Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 26 marzo 2014, n. 5

G.U.R.S. 11 aprile 2014, n. 15

Bilancio di previsione degli Enti pubblici regionali per l'anno finanziario 2014.

ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA REGIONE

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

AGLI ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI REGIONALI

AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI C/O GLI ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI REGIONALI

e, p.c.

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE UFFICIO DI GABINETTO

AGLI ASSESSORI REGIONALI UFFICI DI GABINETTO

ALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Premessa

La presente circolare interessa gli enti strumentali della Regione aventi forma pubblica, gli organi interni di controllo di questi ed i dipartimenti regionali che esercita-no le funzioni di vigilanza e/o di tutela su detti enti. Essa fornisce istruzioni e direttive in ordine alla redazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, con riferimento sia alla normativa contabile generale sia ai vincoli finanziari in vigore.

Si intende fornire a tutti gli attori coinvolti, interni ed esterni agli Enti, uno strumento operativo utile per l'intero processo di predisposizione, adozione ed approvazione del documento contabile previsionale per il corrente anno 2014, anche attraverso il semplice rimando a precedenti direttive ancora valide.

La presente circolare riguarda principalmente gli Enti tenuti ad applicare il regolamento di contabilità di cui al testo del D.P.R. n. 97/2003 coordinato con le disposizioni del D.P.Reg. n. 729/2006 (di seguito "testo coordinato"), indicati nell'elenco n. 1 allegato alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, secondo le direttive emanate con la circolare n. 16 del 6 ottobre 2006 di questa ragioneria generale. Con la circolare n. 12 del 19 dicembre 2008 sono stati forniti, fra l'altro, i chiarimenti e le precisazioni in ordine alle innovazioni contabili introdotte dal testo coordinato; successivamente, con la circolare n. 4 del 4 febbraio 2009 sono state impartite le istruzioni relative all'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, secondo le previsioni dello stesso testo coordinato.

Il rispetto delle disposizioni di legge, delle norme di contabilità e delle pertinenti direttive garantisce la correttezza del bilancio di previsione e, attraverso questa, concorre sia alla regolarità amministrativo-contabile dell'azione amministrativa degli Enti sia, quindi, alla tutela dell'erario; l'osservanza delle norme che sottendono alla predisposizione del bilancio di previsione consente, altresì, un iter di approvazione rapido ed efficace.

Le attuali criticità finanziarie che interessano profondamente ed in maniera diffusa il settore pubblico regionale impongono sia il rispetto dei vincoli finanziari sia la rigorosa applicazione delle norme di contabilità.

1. Bilancio di previsione 2014

1.1 Termini di adozione e di approvazione Il comma 2 dell'art. 5 ed il comma 1 dell'art. 10 del testo coordinato prevedono che il bilancio di previsione è predisposto dal direttore generale ed è deliberato (adottato) dal competente organo di vertice entro il 31 ottobre dell'anno precedente, salvo diverso termine previsto da norme di legge o da disposizione statutaria.

Qualora sia prevista l'approvazione da parte dell'Assessorato vigilante, atteso il carattere autorizzativo del bilancio di previsione, questa deve avvenire normalmente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Le ipotesi in cui i normali termini sopra citati non siano rispettati sono disciplinate dall'art. 23 del testo coordinato, mediante gli istituti giuridici dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria; in merito si rimanda al punto 6 della sopra citata circolare n. 12/2008.

1.2 Procedure di controllo e di approvazione

Si richiama l'attenzione sulle procedure, esterne agli enti, per il controllo e l'approvazione dei documenti contabili degli enti sottoposti a vigilanza della Regione, previste dall'art. 32 della legge regionale n. 6/1997 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 53 della legge regionale n. 17/2004; dette procedure sono trattate nella circolare di questa ragioneria generale n. 8 del 10 maggio 2005, cui si rimanda per la trattazione esaustiva. In atto il comma 13 dell'art. 53 della legge regionale n. 17/2004 prevede il parere tecnico contabile di questa Amministrazione ed i relativi controlli, di cui al sopra citato art. 32 della legge regionale n. 6/1997, nei seguenti casi: a) mancanza del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti; b) richiesta dell'organo di controllo interno, sulla base di circostanziate motivazioni; c) richiesta dell'organo tutorio. Si ricorda che nell'ipotesi di cui alla lett. b) è necessario che l'organo di controllo interno esprima le proprie riserve in modo dettagliato e con chiarezza; il Collegio dei revisori che, nonostante il proprio giudizio positivo, chiede di fare ricorso al parere di questa ragioneria generale, dovrà dare circostanziate motivazioni, al fine di fornire sia alla scrivente sia all'organo tutorio (titolare del procedimento di approvazione) gli elementi necessari per esercitare le proprie attribuzioni in maniera mirata.

