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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 febbraio 2014

G.U.R.I. 14 marzo 2014, n. 61

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villagi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

TESTO COORDINATO (al D.M. Interno 2 luglio 2019)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229";

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante "Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione";

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007, recante "Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio";

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151";

Visto il decreto del Ministero dell'interno 20 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013, recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi";

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, con particolare riferimento Allegato I - Requisiti di base delle opere di costruzione, punto 2 - Sicurezza in caso di incendio;

Ravvisata la necessità di emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per le strutture turistico - ricettive in aria aperta, quali campeggi, villaggi-turistici e simili, con capacità ricettiva superiore a 400 persone;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta, quali campeggi, villaggi-turistici e simili, con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Art. 2

Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le strutture turistico - ricettive in aria aperta, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono realizzate e gestite in modo da:

a) minimizzare le cause di incendio;

b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;

c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno della struttura ricettiva;

d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;

e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;

f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3

Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

Art. 4

Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni riportate al titolo I - capo I della regola tecnica allegata al presente decreto, si applicano alle strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui all'art. 1 del presente decreto, di nuova realizzazione ed a quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione.

2. Qualora gli interventi, effettuati su attività esistenti, comportano la sostituzione o modifica di impianti di protezione attiva antincendio, la modifica parziale del sistema di vie di uscita, o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture, le disposizioni di cui all'allegato, titolo I - capo I, previste dalla regola tecnica allegata al presente decreto, si applicano solo agli impianti ed alle parti in ampliamento dell'attività oggetto di intervento di modifica. Qualora, invece, l'aumento di superficie da destinare ad attività ricettiva è superiore al 50% di quella esistente, gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere adeguati, per l'intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività.

3. Per gli interventi di cui al comma 2, in alternativa a quanto previsto dallo stesso comma, si possono adottare le disposizioni di cui al titolo II, della regola tecnica allegata al presenta decreto, applicate all'intero insediamento ricettivo.

4. Le strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui all'art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni riportate al titolo I - capo II o, in alternativa, alle disposizioni di cui al titolo II, della regola tecnica allegata al presente decreto, come previsto al successivo art. 6, salvo nei seguenti casi:

a) possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto all'art. 38, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

b) pianificazione, ovvero lavori di realizzazione, modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento anche in corso, sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Art. 5

Commercializzazione CE

1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi.

2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, diversi da quelli di cui al comma precedente, gli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.

3. Le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purchè legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal presente decreto, possono essere impiegati nel campo di applicazione del decreto stesso.

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

(modificato dall'art. 2, comma 1, del D.M. Interno 2 luglio 2019)

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui all'art. 4, comma 4, devono essere adeguate alle disposizioni di cui al titolo I

- capo II, della regola tecnica allegata al presente decreto entro i termini temporali di seguito indicati:

a) entro tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni, per quanto riguarda le disposizioni di cui ai punti 11; 12; 14; 15, salvo la predisposizione, nel termine previsto alla successiva lettera b), di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo; 16, limitatamente alla rete di naspi ed idranti e 17;

b) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda le restanti disposizioni.

2. In caso di applicazione del titolo II, della regola tecnica allegata al presente decreto, fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui all'art. 4, comma 4, devono essere adeguate entro i termini temporali di seguito indicati:

a) entro tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda le misure di cui ai punti B.3, B.4 e B.5, salvo la predisposizione nel termine previsto alla successiva lettera b), di quanto previsto ai sottopunti:

- B.3.2, relativamente al presidio fisso;

- B.4.2, relativamente alla segnaletica e alle planimetrie orientative e di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo;

- B.5.1;

b) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni per quanto riguarda le restanti disposizioni.

3. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica l° agosto 2011, n. 151 deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a) e b) dei commi precedenti.

