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N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2531, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 808/2014 DELLA COMMISSIONE, 17 luglio 2014

G.U.U.E. 31 luglio 2014, n. L 227

Modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2022/1227)

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Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 3 agosto 2014

Applicabile dal: 3 agosto 2014

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N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2531, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, l'articolo 12, l'articolo 14, paragrafo 6, l'articolo 41, l'articolo 54, paragrafo 4, e l'articolo 66, paragrafo 5, l'articolo 67, l'articolo 75, paragrafo 5, e l'articolo 76, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) n. 1305/2013 reca norme generali a disciplina del sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che integrano le disposizioni comuni per i fondi strutturali e di investimento europei di cui alla parte II del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Al fine di garantire il buon funzionamento e l'applicazione uniforme del nuovo quadro giuridico disposto dai suddetti regolamenti, la Commissione è stata autorizzata ad adottare talune norme per la sua attuazione.

2) E' opportuno precisare le modalità di presentazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale, in particolare sulla base dei requisiti dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Occorre altresì stabilire quali di queste norme in materia di presentazione si applicano anche ai programmi dedicati agli strumenti congiunti per garanzie illimitate e cartolarizzazione a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali applicati dalla Banca europea per gli investimenti ("BEI"), di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Occorre inoltre stabilire norme relative al contenuto delle discipline nazionali.

3) E' opportuno stabilire le procedure e le scadenze per l'approvazione delle discipline nazionali.

4) Onde sistematizzare la modifica dei programmi di sviluppo rurale, è opportuno stabilire norme relative alla loro presentazione nonché alla frequenza delle modifiche. Ciò dovrebbe consentire di ridurre il più possibile gli oneri amministrativi, lasciando nel contempo un margine di flessibilità per emergenze e situazioni specifiche chiaramente definite.

5) E' opportuno stabilire norme per la modifica delle discipline nazionali, con riguardo anche alle scadenze e, in particolare, per facilitare la modifica delle discipline nazionali degli Stati membri che hanno optato per la presentazione di programmi regionali.

6) Al fine di garantire il buon uso delle risorse del FEASR è opportuno stabilire sistemi di buoni servizio o sistemi equivalenti per il pagamento ai partecipanti dei costi relativi al trasferimento di conoscenze e alle azioni di informazione, in modo da garantire che le spese rimborsate siano chiaramente collegate a un'azione di formazione o di trasferimento di conoscenze ammissibile fornita al partecipante.

7) Al fine di garantire che venga selezionato il prestatore di servizi economicamente più vantaggioso, la selezione delle autorità o degli organismi che prestano servizi di consulenza dovrebbe seguire le norme nazionali applicabili in materia di appalti pubblici.

8) Poiché i pagamenti finali dovrebbero essere concessi solo a condizione che i piani aziendali siano stati attuati correttamente, è opportuno istituire parametri comuni per valutare tale attuazione. Inoltre, al fine di favorire l'accesso dei giovani agricoltori che si insediano per la prima volta ad altre misure previste nell'ambito della misura a favore dello sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, è opportuno stabilire norme relative all'inclusione di più misure nei piani aziendali nonché alla procedura di approvazione delle relative domande.

9) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a calcolare il sostegno per gli impegni nel quadro delle misure agro-climatico-ambientali e delle misure a favore dell'agricoltura biologica e del benessere degli animali sulla base di unità diverse da quelle stabilite nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013, in considerazione della specificità di tali impegni. E' opportuno stabilire norme riguardanti il rispetto dei massimali autorizzati, l'eccezione per i pagamenti per unità di bestiame e i tassi di conversione di varie categorie di animali in unità di bestiame adulto.

10) Per garantire che il calcolo dei costi supplementari e del mancato guadagno connessi alle misure di cui agli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sia effettuato in modo trasparente e verificabile è opportuno stabilire alcuni elementi comuni di calcolo applicabili in tutti gli Stati membri.

11) Al fine di evitare sovracompensazioni e maggiori oneri amministrativi, è opportuno istituire norme per la combinazione di talune misure.

12) Occorre istituire norme relative all'avvio del funzionamento delle reti rurali nazionali e alla loro struttura, affinché esse possano operare in modo efficiente e tempestivo per accompagnare l'attuazione dei programmi.

13) Al fine di garantire l'informazione e la pubblicità sulle attività di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno del FEASR, il presente regolamento dovrebbe precisare le responsabilità che competono in proposito all'autorità di gestione. L'autorità di gestione dovrebbe sistematizzare i propri sforzi globali di informazione e pubblicità nell'ambito di una strategia e tramite la creazione di un sito o di un portale web unico che le consenta di far conoscere gli obiettivi della politica di sviluppo rurale e rafforzare l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni sulle opportunità di finanziamento. Occorre inoltre adottare disposizioni relative alla responsabilità dei beneficiari di fornire informazioni in merito al contributo FEASR di cui hanno beneficiato i loro progetti.

14) Al fine di facilitare l'istituzione del sistema comune di monitoraggio e valutazione è opportuno definire gli elementi comuni di tale sistema, in particolare gli indicatori e il piano di valutazione.

15) E' opportuno definire i principali elementi della relazione annuale sull'attuazione, di cui all'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché i requisiti minimi applicabili al piano di valutazione di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 20.12.2013.

(2)

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013).

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Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda la presentazione dei programmi di sviluppo rurale, le procedure e le scadenze per l'approvazione e la modifica dei programmi di sviluppo rurale e delle discipline nazionali, il contenuto delle discipline nazionali, l'informazione e la pubblicità relative ai programmi di sviluppo rurale, l'attuazione di determinate misure di sviluppo rurale, il monitoraggio, la valutazione e la presentazione di relazioni.

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Art. 2

Contenuto dei programmi di sviluppo rurale e delle discipline nazionali

Il contenuto dei programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1305/2013, dei programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti per garanzie illimitate e cartolarizzazione a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali applicati dalla Banca europea per gli investimenti ("BEI") di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e delle discipline nazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, rispetta la presentazione specificata all'allegato I del presente regolamento.

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Art. 3

Adozione di discipline nazionali

Le discipline nazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono adottate in conformità all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

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Art. 4

Modifica dei programmi di sviluppo rurale

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/669, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/1997, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/1009, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/73 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1227)

1. Le proposte intese a modificare i programmi di sviluppo rurale e i programmi specifici per la costituzione e il funzionamento delle reti rurali nazionali contengono, in particolare, le seguenti informazioni:

a) il tipo di modifica proposta;

b) le ragioni e/o le difficoltà di attuazione che giustificano la modifica;

c) gli effetti previsti della modifica;

d) l'impatto della modifica sugli indicatori;

[e) la relazione tra la modifica e l'accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II, del regolamento (UE) n. 1303/2013.] (lettera soppressa) (1)

2. Le modifiche dei programmi del tipo descritto all'articolo 11, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono essere proposte non più di quattro volte nel corso del periodo di programmazione.

Per tutti gli altri tipi di modifiche combinati:

a) può essere presentata un'unica proposta di modifica per anno civile e per programma, con l'eccezione dell'anno 2025, per il quale è ammessa la presentazione di più proposte per le modifiche che riguardano esclusivamente l'adattamento del piano di finanziamento, comprese le conseguenti modifiche da apportare al piano di indicatori;

b) possono essere presentate quattro proposte aggiuntive di modifica per programma durante il periodo di programmazione.

Il numero massimo di modifiche di cui al primo e al secondo comma non si applica:

a) qualora debbano essere adottate misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici o condizioni climatiche avverse ufficialmente riconosciuti dall'autorità pubblica nazionale competente, o dovute ad un cambiamento significativo e repentino delle condizioni socio-economiche dello Stato membro o della regione, ivi compresi cambiamenti demografici significativi e repentini provocati dalla migrazione o dall'accoglienza dei rifugiati. Se una modifica del programma di sviluppo rurale in risposta alla crisi di COVID-19 è combinata con modifiche non collegate alla crisi, il presente comma si applica a tutte le modifiche combinate, a condizione che la proposta di modifica del programma di sviluppo rurale sia presentata alla Commissione entro il 30 giugno 2021. Se una modifica del programma di sviluppo rurale in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina è combinata con modifiche non collegate a questo evento, il presente comma si applica a tutte le modifiche combinate, a condizione che la proposta di modifica del programma di sviluppo rurale sia presentata alla Commissione entro il 30 giugno 2023;

b) qualora una modifica sia resa necessaria da un cambiamento intervenuto nel quadro giuridico dell'Unione, compreso un cambiamento relativo alla proroga della durata dei programmi di sviluppo rurale o un cambiamento relativo alla disponibilità di risorse aggiuntive per la ripresa del settore agricolo e delle zone rurali dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

c) a seguito della verifica di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

d) nel caso di una variazione del contributo del FEASR preventivato per ogni anno, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h, punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013, a seguito degli sviluppi legati alla ripartizione annua per Stato membro di cui all'articolo 58, paragrafo 7, del suddetto regolamento; le modifiche proposte possono includere cambiamenti consequenziali nella descrizione delle misure;

e) nel caso di modifiche relative all'introduzione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013; o

f) nel caso di modifiche relative all'introduzione della nuova delimitazione di cui all'articolo 32, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione la loro ultima modifica del programma del tipo descritto all'articolo 11, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013 entro il 30 settembre 2022.

Le modifiche di altro tipo al programma possono essere trasmesse alla Commissione entro il 30 settembre 2025.

4. Quando la modifica di un programma interessa i dati che figurano nella tabella della disciplina nazionale di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'approvazione della modifica del programma costituisce approvazione della corrispondente revisione di detta tabella.

(1)

Lettera soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/73.

(2)

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020).

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2531, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1.

Art. 5

Modifica di discipline nazionali

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/1997)

1. L'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e l'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento si applicano mutatis mutandis alle modifiche delle discipline nazionali.

2. Gli Stati membri che hanno optato per la presentazione di discipline nazionali contenenti la tabella di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono presentare alla Commissione modifiche della disciplina nazionale relative a tale tabella, tenendo conto del grado di attuazione dei loro vari programmi.

