
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2025/26.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 668/2014 DELLA COMMISSIONE, 13 giugno 2014
G.U.U.E. 19 giugno 2014, n. L 179
Modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2022/892)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2025/26.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 26 giugno 2014
Applicabile dal: 26 giugno 2014
______________________________________________________________________
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2025/26.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 11, paragrafo 3, l'articolo 12, paragrafo 7, secondo comma, l'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 22, paragrafo 2, l'articolo 23, paragrafo 4, secondo comma, l'articolo 44, paragrafo 3, l'articolo 49, paragrafo 7, secondo comma, l'articolo 51, paragrafo 6, secondo comma, l'articolo 53, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 54, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (2) e il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (3). Il regolamento (UE) n. 1151/2012 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione. Per garantire il corretto funzionamento dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari nel nuovo quadro giuridico, è opportuno adottare determinate norme mediante tali atti. Le nuove norme dovrebbero sostituire le modalità di applicazione stabilite dal regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (4), e dal regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione, del 18 ottobre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (5). Detti regolamenti sono abrogati dal regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari.
2) Per fare in modo che gli operatori e i consumatori di tutti gli Stati membri siano in grado di leggere e comprendere le denominazioni e le diciture che figurano sui prodotti, è opportuno stabilire norme specifiche in merito ai caratteri linguistici da usare per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e alla traduzione delle diciture che accompagnano le specialità tradizionali garantite.
3) E' opportuno che la zona geografica delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette sia delimitata nel disciplinare di produzione in modo chiaro e dettagliato così da non presentare ambiguità, per consentire ai produttori, alle autorità competenti e agli organismi di controllo di basarsi su dati certi e affidabili.
4) Dovrebbe essere previsto l'obbligo di includere nei disciplinari dei prodotti di origine animale, i cui nomi sono registrati come denominazioni di origine protette, norme dettagliate sull'origine e sulla qualità dei mangimi, al fine di garantire una qualità uniforme del prodotto e armonizzare la redazione di tali norme.
5) Nel disciplinare delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dovrebbero essere incluse le misure adottate per garantire che il prodotto è originario della zona geografica delimitata, come specificato all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Dette misure devono essere chiare e dettagliate per consentire la tracciabilità del prodotto, delle materie prime, dei mangimi e di altri elementi provenienti dalla zona geografica delimitata.
6) Per quanto riguarda le domande di registrazione di una denominazione o di approvazione di una modifica che riguardano prodotti distinti, è necessario definire i casi in cui prodotti recanti la stessa denominazione registrata sono considerati prodotti distinti. Al fine di evitare che prodotti che non soddisfano i requisiti per ottenere la denominazione di origine e l'indicazione geografica di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 siano commercializzati con una denominazione registrata, è necessario dimostrare che i requisiti per la registrazione sono soddisfatti per ogni singolo prodotto oggetto di una domanda.
7) Esigere che il confezionamento di un prodotto agricolo o alimentare o che le operazioni attinenti alla sua presentazione, come l'affettatura o la grattugiatura, possano avere luogo solo all'interno di una zona geografica delimitata costituisce una restrizione della libera circolazione delle merci e della libera prestazione di servizi. Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tali restrizioni possono essere imposte solo se sono necessarie, proporzionate e atte a salvaguardare la reputazione dell'indicazione geografica o della denominazione di origine. Come stabilito all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1151/2012, tali restrizioni devono essere motivate con argomenti specifici al prodotto.
8) Per il corretto funzionamento del sistema, è opportuno specificare le procedure relative alle domande di registrazione, di opposizione, di modifica e di cancellazione.
9) Per garantire l'uniformità e l'efficienza delle procedure, è opportuno fornire i moduli da utilizzare per le domande di registrazione, di opposizione, di modifica e di cancellazione, e i moduli per la pubblicazione dei documenti unici per le denominazioni registrate anteriormente al 31 marzo 2006.
10) Ai fini della certezza del diritto, è opportuno specificare chiaramente i criteri per individuare la data di presentazione di una domanda di registrazione e di una domanda di modifica.
11) E' opportuno fissare un limite alla lunghezza dei documenti unici per snellire il processo e per esigenze di normalizzazione.
12) Per esigenze di normalizzazione dovrebbero essere adottate norme specifiche sulla descrizione del prodotto e sul metodo di produzione. Al fine di consentire un esame agevole e rapido delle domande di registrazione di una denominazione o di approvazione di una modifica, la descrizione del prodotto e del metodo di produzione dovrebbe contenere solo elementi pertinenti e comparabili. E' opportuno evitare ripetizioni, requisiti impliciti e parti ridondanti.
13) Ai fini della certezza del diritto, è opportuno fissare i termini applicabili alla procedura di opposizione e stabilire i criteri per individuare le date di decorrenza degli stessi.
14) Ai fini della trasparenza, è opportuno che le informazioni relative alle domande di modifica e alle richieste di cancellazione da pubblicare ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 siano esaustive.
15) Per motivi di razionalizzazione e di semplificazione, la trasmissione delle domande, delle informazioni e dei documenti dovrebbe essere ammessa esclusivamente in forma elettronica.
16) E' opportuno definire norme sull'uso dei simboli e delle indicazioni figuranti sui prodotti commercializzati come denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette o specialità tradizionali garantite, comprese le versioni linguistiche appropriate da utilizzare.
17) E' opportuno chiarire le norme sull'uso delle denominazioni registrate in associazione con i simboli, le indicazioni o le abbreviazioni corrispondenti di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 6, e all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (EU) n. 1151/2012.
