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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 9 aprile 2014

G.U.R.S. 2 maggio 2014, n. 18

Aggiornamento dell'Elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e le s.m.i;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale e le s.m.i;

Viste le leggi regionali del 3 novembre 1993 n. 30 e del 20 agosto 1994, n. 33;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. 31 marzo 1998, n. 112 [N.d.R. recte: D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112] e s.m.i.;

Visto il Reg. CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e le s.m.i;

Visto il Reg. CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e le s.m.i;

Visto il Reg. CE n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e le s.m.i;

Visto il Reg. CE n. 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce le regole specifiche di organizzazione dei controlli ufficiali riguardanti i prodotti di origine animale destinati al consumo da parte dell'uomo e le s.m.i;

Visto il Reg. CE n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e le s.m.i;

Visto l'articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 che ha istituito la voce di tassa regionale per l'iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo e della applicazione del sistema HACCP;

Visto il D.L. 6 novembre 2007 n. 193 di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale del 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee - legge comunitaria 2008" che all'art. 40 stabilisce che i laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari devono essere accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento relativo alle "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali dei laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori" (Rep. atti n. 78/CSR dell'8 luglio 2010);

Visto il D.D.G. n. 1095/11 del 14 giugno 2011 che recepisce il predetto Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome;

Visto il D.A. n. 2649/11 del 20 dicembre 2011 che ha istituito l'Elenco regionale dei laboratori che effettuano attività di analisi nell'ambito dell'autocontrollo alimentare specificando i requisiti per la prima iscrizione;

Visto il D.A. n. 1736/12 del 5 settembre 2012 di approvazione dell'Elenco regionale dei laboratori che effettuano attività di analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari, e successivi aggiornamenti;

Visto il D.A. n. 747/13 del 16 aprile 2013, con il quale è stato approvato l'ultimo aggiornamento dell'Elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari;

Vista la relazione prot. n. 28367 del 2 aprile 2014 dell'unità operativa 4.1 - Sicurezza alimentare di questo Dipartimento relativa agli esiti delle istruttorie effettuate dai Servizi I.A.O.A delle aziende sanitarie provinciali della Regione;

Ritenuto di dovere procedere, come previsto dal predetto Accordo tra il Governo e le Regioni e le Province autonome, all'aggiornamento dell'Elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari;

Su proposta del dirigente della unità operativa 4.1;

Decreta:

Art. 1

1. Per quanto espresso in premessa, che qui si intende interamente ripetuto e trascritto, è approvato l'allegato aggiornamento dell'Elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. L'Elenco comprende, ciascuno con il relativo numero di iscrizione, i laboratori con sede operativa in Sicilia, accreditati e/o in corso di accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto ed operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.

3. L'iscrizione in Elenco consente l'esercizio dell'attività di analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari su tutto il territorio nazionale, fino al permanere delle condizioni in base alle quali l'iscrizione è stata effettuata.

Art. 2

1. Gli operatori del settore alimentare (OSA), in assenza di laboratorio annesso all'impresa alimentare, possono effettuare analisi a supporto dell'autocontrollo alimentare esclusivamente presso i laboratori iscritti nell'Elenco regionale approvato col presente decreto, o nell'elenco di altra Regione o Provincia autonoma.

2. L'elenco delle prove accreditate di ciascun laboratorio iscritto è consultabile nel sito istituzionale dell'organismo di accreditamento. Per le prove in corso di accreditamento, i laboratori iscritti in Elenco comunicheranno preliminarmente agli operatori del settore alimentare che ne facessero richiesta l'elenco delle prove o gruppi di prove per le quali siano state avviate le procedure di accreditamento. Sono fatti salvi gli obblighi dei laboratori di indicare nei rapporti di prova le prove non accreditate.

3. I laboratori iscritti nell'elenco possono affidare l'esecuzione di determinate prove ad altro laboratorio, accertandone preliminarmente l'accreditamento ai sensi dell'Accordo dell'8 luglio 2010, in questo caso i laboratori affidanti dovranno conservare la documentazione comprovante i requisiti dei laboratori affidatari per le successive verifiche dell'autorità competente.

4. I laboratori iscritti nell'Elenco dovranno riportare nei rapporti di prova delle analisi effettuate nell'ambito dell'autocontrollo alimentare il numero di iscrizione nell'elenco regionale.

Art. 3

1. Il titolare o legale rappresentante del laboratorio è tenuto a comunicare tempestivamente alla ASP competente territorialmente la sostituzione del direttore tecnico del laboratorio corredando la comunicazione con il certificato di iscrizione all'albo professionale del nuovo direttore e la dichiarazione di cui all'allegato 3 del D.A. n. 2649/11.

2. Il titolare o legale rappresentante è tenuto altresì a comunicare l'inserimento o la cancellazione di specifiche matrici o prove analitiche inerenti l'attività di analisi nell'ambito dell'autocontrollo, nonché l'esito delle verifiche effettuate dall'organismo di accreditamento.

3. E' fatto obbligo al titolare o legale rappresentante del laboratorio del rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 4

1. L'Elenco approvato col presente decreto sarà periodicamente aggiornato a seguito delle verifiche sul mantenimento dei requisiti dei laboratori iscritti, e della istruttoria sulle nuove istanze di iscrizione effettuate ai sensi degli articoli 4 e 5 D.A. n. 2649/11 del 20 dicembre 2011.

2. I decreti e i provvedimenti precedentemente emanati si intendono superati per le parti non in linea col presente decreto.

Art. 5

Il Dipartimento A.S.O.E. trasmetterà il presente decreto alle AA.SS.PP. regionali per la successiva notifica ai laboratori in elenco di propria competenza.

Copia del decreto sarà inoltre trasmessa al Ministero della salute, alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, e ai Comandi Carabinieri NAS della Sicilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito web dell'Assessorato regionale della salute/DASOE/Aree tematiche/Igiene degli Alimenti.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 9 aprile 2014.

TOZZO