3. La Commissione, dopo aver approvato le modifiche di cui al paragrafo 2, adegua alla tabella riveduta i piani di finanziamento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1305/2013 relativi ai programmi interessati, a condizione che:

a) resti immutato il contributo totale del FEASR per programma nell'arco dell'intero periodo di programmazione;

b) resti immutata la dotazione globale del FEASR assegnata allo Stato membro in questione;

c) restino immutate le ripartizioni annuali per gli esercizi precedenti quello in cui è effettuata la revisione;

d) sia rispettata la dotazione annua del FEASR assegnata allo Stato membro in questione;

e) sia rispettato il finanziamento totale del FEASR per le misure in materia di ambiente e clima di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

4. Salvo nel caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali o eventi catastrofici o condizioni climatiche averse ufficialmente riconosciuti dall'autorità pubblica nazionale competente, o dovute ad un cambiamento significativo e repentino delle condizioni socio-economiche dello Stato membro o della regione, ivi compresi cambiamenti demografici significativi e repentini, provocati dalla migrazione o dall'accoglienza dei rifugiati, e di modifiche nel quadro giuridico, o conseguenti alla verifica di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1303/2013, le domande di modifica della disciplina nazionale di cui al paragrafo 2 possono essere presentate soltanto una volta per anno civile, anteriormente al 1° aprile. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, le modifiche dei programmi risultanti da tale revisione possono essere applicate in aggiunta alle proposte di modifica presentate a norma del suddetto comma.

5. L'atto di esecuzione recante approvazione della modifica è adottato in tempo utile per permettere di modificare i rispettivi impegni di bilancio prima della fine dell'esercizio in cui la revisione è stata presentata.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2531, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1.

Art. 6

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità di coprire i costi connessi alle spese di viaggio, soggiorno e diaria di quanti partecipano al trasferimento di conoscenze e alle azioni di informazione di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché i costi connessi per la sostituzione degli agricoltori, tramite un sistema di buoni servizio o un altro sistema di effetto equivalente.

2. Per quanto riguarda i sistemi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:

a) provvedono affinché il periodo di validità del buono, o equivalente, non possa superare un anno;

b) stabiliscono norme per l'ottenimento dei buoni, o equivalenti, e dispongono in particolare che essi siano legati a un'azione specifica;

c) definiscono le condizioni specifiche di rimborso dei buoni ai prestatori di una formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenze e azioni di informazione.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2531, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1.

Art. 7

Selezione delle autorità o degli organismi che prestano servizi di consulenza

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1077)

[Agli inviti a presentare proposte di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 si applicano le norme unionali e nazionali in materia di appalti pubblici. Tali inviti tengono in dovuta considerazione il grado di conformità, da parte dei candidati, alle qualifiche di cui al suddetto articolo.]

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2531, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1.

Art. 8

Piani aziendali

[1. Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli Stati membri valutano lo stato di avanzamento del piano aziendale di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del medesimo regolamento in caso di concessione del sostegno di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), dello stesso regolamento, in termini di corretta attuazione delle azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione (1).] (paragrafo soppresso) (2)

2. Nel caso del sostegno di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013, se il piano aziendale fa riferimento al ricorso ad altre misure di sviluppo rurale a norma dello stesso regolamento, gli Stati membri possono disporre che l'approvazione della domanda di sostegno dia anche accesso al sostegno nell'ambito di tali misure. Lo Stato membro che si avvale di tale possibilità dispone che la domanda di sostegno fornisca le informazioni necessarie per valutare l'ammissibilità nell'ambito di tali misure.

(1)

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.

(2)

Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1077.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2531, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1.

Art. 9

Conversione di unità

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/669)

1. Se gli impegni di cui agli articoli 28, 29 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 fanno riferimento a unità di bestiame adulto, si applicano i tassi di conversione per le varie categorie di animali in unità di bestiame adulto di cui all'allegato II.

2. Se gli impegni di cui agli articoli 28, 29 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono espressi in unità diverse da quelle di cui all'allegato II dello stesso regolamento, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti sulla base di tali diverse unità. In tal caso, gli Stati membri si assicurano che siano rispettati gli importi massimi annui ammissibili al sostegno del FEASR indicati nello stesso allegato.

3. Ad eccezione dei pagamenti per gli impegni riguardanti l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono, di cui all'articolo 28, paragrafo 10, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013, i pagamenti di cui agli articoli 28, 29 e 34 del suddetto regolamento non possono essere concessi per unità di bestiame adulto.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2531, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1.

Art. 10

Ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno

1. Gli Stati membri possono fissare l'importo dei pagamenti per le misure o i tipi di operazioni di cui agli articoli da 28 a 31 e agli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i calcoli e i relativi pagamenti di cui al paragrafo 1:

a) contengano unicamente elementi verificabili;

b) siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;

c) indichino chiaramente la fonte dei dati utilizzati;

d) siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo, ove del caso;

e) non contengano elementi connessi ai costi di investimento.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2531, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1.

Art. 11

Combinazione di impegni e combinazione di misure

1. Vari impegni agro-climatico-ambientali a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli impegni connessi all'agricoltura biologica a norma dell'articolo 29 dello stesso regolamento, gli impegni connessi al benessere degli animali a norma dell'articolo 33 dello stesso regolamento e gli impegni silvo-climatico-ambientali a norma dell'articolo 34 dello stesso regolamento possono essere combinati a condizione che siano tra loro complementari e compatibili. Gli Stati membri allegano ai propri programmi di sviluppo rurale l'elenco delle combinazioni ammesse.

2. Se vengono combinati misure o impegni diversi nell'ambito della stessa misura o di misure diverse di cui al paragrafo 1, nel determinare il livello di sostegno gli Stati membri tengono conto del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi specifici risultanti dalla combinazione.

3. Se un'operazione rientra nell'ambito di due o più misure o di due o più tipi diversi di operazioni, gli Stati membri possono attribuire le spese alla misura o al tipo di operazione predominante. In tal caso si applica il tasso di contributo specifico relativo a tale misura o tipo di operazione predominante.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2531, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1.

Art. 12

Rete rurale nazionale

1. Gli Stati membri provvedono all'istituzione e al funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'avvio del suo piano d'azione al massimo 12 mesi dopo l'approvazione, da parte della Commissione, del programma di sviluppo rurale o dal programma specifico per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale, a seconda dei casi.

2. La struttura necessaria al funzionamento della rete rurale nazionale è istituita all'interno delle autorità nazionali o regionali competenti o al loro esterno, mediante selezione tramite invito a presentare proposte, o attraverso una combinazione di entrambe le modalità. Tale struttura deve essere in grado di svolgere almeno le attività di cui all'articolo 54, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

3. Qualora uno Stato membro abbia optato per un programma specifico per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale, tale programma comprende gli elementi di cui all'allegato I, parte 3, del presente regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2531, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1.

Art. 13

Informazione e pubblicità

1. L'autorità di gestione presenta una strategia di informazione e pubblicità nonché le relative modifiche al comitato di sorveglianza per l'informazione. La strategia è presentata non oltre sei mesi dopo l'adozione del programma di sviluppo rurale. L'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza almeno una volta all'anno in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della strategia di informazione e pubblicità e in merito all'analisi dei risultati, nonché in merito alle azioni di informazione e pubblicità da realizzare nel corso dell'anno successivo.

2. Le norme particolareggiate relative alle responsabilità dell'autorità di gestione e dei beneficiari in materia di informazione e pubblicità sono definite nell'allegato III.

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Art. 14

Sistema di monitoraggio e valutazione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/1997, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/1009 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1227)

1. Il sistema comune di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1305/2013 comprende i seguenti elementi:

a) una logica di intervento che indichi le interazioni tra priorità, aspetti specifici e misure;

b) un insieme di indicatori comuni di contesto, risultato e realizzazione, comprendente gli indicatori da utilizzare per la fissazione di obiettivi quantificati in relazione ad aspetti specifici dello sviluppo rurale e una serie di indicatori predefiniti per la verifica di efficacia dell'attuazione;

c) un questionario valutativo comune, stabilito all'allegato V;

d) la raccolta, la conservazione e la trasmissione di dati;

e) relazioni periodiche sulle attività di monitoraggio e valutazione;

f) il piano di valutazione;

g) le valutazioni ex ante ed ex post nonché ogni altra attività di valutazione legata al programma di sviluppo rurale, comprese quelle necessarie a soddisfare i requisiti supplementari delle relazioni annuali sull'attuazione del 2017 e 2019 di cui all'articolo 50, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 75, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

h) un sostegno per consentire a tutti i soggetti responsabili del monitoraggio e della valutazione di adempiere ai propri obblighi.

2. L'insieme di indicatori comuni di contesto, risultato e prodotto per la politica di sviluppo rurale figura nell'allegato IV. Tale allegato identifica anche gli indicatori da utilizzare per la fissazione di obiettivi quantificati in relazione agli aspetti specifici dello sviluppo rurale. Ai fini della fissazione dei target intermedi e finali del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'allegato II, punto 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, lo Stato membro può utilizzare gli indicatori del quadro di riferimento per l'efficacia predefiniti di cui all'allegato IV, punto 5, del presente regolamento oppure sostituire e/o completare tali indicatori con altri indicatori di prodotto adeguati, definiti nel programma di sviluppo rurale.

3. I documenti di supporto tecnico di cui all'allegato VI fanno parte del sistema di monitoraggio e valutazione.

4. Per i tipi di operazioni per cui si identifica un potenziale contributo agli aspetti specifici di cui all'articolo 5, primo comma, punto 2, lettera a), punto 5, lettere da a) a d), e punto 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013, per i tipi di operazioni per cui si identifica un potenziale contributo all'integrazione dei cittadini di paesi terzi, per i tipi di operazioni a sostegno dell'attenuazione dell'impatto della crisi di COVID-19 e delle azioni di ripresa, o per i tipi di operazioni a sostegno dell'attenuazione dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina la registrazione elettronica delle operazioni di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1305/2013 comprende contrassegni che segnalano i casi in cui l'operazione presenta una componente che contribuisce a uno o più di questi obiettivi o aspetti specifici.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2531, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1.

Art. 15

Relazione annuale sull'attuazione

La presentazione della relazione annuale sull'attuazione di cui all'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è definita nell'allegato VII del presente regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2531, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1.

Art. 16

Piano di valutazione

I requisiti minimi per il piano di valutazione di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono definiti all'allegato I, parte 1, punto 9, del presente regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2531, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1.

Art. 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2531, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1.