18) Al fine di garantire una protezione uniforme delle indicazioni, delle abbreviazioni e dei simboli e per sensibilizzare l'opinione pubblica sui regimi di qualità dell'Unione, dovrebbero essere fissate norme sull'uso delle indicazioni, delle abbreviazioni e dei simboli nei mezzi di comunicazione e sul materiale pubblicitario relativo ai prodotti ottenuti in conformità dei corrispondenti regimi di qualità.
19) Ai fini della trasparenza e della certezza del diritto, è opportuno adottare norme sulla forma e il contenuto del registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.
20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 343 del 14.12.2012.
GU L 93 del 31.3.2006.
GU L 93 del 31.3.2006.
GU L 369 del 23.12.2006.
GU L 275 del 19.10.2007.
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Norme specifiche relative alla denominazione
1. Il nome di una denominazione di origine protetta, di un'indicazione geografica protetta o di una specialità tradizionale garantita è registrato nella sua grafia originale. Quando la grafia originale non è in caratteri latini, insieme alla denominazione nella grafia originale è registrata una trascrizione in caratteri latini.
2. Nel caso in cui la denominazione di una specialità tradizionale garantita è accompagnata dall'affermazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e detta affermazione deve essere tradotta nelle altre lingue ufficiali, le traduzioni figurano nel disciplinare.
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Delimitazione della zona geografica
Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, la zona geografica deve essere delimitata in modo preciso e univoco, facendo riferimento nella misura del possibile a confini fisici o amministrativi.
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Norme specifiche relative ai mangimi
Il disciplinare di un prodotto di origine animale il cui nome è registrato come denominazione di origine protetta contiene norme dettagliate sull'origine e la qualità dei mangimi.
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Prova dell'origine
1. Il disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta contiene le procedure che gli operatori devono istituire per fornire gli elementi relativi alla prova dell'origine per quanto riguarda il prodotto, le materie prime, i mangimi e gli altri elementi che, secondo il disciplinare, devono provenire dalla zona geografica delimitata.
2. Gli operatori devono poter individuare:
a) il fornitore, la quantità e l'origine di tutte le partite di materie prime e/o di prodotti ricevuti;
b) il destinatario, la quantità e la destinazione dei prodotti forniti;
c) la correlazione fra ogni partita in entrata di cui alla lettera a) e ogni partita in uscita di cui alla lettera b).
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Descrizione di più prodotti distinti
Se la domanda di registrazione di una denominazione o di approvazione di una modifica contiene la descrizione di più prodotti distinti che sono autorizzati a utilizzare la denominazione in questione, il rispetto dei requisiti per la registrazione è dimostrato per ogni prodotto separatamente.
Ai fini del presente articolo, per "prodotti distinti" si intendono prodotti che, sebbene recanti la stessa denominazione registrata, sono differenziati al momento dell'immissione sul mercato o sono considerati come prodotti diversi dai consumatori.
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Procedura per le domande di registrazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/892)
1. Il documento unico di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 contiene le informazioni specificate nell'allegato I del presente regolamento.
Nel documento unico il riferimento alla pubblicazione del disciplinare rimanda alla versione oggetto della proposta.
2. Nel caso in cui la domanda sia presentata alla Commissione da uno Stato membro, il documento unico è redatto utilizzando il modulo disponibile nei sistemi digitali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a).
Nel caso in cui la domanda sia presentata alla Commissione dall'autorità di un paese terzo o da un richiedente stabilito in un paese terzo, il documento unico è redatto a norma del modulo che figura nell'allegato I. Le informazioni in tal modo comunicate possono essere inserite dalla Commissione nei suoi sistemi digitali.
3. Il documento unico è conciso e non supera le 2 500 parole, salvo in casi debitamente giustificati.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche a un documento unico oggetto di una domanda di pubblicazione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014.
5. Il disciplinare di una specialità tradizionale garantita di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012 include le informazioni richieste all'allegato II del presente regolamento. Il disciplinare è redatto utilizzando il modulo che figura in tale allegato.
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Norme specifiche per la descrizione del prodotto e del metodo di produzione
1. Il documento unico per la domanda di registrazione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 identifica il prodotto mediante le definizioni e i criteri comunemente usati per quel prodotto.
La descrizione si concentra sulle specificità del prodotto che reca il nome da registrare, utilizzando unità di misura e termini di confronto comuni o tecnici, tralasciando le caratteristiche tecniche inerenti a tutti i prodotti dello stesso tipo e i relativi obblighi giuridici applicabili a tutti i prodotti di quel tipo.
2. La descrizione del prodotto ai fini della registrazione di una specialità tradizionale garantita di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 riprende esclusivamente le caratteristiche necessarie a identificare il prodotto e le sue caratteristiche specifiche. Nella descrizione non sono ripetuti gli obblighi generali né, in particolare, le caratteristiche tecniche proprie a tutti i prodotti dello stesso tipo e i relativi obblighi giuridici.
Le descrizione del metodo di produzione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 riguarda esclusivamente il metodo di produzione in uso. La descrizione comprende le pratiche tradizionali solo se sono tuttora seguite. E' descritto esclusivamente il metodo necessario per ottenere un prodotto specifico, in modo da permetterne la riproduzione ovunque.
Gli elementi essenziali che comprovano la tradizionalità del prodotto comprendono le principali caratteristiche rimaste invariate nel tempo, corredate di riferimenti precisi e consolidati.
