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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

CIRCOLARE 18 luglio 2014, n. 14

G.U.R.S. 1 agosto 2014, n. 31

Autorizzazione ai sensi del comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 63 del 2008. Legge regionale 23 giugno 2014, n. 14, art. 2.

AI DIRIGENTI DELLE STRUTTURE INTERMEDIE CENTRALI E PERIFERICHE

AI DIRIGENTI DELLE UNITA'OPERATIVE CENTRALI E PERIFERICHE

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

AI SINDACI DEI COMUNI DELLA SICILIA

e, p.c.

AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE

Com'è noto l'autorizzazione (nulla-osta) rilasciata dal Soprintendente ai beni culturali deriva dalla originaria formulazione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 ottobre 1940, n. 234, recante "Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali" che così recitava "L'autorizzazione vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione". Sin dalla sua originaria formulazione appare chiaro come il legislatore abbia voluto legare il concetto di durata, intesa come periodo di validità, fissata in anni cinque a far data dal rilascio, alla "esecuzione" delle opere oggetto di autorizzazione.

Il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2004, S.O. n. 28) all'art. 146, come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 63 del 2008 norma l'autorizzazione ed al comma 4° testualmente recita "Omissis...

L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Omissis". Tale comma è stato modificato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011, poi dall'art. 39, comma 1, lettera b), legge n. 98 del 2013, poi dall'art. 3-quater, comma 1, legge n. 112 del 2013, ed in fine modificato dall'art. 12, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 83 del 2014. Anche la formulazione di tale comma, come appare di tutta evidenza, lega l'efficacia dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori che devono, di norma, essere iniziati e completati, entro i cinque anni di validità a far data da quella in cui acquista efficacia il titolo edilizio (concessione e/o autorizzazione edilizia). Nel solo caso in cui, per cause non dipendenti dall'intestatario-richiedente del titolo autorizzativo, i lavori siano stati iniziati ma non completati, entro i cinque anni ora detti, allora i lavori possono essere utilmente conclusi entro l'anno successivo la scadenza del quinquennio, spostandone così la validità a sei anni complessivi. Per quanto sopra detto, quindi, la validità dell'autorizzazione deve intendersi di anni cinque dalla data di acquisizione di efficacia del titolo edilizio; entro tale periodo i lavori devono essere pertanto iniziati e conclusi. L'autorizzazione è ovviamente da riferirsi alle opere così come previste nel progetto presentato unitamente alla richiesta di autorizzazione originaria o come da prescrizioni al progetto contenute nello stesso provvedimento di autorizzazione. Ogni eventuale variazione apportata, sia in corso d'opera che successivamente alla ultimazione dei lavori, dovrà pertanto essere debitamente autorizzata. Nel caso di opere così dette "stagionali", soggette cioè a montaggio e smontaggio, l'autorizzazione dovrà essere nuovamente rilasciata precedentemente alla successiva nuova realizzazione di montaggio. Nel caso di opere da realizzare su suoli demaniali per i quali suoli sia stato rilasciato titolo di concessione onerosa, l'autorizzazione de quo avrà validità pari alla durata della concessione demaniale purché le opere siano state realizzate, cioè iniziate e completate, nell'arco di tempo massimo dei cinque anni come prima riportato, fatta salva la necessità che alle stesse non venga apportata alcuna modifica rispetto al progetto originario e per il quale era stata rilasciata autorizzazione.

Anche in questo caso, ovviamente, ogni modificazione al progetto originario dovrà essere assoggettata a nuova autorizzazione. Il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana s.g. n. 186 del 9 agosto 2013) coordinato con legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana s.g. n. 236 dell'8 ottobre 2013) all'art. 3 quater, comma 2, aggiunge all'art. 30, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 il periodo che così recita: "È altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" e cioè dalla data del 9 ottobre 2013 giorno successivo alla pubblicazione. La legge regionale 23 giugno 2014 di fatto recepisce tale ultimo dispositivo legislativo statale, infatti al comma 2 dell'art. 2 così recita: "È altresì prorogato di 3 anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge" che è stata pubblicata in data 27 giugno 2014 in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 26, parte prima.

Le Soprintendenze si adegueranno ai chiarimenti dispositivi come sopra riportati.

La presente circolare sarà trasmessa alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la sua pubblicazione.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana: GIGLIONE