
DECRETO PRESIDENZIALE 29 maggio 2014
G.U.R.S. 13 giugno 2014, n. 24
Approvazione della convenzione di cui all'art. 12, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, per l'avvalimento del personale appartenente all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'art. 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e di cui all'art. 44 della legge regionale 14 marzo 2006, n. 14 [N.d.R. recte: legge regionale 14 aprile 2006, n. 14], da impiegare nel servizio antincendio boschivo.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto l'articolo 14, primo comma, lettere a) e p), dello Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16;
Vista la legge regionale 14 marzo 2006, n. 14 [N.d.R. recte: legge regionale 14 aprile 2006, n. 14];
Vista la legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4;
Visto il decreto presidenziale 20 aprile 2007, n. 154;
Visto l'articolo 34, terzo e quarto comma, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, relativo alla soppressione del "Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali" ed alla contestuale istituzione del "Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale", a cui vengono trasferite le funzioni e le competenze del soppresso Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali;
Visto l'articolo 12, primo, secondo e terzo comma, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale";
Vista la convenzione per l'avvalimento del personale impiegato nel servizio antincendio di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali ex articolo 45 ter della legge regionale n. 16/96 ed articolo 44 della legge regionale n. 14/2006, stipulata in data 8 maggio 2014, ai sensi del citato articolo 12, terzo comma, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, tra i dirigenti generali del Comando del Corpo forestale della Regione Siciliana e del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale;
Ritenuto, per quanto sopra, di dover procedere all'approvazione della suddetta Convenzione di avvalimento stipulata ai sensi dell'articolo 12, terzo comma, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5;
Su proposta dell'Assessore per il territorio e l'ambiente e dell'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea;
Decreta:
Ai sensi dell'articolo 12, terzo comma, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, è approvata l'allegata "Convenzione per l'avvalimento del personale impiegato nel servizio antincendio di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'art. 45 ter della legge regionale n. 16/96 e di cui all'art. 44 della legge regionale n. 14/2006", stipulata, in data 8 maggio 2014, tra i dirigenti generali del Comando del Corpo forestale della Regione Siciliana e del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.
Dall'approvazione della presente convenzione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La previsione di disponibilità finanziaria di cui alla convenzione è, in ogni caso, subordinata alle risorse finanziarie annualmente determinate con l'approvazione del bilancio della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 29 maggio 2014.
CROCETTA
Allegato
REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Comando Corpo forestale
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale
CONVENZIONE EX ARTICOLO 12, LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2014, N. 5
Per l'avvalimento del personale impiegato nel servizio antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'art. 45 ter della legge regionale n. 16/96 e s.m.i. e di cui all'art. 44 della legge regionale n. 14/2006 e s.m.i.
Visti:
- lo Statuto della Regione;
- la legge regionale n. 16/1996 e s.m.i;
- la legge regionale n. 14/2006;
- la legge regionale n. 5/2014;
Premesso:
- che con l'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale" si è proceduto alla riorganizzazione dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari;
- che, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 34, il predetto Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari assume la denominazione di "Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea";
- che, ai sensi del comma 3, viene soppresso il "Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali" e contestualmente viene istituito il "Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale" di seguito denominato D.R.S.R.T.;
- che, ai sensi del comma 4, il patrimonio, le funzioni ed i compiti attribuiti all'Azienda regionale delle foreste demaniali dalla legge regionale 11 marzo 1950, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, e al Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali, sono trasferiti al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale;
- che con l'articolo 12, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." è stata disposta la riunificazione dei lavoratori forestali alle dipendenze di un unico ramo dell'Amministrazione regionale, ed è stato individuato nel Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali la struttura a cui intestare la titolarità dei rapporti di lavoro con tutti i lavoratori forestali ivi compreso il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14;
- che ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, sono confermate le competenze del Comando del corpo forestale della Regione Siciliana (di seguito denominato C.C.F.R.S.) previste dall'articolo 65 della legge regionale n. 16/1996, e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 47 del decreto presidenziale 20 aprile 2007, n. 154 (ivi compresa la pianificazione, la programmazione ed il coordinamento della lotta attiva agli incendi di vegetazione) con esclusione della titolarità del rapporto di lavoro con il personale di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, e con il personale di cui all'articolo 44 della legge regionale n. 14/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, per l'avvalimento del personale di cui sopra da parte del C.C.F.R.S. si procede mediante apposita convenzione da stipularsi tra il Comando del Corpo forestale e il Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali, che sarà approvata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea;
Premesso quanto sopra, ai fini dell'avvalimento del personale addetto al servizio antincendio boschivo, il Comando Corpo forestale della Regione Siciliana rappresentato dal comandante pro-tempore ed il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale rappresentato dal dirigente generale pro-tempore;
Convengono e stipulano:
Art. 1
Oggetto della convenzione
La presente convenzione disciplina l'avvalimento da parte del C.C.F.R.S. del personale di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali, ex articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni e articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, da impiegare nel servizio di antincendio boschivo (AIB Attività di antincendio boschivo).
