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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 14 aprile 2014

G.U.R.S. 18 aprile 2014, n. 16

Modifica del decreto 17 dicembre 2013, concernente indicazioni per l'erogazione di prestazioni di radioterapia, medicina nucleare, TAC e RMN.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'art. 15, comma 15;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2013 supplemento ordinario n. 8, con il quale vengono determinate le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ed in particolare gli articoli 3 e 5 e l'allegato 3;

Visto il decreto assessoriale n. 924 del 14 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 31 maggio 2013 supplemento ordinario, con il quale sono state adottate, con decorrenza 1 giugno 2013, le tariffe per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all'allegato 3 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2013, supplemento ordinario n. 8;

Visto il decreto assessoriale n. 2428 del 17 dicembre 2013 con il quale per l'erogazione delle prestazioni di radioterapia, medicina nucleare, TAC e RMN, a decorrere dall'1 gennaio 2014, è stato introdotto il riconoscimento, all'interno del budget di ogni singola struttura, della prestazione con codice 8903 "Anamnesi e valutazione, definite complessive" che, con lo stesso decreto è stata ridefinita in "Anamnesi e valutazione, definite complessive, compresa la valutazione dell'appropriatezza";

Visto il verbale della riunione del tavolo tecnico istituito per la definizione delle regole per l'applicazione del tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al D.A. n. 924 del 14 maggio 2013 per l'area di radiologia, che ha avuto luogo il 2 aprile 2014, dal quale risulta che è stato convenuto di modificare il predetto D.A. n. 2428 del 17 dicembre 2013, limitando il riconoscimento della prestazione identificata con il codice 8903 ridefinita con lo stesso D.A. n. 2428 in "Anamnesi e valutazione, definite complessive, compresa la valutazione dell'appropriatezza" ai casi in cui, una volta eseguita tale prestazione da parte dello specialista della branca, le prestazioni di TAC con e senza mezzo di contrasto e RMN con e senza mezzo di contrasto non siano effettuate, nella considerazione che, nel caso in cui tali esami siano erogati, la prestazione 8903 si intende remunerata nell'ambito della valorizzazione della relativa prestazione diagnostica e/o terapeutica;

Ritenuto opportuno procedere alla predetta modifica estendendo tale applicazione anche alle prestazioni di radioterapia, medicina nucleare, al fine di migliorare l'appropriatezza anche di queste prestazioni;

Decreta:

Art. 1

Gli articoli 1, 2 e 3 del decreto assessoriale n. 2428 del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 57 del 27 dicembre 2013, parte prima, sono così modificati e sostituiti:

"Art. 1 - Prima dell'erogazione delle prestazioni di Radioterapia, Medicina nucleare, TAC con e senza mezzo di contrasto e RMN con e senza mezzo di contrasto lo specialista della branca corrispondente ha l'obbligo di valutare il quadro clinico del paziente con riguardo agli eventuali rischi ed alle eventuali controindicazioni per il paziente e di verificare l'appropriatezza della prestazione.

Art. 2 - Nel caso in cui lo specialista della branca corrispondente alle prestazioni di cui al precedente art. 1, una volta effettuata la predetta valutazione, ritenga inappropriata la prestazione diagnostica e/o terapeutica e, conseguentemente, non la esegua, sarà riconosciuta per ogni utente, all'interno del budget di ogni singola struttura, la prestazione identificata con codice 8903 ridefinita con il presente decreto in "Anamnesi e valutazione definite complessive, compresa la valutazione dell'appropriatezza". Qualora, invece, le predette prestazioni siano erogate, la prestazione 8903 si intende remunerata nell'ambito della valorizzazione della relativa prestazione diagnostica e/o terapeutica.

Art. 3 - Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto ai precedenti articoli 1 e 2 del presente provvedi-mento, le Aziende sanitarie provinciali, nell'ambito della loro attività di controllo, verificheranno l'appropriatezza delle prestazioni erogate, e addebiteranno alle strutture il valore delle prestazioni eventualmente giudicate inappropriate."

Art. 2

Le modifiche di cui al precedente art. 1 si applicano alle strutture pubbliche e private a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, pertanto, fino a quella data sono fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto assessoriale n. 2428 del 17 dicembre 2013.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione e sarà, inoltre, pubblicato nel sito internet dell'Assessorato regionale della salute.

Palermo, 14 aprile 2014.

BORSELLINO