
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
CIRCOLARE 18 giugno 2014, n. 4
G.U.R.S. 4 luglio 2014
Servizi socio-educativi 0-3 anni. Indirizzi per l'iscrizione all'albo regionale e per l'accreditamento dei distretti sociosanitari.
AI DISTRETTI SOCIO-SANITARI DELLA REGIONE SICILIA
e, p.c.
ALL'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI ED IL LAVORO
AL PROGRAM MANAGER - PAC VICEPREFETTO D.SSA MARIA ROSA TRIO
ALL'A.N.C.I. SICILIA
L'implementazione dei servizi di cura a sostegno delle famiglie costituisce una priorità strategica per favorire la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e per aumentare la coesione sociale, soprattutto favorendo l'inserimento delle donne nel mercato del lavoro.
Su questo tema si esprime la stessa comunicazione della Commissione europea n. 66 del 17 febbraio 2011 "Educazione e cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori" che, a proposito della educazione e della cura della prima infanzia (Early Childhood Education and Care), cita che tali iniziative di alta qualità "consentono parimenti ai genitori di conciliare meglio responsabilità familiari e professionali, incoraggiando in tal modo l'occupabilità".
Vanno in questa direzione i numerosi programmi avviati in sede nazionale e regionale (P.A.C. - Obiettivi di Servizio - FESR) volti ad ampliare l'offerta complessiva dei servizi 0-3 anni, favorendone il riequilibrio territoriale, rafforzando i servizi già attivati o creandone nuovi laddove ancora inesistenti o poco diffusi.
I mutamenti sociali che hanno investito la famiglia e la società hanno determinato un cambiamento radicale nella cura ed educazione dei figli e fatto emergere bisogni differenziati a secondo delle proprie condizioni di vita familiare, sociale ed economica.
La rete degli asili nido e di tutti i servizi integrativi non va più vista nell'ottica semplicistica di erogatrice di prestazioni di cura ed assistenza ma anche come sistema di servizi orientati al nucleo genitoriale: gli adulti devono recuperare la loro funzione educativa che esalta il valore della "genitorialità sociale" e della "genitorialità partecipata" dei servizi educativi.
Partendo dal concetto fondamentale che la famiglia è risorsa vitale per la società e costituisce il tessuto fondamentale della comunità locale, i servizi per la prima infanzia vanno ricondotti nell'ambito delle "politiche a sostegno per e con le famiglie".
Il sistema di servizi socio-educativi che la Regione intende promuovere persegue i seguenti obiettivi:
- potenziare i servizi 0-3 anni garantendo l'accesso e riducendo le liste d'attesa;
- migliorare la qualità dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia;
garantire la sicurezza con la messa a norma e la piena fruibilità degli edifici adibiti ai servizi per la prima infanzia;
- introdurre ed implementare sul territorio locale nuovi servizi denominati "servizi integrativi" che garantiscano maggiore flessibilità e rispondano al contempo alle esigenze di sostenibilità economica;
- valorizzare le esperienze degli asili nido e di tutti gli altri servizi educativi per bambini 0-3 anni.
In questa prospettiva è necessario consolidare la centralità dell'asilo nido, ma al contempo diffondere tipologie di servizio in grado di offrire nuove risposte alle mutate esigenze familiari. Ciò permetterà di arricchire il panorama dei servizi tradizionali già esistenti con un ventaglio di offerte che vanno a costruire un sistema integrato di servizi, in osservanza anche al dettato della legge quadro n. 328/00.
Secondo quest'ottica, nelle more dell'approvazione del ddl "Sistema socio-educativo integrato per la prima infanzia", già inoltrato all'organo legislativo regionale, l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha ritenuto necessario ampliare le tipologie di offerta dei servizi rivolti alla prima infanzia introducendo, con il D.P. n. 126 del 2013 oltre ai nidi di infanzia, anche dei servizi integrativi, quali spazi gioco per bambini e centri per bambini e famiglie, così come già individuati dal Nomenclatore regionale dei servizi sociali.
L'obiettivo è quello di creare un sistema integrato dei servizi socio-educativi, caratterizzato da strutturazioni ed articolazioni diverse in ragione degli effettivi bisogni espressi dalle famiglie, nonché delle diverse realtà locali e della sostenibilità del servizio stesso. Integrato, quindi sia da un punto di vista delle differenti tipologie, sia per la provenienza delle singole unità di offerta e, quindi:
a) servizi a titolarità comunale, sia a gestione diretta che indiretta;
b) servizi a titolarità del privato sociale - no profit.