Art. 2
Disponibilità finanziarie
L'entità delle risorse finanziarie da destinare all'attività antincendio, da realizzarsi ogni anno tramite l'avvalimento del personale di cui all'art. 1, è individuata, in relazione all'effettiva disponibilità di bilancio, di concerto tra l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea.
Art. 3
Obblighi del C.C.F.R.S. per il trasferimento della titolarità del rapporto di lavoro dei lavoratori a tempo indeterminato (LTI)
Entro 10 giorni dall'approvazione della presente convenzione, il Comando del Corpo forestale provvederà a trasmettere al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale: l'elenco dei lavoratori a tempo indeterminato attualmente in servizio presso il Comando del Corpo forestale della Regione Siciliana, unitamente a:
1. fascicoli aggiornati dei lavoratori forestali interessati, database con indicazione dei versamenti per il TFR, eventuali cessioni di quinto, deleghe sindacali, procedimenti disciplinari, atti relativi a contenzioso definito e quant'altro occorre per trasferire la titolarità del rapporto di lavoro;
2. cartelle sanitarie, le schede relative alla formazione e informazione, e quant'altro connesso alla gestione della sorveglianza sanitaria e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, evidenziando in apposito elenco le date in cui sono stati sottoposti a visita di idoneità alla mansione, da parte del medico competente;
3. documentazione idonea ad attestare l'avvenuta formazione secondo quanto previsto dagli accordi attuativi del 23 dicembre 2011 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'art. 37 del D. Lvo n. 81/08. Nel caso di esoneri per crediti formativi pregressi, detta documentazione dovrà assicurare la coerenza dell'attività formativa con la normativa previgente;
4. elenco dettagliato dei D.P.I. utilizzabili, assegnati ai LTI antincendio, con allegate schede tecniche, distinti per singola provincia.
Le modalità di consegna e le conseguenti operazioni inventariali di carico e scarico saranno concordate tra i dirigenti responsabili degli uffici provinciali dei due dipartimenti.
Art. 4
Obblighi del C.C.F.R.S. per il trasferimento della titolarità del rapporto di lavoro dei lavoratori a tempo determinato (OTD)
Entro 10 giorni dall'approvazione della presente convenzione, il Comando Corpo forestale provvederà a trasmettere al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale l'elenco dei lavoratori a tempo indeterminato che hanno prestato servizio alle dipendenze del Comando del Corpo forestale della Regione Siciliana, con indicazione della qualifica di utilizzazione, unitamente a:
1. fascicoli aggiornati dei lavoratori forestali interessati, deleghe sindacali, procedimenti disciplinari, atti relativi a contenzioso definito e quant'altro occorre per trasferire la titolarità del rapporto di lavoro;
2. cartelle sanitarie, le schede relative alla formazione e informazione, e quant'altro connesso alla gestione della sorveglianza sanitaria e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, evidenziando in apposito elenco le date in cui sono stati sottoposti a visita di idoneità alla mansione, da parte del medico competente;
3. documentazione idonea ad attestare l'avvenuta formazione secondo quanto previsto dagli accordi attuativi del 23 dicembre 2011 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'art.37 del D. Lvo n. 81/08. Nel caso di esoneri per crediti formativi pregressi, detta documentazione dovrà assicurare la coerenza dell'attività formativa con la normativa previgente;
4. elenco dettagliato dei D.P.I. utilizzabili assegnati agli OTD antincendio, con allegate schede tecniche, distinti per singola provincia. Le modalità di consegna e le conseguenti operazioni inventariali di carico e scarico saranno concordate tra i dirigenti responsabili degli uffici provinciali.