ALLEGATO I

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/669, modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1077, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/936 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/73)

PARTE I

Presentazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale

1. Titolo del programma di sviluppo rurale (PSR)

2. Stato membro o regione amministrativa

a) Zona geografica interessata dal programma.

b) Classificazione della regione.

3. Valutazione ex ante

Non applicabile ai programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti attuati dalla BEI di cui all'arti­colo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013

a) Descrizione del processo, compresi il calendario dei principali eventi e le relazioni intermedie, con riguardo alle principali fasi di sviluppo del PSR.

b) Tabella strutturata contenente le raccomandazioni della valutazione ex ante e la descrizione del modo in cui sono state prese in considerazione.

c) Il rapporto completo di valutazione ex ante (comprese le prescrizioni della valutazione ambientale strategica - VAS) deve essere allegato al PSR.

4. Punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi («analisi SWOT») e identificazione delle esigenze

Non applicabile ai programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti attuati dalla BEI di cui all'arti­colo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013

a) Analisi SWOT contenente le seguenti sezioni:

i) descrizione generale ed esauriente della situazione attuale nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su altre informazioni qualitative aggiornate;

ii) punti di forza individuati nella zona di programmazione;

iii) punti deboli individuati nella zona di programmazione;

iv) opportunità individuate nella zona di programmazione;

v) rischi individuati nella zona di programmazione;

vi) tabella strutturata contenente i dati per gli indicatori di contesto comuni e quelli specifici per programma.

b) Valutazione delle esigenze, sulla base dei risultati dell'analisi SWOT, per ciascuna delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale (di seguito: «priorità»), per ciascun aspetto specifico e per i tre obiettivi trasversali (ambiente, incluse le esigenze specifiche delle zone Natura 2000 conformemente al quadro di azione priorita­rio (1), mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi, innovazione).

5. Descrizione della strategia

a) Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

b) La combinazione e la giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie per le misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui alla lettera a).

c) Una descrizione del modo in cui saranno affrontati gli obiettivi trasversali, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

d) Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indica le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate. La tabella riassuntiva è generata automaticamente a partire dalle informazioni di cui al punto 5, lettera b), e al punto 11, utilizzando le caratteristiche del sistema di scambio elettronico di dati («SFC2014») di cui all'articolo 4, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione (2).

e) Una descrizione delle capacità consultive atte garantire una consulenza e un sostegno adeguati con riguardo ai requisiti normativi nonché per azioni connesse all'innovazione, al fine di dimostrare le misure adottate confor­memente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

6. Valutazione delle condizionalità ex ante, comprendente le seguenti tabelle strutturate:

a) Informazioni sulla valutazione dell'applicabilità delle condizionalità ex ante.

b) Per ciascuna condizionalità ex ante applicabile, generale o connessa a una priorità, in una tabella:

i) valutazione dell'ottemperanza alla stessa e

ii) elenco delle priorità/degli aspetti specifici e delle misure a cui si applica la condizionalità. Un elenco indicativo delle priorità/degli aspetti specifici e delle misure di particolare rilevanza per ciascuna condizio­nalità ex ante figura nella parte 4;

iii) elenco dei criteri pertinenti nonché valutazione dell'ottemperanza agli stessi;

iv) riferimenti alle strategie, agli atti giuridici o ad altri documenti pertinenti, compresi i riferimenti alle sezioni o agli articoli pertinenti che documentano il rispetto di un determinato criterio.

c) Due tabelle distinte, una per le condizionalità ex ante applicabili di carattere generale e una per quelle connesse a una priorità, totalmente o parzialmente non soddisfatte, per le quali devono essere fornite le seguenti informazioni:

i) identificazione dei criteri non soddisfatti;

ii) azioni da intraprendere per il soddisfacimento di ciascuno di tali criteri;

iii) scadenza fissata per le suddette azioni e

iv) organismi responsabili del soddisfacimento dei criteri.

7. Descrizione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Non applicabile ai programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti attuati dalla BEI di cui all'arti­colo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013

a) Se del caso, informazioni in merito alla selezione degli indicatori di cui all'articolo 14, paragrafo 2, ai target intermedi, alle fasi di attuazione principali nonché all'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione. La fissazione degli obiettivi deve essere giustificata nell'ambito della strategia, conformemente al punto 5, lettera a).

b) Una tabella indicante, per ciascuna priorità, la ripartizione della riserva di efficacia dell'attuazione nonché, per ciascun indicatore:

i) i target finali per il 2025. Tali obiettivi non tengono conto dei finanziamenti nazionali integrativi di cui al punto 12, degli aiuti di Stato sotto forma di finanziamenti integrativi di cui al punto 13 e delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013;

ii) i target intermedi per il 2018, sulla base dei target finali.

Nel caso il cui l'importo totale del FEASR assegnato alla riserva di efficacia dell'attuazione differisca dalla riparti­zione proporzionale (3) della dotazione totale nazionale della riserva di efficacia dell'attuazione del FEASR nell'ac­cordo di partenariato per tutti i programmi nazionali e regionali, ad eccezione dei programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti attuati dalla BEI di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dei programmi specifici per la creazione e il funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013, indicare la giustificazione dell'importo assegnato alla suddetta riserva.

8. Descrizione delle misure selezionate

(1) Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, gli elementi di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Ove del caso, al PSR è allegato l'elenco delle combinazioni di impegni autorizzate, di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

(2) Descrizione per misura, comprendente:

a) base giuridica;

b) descrizione generale della misura, compresa la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali;

c) campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e i tassi di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione. Se il sostegno è concesso a uno strumento finanziario attuato a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, descrivere il tipo di strumento finanziario, le categorie generali di destinatari finali, le categorie generali di costi ammissibili nonché il livello massimo di sostegno. Per le misure o parti delle misure finanziate dalle risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 è fornita una descrizione separata.

d) descrizione della verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di operazioni:

i) rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure e/o del tipo di operazioni;

ii) misure di attenuazione;

iii) valutazione generale della misura e/o del tipo di operazioni.

Per la misura di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la descrizione include una tabella che indica il rapporto tra gli impegni agro-climatico-ambientali e i metodi per la loro verifica o il loro controllo;

e) descrizione specifica di ogni singola misura e/o tipo di operazione come segue:

1. Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

- Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di cono­scenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale;

- definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

2. Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

- Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza.

3. Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

- Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013;

- indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche.

4. Investimenti in immobilizzazioni materiali (articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

- Definizione di investimenti non produttivi;

- definizione di investimenti collettivi;

- definizione di progetti integrati;

- definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale sovvenzionabili;

- descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, punto 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

- elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

- ove del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;

- ove del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

5. Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

- Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013;

- definizione delle azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto s), del regolamento (UE) n. 1305/2013 («data di insediamento»);

- definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

- condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;

- informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;

- sintesi dei requisiti del piano aziendale;

- ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure;

- settori di diversificazione interessati.

6. Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

- Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013;

- se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili;

- i requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;

- definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

7. Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articolo 21 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

- Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente in linea con la gestione forestale sostenibile;

- definizione della nozione di «strumento equivalente».

Forestazione e imboschimento

- Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento;

- definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

Allestimento di sistemi agroforestali

- Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

- indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati.

Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

- Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità;

- individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste;

- nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche.

Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

- Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica.

8. Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

- Descrizione della procedura per il riconoscimento ufficiale delle associazioni e delle organizzazioni.

9. Pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

- Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale;

- tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio (6) per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale;

- una tabella che indichi la relazione tra gli impegni agro-climatico-ambientali e le pratiche agricole abituali pertinenti, da una parte, e i corrispondenti elementi del livello di riferimento (elementi di riferimento), dall'altra, ossia le buone condizioni agricole e ambientali e i criteri di gestione obbligatori, i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, gli altri requisiti nazionali o regionali pertinenti e le attività minime;

- elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica;

- descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento.

10. Agricoltura biologica (articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

- Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale;

- descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento.

11. Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (DQA) (articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

- Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali;

- qualora si scelga di erogare il sostegno della presente misura ad altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali, indicare i siti e il contributo all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE;

- per le indennità DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e descrizione dei collegamenti con i programmi di misure previsti dal piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) (DQA);

- individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi includono le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque, tali elementi includono i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013;

- indicazione del collegamento tra l'attuazione della misura e il quadro di azione prioritario (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE);

- individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie;

- descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 30, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, tale metodica deve tener conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento.

12. Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

- Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità.

Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

- Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone;

- descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane.

13. Benessere degli animali (articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

- Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;

- descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto.

14. Servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste (articolo 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

- Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente;

- definizione della nozione di «strumento equivalente»;

- individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili;

- descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto.

15. Cooperazione (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

- Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali.

16. Gestione del rischio (articoli da 36 a 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013)

- Descrizione dei meccanismi volti a garantire che non si verifichino sovracompensazioni.

Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

- Descrizione delle condizioni cui è subordinata la concessione di un sostegno per le polizze assicurative, che devono includere almeno:

a) i rischi specifici assicurati;

b) le perdite economiche specifiche coperte;

- metodo di calcolo della percentuale della produzione media annua di un agricoltore che è stata distrutta.

Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali

- Principi che regolano i meccanismi di finanziamento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, che devono includere in particolare:

a) l'elenco delle avversità atmosferiche, epizoozie o fitopatie, infestazioni parassitarie o emergenze ambientali che possono dar luogo al pagamento di una compensazione agli agricoltori, precisando ove opportuno la copertura geografica;

b) i criteri per stabilire se un dato evento dà luogo al pagamento di una compensazione agli agricoltori;

c) i metodi di calcolo dei costi aggiuntivi che costituiscono perdite economiche;

d) il calcolo dei costi amministrativi;

e) il metodo di calcolo della percentuale della produzione media annua di un agricoltore che è stata distrutta;

f) eventuali massimali per i costi ammissibili a un contributo finanziario;

- se la fonte della compensazione finanziaria versata dal fondo di mutualizzazione è un mutuo commerciale, la durata minima e massima del mutuo commerciale.

Strumento di stabilizzazione del reddito

- Principi che regolano i meccanismi di finanziamento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione per la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori, che devono includere in particolare:

a) il calcolo dei costi amministrativi;

b) le norme per il calcolo della diminuzione del reddito;

c) eventuali massimali per i costi ammissibili a un contributo finanziario;

- se la fonte della compensazione finanziaria versata dal fondo di mutualizzazione è un mutuo commerciale, la durata minima e massima dei mutui commerciali.