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Domande di registrazione comuni
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/892)
La domanda di registrazione comune di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 è presentata alla Commissione dallo Stato membro interessato o da un gruppo di un paese terzo interessato, direttamente o per il tramite delle autorità del paese terzo. La domanda comune include la dichiarazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), o all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 di tutti gli Stati membri interessati. I requisiti specificati agli articoli 8 e 20 del regolamento (UE) n. 1151/2012 sono rispettati in tutti gli Stati membri e nei paesi terzi interessati.
Lo Stato membro, l'autorità del paese terzo o il richiedente stabilito in un paese terzo che presenta alla Commissione una domanda comune ai sensi del primo comma diventa il destinatario delle notifiche o delle decisioni della Commissione.
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Norme relative alla procedura di opposizione
1. Ai fini dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 la dichiarazione di opposizione motivata è redatta utilizzando il modulo che figura nell'allegato III del presente regolamento.
2. Il periodo di tre mesi di cui all'articolo 51, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, inizia a decorrere dalla data in cui le parti interessate ricevono, per via elettronica, l'invito a trovare un accordo.
3. La notifica di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 e le informazioni da fornire alla Commissione a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sono trasmesse entro un mese dal termine delle consultazioni utilizzando il modulo che figura nell'allegato IV del presente regolamento.
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Domande di modifiche dell'Unione di un disciplinare
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/892)
1. La domanda di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 contiene:
a) il nome protetto cui si riferisce la modifica;
b) il nome e i recapiti del richiedente e una descrizione del suo interesse legittimo;
c) le voci del disciplinare e, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, del documento unico relative alle questioni interessate dalla modifica;
d) per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, la spiegazione del motivo per cui la modifica rientra nella definizione di modifica dell'Unione di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012;
e) la descrizione e i motivi di ciascuna delle modifiche proposte;
f) per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, il documento unico consolidato, nella versione modificata;
g) per le domande presentate da uno Stato membro relative a denominazioni di origine protette e a indicazioni geografiche protette, il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare consolidato, nella versione modificata;
h) per le domande presentate da un paese terzo relative a denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette, la versione consolidata del disciplinare pubblicata oppure il riferimento alla pubblicazione del disciplinare;
i) unicamente per le domande relative a denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche originarie di paesi terzi, la prova che la modifica richiesta soddisfa la normativa sulla protezione delle indicazioni geografiche vigente in detto paese terzo;
j) per le domande relative alle specialità tradizionale garantite, il disciplinare consolidato, nella versione modificata;
k) per tutte le domande presentate da Stati membri, la dichiarazione dello Stato membro attestante che la domanda soddisfa le prescrizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni ivi adottate.
La descrizione e i motivi di cui al primo comma, lettera e), e il documento unico di cui al primo comma, lettera f), non superano le 2 500 parole ciascuno, salvo in casi debitamente giustificati.
2. La domanda di approvazione di una modifica dell'Unione è concisa e non supera le 5 000 parole, salvo in casi debitamente giustificati.
3. La domanda di approvazione di una modifica dell'Unione relativa al disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta di uno Stato membro è redatta utilizzando il modulo disponibile nei sistemi digitali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a). La domanda di approvazione di una modifica dell'Unione relativa al disciplinare di una specialità tradizionale garantita di uno Stato membro è redatta utilizzando il modulo di cui all'allegato VI. Le informazioni in tal modo comunicate possono essere inserite dalla Commissione nei suoi sistemi digitali.
I richiedenti di paesi terzi utilizzano il modulo di cui all'allegato V per una modifica dell'Unione del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta e il modulo di cui all'allegato VI per una modifica dell'Unione del disciplinare di una specialità tradizionale garantita. Le informazioni in tal modo comunicate possono essere inserite dalla Commissione nei suoi sistemi digitali.
4. Il documento unico modificato di una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta e il disciplinare modificato di una specialità tradizionale garantita sono redatti a norma dell'articolo 6. La domanda di modifica dell'Unione per una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta di un paese terzo può includere la versione consolidata del disciplinare anziché il riferimento elettronico al disciplinare pubblicato.
5. Ai fini dell'articolo 53, paragrafo 2, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, in combinato disposto con l'articolo 50, paragrafo 2, di detto regolamento, oltre ai documenti e alle informazioni ivi indicati, nella versione modificata, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la domanda di approvazione di una modifica dell'Unione del disciplinare.
Nel caso in cui la domanda includa dati personali, questi sono pubblicati in quanto parte di detta domanda.
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Comunicazione di una modifica ordinaria
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/892)
1. La comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare a norma dell'articolo 6 ter, paragrafo 2, secondo comma, e dell'articolo 6 ter, paragrafi 3, 7 e 8, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 contiene:
a) il riferimento al nome protetto cui si riferisce la modifica ordinaria;
b) la spiegazione del motivo per cui la modifica rientra nella definizione di modifica ordinaria di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012;
c) la descrizione della modifica approvata, che indica se la modifica comporta una modifica del documento unico;
d) la decisione che approva la modifica ordinaria di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 2, primo comma, e all'articolo 6 ter, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
e) se del caso, il documento unico consolidato, nella versione modificata;
f) il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare consolidato, nella versione modificata.
2. Se è effettuata da uno Stato membro, la comunicazione comprende la dichiarazione di detto Stato membro attestante che la modifica approvata soddisfa le prescrizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni adottate a norma dello stesso.
