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ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

DECRETO 14 marzo 2014

G.U.R.S. 11 aprile 2014, n. 15

Rivalutazione dei limiti di reddito dei beneficiari di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 ed alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;

Viste le LL.RR. 20 dicembre 1975, n. 79, e 5 dicembre 1977, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 30 maggio 1984, n. 37;

Visto l'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457 che, al punto 1 del penultimo comma, stabilisce che il C.I.P.E., su proposta del C.E.R. e previo parere della commissione consultiva interregionale, delibera la misura dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistiti dal contributo dello Stato;

Vista la delibera C.I.P.E. deIl'8 aprile 1987, n. 197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 1987, con la quale viene fissato un rapporto costante tra tasso agevolato e tasso di riferimento per le diverse tipologie di interventi ed i differenziati scaglioni di reddito;

Vista la delibera C.I.P.E. del 30 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 14 agosto 1991, che oltre ad aggiornare i massimali di mutuo ha tra l'altro aggiornato i limiti massimi di reddito per gli interventi di edilizia agevolata;

Visto l'art. 12 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, il quale prevede che i limiti di reddito previsti da tutti i programmi di edilizia agevolata-convenzionata vengano rivalutati sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come da rivalutazione ISTAT;

Visto l'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati determinato dall'Istituto centrale di statistica nel periodo intercorrente dal mese di ottobre 2010 al mese di ottobre 2013;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all'incremento dei limiti di reddito previsti dalla delibera C.I.P.E. del 30 luglio 1991;

Decreta:

Art. 1

I limiti di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata ex legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le misure dei tassi agevolati secondo quanto disposto dalla delibera C.I.P.E. dell'8 aprile 1987, n.197, sono rivalutati sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo secondo la determinazione ISTAT come segue:

a) alloggi realizzati da cooperative a proprietà indivisa: 1) rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento 20% - limiti di reddito euro 22.104,65;

b) alloggi realizzati da imprese cooperative a proprietà individuale e privati, nonché enti pubblici che costruiscono alloggi da assegnare in proprietà:

1) rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento 30% - limiti di reddito euro 22.104,65; 2) rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento 50% - limiti di reddito euro 26.525,57; 3) rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento 70% - limiti di reddito euro 44.209,30.

Art. 2

I limiti di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata ex LL.RR. 20 dicembre 1975, n. 79, e 5 dicembre 1977, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le misure dei tassi agevolati secondo quanto disposto dalla delibera C.I.P.E. dell'8 aprile 1987, n. 197, sono rivalutati sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo secondo la determinazione ISTAT, come segue:

1) programmi realizzati a proprietà divisa - limiti di reddito euro 44.514,00; 2) programmi realizzati a proprietà indivisa - limiti di reddito euro 26.708,00. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 14 marzo 2014.

ARNONE