1.3 Richiesta del parere tecnico contabile alla ragioneria generale della Regione

Nel richiamare nuovamente la circolare n. 8/2005, si ritiene necessario ricordare che l'organo tutorio nella richiesta di parere deve indicare la previsione normativa cui fa riferimento (lettera a, b o c del comma 13 dell'art. 53 della legge regionale n. 17/2004, riportate al precedente paragrafo).

Qualora, pur in presenza del parere favorevole reso dal Collegio dei revisori, l'Amministrazione di vigilanza intenda ricorrere al parere tecnico contabile della scrivente, è necessario che la richiesta espliciti le motivazioni e le considerazioni che inducono a ciò, fornendo utili elementi di valutazione e di orientamento per i controlli tecnico contabili.

Preliminarmente alla richiesta di parere, l'Amministrazione di vigilanza deve verificare almeno che:

- la delibera riporti i dati di sintesi, per grandi aggregati, del preventivo finanziario e del preventivo economico;

- la documentazione trasmessa sia completa secondo le disposizioni del testo coordinato, timbrata e siglata dall'ente;

- la documentazione dimostri il rispetto dei vincoli di spesa stabiliti dalle vigenti disposizioni, di cui si dirà in seguito;

- le previsioni di entrata iscritte del preventivo finanziario, provenienti da risorse regionali la cui gestione compete al medesimo Dipartimento regionale, devono risultare attendibili sulla base delle effettive disponibilità dei pertinenti capitoli del bilancio di previsione della Regione, nonché degli eventuali relativi provvedimenti di riparto ed assegnazione delle risorse.

1.4 Stime per le previsioni di bilancio

Il bilancio di previsione deve essere predisposto nel rispetto dei "Principi contabili generali" contenuti nell'allegato 1 al testo coordinato ed esplicitati nella circolare n. 1 del 20 gennaio 2006. Le criticità finanziarie di cui è cenno in premessa e la necessità di intervenire con urgenza per riorientare l'evoluzione dei saldi della finanza pubblica impongono in particolare il rispetto rigoroso dei principi della "Congruità", della "Attendibilità" e della "Prudenza", con specifico riferimento alla quantificazione delle somme da iscrivere nei capitoli di entrata. Le previsioni delle entrate devono essere definite sulla base delle risorse effettivamente acquisibili entro il 31 dicembre 2014; devono essere considerate le entrate provenienti dall'applicazione di strumenti normativi già operanti, escludendo quindi le previsioni di entrate aleatorie. Le previsioni di entrate relative a trasferimenti della Regione devono essere contenute entro i limiti dei relativi provvedimenti amministrativi di riparto e/o di assegnazione, emessi dai Dipartimenti regionali titolari della spesa regionale e notificati agli enti destinatari. Nelle more dei provvedimenti di assegnazione, gli enti iscriveranno previsioni di entrata solo qualora il bilancio di previsione della Regione, come approvato con la legge regionale n. 6/2014 e posto in gestione, preveda stanziamenti nei capitoli di spesa dedicati ai relativi contributi: in tal caso, in assenza di diverse informazioni, gli enti destinatari iscriveranno nei propri bilanci di previsione stanziamenti di entrata nei limiti delle corrispondenti somme assegnate nell'anno 2013, ridotte della medesima percentuale di cui si è ridotto lo stanziamento del pertinente capitolo di spesa regionale tra il 2013 ed il 2014. Al riguardo rilevano gli importi delle ultime colonne dell'allegato 1 alla legge regionale n. 5/2014, derivanti dalla parziale impugnativa del Commissario dello Stato sulle disposizioni dell'art. 17 della medesima legge. Si ritiene utile richiamare anche il comma 7 del citato art. 17 della legge regionale n. 5/2014, il quale, aggiungendo il comma 6 bis all'art. 1 della legge regionale n. 16/2013, prevede che "Gli enti beneficiari di contributi che hanno dato avvio all'attività prevista nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati alla prosecuzione dell'attività sino al 30 giugno 2014.". Le disposizioni secondo cui le entrate previste dall'ente, prima del provvedimento di assegnazione, devono prudentemente essere ridotte del 5% rispetto all'assegnazione definitiva dell'anno precedente (così come indicato nella circ. n. 1/2006) valgono solo se più restrittive. Per le competenze ascritte a questa ragioneria generale, si rinnova l'invito ai Dipartimenti regionali titolari ad erogare i contributi agli enti e/o ad esercitare la vigilanza amministrativa a comunicare tempestivamente alla scrivente sia i provvedimenti di riparto e di assegnazione dei contributi regionali sia quelli di approvazione dei documenti contabili e delle variazioni di bilancio. Nell'attuale fase di criticità finanziaria gli enti, per la migliore realizzazione dei propri fini istituzionali, dovranno produrre ogni possibile sforzo per valorizzare fonti di finanziamento complementari alle risorse di derivazione regionale e porre in essere tutte le iniziative necessarie per la pronta riscossione dei crediti.