3. Nel caso delle domande relative a prodotti originari di paesi terzi, la comunicazione delle autorità del paese terzo o del richiedente di un paese terzo avente un interesse legittimo riporta il nome del paese terzo o del richiedente che trasmette la comunicazione e include la prova che la modifica è applicabile nel paese terzo. Essa può includere il disciplinare pubblicato anziché il riferimento elettronico alla sua pubblicazione.
4. La comunicazione di una modifica ordinaria approvata da uno Stato membro è redatta utilizzando il modulo disponibile nei sistemi digitali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a). Per le comunicazioni provenienti da paesi terzi è utilizzato il modulo di cui all'allegato VII. Le informazioni in tal modo comunicate sono inserite dalla Commissione nei suoi sistemi digitali.
5. Ai fini dell'articolo 6 ter, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, il nome dello Stato membro o del paese terzo oppure della persona fisica o giuridica che presenta la comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica è pubblicato in quanto parte della comunicazione.
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Comunicazione di una modifica temporanea
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/892)
1. La comunicazione di una modifica temporanea approvata del disciplinare a norma dell'articolo 6 quinquies, paragrafi da 1 a 4, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 contiene:
a) il riferimento al nome protetto cui si riferisce;
b) la descrizione della modifica temporanea approvata corredata dei motivi che la giustificano, a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012;
c) la decisione delle autorità competenti che riconosce ufficialmente la calamità naturale o che impone misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o i rispettivi riferimenti alla pubblicazione elettronica;
d) la decisione che approva la modifica temporanea o il riferimento alla pubblicazione elettronica.
2. Se è effettuata da uno Stato membro, la comunicazione comprende la dichiarazione di detto Stato membro attestante che la modifica approvata soddisfa le prescrizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni adottate a norma dello stesso.
3. Nel caso delle bevande spiritose originarie di paesi terzi, la comunicazione delle autorità del paese terzo o del richiedente del paese terzo avente un interesse legittimo riporta il nome del paese terzo o del richiedente che trasmette la comunicazione e include la prova che la modifica è applicabile nel paese terzo. Essa può includere la decisione nazionale che approva la modifica temporanea pubblicata anziché il riferimento elettronico al riferimento della pubblicazione.
4. La comunicazione di una modifica temporanea approvata da uno Stato membro è redatta utilizzando il modulo disponibile nei sistemi digitali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a). Per le comunicazioni provenienti da paesi terzi è utilizzato il modulo di cui all'allegato VIII. Le informazioni in tal modo comunicate sono inserite dalla Commissione nei suoi sistemi digitali.
5. Ai fini dell'articolo 6 quinquies, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, il nome dello Stato membro o del paese terzo oppure della persona fisica o giuridica che presenta la comunicazione di una modifica temporanea approvata del disciplinare di una denominazione di origine protetta è pubblicato in quanto parte della comunicazione.
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Cancellazione
1. La richiesta di cancellazione di una registrazione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 è redatta utilizzando il modulo che figura nell'allegato IX del presente regolamento.
Le richieste di cancellazione includono la dichiarazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), oppure all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012.
2. Le informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 comprendono la richiesta di cancellazione debitamente compilata come specificato al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo.
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Comunicazioni fra la Commissione, gli Stati membri, i paesi terzi e altri operatori
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/892)
1. I documenti e le informazioni necessari ai fini dell'applicazione dei capi II e III del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le relative disposizioni sono comunicati alla Commissione con le seguenti modalità:
a) per le autorità competenti degli Stati membri, tramite i sistemi digitali messi a disposizione dalla Commissione, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo;
b) per le autorità competenti e i produttori di paesi terzi nonché per le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, tramite posta elettronica utilizzando i moduli di cui agli allegati da I a IX del presente regolamento.
I principi e i requisiti stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (1) e nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (2) si applicano alle comunicazioni effettuate a norma del primo comma, lettera a).
2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, lettera a), i seguenti documenti sono presentati a mezzo posta elettronica dalle autorità competenti degli Stati membri:
a) la dichiarazione di opposizione motivata di cui all'articolo 9, paragrafo 1;
b) la notificazione del risultato delle consultazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3;
c) la richiesta di cancellazione di cui all'articolo 11;
d) la domanda di registrazione di una specialità tradizionale garantita di cui all'articolo 6, paragrafo 5;
e) la domanda di approvazione di una modifica dell'Unione del disciplinare di una specialità tradizionale garantita di cui all'articolo 10.
3. La Commissione comunica e rende disponibili alle autorità competenti degli Stati membri le informazioni attraverso i sistemi digitali da essa messi a disposizione, a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera a). La Commissione comunica le informazioni nell'ambito delle procedure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), e al paragrafo 2 agli Stati membri, alle autorità competenti e ai gruppi di richiedenti di paesi terzi nonché alle persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 tramite posta elettronica.
4. Per quanto riguarda le comunicazioni tecniche ufficiali relative alle denominazioni di origine protette, alle indicazioni geografiche protette e alle specialità tradizionali garantite, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione un punto di contatto che comprende un indirizzo postale di servizio, una casella di posta elettronica funzionale e un numero di telefono di servizio. Gli Stati membri mantengono aggiornati tali punti di contatto. Tali dati identificano unicamente funzioni, uffici e servizi ufficiali. Nessun dato identifica persone fisiche, dettagli personali altrimenti contenuti negli indirizzi, numeri di contatto o altri elementi.