17. Sviluppo locale di tipo partecipativo (Leader) (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli 43 e 44 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

- Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: «SLTP») di cui la misura Leader è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: «GAL»), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013;

- descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento Leader di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario;

- descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione Leader di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

- procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale;

- giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013;

- coordinamento con gli altri fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: «i fondi SIE») per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio;

- eventuale possibilità di versamento di anticipi;

- definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di Leader, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013;

- descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda:

- gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, -

- gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e

- la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato.

9. Piano di valutazione, contenente le sezioni di seguito indicate

Non applicabile ai programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti attuati dalla BEI di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013

(1) Obiettivi e scopo

Una dichiarazione relativa agli obiettivi e allo scopo del piano di valutazione, basata sulla garanzia che siano intraprese attività di valutazione sufficienti e adeguate, volte in particolare a fornire le informazioni necessarie alla direzione del programma, alle relazioni annuali sull'attuazione nel 2017 e nel 2019 e alla valutazione ex post, nonché a garantire che siano disponibili i dati necessari ai fini della valutazione del PSR.

(2) Governance e coordinamento

Breve descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione per il PSR, in cui si identificano i principali organismi coinvolti e le loro responsabilità. Spiegazione del modo in cui le attività di valutazione sono legate all'esecuzione del PSR in termini di contenuto e tempi.

(3) Temi e attività di valutazione

Descrizione indicativa dei temi e delle attività di valutazione previsti, compresi, ma non esclusivamente, il rispetto dei requisiti in materia di valutazione di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1305/2013. Essa comprende:

a) le attività necessarie per valutare il contributo di ciascuna priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013, agli obiettivi di sviluppo rurale fissati all'articolo 4 del medesimo regolamento, la valutazione dei valori dell'indicatore di risultato e di impatto, l'analisi degli effetti netti, le questioni tematiche, inclusi i sottoprogrammi, le questioni trasversali, la rete rurale nazionale e il contributo delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;

b) il sostegno previsto per la valutazione a livello dei GAL;

c) elementi specifici del programma, quali il lavoro necessario per elaborare metodologie o per trattare settori strategici particolari.

(4) Dati e informazioni

Breve descrizione del sistema per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici relativi all'attuazione del PSR e per la fornitura di dati di monitoraggio ai fini della valutazione. Identificazione delle fonti di dati da utilizzare, delle lacune in termini di dati, delle potenziali questioni istituzionali connesse con la fornitura dei dati e delle soluzioni proposte. Questa sezione deve dimostrare che saranno operativi in tempo utile sistemi adeguati di gestione dei dati.

(5) Calendario

Tappe principali del periodo di programmazione e schema indicativo dei tempi necessari per garantire che i risultati siano disponibili in tempo utile.

(6) Comunicazione

Descrizione del modo in cui le informazioni emerse dalla valutazione saranno rese note ai destinatari interessati, compresa una descrizione dei meccanismi posti in essere per assicurare il follow-up dell'utilizzo dei risultati della valutazione.

(7) Risorse

Descrizione delle risorse necessarie e previste ai fini dell'attuazione del piano di valutazione, compresa un'indicazione delle capacità amministrative, dei dati, delle risorse finanziarie, delle esigenze in materia di IT. Descrizione delle attività di potenziamento delle capacità previste per garantire la piena attuazione del piano di valutazione.

10. Piano di finanziamento, costituito da tabelle strutturate distinte per le lettere da a) a d), che indicano separatamente per lo strumento dell'Unione europea per la ripresa le informazioni di cui alla lettera e):

a) il contributo annuo del FEASR

i) per tutti i tipi di regioni di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

ii) per gli importi di cui all'articolo 59, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) n. 1305/2013, e i fondi trasferiti al FEASR di cui all'articolo 58, paragrafo 6, del medesimo regolamento;

iii) per le risorse assegnate alla riserva di efficacia ed efficienza in conformità dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b) il tasso di partecipazione unico del FEASR per tutte le misure, ripartito per tipo di regione secondo quanto indicato all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

c) la ripartizione per misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR:

i) partecipazione totale dell'Unione, tasso di partecipazione del FEASR e ripartizione indicativa del contributo totale dell'Unione per aspetto specifico (10);

ii) per le misure di cui agli articoli 17 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la partecipazione dell'Unione riservata alle operazioni di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del medesimo regolamento;

iii) per l'assistenza tecnica, la partecipazione totale dell'Unione e il tasso di partecipazione del FEASR utilizzati in conformità dell'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

iv) per le spese relative agli impegni giuridici assunti nei confronti dei beneficiari delle misure a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, che non hanno alcuna corrispondenza nel periodo di programmazione 2014-2020, la partecipazione totale dell'Unione e il tasso di partecipazione del FEASR.

v) per le operazioni attuate in conformità degli articoli 38 e 39 del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora lo Stato membro decida di fissare la soglia minima di perdita tra il 20 e il 30 %, e per gli interventi attuati in conformità dell'articolo 37, paragrafo 1, e dell'articolo 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, la partecipazione applicabile del FEASR e il tasso di partecipazione indicativo.

Quando una misura o un tipo di intervento con un tasso di partecipazione specifico del FEASR contribuisce agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la tabella indica separatamente le aliquote di partecipazione per gli strumenti finanziari e per altre operazioni, nonché un importo indicativo del FEASR corrispondente alla partecipazione prevista allo strumento finanziario.

Per la misura di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la partecipazione del FEASR accantonata per operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6, del medesimo regolamento, corrisponde al contributo della misura alle priorità stabilite all'articolo 5, punti 4 e 5, del medesimo regolamento;

Ai fini dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 36, del regolamento (UE) n. 1306/2013, del pagamento del saldo di cui all'articolo 37 e della liquidazione dei conti di cui all'articolo 51 dello stesso regolamento, la partecipazione del FEASR da versare per le spese pubbliche ammissibili del programma in questione è rispettata a livello di misura.

d) per ciascun sottoprogramma, una ripartizione indicativa per misura della partecipazione totale dell'Unione per misura;

e) per le risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013:

i) il contributo annuo;

ii) il tasso di partecipazione applicabile alle misure sovvenzionate;

iii) la ripartizione per misura e per aspetto specifico;

iv) la partecipazione per l'assistenza tecnica;

v) quando una misura o un tipo di operazione sono attuati con la partecipazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la tabella indica separatamente le aliquote di partecipazione per gli strumenti finanziari e un sostegno indicativo a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa corrispondente alla partecipazione prevista allo strumento finanziario;

vi) per le operazioni attuate in conformità degli articoli 38 e 39 del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora lo Stato membro decida di fissare la soglia minima di perdita tra il 20 e il 30 %, e per gli interventi attuati in conformità dell'articolo 37, paragrafo 1, e dell'articolo 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, la partecipazione applicabile dello strumento dell'Unione europea per la ripresa e il tasso di partecipazione indicativo.

11. Piano di indicatori, costituito da tabelle strutturate distinte che indicano:

a) per ciascun aspetto specifico, gli obiettivi quantificati, corredati dei risultati previsti e della spesa pubblica totale pianificata delle misure selezionate per trattare gli aspetti specifici, compresi i totali parziali di tali risultati previsti e della spesa totale pianificata finanziata dalle risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013;

b) per l'agricoltura e la silvicoltura, il calcolo dettagliato degli obiettivi delle priorità stabilite all'articolo 5, punto 4, e all'articolo 5, punto 5, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1305/2013;

c) sul piano qualitativo, il contributo supplementare delle misure ad altri aspetti specifici;

d) la spesa pubblica totale pianificata relativa al sostegno a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013, laddove la soglia minima di perdita è inferiore al 30 %.

12. Finanziamento nazionale integrativo

Per le misure e operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, una tabella sul finanziamento nazionale integrativo per misura a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che indichi gli importi per misura e la conformità con i criteri previsti dal medesimo regolamento.

13. Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di Stato

Per le misure e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato occorre utilizzare la tabella dei regimi di aiuto contemplati all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi, compresi il titolo del regime di aiuto nonché la partecipazione del FEASR, il cofinanziamento nazionale e il finanziamento nazionale integrativo. Occorre garantire la compatibilità con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato durante l'intero ciclo di vita del programma.

La tabella deve essere accompagnata da un impegno dello Stato membro in base al quale, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, tali misure saranno oggetto di una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

14. Informazioni relative alla complementarità, contenenti le seguenti sezioni:

Non applicabile ai programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti attuati dalla BEI di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013

(1) Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con:

- altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune;

- se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi.

(2) Ove del caso, informazioni sulla complementarità con altri strumenti dell'Unione, incluso LIFE (11).

15. Modalità di attuazione del programma, contenenti le seguenti sezioni:

Per i programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti attuati dalla BEI di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013 si applicano esclusivamente le lettere a), b) e c)

a) Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera m), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b) composizione prevista del comitato di sorveglianza;

c) disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13;

d) descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nell'ambito di Leader, alle attività previste nell'ambito della misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento e ai fondi SIE;

e) descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013;

f) descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

16. Azioni adottate per coinvolgere i partner

Non applicabile ai programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti attuati dalla BEI di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013

Elenco delle azioni adottate per coinvolgere i partner, oggetto e sintesi degli esiti delle consultazioni corrispondenti.

17. Rete rurale nazionale

Non applicabile ai programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti attuati dalla BEI di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dei seguenti elementi:

a) la procedura e il calendario per la costituzione della rete rurale nazionale (di seguito: «RRN»);

b) l'organizzazione prevista della RRN, ossia il modo in cui le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale, compresi i partner di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno coinvolti e il modo in cui saranno agevolate le attività di messa in rete;

c) una descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla RRN conformemente agli obiettivi del programma;

d) le risorse disponibili per la costituzione e il funzionamento della RRN.

18. Valutazione ex ante della verificabilità, della controllabilità e del rischio di errore

Non applicabile ai programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti attuati dalla BEI di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013

- Dichiarazione dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore sulla verificabilità e controllabilità delle misure sovvenzionate nell'ambito del PSR;

- dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente di cui all'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito.