Dal lato della spesa, occorre tenere presente sia i limiti generali derivanti dagli equilibri di bilancio sia i vincoli specifici imposti dalla legislazione vigente e dagli indirizzi politici di razionalizzazione della spesa, che vengono esposti nei paragrafi seguenti.

In particolare le spese in conto capitale devono essere rigorosamente previste nei limiti degli interventi realmente attivabili nel corso dell'anno 2014 ed adeguatamente finanziati.

2. Legge di stabilità regionale per l'anno 2014

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 5 del 31 gennaio 2014 S.O. è stata pubblicata la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, concernente "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.". Per quanto di interesse degli Enti pubblici istituzionali regionali, il comma 1 dell'art. 11 concernente "Contenimento delle spese del settore pubblico regionale e delle società partecipate", prevede che le disposizioni dell'art. 16, comma 4, e dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 continuano ad applicarsi per il triennio 2014-2016. Più precisamente il comma 4 dell'art. 16 dispone che gli Enti concorrono agli obiettivi di finanza pubblica regionale nel limite fissato, in termini di competenza e di cassa, "... nella misura degli importi registrati nell'anno 2009 decurtati del 2 per cento calcolato sul saldo finanziario di parte corrente, ivi comprese le spese relative a consulenze, incarichi e collaborazioni. Per quanto riguarda le spese del personale, le stesse non possono superare quelle registrate nell'anno 2009." (vedi circolari n. 19 del 9 dicembre 2010, n. 3 dell'8 febbraio 2012 e n. 10 del 6 marzo 2012). Il comma 1 dell'art. 18 stabilisce che "l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle normative contrattuali, non può eccedere per il periodo 2010-2013, il 15 per cento del monte salari tabellari, fatte salve le ipotesi espressamente previste da eventuali disposizioni di leggi speciali.". Valgono, quindi, anche per il corrente anno 2014 sia le previsioni normative sia le correlate istruzioni diramate con le precedenti circolari: pertanto al bilancio di previsione 2014 vanno allegati sia i modelli di cui alla circ. n. 3 dell'8 febbraio 2012 sia un prospetto contabile che dimostri il rispetto per l'anno 2014 del vincolo di cui al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2010.

3. Vincoli finanziari

Si ritiene utile riportare anche i vincoli finanziari imposti dalle precedenti leggi finanziarie e da deliberazioni della Giunta regionale, di cui si deve tenere conto per la redazione del bilancio di previsione.

Legge regionale 12 maggio 2010, n. 11:

- l'art. 17 detta limiti ai compensi da corrispondere ai competenti componenti degli organi di amministrazione e controllo; il D.P.Reg. n. 7 del 20 gennaio 2012 ha dato attuazione al comma 2 del predetto articolo individuando, secondo criteri di funzionalità e territorialità, tre fascie entro le quali classificare gli Enti e determinando i limiti ai compensi da erogare (vedi circ. n. 6 del 29 febbraio 2012); la deliberazione della Giunta regionale n. 452 del 30 novembre 2012, concernente "Contenimento della spesa per organismi, società partecipate ed enti regionali, nonché società ed enti in liquidazione", prevede l'ulteriore riduzione del 20 per cento della spesa per i compensi annui da erogare ai componenti degli organi di amministrazione, controllo e revisione (ove previsti) degli organismi di cui al comma 1 del citato art. 17;

- il comma 4 dell'art. 18 fa "divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in favore di tutto il personale, dirigenziale e non, in misura superiore a quanto corrisposto alla data del 31 dicembre 2009. È fatto, altresì, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dei Dipartimenti della Amministrazione regionale per le analoghe qualifiche";

- il comma 1 dell'art. 23 prevede che la spesa a copertura regionale per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità rappresentanza e sponsorizzazione non possa superare l'analoga spesa sostenuta nell'anno 2009, ridotta del 20 per cento (vedi circ. n. 15/2010);

- il comma 2 dell'art. 23 prevede che la spesa a copertura regionale per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti, distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni, non deve superare il 50 per cento rispetto al 2009 (vedi circ. n. 15/2010).

