
DECRETO-LEGGE 7 aprile 2014, n. 58
G.U.R.I. 8 aprile 2014, n. 81
Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.
(convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87)
TESTO COORDINATO (alla legge 11 dicembre 2016, n. 232)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità di adottare misure d'urgenza volte a garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico sull'intero territorio nazionale;
Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare, nelle more della rinnovazione e del completamento, a seguito di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, disposizioni finalizzate a consentire la continuità dell'esercizio delle funzioni dirigenziali, in via transitoria e nelle sedi di assegnazione, dai soggetti già dichiarati vincitori delle medesime procedure concorsuali;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di consentire la regolare conclusione dell'anno scolastico in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni in cui non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Disposizioni urgenti per il corretto svolgimento dell'attività scolastica
(integrato dalla legge di conversione 5 giugno 2014, n. 87 e modificato dall'art. 6, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11)
1. Al fine di garantire l'esercizio della funzione dirigenziale a seguito di annullamento giurisdizionale della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua a svolgere le proprie funzioni, in via transitoria e fino all'avvenuta rinnovazione della procedura concorsuale e comunque, nel caso in cui la procedura si concluda ad anno scolastico iniziato, fino al termine del medesimo anno scolastico, nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi di cui al presente comma.
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-bis. All'articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al secondo periodo, le parole: "che deve avvenire prima dell'indizione del nuovo corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo" sono soppresse.
2-ter. Entro il 31 marzo 2015, è bandita ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze di organico delle regioni per le quali si è esaurita la graduatoria di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 17. In sede di prima applicazione, il bando dispone che una quota dei posti, nel rispetto della normativa vigente, sia riservata ai soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso-concorso, contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonchè ai soggetti che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Lo stesso bando disciplina i titoli valutabili tra i quali l'aver svolto le funzioni di dirigente scolastico.
Disposizioni urgenti per il regolare svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole
(modificato e integrato dalla legge di conversione 5 giugno 2014, n. 87, dall'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dall'art. 1, comma 174, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dall'art. 1, comma 2, del D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito dalla legge 26 maggio 2016, n. 89 e modificato dall'art. 1, comma 380, della legge 11 dicembre 2016, n. 232)
1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2016/2017 in ambienti in cui siano garantite le idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove non è ancora attiva, ovvero sia stata sospesa o sia scaduta, la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1° aprile 2014 alla data di effettiva attivazione della citata convenzione e comunque fino a non oltre il 31 agosto 2017, le istituzioni scolastiche ed educative provvedono all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014.
2. Gli acquisti di cui al comma 1 avvengono nel limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui è attiva la convenzione Consip. Nei territori ove la convenzione Consip sia scaduta trovano applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed economiche già previste nella medesima convenzione scaduta.
2-bis. Nei territori ove non è stata ancora attivata la convenzione-quadro Consip, le istituzioni scolastiche ed educative statali effettuano gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da definirsi secondo le modalità di cui alla successiva delibera del CIPE [, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente] (parole soppresse) (1), acquistando il relativo servizio dai medesimi raggruppamenti e imprese che assicurano i servizi di pulizia ed altri ausiliari alla data del 30 aprile 2014, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip ed alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui è attiva la convenzione.
2-bis.1. Nei territori ove è già stata attivata la convenzione-quadro Consip ovvero la stessa sia scaduta per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, le medesime istituzioni scolastiche ed educative effettuano gli interventi di cui al comma 2-bis mediante ricorso alla citata convenzione Consip.
2-ter. Per gli interventi di cui ai commi 2-bis e 2 bis.1 è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2015.
Parole soppresse dall'art. 1, comma 353, lett. c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 aprile 2014
NAPOLITANO
RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri
GIANNINI, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO