orientamenti interni per l'applicazione dei criteri tariffari nelle politiche tariffarie, negli schemi tariffari e/o nei programmi tariffari relativamente alla fissazione delle singole provvigioni;
c) la descrizione dettagliata della gamma o dello schema tariffari e dei criteri applicabili ai diversi tipi di provvigioni, compresi quelli previsti nello schema tariffario;
d) la descrizione dettagliata di ogni programma tariffario, compresi i programmi basati sulle relazioni, i programmi basati sulla frequenza d'uso, i programmi fedeltà o altri programmi, ivi compresi i criteri di applicazione e la gamma tariffaria, di cui possono beneficiare singoli rating o insieme di rating;
e) se del caso, qualora vi sia una relazione o un collegamento tra le provvigioni applicate per i servizi di rating del credito e i servizi ausiliari o ogni altro servizio fornito al cliente di cui alla definizione dell'allegato I, sezione E, parte II, punto 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009 ("cliente"), le regole e i principi tariffari che devono essere utilizzati dall'agenzia di rating del credito e/o dalle entità appartenenti al gruppo dell'agenzia di rating del credito ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio (1), nonché da ogni entità legata all'agenzia di rating del credito o altra impresa del gruppo dell'agenzia di rating da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;
f) il campo di applicazione geografico della politica tariffaria, dello schema tariffario o del programma tariffario in termini di ubicazione dei clienti e l'agenzia o le agenzie di rating del credito che applicano la politica tariffaria, lo schema tariffario o il programma tariffario;
g) i nomi delle persone autorizzate a fissare le provvigioni e gli altri oneri secondo la politica tariffaria, lo schema tariffario o il programma tariffario, ivi compresi le persone responsabili della fissazione delle provvigioni, l'identificativo interno, la funzione e il servizio interno a cui appartengono.
3. Le agenzie di rating del credito registrate assicurano che le procedure tariffarie contengano o siano corredate dei seguenti elementi:
a) i nomi delle persone responsabili dell'approvazione e dell'aggiornamento delle procedure di attuazione delle politiche tariffarie, ivi compresi le persone responsabili della fissazione delle provvigioni, l'identificativo interno, la funzione e il servizio interno a cui appartengono;
b) la descrizione dettagliata delle procedure e dei controlli in atto per assicurare e monitorare il rigoroso rispetto delle politiche tariffarie;
c) la descrizione dettagliata delle procedure in atto per la riduzione delle provvigioni o per altro scostamento dallo schema tariffario o dal programma tariffario;
d) i nomi delle persone direttamente responsabili di monitorare l'applicazione delle politiche tariffarie alle singole provvigioni, ivi compresi l'identificativo interno, la funzione e il servizio interno a cui appartengono;
e) i nomi delle persone direttamente responsabili di assicurare che le singole provvigioni rispettino le politiche tariffarie, ivi compresi l'identificativo interno, la funzione e il servizio interno a cui appartengono;
f) la descrizione dettagliata delle misure da adottare in caso di violazione delle politiche tariffarie, degli schemi tariffari, dei programmi tariffari e delle procedure;
g) la descrizione dettagliata della procedura per comunicare all'AESFEM le violazioni rilevanti delle politiche o delle procedure tariffarie che possono comportare una violazione dell'allegato I, sezione B, punto 3 ter, del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983).
Elenco delle provvigioni applicate ad ogni cliente
1. Le agenzie di rating del credito registrate che forniscono rating del credito secondo il modello "paga l'emittente" comunicano all'AESFEM le provvigioni applicate a ogni cliente per ogni rating ed eventuali servizi ausiliari sia per persona giuridica che come aggregato per gruppo di società.
2. Le agenzie di rating del credito registrate che forniscono rating del credito secondo il modello "paga l'investitore" o "paga il sottoscrittore" forniscono all'AESFEM, per ogni cliente, il totale delle provvigioni applicate per detti servizi e per i servizi ausiliari forniti.