Art. 5
Obblighi del C.C.F.R.S. per l'avvalimento dei lavoratori
Entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione delle risorse finanziarie disponibili ai fini dell'attività antincendio da realizzarsi con l'avvalimento degli operai AIB, stabilite come indicato all'art. 2, il Comando Corpo forestale provvederà a trasmettere al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale la programmazione delle attività finalizzate alla lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi boschivi (avvistamento, spegnimento, bonifica, ect), in relazione alle competenze attribuite al C.C.F.R.S. dalle norme di settore, da attuarsi tramite l'impiego di operai forestali addetti all'antincendio boschivo.
Tale programmazione di attività dovrà essere redatta dai servizi ispettorati ripartimentali delle foreste e dal servizio antincendio boschivo e corredata dall'approvazione da parte del dirigente generale del Comando del Corpo forestale, presentata al D.R.S.R.T. che provvederà al finanziamento sui capitoli di competenza, individuando quali beneficiari del relativo finanziamento i servizi competenti del D.S.R.T. per la parte relativa alla remunerazione della manodopera, compresi oneri accessori, ed i servizi competenti del C.C.F.R.S. per la restante parte.
In particolare, in fase di programmazione delle attività dovranno essere esplicitati:
- entità (numero di operai, turnazione, tempi e periodi di impiego, ect) della manodopera necessaria, OTD da avviare, distinta per qualifica e ambito territoriale. Numero degli LTI da utilizzare nell'ambito delle attività di competenza del C.C.F.R.S.
Modalità ed ambiti territoriali di utilizzazione della manodopera nonché i costi inerenti:
- la copertura dell'intero periodo della campagna antincendio, nonché delle attività legate all'utilizzo degli LTI per le attività correlate all'antincendio da effettuarsi durante tutto l'anno;
- l'acquisizione di beni, servizi ed attrezzature necessari all'attività di AIB, con particolare riguardo ai D.P.I. per la prevenzione degli infortuni.
L'acquisto delle forniture e dei servizi necessari per l'attività antincendio, secondo le procedure del codice degli appalti, sarà di competenza dei servizi del C.C.F.R.S., con le somme appositamente previste nei progetti di intervento finanziati dal D.R.S.R.T.
In altri termini la programmazione delle attività, degli acquisti di beni e servizi e degli interventi necessari per l'espletamento della campagna AIB a livello provinciale dovrà essere attuata attraverso specifici progetti o perizie redatti dal servizio Ispettorato ripartimentale delle foreste, secondo le indicazioni sopra riportate. I progetti, corredati dall'approvazione da parte del dirigente generale del Comando del corpo forestale, verranno presentati per il finanziamento al D.R.S.R.T.
L'importo complessivo dei progetti presentati non potrà superare quello delle risorse finanziarie stabilite ai sensi del precedente art. 2 che saranno preventivamente comunicate dal dirigente generale del D.R.S.R.T.
Il Comando del C.F.R.S. provvederà a comunicare ai propri servizi IRF la ripartizione a livello provinciale di tali risorse, sulla base delle quali verranno redatti i progetti da finanziare.