19. Disposizioni transitorie

Non applicabile ai programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti attuati dalla BEI di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013

- Descrizione delle condizioni transitorie per misura;

- tabella di riporto indicativa.

20. Sottoprogrammi tematici

20.1. Analisi SWOT e identificazione delle necessità

a) Analisi basata sulla metodologia SWOT contenente le seguenti sezioni:

i) descrizione generale ed esauriente del tema del sottoprogramma, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su informazioni qualitative;

ii) punti di forza identificati con riguardo al tema del sottoprogramma;

iii) punti deboli identificati con riguardo al tema del sottoprogramma;

iv) opportunità connesse al tema del sottoprogramma;

v) rischi connessi al tema del sottoprogramma;

b) valutazione delle necessità, sulla base delle risultanze dell'analisi SWOT, per ciascuna priorità e aspetto specifico e per i tre obiettivi trasversali (ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, innovazione) ai quali contribuisce il sottoprogramma tematico.

20.2. Descrizione della strategia

a) Qualora non tutte le necessità individuate al punto 20, paragrafo 1, lettera b), possano essere trattate mediante un sottoprogramma tematico, una giustificazione delle necessità da trattare selezionate e della scelta di obiettivi, priorità e aspetti specifici sulla base delle risultanze dell'analisi SWOT e della valutazione delle necessità;

b) la combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici a cui i sottoprogrammi tematici contribuiscono, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie delle misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e, ove del caso, sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui alla lettera a);

c) una descrizione del modo in cui saranno affrontati i temi trasversali, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1305/2013;

d) una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il sottoprogramma, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate. La tabella riassuntiva è generata automaticamente a partire dalle informazioni di cui al punto 5, lettera b), e al punto 11, utilizzando le caratteristiche del sistema SFC2014.

20.3. Piano di indicatori, costituito da tabelle strutturate distinte che stabiliscono:

a) per ciascun aspetto specifico, obiettivi quantificati corredati dei risultati previsti e della spesa pubblica totale pianificata delle misure selezionate per trattare gli aspetti specifici;

b) per l'agricoltura e la silvicoltura, il calcolo dettagliato degli obiettivi delle priorità di cui all'articolo 5, punto 4, e all'articolo 5, punto 5, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

PARTE 2

Presentazione del contenuto delle discipline nazionali

1. Titolo della disciplina nazionale

2. Stato membro

a) Zona geografica interessata dalla disciplina.

b) Classificazione delle regioni.

3. Presentazione generale delle relazioni tra disciplina nazionale, accordo di partenariato e programmi di sviluppo rurale

4. Tabella riassuntiva, per regione e per anno, del contributo totale del FEASR allo Stato membro per l'intero periodo di programmazione, escluse le risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, e separatamente il contributo di tali risorse aggiuntive allo Stato membro per gli anni 2021 e 2022

5. Descrizione delle misure

(1) Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, le esigenze minime, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi.

(2) Descrizione per misura, comprendente:

a) base giuridica;

b) descrizione generale della misura, compresi i principi generali relativi alla sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali;

c) campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e i tassi di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione. Se il sostegno è concesso a uno strumento finanziario attuato a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, descrivere il tipo di strumento finanziario, le categorie generali di destinatari finali, le categorie generali di costi ammissibili nonché il livello massimo di sostegno. Per le misure o parti delle misure finanziate dalle risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 è fornita una descrizione separata;

d) principi generali di verificabilità e controllabilità delle misure e, se del caso, metodo di calcolo dell'importo del sostegno;

e) se pertinente, descrizione specifica di ciascuna misura di cui al punto 8, paragrafo 2, della parte 1.

6. Se del caso, finanziamento nazionale integrativo

Per le misure e operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, una tabella sul finanziamento nazionale integrativo per misura a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che indichi la conformità con i criteri previsti dal medesimo regolamento.

7. Se del caso, elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di Stato

Per le misure e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato occorre utilizzare la tabella dei regimi di aiuto contemplati all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi, compresi il titolo e i riferimenti del regime di aiuto, nonché la partecipazione del FEASR, il cofinanziamento nazionale e il finanziamento nazionale integrativo. Occorre garantire la compatibilità con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato durante l'intero ciclo di vita dei programmi interessati.

La tabella deve essere accompagnata da un impegno dello Stato membro in base al quale, ove richiesto conformemente alle norme sugli aiuti di Stato o a condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, tali misure saranno oggetto di una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Occorre allegare una dichiarazione che indichi se la misura/operazione beneficia di un aiuto di Stato nell'ambito della disciplina nazionale o dei programmi di sviluppo rurale interessati.

PARTE 3

Presentazione del contenuto del programma RRN (rete rurale nazionale)

1. Titolo del programma specifico RRN

2. Stato membro o regione amministrativa

a) Zona geografica interessata dal programma.

b) Classificazione della regione.

3. Valutazione ex ante

a) Descrizione del processo, compresi il calendario dei principali eventi e le relazioni intermedie, in riferimento alle principali fasi di sviluppo del programma RRN.

b) Tabella strutturata contenente le raccomandazioni della valutazione ex ante e la descrizione del modo in cui sono state prese in considerazione.

c) Il rapporto completo di valutazione ex ante deve essere allegato al programma RRN.

4. Piano di valutazione contenente le seguenti sezioni:

(1) Obiettivi e scopo

Una dichiarazione relativa agli obiettivi e allo scopo del piano di valutazione, basata sulla garanzia che siano intraprese attività di valutazione sufficienti e adeguate, volte in particolare a fornire le informazioni necessarie alla conduzione del programma, alle relazioni annuali sull'attuazione nel 2017 e nel 2019 e alla valutazione ex post, nonché a garantire che siano disponibili i dati necessari ai fini della valutazione del programma RRN.

(2) Governance e coordinamento

Breve descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione per il programma RRN, in cui si identificano i principali organismi coinvolti e le loro responsabilità. Spiegazione di come le attività di valutazione sono legate all'esecuzione del programma RRN in termini di contenuto e tempi.

(3) Temi e attività di valutazione

Descrizione indicativa dei temi e delle attività di valutazione previsti in relazione al programma RRN, compresi, ma non esclusivamente, il rispetto dei requisiti in materia di valutazione di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1305/2013. La descrizione include le attività necessarie per valutare il contributo del programma agli obiettivi RRN, la valutazione dei valori degli indicatori di risultato e l'analisi degli effetti netti. Elementi specifici del programma, quali il lavoro necessario per elaborare metodologie o per trattare settori strategici particolari.

(4) Dati e informazioni

Breve descrizione del sistema di registrazione, conservazione, gestione e trasmissione di dati statistici relativi all'attuazione del programma RRN e per la fornitura di dati di monitoraggio ai fini della valutazione. Identificazione delle fonti di dati da utilizzare, delle lacune in termini di dati, delle potenziali questioni istituzionali connesse con la fornitura dei dati e delle soluzioni proposte. Questa sezione è finalizzata a dimostrare che saranno operativi a tempo debito sistemi adeguati di gestione dei dati.

(5) Calendario

Tappe principali del periodo di programmazione e schema indicativo dei tempi necessari per garantire che i risultati siano disponibili in tempo utile.

(6) Comunicazione

Descrizione del modo in cui le conclusioni della valutazione saranno rese note ai destinatari interessati, compresa una descrizione dei meccanismi posti in essere per assicurare il follow-up dell'utilizzo dei risultati della valutazione.

(7) Risorse

Descrizione delle risorse necessarie e previste ai fini dell'attuazione del piano di valutazione, compresa un'indicazione delle necessità in termini di capacità amministrative, dati, risorse finanziarie e mezzi informatici. Descrizione delle attività di potenziamento delle capacità previste per garantire la piena attuazione del piano di valutazione.

5. Piano di finanziamento, che stabilisce:

a) il contributo annuo del FEASR, escluse le risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013;

b) il contributo totale dell'Unione e il tasso di partecipazione del FEASR;

c) per le risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013:

i) il contributo annuo;

ii) il contributo totale e il tasso di partecipazione.

6. Modalità di attuazione del programma, contenenti le seguenti sezioni:

a) Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera m), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b) composizione prevista del comitato di sorveglianza;

c) descrizione del sistema di monitoraggio e valutazione.

7. RNR

Descrizione dei seguenti elementi:

a) la procedura e il calendario per la costituzione della RNR;

b) le modalità di creazione e funzionamento della RRN previste, ossia il modo in cui le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale, compreso il partenariato di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno coinvolti e il modo in cui saranno agevolate le attività di messa in rete.

Se uno Stato membro ha scelto di sostenere la RRN sulla base del programma specifico RRN e dei programmi regionali, le informazioni relative alla complementarità tra tali programmi;

c) una descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla RRN conformemente agli obiettivi del programma;

d) le risorse disponibili per la costituzione e il funzionamento della RRN.

PARTE 4

Elenco indicativo delle priorità/degli aspetti specifici e delle misure di particolare rilevanza per le condizionalità ex ante (connesse alle priorità dello sviluppo rurale e generali) di cui al punto 6, lettera a), punto ii), della parte I

Tabella

PARTE 5

Codici delle misure e delle sottomisure

Tabella (12)

PARTE 6

Priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale e codici degli aspetti specifici

Tabella

(1)

Articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992).

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, che stabilisce, conformemente al regola­mento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (GU L 57 del 27.2.2014).

(3)

Utilizzando il contributo totale del FEASR per ciascuno dei programmi considerati.

(4)

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013).

(5)

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013).

(6)

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991).

(7)

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009).

(8)

Direttiva 2009/147/EC del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010).

(9)

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000).

(10)

La ripartizione indicativa del contributo totale dell'Unione per aspetto specifico deve essere utilizzata nel contesto del contributo del programma di sviluppo rurale agli obiettivi tematici e agli obiettivi legati ai cambiamenti climatici di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel contesto delle sospensioni di cui all'articolo 19, paragrafo 5, e all'articolo 22, paragrafo 6, dello stesso regolamento, nonché, ove del caso, per il calcolo degli importi che devono essere riservati a norma dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

(11)

Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013).

(12)

Per l'integrazione alla presente tabella si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2020/1009 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1227.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2531, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1.