La Commissione può tenere, conservare, condividere, pubblicare e divulgare periodicamente l'elenco completo di tali punti di contatto, anche ai propri servizi interni, ad altri organismi e istituzioni dell'Unione nonché a tutti i punti di contatto che figurano nell'elenco. La Commissione può chiedere che tali dati siano presentati attraverso i sistemi digitali che ha messo a disposizione.
Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017).
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017).
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2025/26.
Presentazione e ricevimento delle comunicazioni
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/892)
1. Le comunicazioni e la documentazione di cui all'articolo 12 si considerano presentate alla data in cui sono ricevute dalla Commissione.
2. La Commissione conferma alle autorità competenti degli Stati membri il ricevimento di tutte le comunicazioni pervenute e di tutti i fascicoli trasmessi tramite i sistemi digitali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a), attraverso i sistemi digitali.
La Commissione attribuisce un numero di fascicolo a ciascuna nuova domanda di registrazione, domanda di approvazione di una modifica dell'Unione, comunicazione relativa alle modifiche standard approvate e comunicazione relativa alle modifiche temporanee approvate.
La conferma del ricevimento include almeno i seguenti elementi:
a) il numero di fascicolo;
b) il nome del prodotto interessato;
c) la data di ricevimento.
La Commissione comunica e mette a disposizione le informazioni e le osservazioni relative a tali comunicazioni e presentazioni attraverso i sistemi digitali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a).
3. Per le comunicazioni e le presentazioni di fascicoli effettuate tramite posta elettronica, la Commissione conferma il ricevimento tramite posta elettronica.
Essa attribuisce un numero di fascicolo a ciascuna nuova domanda di registrazione, domanda di approvazione di una modifica dell'Unione, comunicazione relativa alle modifiche ordinarie approvate e comunicazione relativa alle modifiche temporanee approvate.
La conferma del ricevimento include almeno i seguenti elementi:
a) il numero di fascicolo;
b) il nome del prodotto interessato;
c) la data di ricevimento.
La Commissione comunica e mette a disposizione le informazioni e osservazioni relative a tali comunicazioni e documentazione tramite posta elettronica.
4. L'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/1183 e gli articoli da 1 a 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 si applicano mutatis mutandis alla comunicazione e messa a disposizione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2025/26.
Uso dei simboli e delle indicazioni
1. I simboli dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e stabiliti dall'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 sono riprodotti conformemente all'allegato X del presente regolamento.
2. Le diciture "DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA", "INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA" e "SPECIALITA' TRADIZIONALE GARANTITA" all'interno del simbolo possono essere utilizzate in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione, quali figurano nell'allegato X del presente regolamento.
3. I simboli dell'Unione, le indicazioni o le abbreviazioni corrispondenti di cui agli articoli 12 e 23 del regolamento (UE) n. 1151/2012, se figurano sull'etichetta di un prodotto, sono accompagnati dalla denominazione registrata.
4. Le indicazioni, le abbreviazioni e i simboli possono essere usati in conformità dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 nei mezzi di comunicazione e sul materiale pubblicitario a fini di divulgazione del regime di qualità o per pubblicizzare le denominazioni registrate.
5. I prodotti immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento che non soddisfano le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 possono rimanere sul mercato fino a esaurimento delle scorte.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2025/26.
Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette e registro delle specialità tradizionali garantite
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/892)
1. Con l'entrata in vigore di uno strumento giuridico che permette di registrare le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette, la Commissione iscrive le seguenti informazioni nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012:
a) la denominazione registrata (o le denominazioni registrate) del prodotto;
b) la classe del prodotto, in conformità dell'allegato XI del presente regolamento;
c) il riferimento allo strumento di registrazione del nome;
d) l'informazione che la denominazione è protetta in quanto indicazione geografica o denominazione di origine;
e) il nome del paese o dei paesi di origine.
2. Con l'entrata in vigore di uno strumento giuridico che permette di registrare le specialità regionali garantite, la Commissione iscrive le seguenti informazioni nel registro delle specialità tradizionali garantite di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012:
a) la denominazione registrata (o le denominazioni registrate) del prodotto;
b) la classe del prodotto, in conformità dell'allegato XI del presente regolamento;
c) il riferimento allo strumento di registrazione del nome;
d) il paese o i paesi del gruppo o dei gruppi richiedenti;
e) se la decisione di registrazione stabilisce che il nome della specialità tradizionale garantita deve essere accompagnato dall'affermazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012;
f) se la registrazione è senza riserva d'uso del nome [solo per le domande ricevute prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1151/2012].
3. Quando approva una modifica al disciplinare di produzione che prevede una modifica delle informazioni contenute nei registri, la Commissione cancella i dati originali e registra i nuovi dati con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione che approva la modifica.
4. La Commissione cancella la denominazione dal registro pertinente non appena la cancellazione acquista efficacia.
5. Il registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al paragrafo 1 è accessibile al pubblico ed è istituito in forma elettronica. Esso si basa sui sistemi digitali gestiti dalla Commissione ed è aggiornato conformemente al presente articolo.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2025/26.
Tutela dei dati
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/892)
1. La Commissione e gli Stati membri trattano e rendono pubblici i dati personali ricevuti nel corso delle procedure per l'approvazione di modifiche dell'Unione e per la comunicazione di modifiche standard e temporanee, conformemente al presente regolamento, a norma dei regolamenti (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e (UE) 2016/679 (2).
2. La Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali nella procedura per la quale è competente a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 e del presente regolamento.
3. Le autorità competenti degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali nelle procedure per le quali sono competenti a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 e del presente regolamento.