Art. 6
Obblighi del D.R.S.R.T. (Titolare dei rapporti di lavoro)
Il D.R.S.R.T. nell'ambito delle risorse disponibili per le attività di AIB, di cui all'art. 2, e delle competenze attribuite, ricevuta la documentazione di cui agli artt. 3 e 4 e sulla base dell'attività programmata, di cui all'art. 5 della presente convenzione, provvederà al finanziamento degli interventi programmati ed a rendere disponibile la manodopera necessaria, secondo le previsioni di programma, emanando opportune direttive ai propri uffici periferici.
Tramite i dirigenti dei propri uffici provinciali, in qualità di datori di lavoro, in aggiunta agli LTI, saranno programmate le assunzioni degli OTD e attuati i relativi obblighi discendenti dal testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lvo n. 81/08), in particolare la sorveglianza sanitaria, l'informazione, la formazione e la dotazione di D.P.I.
L'addestramento professionale degli operai addetti alle squadre antincendio, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale n. 16/96, resta di competenza del C.C.F.R.S.
Art. 7
Gestione del personale
L'addestramento alla mansione, la gestione del personale oggetto di avvalimento, la distribuzione giornaliera e settimanale degli orari, il rilevamento delle presenze, delle assenze per malattia, infortunio, permesso ecc. restano a carico dei servizi del C.C.F.R.S., che potranno così assicurare la normale attività per servizi generali, protezione civile, ecc., la capillare presenza delle squadre antincendio, dei mezzi antincendio e la funzionalità delle torrette di avvistamento incendi, secondo lo schema di utilizzazione del progetto di intervento provinciale, in piena sinergia fra tutte le figure che collaborano per garantire la piena efficienza nell'attività antincendio.
In caso di eventi o situazioni particolari quali per esempio giornate a "Rischio Alto o Molto Alto", previa intesa fra i dirigenti responsabili dei servizi provinciali dei due dipartimenti, potranno essere apportate delle modifiche all'assetto predeterminato, fermo restando il rispetto della vigente normativa contrattuale e in conformità alle previsioni del progetto di intervento.
Entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo all'espletamento dell'attività, i servizi del C.C.F.R.S. provvederanno a trasmettere ai corrispondenti servizi del D.R.S.R.T. i listini mensili della manodopera e quant'altro necessario e richiesto per l'elaborazione delle buste paga dei lavoratori.
I servizi provinciali del D.S.R.T., acquisite le informazioni ed i dati necessari, provvederanno ad elaborare mensilmente i cedolini paga di tutti i lavoratori oggetto di avvalimento, nel pieno rispetto del vigente C.C.N.L. e delle norme di legge. Resta a carico del D.S.R.T. ogni compito e responsabilità legata ai versamenti dei contributi e delle imposte.
Art. 8
Ulteriori obblighi di cui al D.Lvo n. 81/08
I progetti di intervento provinciali, trasmessi dai servizi Ispettorati ripartimentali delle foreste agli uffici provinciali del D.S.R.T., dovranno essere corredati dal D.V.R. di cui all'art. 18 del D.Lvo n. 81/08.
I competenti uffici provinciali del D.S.R.T. provvederanno a redigere/aggiornare il documento unico di valutazione dei rischi tenendo anche conto delle eventuali interferenze (D.U.V.R.I.) che, a sua volta, dovrà essere trasmesso in copia al servizio Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.
I dirigenti dei servizi provinciali del D.R.S.T. provvederanno, in base alla suddetta valutazione, ad informare e formare i lavoratori.
In considerazione che la gestione ed il coordinamento dei lavoratori oggetto di avvalimento resta in carico agli uffici provinciali del C.C.F.R.S., vengono trasferiti anche i relativi obblighi di prevenzione e protezione discendenti dall'applicazione del D.Lvo n. 81/08, ad esclusione dell'informazione e formazione, della sorveglianza sanitaria e della fornitura dei D.P.I.