4. Entro ciascuna scadenza di cui ai commi precedenti, dovrà essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni.

5. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2014

Il Ministro: ALFANO

ALLEGATO

(sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.M. Interno 2 luglio 2019)

(Articolo 1, comma 1)

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta quali campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone

(articolo 3, comma 1)

Titolo I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE IN ARIA APERTA QUALI CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI E SIMILI CON CAPACITA' RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE

1. - Generalità

1.1- Termini, definizioni e tolleranze dimensionali

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, recante i «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983. Ai fini del presente titolo I si definiscono:

a. Unità abitative fisse: unità abitative non immediatamente mobili o non rapidamente smontabili (bungalow, chalet, case mobili, ecc.).

b. Unità abitative prontamente rimovibili: unità abitative immediatamente mobili o rapidamente smobilitabili (tende, caravan, camper, ecc.).

c. Aree di sicurezza: zone dell'insediamento ricettivo (anche esterne ad esso) opportunamente segnalate (anche costituite da piazze o strade) con funzione di punto di raccolta in caso di emergenza in grado di contenere tutti gli utenti della struttura (densità di affollamento massima di 2 persone/mq). Le aree di sicurezza possono essere costituite anche da aree attrezzate per lo sport (campi di calcio, calcetto, tennis, ecc.).

d. Punto fuoco: luogo dell'insediamento ricettivo, all'aperto, opportunamente allestito dal gestore per la cottura dei cibi con barbecue, griglia od altri sistemi a fiamma libera.

e. Capacità ricettiva: numero delle persone che possono essere ospitate in una struttura turistico - ricettiva in aria aperta. Il conteggio risulta dal numero di piazzole attrezzate per la sistemazione delle unità abitative prontamente rimovibili considerando la presenza di 4 ospiti per ogni piazzola oltre al numero di persone ospitate nelle unità abitative fisse, ovvero il numero di persone indicato nell'autorizzazione amministrativa ad esercire.

f. Area di insediamento ricettivo: area composta dall'insieme delle zone destinate all'insediamento delle unità abitative e di servizio e zone di pertinenza, opportunamente delimitata e/o recintata con staccionate e simili.

g. Piazzola: area destinata all'installazione di una unità abitativa con relative pertinenze e accessori (veranda, tendalino, ecc.). La superficie è determinata dal gestore della struttura ricettiva o da regolamenti di settore qualora esistenti.

h. Isola: insieme di piazzole contigue disposte al massimo su due file.

i. Blocco: insieme di isole separate da uno spazio carrabile.

1.2 - Rinvio a disposizioni e criteri di prevenzione incendi

Per i luoghi, le aree e gli impianti a rischio specifico, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

1.3 - Classificazione

In base alla loro capacità ricettiva le strutture turistico - ricettive in aria aperta si dividono in:

tipo 1: strutture con capacità ricettiva sino a 400 persone (non rientranti nell'ambito di applicazione della presente regola tecnica);

tipo 2: strutture con capacità ricettiva compresa fra 401 e 3.000 persone;

tipo 3: strutture con capacità ricettiva superiore a 3.000 persone.

Capo I

Attività di nuova costruzione

2. Ubicazione

2.1 - Distanze di sicurezza

Le aree di insediamento delle strutture ricettive in aria aperta devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Ai fini del calcolo della distanza, tali aree sono da intendersi come zone soggette ad affollamento di persone. Le distanze di sicurezza sono da considerare rispetto alle strutture fisse e alle unità abitative, anche se di tipo mobile presenti nell'insediamento.

In presenza di zone boscate, pinete, vegetazione bassa, ecc. le aree da adibire a strutture ricettive in aria aperta devono essere opportunamente distanziate con fasce di protezione di larghezza pari a quella riportata nella tabella 1 in relazione alle caratteristiche della vegetazione.

Tabella 1 - Distanze di protezione

Tipo di vegetazione Distanze* (m)
 Pascolo cespugliato 10
Macchia bassa/media 15
Macchia alta/sterpi 20
Bosco diradato 20
Bosco non diradato/pinete 30

.