3. Tutte le deviazioni dalle politiche o dalle procedure tariffarie o la mancata applicazione ad un rating della politica tariffaria, dello schema tariffario o del programma tariffario o della procedura tariffaria sono registrate dalle agenzie di rating del credito registrate nel formato di cui alla tabella 1 dell'allegato II, con la chiara indicazione dei principali motivi della deviazione e del rating in questione. La registrazione è messa prontamente a disposizione dell'AESFEM su richiesta.
Tipi di rating del credito
Le agenzie di rating del credito classificano i rating da comunicare in base ai tipi definiti all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/2 della Commissione (1).
Regolamento delegato (UE) 2015/2 della Commissione, del 30 settembre 2014, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito mettono a disposizione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
Dati da comunicare
1. Le agenzie di rating del credito registrate forniscono all'AESFEM gli elementi di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e i dati di cui all'allegato I, tabelle da 1 a 4, nonché, in file separati, le politiche tariffarie, gli schemi tariffari, i programmi tariffari e le procedure.
2. Le agenzie di rating del credito registrate forniscono all'AESFEM i dati di cui all'allegato II, tabelle 1 e 2, relativi alle provvigioni per ogni singolo rating emesso e le provvigioni applicate a ciascun cliente per i rating del credito ed eventuali servizi ausiliari, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1.
3. Le agenzie di rating del credito registrate che hanno fornito rating del credito secondo il modello "paga l'investitore" o "paga il sottoscrittore" forniscono all'AESFEM i dati di cui all'allegato III, tabella 1, per ciascun cliente dei servizi di rating del credito forniti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.
4. I dati specificati nell'allegato I, tabelle da 1 a 4, nell'allegato II, tabelle 1 e 2, e nell'allegato III, tabella 1, sono comunicati all'AESFEM in file separati.
Prima comunicazione
1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le agenzie di rating del credito registrate forniscono all'AESFEM i dati compilando le tabelle da 1 a 4 dell'allegato I, e le trasmettono in file separati le politiche tariffarie, gli schemi tariffari, i programmi tariffari e le procedure che applicano per ogni tipo di rating del credito in cui sono attive, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1.
2. La prima comunicazione sulle provvigioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, viene trasmessa all'AESFEM nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento e include i dati raccolti a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 30 giugno 2015.
3. La seconda comunicazione sulle provvigioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, viene trasmessa all'AESFEM entro il 31 marzo 2016 e comprende i dati raccolti dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2015.
Comunicazione continuativa
1. Fatti salvi gli obblighi di prima comunicazione di cui all'articolo 6, le informazioni presentate a norma dell'articolo 5 sono trasmesse annualmente entro il 31 marzo e includono i dati e le politiche tariffarie, gli schemi tariffari, i programmi tariffari e le procedure relativi all'anno civile precedente.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le modifiche sostanziali delle politiche tariffarie, degli schemi tariffari, dei programmi tariffari e delle procedure sono comunicate all'AESFEM su base continuativa senza indebito ritardo dopo l'adozione ed entro 30 giorni dall'attuazione.
3. Le agenzie di rating del credito registrate comunicano immediatamente all'AESFEM eventuali circostanze eccezionali che possano impedire temporaneamente o ritardare la comunicazione ai sensi del presente regolamento.
Procedure di comunicazione
1. Le agenzie di rating del credito trasmettono file di dati conformemente alle istruzioni tecniche impartite dall'AESFEM e utilizzando il sistema di comunicazione stabilito dalla stessa Autorità.
2. Le agenzie di rating del credito registrate conservano i file di dati inviati all'AESFEM e da questa ricevuti ai sensi dell'articolo 5, nonché le registrazioni delle deviazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, in formato elettronico per almeno cinque anni. I file sono messi a disposizione dell'AESFEM su richiesta.
3. Se l'agenzia di rating del credito registrata riscontra errori materiali nei dati comunicati, ne informa l'AESFEM senza indebito ritardo e correggere i dati in questione conformemente alle istruzioni tecniche impartite dall'AESFEM.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO