
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DECRETO 4 marzo 2014
G.U.R.S. 21 marzo 2014, n. 12
Disciplina relativa alle filiere corte.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 5 dicembre 2009;
Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 23 novembre 2012, con il quale il dott. Dario Cartabellotta è stato nominato Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 - Orientamento e modernizzazione in agricoltura che regola l'attività di vendita diretta;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499 - Razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo ed agroalimentare;
Visto l'art. 83 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 riguardante i mercati contadini; Visto l'art. 8 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, riguardante "Disposizioni per la diffusione della conoscenza della produzione agricola e agroalimentare regionale di qualità;
Visto l'art. 10 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, riguardante "Attività di vendita diretta e mercatale";
Vista la legge 18 novembre 2013, n. 19 "Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche Born in Sicily per l'agricoltura e l'alimentazione";
Visto il D.L. n. 69/2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (c.d. "decreto del fare"), convertito dalla legge n. 98/2013 ed in particolare l'art. 30 bis;
Visto il Piano di sviluppo rurale per la Sicilia 2007-13, con il quale sono stati realizzati e sono in corso di realizzazione spazi pubblici attrezzati con adeguate infrastrutture in grado di ospitare aree mercatali locali per la commercializzazione di prodotti tipici;
Considerato che a partire dalla metà degli anni '90 si è sviluppato il fenomeno dei canali alternativi di vendita dei prodotti agricoli e alimentari e che l'Alternative Food Network (AFN) tende ad essere adottato come un termine universale per indicare i sistemi di vendita che risultano differenti da quello tradizionale, per cui il concetto è definito in relazione a ciò che il fenomeno non è, piuttosto a ciò che rappresenta;
Rilevato che le filiere corte sono quelle modalità di commercializzazione dei prodotti agricoli ed alimentari che si caratterizzano per la riduzione e/o l'eliminazione degli intermediari fra i produttori agricoli e i consumatori e che i prodotti che passano attraverso la filiera corta sono comunemente definiti dalla località e da un produttore specifico;
Considerato che, per il consumatore, la filiera corta offre l'opportunità di trovare prodotti di elevata qualità, freschezza e genuinità, legame con il paesaggio, adozione di metodi di produzione ecocompatibili, origine geografica del prodotto, tracciabilità e agrobiodiversità di varietà locali non sempre reperibili nei luoghi tradizionali e la relazione diretta che si instaura con il produttore;
Rilevato che il consumatore associa al prodotto locale anche la caratteristica dei metodi di coltivazione, di allevamento e di trasformazione ambientalmente sostenibili, un'adeguata remunerazione del lavoro, il rispetto delle norme di benessere animale e la storia da cui è stato originato, la personalità e l'etica del produttore, l'attrattività dell'azienda agricola e del territorio rurale;
Considerato che il produttore non vede il consumatore come cliente ma come persona, titolare del diritto ad una sana alimentazione ed alla conoscenza del lavoro e della qualità che stanno alla base dei prodotti offerti, con la possibilità di fornire suggerimenti, critiche, e di manifestare esigenze e scelte;
Considerato che la filiera corta rivendica la caratteristica di giustizia sociale perché modifica le relazioni tra produttori e consumatori, avvicinando questi soggetti e favorendo una comprensione mutualistica e, inoltre, incoraggia delle relazioni più armoniose e consente una partecipazione più democratica degli attori della filiera con una maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi;
Rilevato che la filiera corta offre ai produttori maggiori opportunità di decidere il prezzo, svincolandosi dalle oscillazioni del mercato ed aumentando la possibilità di una maggiore remunerazione;
Rilevato che la filiera corta favorisce lo sviluppo economico di aree rurali marginali e può creare nuove opportunità di lavoro per i soggetti che non appartengono al settore agricolo;
Considerato che il concetto di "prodotto locale" definisce una dimensione della qualità e identifica una regione geografica di produzione ma non indica necessariamente che questo prodotto debba essere consumato nella stessa area;
Considerato che da parte del produttore agricolo la filiera corta nasce dall'opportunità di aumentare il reddito, ottenere un flusso di cassa continuo ed immediato e valorizzare l'eccesso di lavoro che, altrimenti, non troverebbe un impiego altrettanto remunerativo;
Considerato che occorre evitare all'interno delle filiere corte l'inserimento di prodotti e produttori che, mancando dei requisiti soggettivi ed oggettivi, finirebbero per annullare i vantaggi che agricoltori e consumatori uniscono nello sviluppo di una sana filiera corta;
Tutto ciò premesso;
Decreta:
Filiere corte
Le filiere corte sono le modalità di vendita dei prodotti agricoli ed alimentari che si caratterizzano per l'eliminazione degli intermediari fra i produttori agricoli e i consumatori, consentendo di:
- promuovere l'incontro tra il mondo degli agricoltori e quello dei consumatori;
- diffondere la conoscenza dei prodotti agricoli ed alimentari born in Sicily;
- divulgare le proprietà organolettiche e nutrizionali, le tradizioni enogastronomiche e alimentari siciliane quali componenti della Dieta Mediterranea, dichiarata dall'UNESCO Patrimonio Immateriale dell'Umanità;
- promuovere circuiti innovativi, quali e-commerce, Ho.Re.Ca. e Gruppi Acquisto Solidale;
- sostenere le produzioni di nicchia presenti sul territorio regionale che non riescono ad inserirsi nei moderni circuiti commerciali per la mancanza di adeguata massa critica;
- incentivare, sostenendone il consumo, la differenziazione produttiva del settore agricolo, rendendo economicamente sostenibile il recupero e la coltivazione di produzioni tradizionali;
- favorire la consapevolezza di acquisto dei consumatori attraverso il rapporto diretto venditore/consumatore in una prospettiva di multifunzionalità dell'azienda agricola.
Tipologia filiere corte
Le filiere corte possono riferirsi alle seguenti tipologie:
- mercati agricoli di vendita diretta o farmers markets;
- vendita all'interno dell'azienda agricola;
- vendita con strutture mobili sulla strada confinante con l'azienda o ambulante in aree urbane, permanente o limitata durante il periodo di raccolta dei prodotti;
- vendita durante sagre, iniziative e manifestazioni;
- distributori automatici in sede fissa, tra i quali, per esempio, quelli del latte crudo;
- vendita diretta dei prodotti presso le strutture turistiche, agrituristiche ed in luoghi di interesse turistico, paesaggistico e ambientale;
- vendita al consumatore on-line.
- reti di produttori e consumatori, che consistono nella collaborazione tra comunità rurali ed urbane e aziende agricole;
- vendita associata con aggregazione di produttori (consorzio associazione, rete) dei prodotti attraverso un punto vendita localizzato presso un mercato urbano;
- vendita a gruppi di acquisto solidali Gas.
Soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli di vendita diretta
Possono esercitare la vendita nei mercati agricoli riservati alla vendita diretta gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:
a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito della Regione Sicilia;
b) vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione
o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito terrioriale di cui alla lettera a);
c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
d) soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, aventi tra le proprie finalità statutarie anche l'attività agricola con relativa iscrizione alla CCIAA competente ed in possesso di atti formali comprovanti il rapporto fra gli stessi e gli istituti di pena per attività che si svolgono all'interno degli stessi o con soggetti in esecuzione penale esterna.
L'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.
Nei mercati agricoli di vendita diretta conformi alle normative igienico-sanitarie di cui al regolamento n. 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
Disciplina amministrativa dei mercati agricoli di vendita diretta
Gli imprenditori agricoli che intendano esercitare la vendita nell'ambito dei mercati agricoli di vendita diretta devono ottemperare a quanto prescritto dall'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
L'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e dell'art. 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, non è assoggettato alla disciplina sul commercio.
Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all'attività di controllo del comune nel cui ambito territoriale ha sede.
Modalità di vendita dei prodotti agricoli
All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.
All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.
I comuni istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta sulla base di un disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita, finalizzato alla valorizzazione dei prodotti Born in Sicily e ne danno comunicazione al competente Assessorato regionale dell'agricoltura.
L'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea effettua periodicamente nel corso dell'anno un monitoraggio dei mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli autorizzati e delle attività in essi svolti.
Albo agricoltori filiera corta
È istituito l'albo ufficiale degli agricoltori della filiera corta presso il Dipartimento dell'agricoltura.
All'azienda agricola verrà rilasciato apposito tesserino identificativo.
Mercati agricoli di vendita diretta
La Regione promuove, nel territorio siciliano, l'istituzione dei mercati agricoli da parte dei comuni, delle unioni di comuni e dei consorzi di imprese agricole.
Gli enti promotori operano in partenariato con le organizzazioni agricole e/o con le cooperative legate al mondo agricolo che potranno utilizzare i mercati anche a rotazione.
I soggetti promotori esercitano le funzioni a loro delegate dalle normative di settore, con particolare riguardo alle seguenti materie:
a) controllo del rispetto delle norme igienico-sanitarie;
b) individuazione delle aree ove ubicare i mercati agricoli;
c) rispetto delle norme sulla provenienza dei prodotti e sull'etichettatura;
d) calendarizzazione settimanale dei mercati;
e) fornitura dei servizi necessari;
f) ordine pubblico.
L'attività di vendita è consentita solo agli agricoltori di cui all'articolo 6.
I mercati vengono riconosciuti con decreto del dirigente generale del Dipartimento dell'agricoltura.
Tavolo di concertazione delle filiere corte
E' istituito il tavolo di concertazione delle filiere corte per promuovere la conoscenza, la diffusione e la commercializzazione delle produzioni agroalimentari ed è composto dal dirigente generale del Dipartimento dell'agricoltura o suo delegato, da un rappresentante per ciascuna organizzazione e da un rappresentante dell'ANCI.
Le filiere corte vengono pubblicizzate dall'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea attraverso il sito internet e altri strumenti di comunicazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e in quello dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste.
Palermo, 4 marzo 2014.
CARTABELLOTTA