Deliberazione di Giunta regionale n. 207 del 5 agosto 2011:

il punto 11 stabilisce che "a decorrere dal 2012, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza non possono superare il limite del 20% dell'ammontare della spesa sostenuta nel corso l'esercizio 2009"; la riduzione deve avvenire su ciascuna voce di spesa (vedi circ. n. 10/2011);

- il punto 12 pone il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni, se non indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Delibera della Giunta regionale n. 317 del 4 settembre 2012:

- la delibera stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2013 e per il triennio 2013/2015 deve essere assicurata una diminuzione in termini monetari della spesa per acquisti di beni e servizi in misura non inferiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (vedi punto 4, lettera b, della circolare del 5/10/2012).

Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 (vedi circ. n.17 dell'8 novembre 2013):

- l'art. 20 dispone che a decorrere dall'1 gennaio 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale costituenti il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, come determinato ai sensi del comma 8 dell'art. 1 della legge regionale n. 9/2012, sia ridotto del 20 per cento);

- l'art. 22 vieta di possedere e utilizzare auto di rappresentanza; inoltre possono essere utilizzate solo autovetture inferiori a 1.300 c.c. in car sharing: escluse quindi spese di manutenzione;

- l'art. 24 stabilisce che si può procedere solo eccezionalmente alla nomina di un consulente, per motivate e particolari esigenze e previa autorizzazione del Dipartimento regionale che esercita la vigilanza amministrativa;

- l'art. 27 detta disposizioni in ordine alla "Riduzione dei costi degli affitti".

Gli enti dovranno allegare al bilancio di previsione 2014 un prospetto finanziario per ciascuno dei vincoli di cui al superiore elenco, che ne dimostri il rispetto per l'anno in corso.

Si ritiene opportuno sottolineare che il mancato rispetto dei limiti finanziari imposti dalla legge è fonte di responsabilità erariale ed amministrativa.

4. Adempimenti dei revisori dei conti

Il comma 4 dell'art. 10 del testo coordinato prescrive la relazione del Collegio dei revisori dei conti quale allegato al bilancio di previsione. Sul punto l'Ufficio legislativo e legale della Regione è intervenuto più volte (pareri prot. n. 15640/113.2003.11 del 18 settembre 2003, prot. n. 21370/29511.2003 del 18 dicembre 2003 e prot. n. 12840/131/09/11 del 12 agosto 2009) per chiarire l'illegittimità degli atti adottati senza avere acquisito conoscenza del contenuto della relazione del Collegio dei revisori, ove prescritto; al riguardo il parere reso dall'Assessorato dell'economia non è sostitutiva né assorbente della relazione del Collegio dei revisori dei conti.

L'art. 16 del testo coordinato disciplina la relazione dei dei conti; pare opportuno in questa sede ribadire sia la tempistica dettata da dette disposizioni sia l'importanza delle informazioni da riportare nella relazione.

Si ricordano inoltre gli ulteriori compiti ascritti ai Collegi dei revisori in forza di norme di legge; i Collegi dei revisori devono:

- asseverare le certificazioni previste dal comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 11/2010 (vedi circ. n. 3 dell'8 febbraio 2012);

- verificare l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 18 della legge regionale n. 11/2010 e darne speci-fica comunicazione sia alle competenti Amministrazioni regionali che svolgono le funzioni di vigilanza e tutela sia a questa Ragioneria generale (vedi comma 5 art. 18);

- verificare l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge regionale n. 11/2010 e darne specifica comunicazione sia alle competenti Amministrazioni regionali che svolgono le funzioni di vigilanza e tutela sia a questa Ragioneria generale (vedi circ. n. 15/2010);

- asseverare i dati riportati nei prospetti allegati alla circolare n. 17/2013.

Tutta la documentazione relativa alla dimostrazione dell'assolvimento dei compiti sopra elencati da parte dei Collegi dei revisori dei conti, sia riguardo all'esercizio 2013 sia relativa alla previsione dell'esercizio 2014, deve essere allegata al bilancio di previsione dell'anno 2014.

5. Capitoli aventi natura di "fondi"

Si ritiene opportuno infine un cenno in ordine alla corretta esposizione dei "fondi" nel preventivo finanziario; la relativa disciplina è contenuta negli articoli 17, 18 e 19 del testo coordinato.

Si ricorda che i "fondi" sono elementi rilevanti del preventivo finanziario in quanto ne garantiscono la necessaria "elasticità"; gli stanziamenti dei capitoli aventi natura di "fondi" possono essere utilizzati esclusivamente attraverso variazioni di bilancio; su tali capitoli non è consentito assumere impegni di spesa né emettere titoli di pagamento: conseguentemente su di essi non possono formarsi residui passivi.