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2025/26.
Norme transitorie
La richiesta di pubblicazione del documento unico presentato da uno Stato membro a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 riguardante una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta registrata anteriormente al 31 marzo 2006 è redatta utilizzando il modulo che figura nell'allegato I del presente regolamento.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2025/26.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 9, paragrafo 1, si applica unicamente alle procedure di opposizione per le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo di tre mesi di cui all'articolo 51, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 non è iniziato.
L'articolo 9, paragrafo 3, si applica unicamente alle procedure di opposizione per le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo di tre mesi di cui all'articolo 51, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 non è scaduto.
La prima frase dell'allegato X, punto 2, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatti salvi i prodotti immessi sul mercato anteriormente a tale data.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2025/26.
ALLEGATO I
DOCUMENTO UNICO
[inserire il nome, come in 1 infra:] "..."
n. UE: [esclusivamente per uso UE]
[barrare con una "X" la casella pertinente]
[ ] DOP
[ ] IGP
1. Denominazione (denominazioni) [della DOP o IGP]
[inserire il nome di cui è proposta la registrazione oppure la denominazione registrata nel caso di una domanda di approvazione di una modifica al disciplinare o di una richiesta di pubblicazione a norma dell'articolo 15 del presente regolamento]
2. Stato membro o paese terzo
...
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]
...
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
[riprendere gli elementi principali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Utilizzare le definizioni e i criteri generalmente impiegati per identificare il prodotto. Soffermarsi in particolare sulla specificità del prodotto, utilizzando unità di misura e termini di confronto comuni o tecnici, tralasciando le caratteristiche tecniche inerenti a tutti i prodotti dello stesso tipo e i relativi obblighi giuridici applicabili a tutti i prodotti di quel tipo (articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento).]
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
[per le DOP: confermare che i mangimi e le materie prime sono originarie della zona. Nel caso di mangimi o di materie prime non originarie dell'area geografica, fornire una descrizione dettagliata dell'eccezione e specificarne i motivi. Le eccezioni devono rispettare le norme adottate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
per le IGP: indicare eventuali requisiti in materia di qualità o restrizioni sull'origine delle materie prime. Le restrizioni devono essere giustificate. Le restrizioni devono rispettare le norme adottate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e devono essere giustificate con riferimento al legame di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del medesimo.]
...
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata
[indicare la ragione di eventuali restrizioni o deroghe.]
...
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
[se non pertinente, lasciare in bianco. Fornire motivazioni specifiche al prodotto in caso di restrizioni.]
...
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
[se non pertinente, lasciare in bianco. Fornire motivazioni in caso di restrizioni.]
...
4. Delimitazione concisa della zona geografica
[se opportuno, inserire una cartina della zona.]
...
5. Legame con la zona geografica
[per le DOP: specificare il legame causale tra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico, con i fattori naturali ed umani che lo caratterizzano, compresi, se del caso, elementi della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano tale legame.
Per le IGP: specificare il legame causale tra l'origine geografica e, se del caso, una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto.
Dichiarare esplicitamente su quali fattori (reputazione, data qualità, altre caratteristiche del prodotto) si basa il legame e fornire informazioni soltanto per quanto riguarda i fattori rilevanti, compresi, se del caso, gli elementi della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano il legame.]
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
...
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2025/26.
ALLEGATO II
DISCIPLINARE DI UNA SPECIALITA' TRADIZIONALE GARANTITA
[inserire il nome, come in 1 infra:] "..."
n. UE: [esclusivamente per uso UE]
Stato membro o paese terzo ""
1. Nome (nomi) da registrare
...
2. Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]
...
3. Motivi della registrazione
3.1. Specificare se il prodotto:
[ ] è ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o composizione corrispondente a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento;
[ ] è ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.
[spiegare]
3.2. Specificare se il nome:
[ ] è stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico;
[ ] designa il carattere tradizionale o la specificità del prodotto.
[spiegare]
4. Descrizione
4.1. Descrivere il prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1, comprese le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche che dimostrano la specificità del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento)
...
4.2. Descrivere il metodo di produzione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1 che i produttori devono rispettare, compresi, se del caso, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento).
...
4.3. Descrivere i principali elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento).
...
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2025/26.
ALLEGATO III
DICHIARAZIONE DI OPPOSIZIONE MOTIVATA
[barrare con una "X" la casella pertinente]
[ ] DOP
[ ] IGP
[ ] STG
1. Denominazione del prodotto
[quale figura nella pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (GU)]
...
2. Riferimento ufficiale
[quale figura nella pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (GU)]
Numero di riferimento: ...
Data di pubblicazione nella GU: ...
3. Recapiti
Persona di contatto:
Titolo (Sig., sig.ra ecc.):...
Nome:...
Associazione/organizzazione/persona richiedente: ...
O autorità nazionale:
Servizio: ...
Indirizzo: ...
Telefono + ...
Indirizzo di posta elettronica: ...
4. Motivo dell'opposizione
Per le IGP:
[ ] mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5 e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1151/2012;
[ ] la registrazione della denominazione sarebbe contraria al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 (varietà vegetali o razze animali);
[ ] la registrazione della denominazione sarebbe contraria al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 (denominazione omonima o parzialmente omonima);
[ ] la registrazione della denominazione sarebbe contraria al disposto dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1151/2012 (marchio esistente);
[ ] la registrazione danneggerebbe l'esistenza di denominazioni, marchi o prodotti come precisato all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012;
[ ] la denominazione proposta per la registrazione è generica; precisare gli elementi come previsto all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1151/2012.
Per le STG:
[ ] mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1151/2012;
[ ] la registrazione della denominazione sarebbe incompatibile con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 (articolo 21, paragrafo 1, lettera a)];
[ ] il nome proposto per la registrazione è utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o alimentari analoghi (articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012).
5. Elementi dell'opposizione
Fornire ragioni debitamente motivate e giustificare la domanda di opposizione.
Fornire inoltre una dichiarazione che dimostri l'interesse legittimo dell'opponente, a meno che l'opposizione venga presentata dalle autorità nazionali, nel qual caso non è richiesta alcuna dichiarazione di interesse legittimo. La dichiarazione di opposizione deve essere firmata e datata.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2025/26.
ALLEGATO IV
NOTIFICA DELLA CONCLUSIONE DELLE CONSULTAZIONI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE
[barrare con una "X" la casella pertinente]
[ ] DOP
[ ] IGP
[ ] STG
1. Denominazione del prodotto
[quale figura nella pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (GU)]
2. Riferimento ufficiale [quale figura nella Gazzetta ufficiale (GU)]
Numero di riferimento:
Data di pubblicazione nella GU:
3. Risultato delle consultazioni
3.1 E' stato raggiunto un accordo con i seguenti opponenti:
[allegare copia delle lettere che comprovano l'accordo e comunicare tutti i fattori che hanno consentito il raggiungimento dell'accordo (articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014]
3.2 Non è stato raggiunto un accordo con i seguenti opponenti:
[allegare le informazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 3, secondo comma, ultima frase, del regolamento (UE) n. 1151/2012]
4. Disciplinare e documento unico
4.1 Il disciplinare è stato modificato:
... Sì [1]
...No
4.2 Il documento unico è stato modificato (solo per le DOP e le IGP):
... Sì [2]
... No
5. Data e firma
[nome]
[servizio/organizzazione]
[indirizzo]
[telefono:+]
[indirizzo di posta elettronica:]
[1] In caso affermativo, allegare una descrizione delle modifiche e il disciplinare modificato.
[2] In caso affermativo, allegare copia del documento aggiornato.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2025/26.
ALLEGATO V
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/892)
Domanda di modifica dell'Unione di un disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta
[regolamento (UE) n. 1151/2012]
1. Nome del prodotto
[quale registrato]
2. Tipo di indicazione geografica
[barrare con una «X» la casella pertinente:] DOP - IGP -
3. Richiedente e interesse legittimo
[Specificare il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del richiedente che propone la modifica. Se riguardano una persona fisica, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica non sono inclusi in questo modulo e sono trasmessi separatamente alla Commissione.
Fornire inoltre una dichiarazione che illustra l'interesse legittimo del gruppo richiedente.]
4. Paese terzo cui appartiene la zona geografica
...
5. Voce del disciplinare e del documento unico cui si riferiscono la o le modifiche
- Nome del prodotto
- Legame
- Restrizioni in materia di commercializzazione
6. Tipo di modifica
[Fornire una dichiarazione che illustri perché la o le modifiche rientrano nella definizione di«modifica dell'Unione»di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.]
7. Modifica (modifiche)
[Fornire una descrizione e le ragioni specifiche di ciascuna modifica, a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 e dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.]
8. Allegati
8.1. Il documento unico consolidato nella versione modificata, redatto utilizzando il modulo che figura nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
8.2. La versione consolidata del disciplinare pubblicata, oppure il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.
8.3. La prova che i documenti modificati corrispondono all'indicazione geografica vigente nel paese terzo.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2025/26.
ALLEGATO VI
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/892)
Domanda di modifica dell'Unione del disciplinare di produzione di una specialità tradizionale garantita
[regolamento (UE) n. 1151/2012]
1. Nome del prodotto
[quale registrato]
2. Richiedente e interesse legittimo
[Specificare il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del richiedente che propone la modifica. Se riguardano una persona fisica, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica non sono inclusi in questo modulo e sono trasmessi separatamente alla Commissione.
Fornire inoltre una dichiarazione che illustra l'interesse legittimo del gruppo richiedente.]
3. Stato membro o paese terzo cui appartiene la zona geografica
...
4. Voce del disciplinare cui si riferiscono la o le modifiche
- Nome del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Metodo di produzione
- Altro [da precisare]
5. Modifica (modifiche)
[Fornire una descrizione e le ragioni specifiche di ciascuna modifica, a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 e dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.]
6. Allegati
6.1. (Stati membri)
a) Il disciplinare consolidato, nella versione pubblicata, redatto utilizzando il modulo che figura nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
b) La dichiarazione attestante che la domanda soddisfa le prescrizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni adottate a norma dello stesso.
6.2. (Paesi terzi)
Il disciplinare consolidato, nella versione pubblicata, redatto utilizzando il modulo che figura nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2025/26.
ALLEGATO VII
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/892)
Comunicazione dell'approvazione di una modifica ordinaria
[regolamento (UE) n. 1151/2012]
1. Nome del prodotto
[quale registrato]
2. Paese terzo cui appartiene la zona geografica
...
3. Autorità nazionale o gruppo richiedente che comunica la modifica ordinaria
[Nomi e riferimenti del singolo produttore o gruppo di produttori avente un interesse legittimo o dell'autorità del paese terzo cui appartiene la zona geografica, che comunicano la modifica (cfr. articolo 49, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1151/2012). I nomi e i riferimenti che riguardano una persona fisica non sono inclusi in questo modulo e sono trasmessi separatamente alla Commissione.]
4. Descrizione della o delle modifiche approvate
[Fornire una descrizione della o delle modifiche ordinarie e una dichiarazione che illustri perché la o le modifiche rientrano nella definizione di modifica ordinaria ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Indicare se la modifica comporta o no la modifica del documento unico.]
5. Allegati
5.1. La decisione di approvazione della modifica ordinaria.
5.2. La prova che la modifica è applicabile nel paese terzo.
5.3. Se del caso, il documento unico consolidato, nella versione modificata.
5.4. Copia della versione consolidata del disciplinare pubblicata, oppure il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2025/26.
ALLEGATO VIII
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/892)
Comunicazione dell'approvazione di una modifica temporanea
[regolamento (UE) n. 1151/2012]
1. Nome del prodotto
[quale registrato]
2. Paese terzo cui appartiene la zona geografica
...
3. Autorità nazionale o gruppo richiedente che comunica la modifica temporanea
[Nomi e riferimenti del singolo produttore o gruppo di produttori avente un interesse legittimo o dell'autorità del paese terzo cui appartiene la zona geografica, che comunicano la modifica (cfr. articolo 49, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1151/2012). I nomi e i riferimenti che riguardano una persona fisica non sono inclusi in questo modulo e sono trasmessi separatamente alla Commissione.]
4. Descrizione della o delle modifiche approvate
[Fornire una descrizione e le ragioni specifiche della o delle modifiche temporanee, incluso il riferimento del riconoscimento ufficiale da parte delle autorità competenti dello stato di calamità naturale o delle condizioni meteorologiche sfavorevoli o dell'imposizione di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie. Fornire inoltre una dichiarazione che illustri perché la o le modifiche rientrano nella definizione di"modifica temporanea" ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.]
5. Allegati
5.1. La decisione delle autorità competenti che riconosce ufficialmente la calamità naturale o che impone misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o i rispettivi riferimenti alla pubblicazione elettronica.
5.2. La decisione che approva la modifica temporanea o il riferimento alla pubblicazione elettronica.
5.3. La prova che la modifica è applicabile nel paese terzo.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2025/26.
ALLEGATO IX
RICHIESTA DI CANCELLAZIONE
Richiesta di cancellazione ai sensi dell'artico 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012
[nome registrato:] "..."
n. UE: [esclusivamente per uso UE]
[barrare con una "X" la casella pertinente:]
[ ] IGP
[ ] DOP
[ ] SGT
1. Denominazione registrata di cui si propone la cancellazione
...
2. Stato membro o paese terzo
...
3. Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]
...
4. Persona o organismo che presenta la richiesta
[Specificare il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail della persona fisica o giuridica o dei produttori di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 che chiedono la cancellazione (per le domande relative a DOP e IGP da parte di paesi terzi fornire anche il nome e l'indirizzo dell'autorità o, se disponibili, degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare). Fornire inoltre una dichiarazione che comprova l'interesse legittimo della persona fisica o giuridica che chiede la cancellazione.]
...
5. Tipo di cancellazione e relative motivazioni
[ ] In conformità dell'articolo 54, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1151/2012
[ ] lettera a)
[Fornire motivazioni dettagliate e, se del caso, prove a sostegno della richiesta di cancellazione della registrazione della denominazione, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012.]
[ ] lettera b)
[Fornire motivazioni dettagliate e, se del caso, prove a sostegno della richiesta di cancellazione della registrazione della denominazione, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012.]
[ ] In conformità dell'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1151/2012
[Fornire motivazioni dettagliate e, se del caso, prove a sostegno della richiesta di cancellazione della registrazione della denominazione, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2025/26.
Il presente allegato è stato modificato da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 14 febbraio 2014, n. L 39.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2025/26.
ALLEGATO XI
(integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/892)
CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI
1. Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato.
- Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)
- Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
- Classe 1.3. Formaggi
- Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
- Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
- Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
- Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
- Classe 1.8. Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
2. Prodotti agricoli e alimentari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012:
I. Denominazioni di origine e indicazioni geografiche
- Classe 2.1. Birra
- Classe 2.2. Cioccolato e prodotti derivati
- Classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
- Classe 2.4. Bevande a base di estratti di piante
- Classe 2.5. Pasta alimentare
- Classe 2.6. Sale
- Classe 2.7. Gomme e resine naturali
- Classe 2.8 Pasta di mostarda
- Classe 2.9. Fieno
- Classe 2.10 Oli essenziali
- Classe 2.11. Sughero
- Classe 2.12. Cocciniglia
- Classe 2.13. Fiori e piante ornamentali
- Classe 2.14. Cotone
- Classe 2.15. Lana
- Classe 2.16. Vimini
- Classe 2.17 Lino stigliato
- Classe 2.18. Cuoio
- Classe 2.19. Pellame
- Classe 2.20. Piume
- Classe 2.21. Vini aromatizzati, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1)
- Classe 2.22. Altre bevande alcoliche
- Classe 2.23. Cera d'api
II. Specialità tradizionali garantite
- Classe 2.24. Piatti pronti
- Classe 2.25. Birra
- Classe 2.26. Cioccolato e prodotti derivati
- Classe 2.27. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
- Classe 2.28. Bevande a base di estratti di piante
- Classe 2.29. Pasta
- Classe 2.30. Sale.
____________
(*1) Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014).