(*) le distanze sono riferite rispetto alle unità abitative e alle strutture fisse

La tipologia di vegetazione, ove presente, deve risultare da apposita attestazione.

Le fasce di protezione devono essere costituite da terreno completamente privo di vegetazione (od opportunamente diserbato).

Nella larghezza delle fasce potranno essere comprese strade, aree sportive, ecc.

2.2 - Accesso all'area

Le strutture turistico - ricettive in aria aperta devono essere permanentemente accessibili ai veicoli dei servizi di emergenza. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi alle aree dove sorgono gli insediamenti devono avere i seguenti requisiti minimi:

larghezza: 3,50 m;

altezza libera: 4 m;

raggio di svolta: 13 m;

pendenza: non superiore al 10 %;

resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

Gli automezzi devono poter raggiungere almeno l'ingresso dell'insediamento ricettivo e comunque le aree di sicurezza nonchè il parcheggio ospiti all'esterno. Per le strutture turistico - ricettive in aria aperta di tipo 3 deve essere possibile la percorrenza della viabilità principale interna all'area dell'insediamento ricettivo.

2.3 - Sistemazione interna

Nelle aree dell'insediamento ricettivo destinate a campeggio devono essere chiaramente indicate le piazzole per le unità abitative fisse e/o prontamente rimovibili.

La sistemazione dell'area interna deve essere effettuata in modo da limitare la propagazione degli incendi.

In particolare, la distribuzione interna dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

ogni blocco può essere costituito al massimo da 30 camper/caravan oppure da 60 tende;

ogni isola può essere costituita al massimo da 10 camper/caravan oppure da 20 tende. Sono possibili anche isole miste con il rapporto 1 a 2 dei camper/caravan con le tende;

tra i vari blocchi deve essere lasciata un'area libera di larghezza pari ad 8 m misurata dal filo esterno dei caravan/camper o le tende (ad esclusione dei tiranti);

tra le varie isole deve essere lasciata un'area libera di larghezza pari a 6 m.

Ai fini della distribuzione interna le unità abitative fisse sono equiparate ai camper/caravan.

Inoltre vengono prescritte le seguenti ulteriori misure di sicurezza:

il punto fuoco dovrà essere previsto in area completamente diserbata per una fascia di larghezza almeno 5,0 m intorno al suo perimetro. La distanza del punto fuoco dalle tende o caravan/camper o da strutture fisse realizzate con materiali combustibili dovrà essere di almeno 10 m.

l'area di sicurezza deve essere sufficientemente distante dalle unità abitative e dalle aree boscate. Di norma dovranno essere tenute distanze da tali aree (riferite al perimetro) pari ad almeno quelle indicate nella tabella 1, mentre dalle unità abitative fisse e/o mobili la distanza minima dovrà essere non inferiore a 5 m.

3. Caratteristiche costruttive

3.1 - Resistenza al fuoco delle strutture

Per le strutture fisse a servizio dell'attività, ad eccezione delle unità abitative fisse realizzate con materiali e/o strutture combustibili, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le disposizioni previste nei decreti del Ministro dell'interno 16 febbraio 2007 e 9 marzo 2007.

4. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza

4.1 - Percorsi ed uscite di emergenza

Da ogni unità abitativa deve essere possibile raggiungere l'area di sicurezza attraverso un sistema organizzato di percorsi opportunamente indicati.

In presenza di recinzione dell'area dell'insediamento ricettivo devono essere previsti almeno 2 varchi di uscita in posizione ragionevolmente contrapposta, con barriere ovvero cancelli aventi possibilità di apertura dall'interno. I varchi, di larghezza non inferiore a 2 moduli, devono essere dimensionati per una capacità di deflusso non superiore a 250 persone/modulo.

Per strutture ricettive in aria aperta di tipo 3 devono essere previsti almeno 3 varchi di uscita.

Uno dei varchi può coincidere con l'accesso carrabile all'area ricettiva a condizione che il cancello di chiusura sia apribile dall'interno.