ALLEGATO II

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/669)

Tabella di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2

[1] Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi

1,0 UBA

[2] Bovini da sei mesi a due anni

0,6 UBA

[3] Bovini di meno di sei mesi

0,4 UBA

[4] Ovini e caprini

0,15 UBA

[5] Scrofe riproduttrici > 50 kg

0,5 UBA

[6] Altri suini

0,3 UBA

[7] Galline ovaiole

0,014 UBA

[8] Altro pollame

0,03 UBA

Per le categorie o sottocategorie di animali che figurano nella tabella, i tassi di conversione possono essere aumentati o diminuiti eccezionalmente tenendo conto di prove scientifiche che devono essere debitamente spiegate e giustificate nei programmi di sviluppo rurale.

Eccezionalmente possono essere aggiunte altre categorie di animali. I tassi di conversione per tali categorie sono stabiliti tenendo conto di circostanze particolari e prove scientifiche che devono essere spiegate e debitamente giustificate nel PSR.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2531, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1.

ALLEGATO III

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/669 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/1997)

Informazione e pubblicità di cui all'articolo 13

PARTE 1

Azioni informative e pubblicitarie

1. Responsabilità dell'autorità di gestione

1.1. Strategia di informazione e pubblicità

L'autorità di gestione provvede affinché le azioni informative e pubblicitarie siano realizzate conformemente alla propria strategia di informazione e pubblicità, che contiene almeno i seguenti elementi:

a) gli obiettivi della strategia e il pubblico a cui è destinata;

b) una descrizione del contenuto delle azioni informative e pubblicitarie;

c) il bilancio indicativo della strategia;

d) una descrizione degli organismi amministrativi, tra cui le risorse umane, responsabili dell'attuazione delle azioni informative e pubblicitarie;

e) una descrizione del ruolo svolto dalla RRN e di come il suo piano di comunicazione, di cui all'articolo 54, paragrafo 3, punto vi), del regolamento (UE) n. 1305/2013, contribuirà all'attuazione della strategia;

f) un'indicazione di come le azioni informative e pubblicitarie saranno valutate in termini di visibilità del quadro strategico, dei programmi e delle operazioni, nonché del ruolo svolto dal FEASR e dall'Unione e in termini di sensibilizzazione nei loro confronti;

g) un aggiornamento annuale che riporti le attività informative e pubblicitarie da svolgere nell'anno successivo.

1.2. Informazioni per i potenziali beneficiari

L'autorità di gestione garantisce che i potenziali beneficiari abbiano accesso alle informazioni pertinenti, comprese informazioni aggiornate, se necessario, tenendo conto dell'accessibilità di servizi elettronici o altre tipologie di comunicazioni, per taluni potenziali beneficiari, almeno sui seguenti punti:

a) le opportunità di finanziamento e gli inviti a presentare proposte nell'ambito del PSR;

b) le procedure amministrative da seguire per poter beneficiare del finanziamento nell'ambito di un programma di sviluppo rurale;

c) le procedure di esame delle domande di finanziamento;

d) le condizioni di ammissibilità e/o i criteri di selezione e valutazione dei progetti sovvenzionabili;

e) l'indicazione delle persone o dei contatti a livello nazionale, regionale o locale in grado di spiegare il funzionamento del PSR e i criteri per la selezione e la valutazione delle operazioni;

f) la responsabilità dei beneficiari di informare il pubblico circa le finalità dell'intervento e il sostegno del FEASR al funzionamento conformemente al punto 2 della parte 1. L'autorità di gestione può chiedere ai potenziali beneficiari di proporre nelle domande attività di comunicazione indicative, commisurate alla dimensione degli interventi;

g) le procedure per l'esame dei reclami a norma dell'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

1.3. Informazione del pubblico

L'autorità di gestione informa il pubblico sul contenuto del PSR, sulla sua adozione da parte della Commissione e sui suoi aggiornamenti, sui principali risultati conseguiti nell'attuazione del programma e sulla sua chiusura, nonché sul contributo al conseguimento delle priorità dell'Unione stabilite nell'accordo di partenariato.

L'autorità di gestione garantisce la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca le informazioni di cui punti 1.1 e 1.2 e al primo capoverso del presente punto. La costituzione di un sito web unico non deve interferire con l'agevole attuazione del FEASR e non deve limitare l'accesso alle informazioni dei potenziali beneficiari e delle parti interessate. Le misure di informazione rivolte al pubblico comprendono gli elementi di cui alla parte 2, punto 1.

1.4. Partecipazione di organismi che fungono da collegamento

L'autorità di gestione garantisce, in particolare attraverso la RRN, che gli organismi che possono fungere da collegamento siano coinvolti nelle azioni di informazione destinate ai potenziali beneficiari, in particolare:

a) i partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b) i centri di informazione sull'Europa, nonché gli uffici di rappresentanza della Commissione e gli uffici di informazione del Parlamento europeo negli Stati membri;

c) gli istituti di istruzione e di ricerca.

1.5. Notifica dell'attribuzione di un aiuto

L'autorità di gestione provvede a informare i beneficiari a cui notifica l'attribuzione dell'aiuto che l'azione fa parte di un programma cofinanziato dal FEASR e precisa loro la misura e la priorità del relativo programma di sviluppo rurale.

2. Responsabilità dei beneficiari

2.1. Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando:

a) l'emblema dell'Unione;

b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR.

Nel caso di un'azione informativa o pubblicitaria collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un Fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.

2.2. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c) che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 50.000 EUR, almeno un poster (formato minimo A3) o una targa con informazioni sul progetto, che evidenzino il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico. Gli Stati membri possono tuttavia decidere che tale obbligo non si applichi, o che la soglia venga aumentata, per le operazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) (con riguardo alle perdite di reddito e ai costi di manutenzione) e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e 40 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Gli Stati membri possono altresì decidere che tale obbligo non si applichi, o che la soglia venga aumentata, per altre operazioni che non comportano un investimento nel caso in cui, a causa della natura delle operazioni finanziate, non sia possibile individuare una sede idonea per il poster o la targa. Una targa informativa deve essere affissa presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader;

c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500.000 EUR.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

i) il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500.000 EUR;

ii) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione.

I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento e gli elementi di cui alla parte 2, punto 1. Queste informazioni occupano almeno il 25% dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.

PARTE 2

Caratteristiche tecniche delle azioni informative e pubblicitarie

1. Logo e slogan

Ogni azione informativa e pubblicitaria presenta i seguenti elementi:

a) l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione:

"Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali";

b) per le misure e gli interventi finanziati da Leader, il logo di Leader:

2. Materiale di informazione e comunicazione

Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini ecc.) e i poster concernenti le misure e gli interventi cofinanziati dal FEASR devono recare, sul frontespizio, una chiara indicazione della partecipazione dell'Unione nonché, qualora vi figuri anche un emblema nazionale o regionale, l'emblema dell'Unione. Le pubblicazioni devono inoltre menzionare l'organismo responsabile dell'informazione e l'autorità di gestione designata per l'esecuzione dell'aiuto del FEASR e/o nazionale in questione.

I criteri di cui al precedente paragrafo si applicano, per analogia, anche al materiale comunicato per via elettronica (sito web, banca di dati ad uso dei potenziali beneficiari) e al materiale audiovisivo.

I siti web relativi al FEASR devono:

a) menzionare il contributo del FEASR almeno nella pagina iniziale;

b) recare un link al sito web della Commissione dedicato al FEASR.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2531, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1.

ALLEGATO IV

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/1997, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/1009 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1227)

Insieme di indicatori comuni di contesto, di risultato e di prodotto di cui all'articolo 14, paragrafo 2

1. Indicatori di contesto

C1.

Popolazione

C2.

Struttura di età

C3.

Territorio

C4.

Densità di popolazione

C5.

Tasso di occupazione [1]

C6.

Tasso di lavoro autonomo

C7.

Tasso di disoccupazione

C8.

PIL pro capite [1]

C9.

Tasso di povertà [1]

C10.

Struttura dell'economia

C11.

Struttura dell'occupazione

C12.

Produttività del lavoro per settore di attività economica

C13.

Occupazione per attività economica

C14.

Produttività del lavoro nel settore agricolo

C15.

Produttività del lavoro nel settore forestale

C16.

Produttività del lavoro nell'industria alimentare

C17.

Aziende agricole (fattorie)

C18.

Superficie agricola

C19.

Superficie agricola investita a agricoltura biologica

C20.

Terreni irrigui

C21.

Capi di bestiame

C22.

Manodopera agricola

C23.

Struttura di età dei capi azienda

C24.

Formazione agraria dei capi azienda

C25.

Reddito dei fattori in agricoltura [1]

C26.

Reddito da impresa agricola [1]

C27.

Produttività totale dei fattori in agricoltura [1]

C28.

Investimenti fissi lordi nel settore agricolo

C29.

Foreste e altre superfici boschive (FOWL)

C30.

Infrastruttura turistica

C31.

Copertura del suolo

C32.

Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

C33.

Agricoltura intensiva

C34.

Zone Natura 2000

C35.

Indice dell'avifauna in habitat agricolo (FBI) [1]

C36.

Stato di conservazione degli habitat agricoli (prati e pascoli)

C37.

Agricoltura ad elevata valenza naturale [1]

C38.

Foreste protette

C39.

Estrazione di acqua in agricoltura [1]

C40.

Qualità dell'acqua [1]

C41.

Materia organica del suolo nei seminativi [1]

C42.

Erosione del suolo per azione dell'acqua [1]

C43.

Produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali

C44.

Uso dell'energia nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'industria alimentare

C45.

Emissioni agricole di gas [1]

2. Indicatori di risultato

R1

percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2 A)

R2

cambiamento della produzione agricola nelle aziende agricole sovvenzionate/ULA (unità di lavoro annuo) (aspetto specifico 2 A) [2]

R3

percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)

R4

percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a gruppi/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3 A)

R5

percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)

R6

percentuale di foreste o altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4 A)

R7

percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4 A)

R8

percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)

R9

percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)

R10

percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)

R11

percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)

R12

percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5 A)

R13

aumento dell'efficienza nell'uso dell'acqua nel settore agricolo nell'ambito di progetti sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 5 A) [2]

R14

aumento dell'efficienza nell'uso dell'energia nel settore agricolo e della trasformazione alimentare nell'ambito di progetti sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 5B) [2]

R15

energia rinnovabile prodotta attraverso progetti sovvenzionati (aspetto specifico 5C) [2]

R16

percentuale di UBA (unità di bestiame adulto) interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG (gas a effetto serra) e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)

R17

percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)

R18

riduzione delle emissioni di metano e protossido di azoto (aspetto specifico 5D) [2]

R19

ridurre le emissioni di ammoniaca (aspetto specifico 5D) [2]

R20

percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro o alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)

R21

posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6 A)

R22

percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)

R23

percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)

R24

posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (Leader) (aspetto specifico 6B)

R25

percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (tecnologie dell'informazione e della comunicazione - TIC) (aspetto specifico 6C)

Gli indicatori in corsivo costituiscono altresì indicatori di obiettivo quali elencati al punto 4.