Su questa tematica si era già espressa la legge regionale n. 22/86 di Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia che, in assenza di una normativa specifica e di settore per questi servizi, se si eccettua la legge regionale n. 41/1979 afferente all'istituzione del servizio di asilo nido, continua oggi a regolarli. Infatti tale legge prevede all'art. 20 che i comuni singoli od associati, per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali, possano stipulare convenzioni con enti iscritti nell'albo regionale previsto dall'art. 26, ovvero enti assistenziali del privato sociale.
Inoltre lo stesso art. 26 ribadisce la centralità degli standards strutturali e organizzativi regionali quale condizione necessaria per l'iscrizione all'albo e, quindi, per la possibilità di stipulare convenzioni e attivare rapporti economici con i comuni e gli altri enti pubblici.
In assenza di una legge di settore, gli standards strutturali e organizzativi adottati in sede regionale prima con il D.P.R.S. 29 giugno 1988 e poi con il recente D.P. n. 126 del 2013 costituiscono una garanzia della qualità, per così dire, "minima", non derogabile, ma piuttosto rafforzata con specifici criteri di qualità che ciascun distretto potrà dettare nella fase di accreditamento dei servizi.
Attraverso il doppio binario dell'iscrizione all'albo regionale e dell'accreditamento in ambito distrettuale/comunale è necessario da parte degli enti locali fissare un quadro di regole quanti-qualitative comuni che rappresentino il primo presupposto per il sistema offerto, a garanzia prima di tutto delle famiglie beneficiarie.
Il PAC Piano di azione e coesione servizi di cura per la prima infanzia, nelle regole e criteri di accesso previsti per il primo piano di riparto delle risorse dedicate e nelle successive linee guida alla compilazione delle progettualità, ha individuato alcuni interventi strettamente connessi al rapporto pubblico-privato (acquisto posti, convenzionamento e previsione di voucher per le famiglie) subordinando la loro ammissibilità alla presenza di una normativa regionale specifica per i servizi per la prima infanzia che preveda un sistema di governance territoriale mediante l'individuazione di un procedimento di autorizzazione/accreditamento dei servizi o, comunque, l'esistenza di un analogo meccanismo a livello territoriale, preferibilmente distrettuale o comunale (punto 5 lett. b), c), e) delle regole e criteri di accesso e punto 3.3 delle linee guida). Ciò, naturalmente, in coerenza e nel rispetto delle normative e i regolamenti esistenti in ciascuna regione. Di conseguenza le modalità di accreditamento distrettuale o comunale da adottare in via provvisoria con accordo di programma nelle more della definizione di apposito regolamento devono tenere conto sia delle tipologie di servizio previste e dei rispettivi standards strutturali e organizzativi (D.P. n. 126/2013) sia di quanto espressamente indicato per quanto concerne le caratteristiche dei soggetti (privato sociale) nonché il percorso (iscrizione all'albo regionale per la formalizzazione dei rapporti economici con i soggetti e richiamo agli standards previsto dalla legge regionale n. 22/86 - artt. 20 e 26).
Pertanto, in sintonia con quanto sopra e in applicazione della legge regionale n. 22/86, i servizi socio-educativi possono essere gestiti direttamente dal distretto sociosanitario o dall'ente locale, oppure essere dati in concessione o acquistati presso gli enti no profit operanti sul territorio.
Poiché i soggetti no profit per operare in convenzione con l'ente pubblico devono essere iscritti all'albo regionale (sezione minori, tipologia di riferimento), si ritiene necessario ribadire ai territori alcuni adempimenti per avviare la rete dei servizi socio-educativi dati in concessione, ciò al fine di evitare in questa fase delicata di avvio dei servizi, eventuali dubbi o errori nell'individuazione dell'offerta.
Regole operative
Come sopra riportato, il distretto socio-sanitario o il comune può gestire i servizi socio-educativi o direttamente o indirettamente.
La prima fattispecie si verifica quando il distretto socio-sanitario/comune dispone di immobili e personale (per numero e profili professionali) adeguati per la gestione del servizio che intende avviare; ovviamente in questo caso va verificata, da parte degli uffici comunali e dell'ASP, la conformità del servizio programmato rispetto ad una delle tipologie previste nel citato D.P. n. 126 del 2013.
In questa ipotesi non è richiesta l'iscrizione all'albo regionale, stante che lo stesso è previsto solo per gli enti no profit.
Nel caso in cui il distretto socio-sanitario/comune, pur disponendo dell'immobile, intenda avvalersi del privato sociale per la gestione, dopo aver verificato l'idoneità dell'immobile che intende utilizzare rispetto agli standard strutturali disposti dalla Regione, deve avviare una procedura di gara per individuare l'ente a cui affidare il servizio.