5. Attività accessorie

5.1 - Locali adibiti a depositi e depositi all'aperto

Nell'area della struttura turistico - ricettiva in aria aperta, è consentita la presenza di locali isolati destinati a deposito di materiali combustibili. Ove detti depositi fossero adiacenti ad altre strutture di servizio dell'attività, la separazione deve avvenire tramite strutture resistenti al fuoco del tipo almeno REI/EI 60 ovvero compatibili con il carico d'incendio ivi presente. Per i locali al chiuso con carico d'incendio specifico superiore ai 450 MJ/mq deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione naturale di detti locali al chiuso non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta.

I locali devono avere esclusivamente accesso dall'esterno.

In prossimità dell'accesso al locale deve essere installato un estintore di capacità estinguente pari ad almeno 34A 113 B.

I depositi di sostanze combustibili (attrezzature, legname, imballi, scarti di vegetazione, ecc.) devono essere distanti almeno 10 m dalle unità abitative ed aree di ritrovo. Possono essere previste distanze inferiori qualora l'area di deposito sia protetta da impianto idrico antincendio.

Anche per il deposito rifiuti solidi urbani e/o raccolta differenziata dovranno essere previste le medesime distanze di sicurezza.

5.2 - Depositi di sostanze infiammabili

I depositi fissi di gas combustibili devono rispondere ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, recante l'«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 24 maggio 2004, tenendo conto nella determinazione delle distanza di sicurezza che l'area a campeggio è da considerare soggetta ad affollamento di persone.

A servizio della struttura turistico - ricettiva in aria aperta, qualora necessario, deve essere previsto almeno un deposito per recipienti portatili di gpl di adeguata categoria, in cui custodire eventuali bombole affidate al gestore dagli utenti. Il deposito dovrà essere realizzato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.

5.3 - Parcheggi all'aperto

Le aree di parcheggio degli ospiti interne all'area dell'insediamento ricettivo devono essere realizzate su piazzali privi di vegetazione secca e con una fascia di rispetto opportunamente libera e diserbata di larghezza pari a quella indicata in tabella 1. Ove vi fossero motivi ostativi per il rispetto di tale distanza, questa potrà essere inferiore, fino alla metà di quella stabilita, nel caso in cui l'area di parcheggio è protetta da un impianto idrico antincendio.

5.4 - Punti fuoco

I punti fuoco devono essere muniti di opportune protezioni laterali incombustibili ovvero di pavimento incombustibile di profondità non inferiore di 2 m rispetto al perimetro del piano cottura.

In prossimità di ognuno di essi, dovrà essere posizionato almeno un estintore con capacità estinguente non inferiore a 34 A 113B.

6. Servizi tecnologici

6.1 - Impianti elettrici

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 1° marzo 1968, n. 186.

Ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;

non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;

devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);

devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni ben visibili, facilmente accessibili, manovrabili in sicurezza e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

Le aree della struttura turistico - ricettiva in aria aperta, in particolare le vie di circolazione, devono essere illuminate durante i periodi di oscurità. In caso di interruzione dell'energia elettrica deve essere prevista un'illuminazione sussidiaria in grado di garantire almeno 2 lux lungo le vie, le strade e i vialetti da utilizzare per l'esodo, nonchè dell'area di sicurezza e della zona parcheggio esterno. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma.

I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

a) illuminazione;

b) allarme;

c) rivelazione;

d) impianti di estinzione incendi.

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con le procedure previste dalle disposizioni regolamentari vigenti. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (≤ 0,5 s) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (≤ 15 s) per l'impianto idrico antincendio.

Nelle aree a campeggio l'alimentazione di sicurezza dell'illuminazione può essere ad interruzione media (≤ 15 s).

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

rivelazione e allarme: trenta minuti;

illuminazione di sicurezza: un'ora;

impianti idrici antincendio: un'ora.

7. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

I mezzi e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati ed installati a regola d'arte, conformemente alle vigenti norme di buona tecnica e a quanto di seguito indicato.