3. Indicatori di prodotto dello SR

Numero

Indicatori di prodotto

Codici delle misure (articoli del regolamento (UE) n. 1305/2013 o del regolamento (UE) n. 1303/2013)

O.1

Spesa pubblica totale [3]

Tutte le misure

O.2

Investimenti totali

4 (articolo 17), 5 (articolo 18), 6.4 (articolo 19), da 7.2 a 7.8 (articolo 20), 8.5 e 8.6 (articolo 21) (regolamento (UE) n. 1305/2013)

O.3

Numero di azioni/operazioni sovvenzionate

1 (articolo 14), 2 (articolo 15), 4 (articolo 17), 7 (articolo 20), 8.5 e 8.6 (articolo 21), 9 (articolo 27), 17.2 e 17.3 (articolo 36) (regolamento (UE) n. 1305/2013)

O.4

Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno

3 (articolo 16), 4.1 (articolo 17), 5 (articolo 18), 6 (articolo 19), da 8.1 a 8.4 (articolo 21), 11 (articolo 29), 12 (articolo 30), 13 (articolo 31), 14 (articolo 33), 17.1 (articolo 36), 21 (articolo 39 ter) 22 (articolo 39 quater) (regolamento (UE) n. 1305/2013)

O.5

Superficie totale (ha)

4 (articolo 17), da 8.1 a 8.5 (articolo 21), 10 (articolo 28), 11 (articolo 29), 12 (articolo 30), 13 (articolo 31), 15 (articolo 34) (regolamento (UE) n. 1305/2013)

O.6

Superficie fisica sovvenzionata (ha)

10 (articolo 28) (regolamento (UE) n. 1305/2013)

O.7

Numero di contratti sovvenzionati

10 (articolo 28), 15 (articolo 34) (regolamento (UE) n. 1305/2013)

O.8

Numero di unità di bestiame adulto (UBA) sovvenzionate

14 (articolo 33), 4 (articolo 17) (regolamento (UE) n. 1305/2013)

O.9

Numero di aziende agricole che partecipano a regimi sovvenzionati

9 (articolo 27), 16.4 (articolo 35), 17.2 e 17.3 (articolo 36) (regolamento (UE) n. 1305/2013)

O.10

Numero di agricoltori che beneficiano di pagamenti

17.2 e 17.3 (articolo 36) (regolamento (UE) n. 1305/2013)

O.11

Numero di giorni di formazione impartita

1 (articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

O.12

Numero di partecipanti alla formazione

1 (articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

O.13

Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza

2 (articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

O.14

Numero di consulenti formati

2 (articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

O.15

Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)

7 (articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

O.16

Numero di gruppi PEI finanziati, numero di interventi PEI finanziati e numero e tipologia dei partner nei gruppi PEI

16 (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

O.17

Numero di azioni di cooperazione finanziate (diverse dal PEI)

16 (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

O.18

Popolazione coperta dai GAL

19 (articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013)

O.19

Numero di GAL selezionati

19 (articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013)

O.20

Numero di progetti Leader beneficiari di un sostegno

19 (articolo 35, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

O.21

Numero di progetti di cooperazione beneficiari di un sostegno

19 (articolo 35, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

O.22

Numero e tipologia dei promotori di progetti

19 (articolo 35, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

O.23

Numero unico del GAL che partecipa al progetto di cooperazione

19 (articolo 35, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

O.24

Numero di scambi tematici e analitici istituiti con il sostegno della RRN

Collegamento in rete (articolo 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

O.25

Numero di strumenti di comunicazione della RRN

Collegamento in rete (articolo 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

O.26

Numero di attività della RESR alle quali ha partecipato la RRN

Collegamento in rete (articolo 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

4. Indicatori di obiettivo

T1

percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1 A)

T2

numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013) (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)

T3

numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)

T4

percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2 A)

T5

percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)

T6

percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3 A)

T7

percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)

T8

percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4 A)

T9

percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4 A)

T10

percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)

T11

percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)

T12

percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)

T13

percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)

T14

percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5 A)

T15

totale degli investimenti per l'efficienza energetica (aspetto specifico 5B)

T16

totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)

T17

percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)

T18

percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)

T19

percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)

T20

posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6 A)

T21

percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)

T22

percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)

T23

posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (Leader) (aspetto specifico 6B)

T24

percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)

5. Indicatori proposti per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

.

Indicatori

Indicatore di prodotto collegato

Priorità 2

(P2)

Spesa pubblica totale P2 (in EUR)

O.1

Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2 A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)

O.4

Priorità 3

(P3)

Spesa pubblica totale P3 (in EUR)

O.1

Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché a associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3 A)

O.4, O.9

Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)

O.4, O.9

Priorità 4

(P4)

Spesa pubblica totale P4 (in EUR)

O.1

Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (aspetto specifico 4 A) + miglioramento della gestione idrica (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)

O.5

Priorità 5

(P5)

Spesa pubblica totale P5 (in EUR)

O.1

Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)

O.3

Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5 A)

O.5

Priorità 6

(P6)

Spesa pubblica totale P6 (in EUR)

O.1

Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)

O.3

Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)

O.18

____________________
[1] Indicatori contestuali che incorporano gli indicatori di impatto della politica agricola comune ("PAC").

[2] Indicatori di risultato complementari.

[3] Questo indicatore corrisponde all'indicatore del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei (GU L 69 dell'8.3.2014).

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2531, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1.

ALLEGATO V

Questionario valutativo comune per lo sviluppo rurale

Domande relative alla valutazione degli aspetti specifici

Per ciascun aspetto specifico incluso nel PSR, la risposta alla domanda corrispondente deve essere fornita nelle relazioni annuali sull'attuazione (in appresso "RAE") presentate nel 2017 e nel 2019, nonché nella relazione di valutazione ex post.

1. Aspetto specifico 1 A: in che misura gli interventi del PSR hanno fornito un sostegno all'innovazione, alla cooperazione e allo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali?

2. Aspetto specifico 1B: in che misura gli interventi del PSR hanno rinsaldato i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali?

3. Aspetto specifico 1C: in che misura gli interventi del PSR hanno favorito l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale?

4. Aspetto specifico 2 A: in che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a migliorare i risultati economici, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole sovvenzionate, in particolare aumentandone la partecipazione al mercato e la diversificazione agricola?

5. Aspetto specifico 2B: in che misura gli interventi del PSR hanno favorito l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale?

6. Aspetto specifico 3 A: in che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali?

7. Aspetto specifico 3B: in che misura gli interventi del PSR hanno fornito un sostegno alla prevenzione e gestione dei rischi aziendali?

8. Aspetto specifico 4 A: in che misura gli interventi del PSR hanno fornito un sostegno al ripristino, alla salvaguardia e al miglioramento della biodiversità, segnatamente nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché all'assetto paesaggistico dell'Europa?

9. Aspetto specifico 4B: in che misura gli interventi del PSR hanno finanziato il miglioramento della gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi?

10. Aspetto specifico 4C: in che misura gli interventi del PSR hanno contribuito alla prevenzione dell'erosione dei suoli e a una migliore gestione degli stessi?

11. Aspetto specifico 5 A: in che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura?

12. Aspetto specifico 5B: in che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare?

13. Aspetto specifico 5C: in che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia?

14. Aspetto specifico 5D: in che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura?

15. Aspetto specifico 5E: in che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale?

16. Aspetto specifico 6 A: in che misura gli interventi del PSR hanno favorito la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione?

17. Aspetto specifico 6B: in che misura gli interventi del PSR hanno stimolato lo sviluppo locale nelle zone rurali?

18. Aspetto specifico 6C: in che misura gli interventi del PSR hanno promosso l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali?

Domande relative alla valutazione di altri aspetti del PSR

Le risposte alle seguenti domande devono essere fornite nelle RAE ampliate presentate nel 2017 e nel 2019 nonché nella relazione di valutazione ex post.

19. In che misura le sinergie tra priorità e aspetti specifici hanno rafforzato l'efficacia del PSR?

20. In che misura l'assistenza tecnica ha contribuito alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013?

21. In che misura la RRN ha contribuito al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013?

Domande relative alla valutazione degli obiettivi a livello dell'Unione

Le risposte alle seguenti domande devono essere fornite nella RAE ampliata presentata nel 2019 nonché nella relazione di valutazione ex post.

22. In che misura il PSR ha contribuito a conseguire l'obiettivo principale della strategia Europa 2020 consistente nel portare almeno al 75% il tasso di occupazione della popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni?

23. In che misura il PSR ha contribuito a conseguire l'obiettivo principale della strategia Europa 2020 consistente nell'investire il 3% del PIL dell'UE nella ricerca e sviluppo e nell'innovazione?

24. In che misura il PSR ha contribuito a mitigare i cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi nonché a conseguire l'obiettivo principale della strategia Europa 2020 consistente nel ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990, oppure del 30% se le condizioni sono favorevoli, nell'aumentare del 20% la quota di energie rinnovabili nel consumo finale di energia nonché nel conseguire un aumento del 20% dell'efficienza energetica?

25. In che misura il PSR ha contribuito a conseguire l'obiettivo principale della strategia Europa 2020 consistente nel ridurre il numero di cittadini europei che vivono al di sotto della soglia nazionale di povertà?

26. In che misura il PSR ha contribuito a migliorare l'ambiente e a conseguire l'obiettivo della strategia dell'UE per la biodiversità inteso ad arrestare la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici nonché a ripristinare questi ultimi?

27. In che misura il PSR ha contribuito all'obiettivo della PAC di promuovere la competitività del settore agricolo?

28. In che misura il PSR ha contribuito all'obiettivo della PAC di garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali e un'azione per il clima?