Tra essi, il fondo di riserva di cassa prevede stanziamenti di sola cassa; mentre gli altri "fondi", oltre al necessario stanziamento di competenza, possono avere (in alcuni casi è opportuno) anche una dotazione in termini di cassa.

Fondamentali direttive interpretative ed applicative sono state nel tempo diramate da questa Ragioneria generale della Regione con le circolari n. 1 del 20 gennaio 2006, n. 12 del 19 dicembre 2008 e n. 4 del 5 marzo 2010, di cui si ritiene opportuno ribadire l'osservanza.

In conclusione si precisa che questa Amministrazione, qualora richiesto, non esprimerà positivamente il proprio parere sui documenti contabili redatti in maniera difforme dagli indirizzi qui formulati.

Qualora i bilanci di previsione siano già stati approva-ti dalle Amministrazioni di vigilanza in maniera difforme dalle presenti direttive, essi devono essere immediatamen-te adeguati, non oltre i termini previsti per l'assestamento tecnico.

Si elencano di seguito le circolari di questo Assessorato le cui istruzioni sono richiamate nella presente:

- circ. n. 8 del 10 maggio 2005, concernente "Articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17: Controllo sugli atti degli enti vigilati";

- circ. n. 1 del 20 gennaio 2006, concernente "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 degli Enti istituiti ed aziende sottoposti alla vigilanza e/o alla tutela della Regione";

- circ. n. 16 del 6 ottobre 2006, concernente " Prime istruzioni per la predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2007 degli enti pubblici regionali ai sensi del D.P.R. n. 97/2003 e del D.P.Reg. n. 729/2006";

- circ. n. 12 del 19 dicembre 2008, concernente "Istruzioni per la predisposizione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 secondo il nuovo regolamento di contabilità";

- circ. n. 4 del 4 febbraio 2009, concernente "Nuovo regolamento di contabilità secondo le disposizioni del D.P.R. 97/2003 coordinate con il D.P.Reg. n. 729/2006 - Contabilità economico-patrimoniale";

- circ. n. 4 del 5 marzo 2010, concernente "Disciplina del risultato di amministrazione";

- circ. n. 15 del 28 settembre 2010, concernente "Disposizioni attuative degli articoli 22 e 23 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010";

- circ. n. 19 del 9 dicembre 2010, concernente "Legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 recante - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010. - Articolo 16, Patto di stabilità regionale";

- circ. n. 10 del 2 novembre 2011, concernente "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica e dei costi della politica. Deliberazione di Giunta regionale 207 del 5 agosto 2011. Attuazione dei punti 11, 12, 14 e 16 dell'atto di indirizzo";

- circ. n. 3 del 8 febbraio 2012, concernente "Patto di stabilità enti regionali. Certificazione ex comma 3, art. 16, legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.";

- circ. n. 6 del 29 febbraio 2012, concernente "D.P. n. 7/Serv.1°/S.G. del 20 gennaio 2012 - Determinazione compensi ex art. 17 della l.r. 12 maggio 2010, n. 11.";

- circ. n. 10 del 6 marzo 2012, concernente "Chiarimenti ed integrazioni alla circolare 3/2012: Patto di stabilità enti regionali. Certificazione ex comma 3, art. 16, legge regionale 12 maggio 2010, n.11;

- circ. del 5 ottobre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 43 del 12 ottobre 2012, concernente "Attuazione della delibera di Giunta regiona-le n. 317 del 4 settembre 2012.";

- circ. n. 17 dell'8 novembre 2013, concernente "Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale - articoli 20, 22, 24, 27 e 72.".

Le Amministrazioni in indirizzo sono invitate a dare la massima diffusione della presente circolare presso gli Enti pubblici istituzionali sui quali esercitano funzioni di controllo e/o vigilanza, sensibilizzando tutti i destinatari e raccomandando la scrupolosa osservanza delle disposizioni in argomento.

Inoltre si invitano i Dipartimenti regionali, qualora ritengano opportuno impartire disposizioni integrative della presente direttiva in ordine all'adozione del bilancio di previsione da parte degli Enti vigilati, a darne tempestiva comunicazione anche a questa Ragioneria generale della Regione.

Gli organi di amministrazione degli Enti notificheranno con urgenza la presente circolare ai Collegi dei revisori dei conti, con ogni mezzo utile.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed inserita nel sito internet consultabile al seguente indirizzo: http://www.regione. sicilia.it/bilancio.

Il ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione: PISCIOTTA