
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 giugno 2014
G.U.R.I. 26 giugno 2014, n. 146
Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005.
TESTO COORDINATO (al D.M. Economia e Finanze 4 dicembre 2020 e con annotazioni alla data 21 maggio 2021)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli da 2214 a 2220 del codice civile in materia di scritture contabili, nonchè l'art. 2712 dello stesso codice in materia di validità probatoria delle riproduzioni meccanografiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, che istituisce e disciplina l'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, gli articoli 21, 35 e 39, che rispettivamente dettano disposizioni in materia di fatturazione delle operazioni, disposizioni regolamentari concernenti le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività e tenuta e conservazione dei registri e dei documenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;
Visto il regolamento (CEE) del Consiglio del 12 ottobre 1992, n. 2913/92, che istituisce il Codice doganale comunitario, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento CEE del 12 ottobre 1992, n. 2913/92, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge dell'8 agosto 1994, n. 489, recante "Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonchè per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente", e in particolare l'art. 7, comma 4-ter, che fornisce disposizioni in materia di semplificazione di adempimenti e riduzione di sanzioni per irregolarità formali;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema delle dichiarazioni";
Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni, concernente "Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonchè di esecuzione telematica dei pagamenti";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2004 recante "Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e, in particolare, l'art. 21, comma 5, il quale stabilisce che "Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2011, recante "Modalità, limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale all'Agenzia delle entrate";
Visti i decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2013 e 3 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2014, attuativi del codice dell'amministrazione digitale;
Ritenuta la necessità di ridefinire le modalità di attuazione degli obblighi fiscali inerenti ai documenti informatici nonchè alla loro riproduzione su supporti idonei;
Sentito il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
Decreta:
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nei decreti attuativi emanati ai sensi dell'art. 71 del predetto decreto legislativo.
Obblighi da osservare per i documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie
1. Ai fini tributari, la formazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l'esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici, avvengono nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di fatturazione elettronica.
2. I documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno le caratteristiche dell'immodificabilità, dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità, e utilizzano i formati previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dai decreti emanati ai sensi dell'art. 71 del predetto decreto legislativo ovvero utilizzano i formati scelti dal responsabile della conservazione, il quale ne motiva la scelta nel manuale di conservazione, atti a garantire l'integrità, l'accesso e la leggibilità nel tempo del documento informatico.
Conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale
1. I documenti informatici sono conservati in modo tale che:
a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;
b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite in relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle competenti Agenzie fiscali.
2. Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.
3. Il processo di conservazione di cui ai commi precedenti è effettuato entro il termine previsto dall'art. 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489. (1)
In ordine al termine per l'effettuazione del processo di conservazione di cui al comma annotato, si rimanda all'art. 5, comma 16, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Obblighi da osservare per la dematerializzazione di documenti e scritture analogici rilevanti ai fini tributari
1. Ai fini tributari il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogici avviene ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e termina con l'apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalla Agenzie fiscali. La conservazione avviene secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente decreto.
2. Ai fini fiscali, la conformità all'originale delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici originali unici, è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle relative regole tecniche.
3. La distruzione di documenti analogici, di cui è obbligatoria la conservazione, è consentita soltanto dopo il completamento della procedura di cui ai precedenti commi.
Obbligo di comunicazione e di esibizione delle scritture e dei documenti rilevanti ai fini tributari
1. Il contribuente comunica che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento.
2. In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Il documento conservato può essere esibito anche per via telematica secondo le modalità stabilite con provvedimenti dei direttori delle competenti Agenzie fiscali.
4. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet istituzionale secondo le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono stabilite, in relazione ai diversi settori d'imposta, specifiche modalità per l'assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari
(modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 28 dicembre 2018 e modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 4 dicembre 2020) (1)
1. L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.
2. Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno di riferimento è effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre mentre il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare è effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre. Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno non superi l'importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento. Qualora l'importo dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell'anno, complessivamente considerato, non superi l'importo di 250 euro, il pagamento dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento. Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta dovuta, mettendo l'informazione a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, con le modalità telematiche di cui al comma 2-bis, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre; il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate dall'Agenzia delle entrate, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo procede, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati. Per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio nel secondo trimestre solare dell'anno, il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, può procedere alla variazione dei dati comunicati entro il 10 settembre dell'anno di riferimento. In assenza di variazioni da parte del contribuente, si intendono confermate le integrazioni effettuate. L'Agenzia delle entrate rende noto al cedente o prestatore, o all'intermediario delegato, in modalità telematica, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta nonchè delle integrazioni di cui al periodo precedente, come eventualmente variate dal contribuente. Detto termine è prorogato al 20 settembre dell'anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio nel secondo trimestre solare dell'anno. Il pagamento dell'imposta dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio può essere effettuato per l'ammontare calcolato dall'Agenzia mediante il servizio presente sul sito dell'Agenzia medesima, nell'area riservata del soggetto passivo IVA, con addebito su conto corrente bancario o postale. Resta salva la possibilità di effettuare il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità telematiche. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo riportano specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.
2-bis. Le modalità tecniche per l'effettuazione delle integrazioni delle fatture inviate tramite il Sistema di interscambio da parte dell'Agenzia delle entrate, nonchè le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all'imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.
3. L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 4 dicembre 2020, di modifica del presente, le disposizioni dello stesso decreto si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021.
Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2004.
3. Le disposizioni di cui al decreto 23 gennaio 2004 continuano ad applicarsi ai documenti già conservati al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
4. I documenti conservati in osservanza delle regole tecniche di cui al comma 3 possono essere riversati in un sistema di conservazione elettronico tenuto in conformità delle disposizioni del presente decreto.
5. La sottoscrizione dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari, per i quali è prevista la trasmissione alle Agenzie fiscali, avviene mediante apposizione della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle Agenzie fiscali.
Roma, 17 giugno 2014
Il Ministro: PADOAN