29. In che misura il PSR ha contribuito all'obiettivo della PAC di realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresa la creazione e il mantenimento dell'occupazione?

30. In che misura il PSR ha contribuito a stimolare l'innovazione?

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2531, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1.

ALLEGATO VI

Principali elementi dei documenti di supporto tecnico per il sistema di monitoraggio e valutazione

Uno degli elementi fondamentali del sistema di monitoraggio e valutazione per lo sviluppo rurale è il supporto tecnico fornito agli Stati membri, ai valutatori e ad altri soggetti interessati alla valutazione per creare una capacità di valutazione e migliorare la qualità e la coerenza delle attività svolte in quest'ambito. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elabora documenti di supporto tecnico che riguardano i seguenti argomenti:

1. Schede per ciascuno degli indicatori comuni, che includono una definizione dell'indicatore; il nesso con la logica d'intervento; l'unità di misura; il metodo usato per ottenere valori; i dati richiesti e le fonti dei dati; informazioni sulla raccolta di dati, incluso l'organismo responsabile e la frequenza della raccolta. i requisiti in materia di relazioni.

2. Orientamenti metodologici per aiutare Stati membri e valutatori a conformarsi ai requisiti del sistema di monitoraggio e valutazione, che includano i suoi diversi elementi, tra cui metodi e strategie di valutazione, nonché assistenza su questioni specifiche quali la valutazione dello sviluppo locale di tipo partecipativo.

3. Orientamenti per la valutazione ex ante del PSR, che includano la finalità di tale valutazione, il processo e i ruoli degli attori coinvolti nonché la portata dell'esercizio di valutazione e forniscano un sostegno metodologico su metodi e approcci adeguati e una serie di modelli indicativi.

4. Orientamenti per l'elaborazione dei piani di valutazione che illustrino la finalità e i benefici di tali piani, gli elementi da includere nonché raccomandazioni sulle procedure adeguate per redigerli. Gli orientamenti includono considerazioni legate alla governance e all'attuazione nonché modelli indicativi per i vari aspetti dell'esercizio di valutazione.

5. Orientamenti sull'uso e l'introduzione di indicatori indiretti, rivolti in particolare ai PSR regionali, che descrivano le finalità e caratteristiche di tali indicatori e identifichino i dati e i metodi che potrebbero essere utilizzati quando è necessario farvi ricorso.

6. Orientamenti sul piano di indicatori che indichino gli elementi da includere, le norme da applicare e i modelli di tabelle.

7. Orientamenti sul monitoraggio che indichino gli elementi da includere nelle relazioni annuali sull'attuazione, le norme da applicare e i modelli di tabelle.

8. Orientamenti sulla valutazione dei valori per gli indicatori di risultato complementari, che includano l'identificazione della popolazione destinataria dei progetti, le strategie di campionamento, le metodologie adeguate, le fonti dei dati e le tecniche di valutazione.

9. Orientamenti sulla valutazione dell'impatto dei PSR, che includano le finalità e l'uso degli indicatori d'impatto, i collegamenti tra la politica di sviluppo rurale e altre politiche e i fattori che incidono sui valori degli indicatori di impatto, nonché i metodi proposti per stimare l'effetto netto degli interventi di sviluppo rurale.

10. Orientamenti sulle risposte da fornire al questionario valutativo comune per lo sviluppo rurale, compresi i nessi con la logica di intervento e gli indicatori comuni, e proposta di ulteriori dati, criteri di giudizio e approcci possibili che potrebbero essere utilizzati per rispondere alle domande.

11. Orientamenti sulla valutazione ex post dei programmi di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 che indichino le finalità, le procedure e la portata dell'esercizio, fornendo un sostegno metodologico e individuando le buone pratiche, compresi modelli indicativi per i vari aspetti dell'esercizio di valutazione.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2531, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1.

ALLEGATO VII

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/1997, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/1009, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/73 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1227)

Struttura e contenuto delle relazioni annuali sull'attuazione (di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

1. Principali informazioni sull'attuazione del programma e sulle sue priorità

a) Dati finanziari

Dati relativi all'esecuzione finanziaria che forniscano, per ciascuna misura e per ciascun aspetto specifico, una dichiarazione delle spese sostenute e dichiarate nelle dichiarazioni di spesa. Tali dati devono coprire il totale delle spese pubbliche nonché le rettifiche e i recuperi finanziari realizzati dagli Stati membri nel corso dell'anno civile precedente.

b) Indicatori comuni e specifici per programma e valori obiettivo quantificati

Informazioni sull'esecuzione del PSR quale misurata sulla base di indicatori comuni e specifici, nonché sui progressi compiuti in relazione agli obiettivi fissati per ciascun aspetto specifico e sui risultati realizzati rispetto a quelli pianificati secondo quanto indicato nel piano di indicatori. A partire dalla relazione annuale di attuazione da presentare nel 2017, i progressi realizzati con riguardo ai target intermedi e finali stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (tabella F). Ulteriori informazioni sulla fase di esecuzione del PSR sono fornite mediante i dati sugli impegni finanziari per misura e per aspetto specifico, insieme ai progressi previsti verso i target finali.

Tabelle:

- Tabella A: Spese impegnate per misura e per aspetto specifico, con indicazione distinta di tali informazioni per le risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013;

- Tabella B: Indicatori di prodotto realizzati per misura e per aspetto specifico

- Tabella C: Ripartizione per prodotti e misure pertinenti, in funzione del tipo di zona, del genere e/o dell'età, in funzione dell'operazione per le operazioni che contribuiscono all'integrazione dei cittadini di paesi terzi, in funzione dell'operazione e del tipo di sostegno per le operazioni a sostegno dell'attenuazione dell'impatto della crisi di COVID-19 e delle azioni di ripresa e in funzione dell'operazione e del tipo di sostegno per le operazioni a sostegno dell'attenuazione dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina e delle azioni di ripresa.

- Tabella D: Progressi verso gli obiettivi

- Tabella E: Monitoraggio delle misure transitorie

- Tabella F: Conseguimento degli indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

2. I progressi nell'attuazione del piano di valutazione devono essere presentati come segue:

a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la loro giustificazione.

b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione).*

c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione).*

d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online.

e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni.

f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione).*

g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione).*

* Deve essere fatto riferimento al piano di valutazione, descrivendo le eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

3. Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate

Descrizione delle disposizioni adottate dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma, in particolare per quanto concerne i problemi incontrati nella gestione del programma e le eventuali misure correttive adottate, in particolare in risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione.

4. Misure adottate per il rispetto dei requisiti relativi all'assistenza tecnica e alla pubblicità

a) Qualora sia stato fatto ricorso all'assistenza tecnica prevista per l'istituzione e il funzionamento della RRN, la relazione descrive le azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione.

b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del presente regolamento).

5. Misure adottate per adempiere alle condizionalità ex ante (nel 2017 e nel 2016, ove del caso)

Descrizione delle azioni adottate per priorità/aspetto specifico/misura per ottemperare alle condizionalità ex ante generali e a quelle connesse a priorità che non siano soddisfatte o siano solo parzialmente soddisfatte al momento dell'adozione del PSR. Occorre fare riferimento ai criteri che non erano stati affatto o erano stati solo parzialmente rispettati, a qualsiasi strategia, atto legislativo o altro documento pertinente, compresi i riferimenti alle sezioni e agli articoli pertinenti, e agli organi responsabili dell'esecuzione. Ove del caso, gli Stati membri possono fornire chiarimenti o informazioni aggiuntive a complemento di tale descrizione.

6. Descrizione dell'attuazione dei sottoprogrammi

Le RAE presentate nel 2017 e nel 2019 contengono anche informazioni sull'attuazione misurata con indicatori comuni e specifici, in particolare sui progressi compiuti con riguardo agli obiettivi definiti nel piano di indicatori del sottoprogramma, nonché sui risultati ottenuti e sulle spese effettuate rispetto ai risultati e alle spese previsti nel sottoprogramma.

7. Valutazione delle informazioni e dei progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma

Le RAE da presentare nel 2017 e 2019 comprendono altresì le seguenti informazioni risultanti dalle attività di valutazione:

comunicazione e quantificazione dei risultati del programma, in particolare tramite una valutazione degli indicatori di risultato complementari nonché le risposte alle domande pertinenti del questionario valutativo.

Le RAE presentate nel 2019 comprendono altresì le seguenti informazioni risultanti dalle attività di valutazione:

relazione sui progressi ottenuti in vista del conseguimento degli obiettivi del programma e sul suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tramite, tra l'altro, la valutazione del contributo netto del programma ai cambiamenti nei valori degli indicatori d'impatto della PAC, nonché le risposte alle domande pertinenti del questionario valutativo.

8. Attuazione di azioni per tenere conto dei principi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013

Le RAE da presentare nel 2017 e 2019 comprendono altresì le seguenti informazioni:

a) Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione (articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Valutazione delle azioni intraprese affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione.

b) Sviluppo sostenibile (articolo 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Valutazione delle azioni intraprese affinché gli obiettivi dei fondi SIE e l'attuazione del FEASR siano perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 91, paragrafo 1, del trattato, tenendo conto del principio "chi inquina paga".

Sono inoltre fornite informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi ai cambiamenti climatici (localizzazione cambiamenti climatici).

c) Il ruolo dei partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nell'attuazione del programma

Valutazione delle azioni intraprese al fine di garantire che i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 siano coinvolti nella preparazione delle relazioni intermedie e durante tutta l'attuazione dei programmi, in particolare tramite la partecipazione ai comitati di sorveglianza per i programmi conformemente all'articolo 48 del medesimo regolamento e alle attività della RRN.

9. Progressi realizzati nel garantire un approccio integrato

Le RAE presentate nel 2019 comprendono altresì le seguenti informazioni:

descrizione dei progressi realizzati nel garantire un approccio integrato all'uso del FEASR e di altri strumenti finanziari dell'Unione a sostegno dello sviluppo territoriale delle zone rurali, anche attraverso strategie di sviluppo locale.

10. Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari (articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Le RAE comprendono inoltre, in allegato:

una relazione specifica concernente le operazioni che comportano strumenti finanziari. Il contenuto di tale relazione è fissato all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e deve essere trasmesso tramite il modello previsto per i fondi SIE.