Appare evidente che in questa ipotesi l'ente pubblico non può chiedere, in fase di gara, ai concorrenti il possesso dell'iscrizione all'albo regionale, in quanto l'ente no profit per chiedere l'iscrizione all'albo regionale deve già poter disporre dell'immobile; in questa ipotesi dunque l'iscrizione all'albo regionale potrà essere avviata dall'ente vincitore della procedura di gara e assegnatario della gestione del servizio.
L'avvio di quest'ultimo sarà consentito soltanto dopo l'avvenuta iscrizione dell'ente no profit all'albo regionale.
E' evidente che in questo caso il comune per individuare l'ente a cui affidare il servizio in concessione dovrà prevedere dei criteri diversi da quelli dell'iscrizione, ma in grado di consentire la valutazione sull'affidabilità dell'ente e sulla qualità del servizio che si intende offrire (attività previste nello statuto, anni di costituzione dell'ente, esperienze già maturate, professionalità disponibili, situazione finanziaria, ecc.).
Un'altra ipotesi, la più diffusa sul territorio regionale, è quella in cui il comune non dispone in modo adeguato dei servizi socio-educativi, non ha propri immobili da utilizzare in tal senso e decida dunque di avvalersi del privato sociale operante nel settore.
In questo caso può decidere di convenzionarsi con servizi già presenti nel proprio territorio, anche acquistando posti, previo accreditamento degli enti in uno specifico albo, distrettuale o comunale, strumento necessario per l'utilizzo di voucher di servizio da assegnare al beneficiario finale (famiglia) e da "spendere" in uno degli enti accreditati dal distretto o dal comune.
Come detto tale convenzione va intesa quale rapporto giuridico-economico tra le parti, pubblico e privato sociale, che riguarda, ad esempio per gli interventi previsti dal PAC Infanzia, quelli di cui alla tavola 6 delle linee guida di compilazione punti 2 "Acquisto di posti utente per servizi educativi in strutture convenzionate" e 3 "Sostegno alle famiglie/Contributo al sistema dei buoni servizio" (sia per servizi di asilo nido e micro nido a titolarità privata sia per servizi integrativi sempre a titolarità privata). È opportuno sottolineare che i servizi integrativi per la prima infanzia sono stati già definiti con il predetto D.P. n. 126/2013 e riguardano esclusivamente lo spazio gioco e il centro per bambini e famiglie così come declinati e meglio precisati nel decreto.
Uno dei requisiti obbligatori per l'accreditamento a livello distrettuale/comunale è quello dell'iscrizione all'albo regionale, di cui sopra detto.
Poiché con il D.P. n. 126 del 2013 la Regione ha innovato gli standard strutturali e organizzativi per i servizi per la prima infanzia, è emersa da parte degli enti no profit la difficoltà di poter disporre in tempi brevi del decreto di iscrizione all'albo regionale.
Pertanto, al fine di utilizzare pienamente le risorse del Piano di azione e coesione destinate ai servizi socio-educativi, considerata la tempistica prevista dal Ministero dell'interno per la definizione delle istruttorie, si ritiene che i distretti in questa prima fase di definizione delle procedure possano consentire l'accreditamento a livello distrettuale anche a quegli enti no profit, che possano dimostrare di aver già avviato presso gli uffici regionali la procedura di iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 26 della legge regionale n. 22/86, fermo restando che l'utilizzo dell'ente sarà possibile solo ad avvenuta iscrizione al suddetto albo.
Questa "deroga a termine" consente al distretto/comune di avere comunque una mappatura sui diversi servizi presenti sul territorio e potenzialmente fruibili da parte del cittadino.
In termini pratici il distretto/comune in fase di accreditamento potrebbe richiedere all'ente un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiari il possesso dei requisiti strutturali e organizzativi rispetto al servizio per il quale si accredita, nonché una comunicazione con la quale dichiari l'avvenuta richiesta alla Regione dell'iscrizione all'albo regionale.
A conclusione delle indicazioni sopra riportate, si sollecitano tutti i comuni a rafforzare la rete dei servizi socio-educativi presenti in Sicilia, utilizzando sul piano finanziario gli stanziamenti previsti in sede nazionale e regionale e valorizzando la molteplicità di esperienze maturate nel settore, le professionalità presenti sul territorio regionale e la capacità delle famiglie di partecipare attivamente al buon andamento dei servizi pubblici.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nella pagina web del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali.
Il dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali: BULLARA