La spesa necessaria per l'acquisto dei D.P.C. (Dispositivi di protezione collettiva) dovrà essere imputata sui progetti di intervento provinciali redatti dai servizi provinciali del C.C.F.R.S. e finanziati dal D.R.S.T.
Il D.R.S.T. provvederà, per il tramite dei propri uffici provinciali, a consegnare, prima dell'assunzione dei lavoratori A.I.B., i richiesti D.P.I. ai rispettivi servizi Ispettorato ripartimentale delle foreste che, a loro volta, ne cureranno la consegna ai lavoratori prima dell'inizio dell'attività lavorativa.
L'avvenuta consegna dei DPI dovrà risultare da apposito verbale da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui al D.Lvo n. 81/08, in particolare dell'art. 18, comma 1, lettera d), e dall'art. 77 dell'art. 76, commi 1 e 2, dell'art. 78.
La forma ed il contenuto del suddetto verbale così come tutte le attività inerenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro saranno preliminarmente oggetto di apposita delega, ai sensi e con le modalità di cui all'art.16 del D.Lvo n. 81/08, da parte del dirigente responsabile dell'ufficio prov.le D.R.S.R.T., datore di lavoro, a funzionari del C.C.F.R.S. in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesta.
A tal fine i nominativi dei funzionari incaricati della gestione e coordinamento dei lavoratori addetti all'attività antincendio dovranno essere indicati nei progetti d'intervento provinciali, precisando i requisiti che li rendono idonei ad essere delegati.
L'atto scritto, recante data certa, riguarderà inoltre tutte le altre funzioni ed obblighi prescritti dal D.Lvo n. 81/08 e s.m.i., oggetto di delega, in particolare quelli di cui all'art. 18, comma 1, lettere b, c, d, e, f, h, i, l (per quanto riguarda l'addestramento), m, n, q, r (per quanto riguarda le modalità di immediata informazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro), t e bb; e degli artt. 71, 72, 76 e 77.
Con riferimento alle figure definite dall'art. 2 del D.Lgs n. 81/2008, si precisa che il "datore di lavoro" è individuato nel dirigen-te responsabile dell'ufficio provinciale del D.R.S.R.T competente per territorio che, oltre ad adempiere alle competenze attribuite alla figu-ra del datore di lavoro dal D.L.vo n. 81/08, tra cui quelle di coordinare e sovraintendere ai procedimenti e agli adempimenti relativi alla normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori oggetto della presente convenzione, provvederà a nominare il medico competente e, nell'ambito della propria struttura, a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione in possesso dei requisiti di legge.
Le altre figure previste dall'art. 2 del D.Lgs n. 81/08 verranno individuate dal dirigente del servizio ispettorato ripartimentale delle foreste nell'ambito del personale assegnato alla propria struttura e, sentito il dirigente dell'ufficio provinciale del D.R.S.R.T., nell'ambito dei lavoratori OTI e OTD in possesso dei necessari requisiti di legge.
La figura di "Dirigente" sarà prioritariamente rivestita per competenza dal dirigente responsabile dell'unità operativa "Antincendio boschivo" o, in mancanza, dallo stesso dirigente del SIRF.
I nominativi del personale e dei lavoratori, così individuati, dovranno preliminarmente essere comunicati al datore di lavoro per l'attribuzione delle relative deleghe e per ogni altro adempimento di competenza.
Dovrà essere preventivamente concordato tra i servizi provinciali dei due Dipartimenti la gestione del registro degli infortuni. Gli infortuni dovranno essere tempestivamente comunicati al datore di lavoro affinché questo provveda nei tempi e modi previsti dalla legge ad effettuare le comunicazioni di propria competenza.
Art. 9
Approvazione convenzione
La presente convenzione sarà trasmessa per la ratifica all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ed all'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, per la successiva approvazione da parte del Presidente della Regione.
Palermo, 8 maggio 2014
Il dirigente generale del Comando Corpo forestale: Di Rosa
Il dirigente generale del Dipartimento regionale per lo sviluppo rurale e territoriale: Lo Monaco