7.1 - Estintori

Le aree a campeggio devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere; devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli estintori devono essere del tipo polivalente con capacità estinguente minima 34A 113B.

7.2 - Rete di idranti antincendio

L'area di insediamento delle strutture turistico - ricettive in aria aperta deve essere dotata di apposita rete di idranti antincendio progettata, installata, collaudata e gestita secondo regola d'arte ed in conformità alle direttive di cui al decreto del Ministero dell'interno 20 dicembre 2012.

Ai fini dell'applicazione della norma UNI 10779, i parametri per il dimensionamento dell'impianto sono così definiti:

tipo 2 = livello di pericolosità 2, con installati solo idranti a muro o naspi;

tipo 3 = livello di pericolosità 2, con installati solo idranti soprasuolo.

L'alimentazione idrica deve essere almeno di tipo singolo superiore, come definita dalla UNI EN 12845, per le attività ricettive di tipo 3.

8. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme

8.1 - Generalità

Nelle zone o aree in cui è prevista l'installazione di impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, questo deve essere progettato, installato, collaudato e gestito in conformità alla regola dell'arte ed in conformità alle direttive di cui al decreto del Ministero dell'interno 20 dicembre 2012.

L'area a campeggio comunque deve essere dotata di segnalatori del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati a distanza reciproca non superiore a 80 m.

8.2 - Caratteristiche

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attività. L'impianto di rivelazione deve consentire l'eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.

8.3 - Sistema di allarme

L'area dell'insediamento ricettivo deve essere munita di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.

I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli utenti. Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, sotto il continuo controllo del personale preposto; può essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi d'incendio. Ove vi siano locali muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione d'incendio, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente. Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.

Per le strutture turistico - ricettive di tipo 3 il sistema di allarme deve essere integrato da un sistema di diffusione sonora, anche di tipo mobile, che consenta la diffusione di avvisi allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonchè alle connesse operazioni di evacuazione.

Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.

9. Segnaletica di sicurezza

Deve essere installala la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che indichi fra l'altro:

i percorsi e le uscite di esodo;

l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;

il divieto di accendere fuochi in prossimità delle unità abitative;

i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica;

i punti di intercettazione del gas;

i pulsanti manuali di allarme.

10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

L'organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nei decreti emanati a norma dell'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

10.1 - Generalità

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinchè nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:

sui percorsi e vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi vari, parcheggio di mezzi, attrezzature, ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone e la circolazione dei mezzi riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio;

siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni, risistemazioni ecc.;

siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie;

siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme;

stessa efficienza dovrà essere sempre garantita per gli impianti tecnici;

siano mantenuti costantemente diserbate le aree di rispetto con pulizia e manutenzione periodica, eliminazione del fogliame sparso e vegetazione secca.

10.2 - Chiamata servizi di soccorso

I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica od in mancanza di questa con quella mobile a condizione che sia sempre assicurata la copertura del segnale.

La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco a qualsiasi apparecchio telefonico dal quale tale chiamata sia possibile.

L'elenco dei numeri utili, tra i quali quello di soccorso dei Vigili del fuoco, deve essere chiaramente riportato sugli avvisi interni inerenti la sicurezza.

10.3 - Addestramento del personale

Il responsabile dell'attività, sulla base del piano di sicurezza predisposto, dovrà provvedere in particolare ad una adeguata formazione del personale sia sull'uso corretto dei mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento sia sull'azionamento del sistema di allarme e successiva chiamata di soccorso.

Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale ed impartite anche in forma scritta.

Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno una volta nel corso della stagione di apertura a riunioni di addestramento sull'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonchè ad esercitazioni antincendio (da tenersi almeno una volta a stagione) sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto.

In caso di incendio od emergenza in genere, il personale indicato deve essere istruito a svolgere almeno le seguenti azioni:

applicare le istruzioni contenute nel piano di emergenza ad iniziare dagli allarmi;

contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli utenti dell'attività ricettiva;

utilizzare i mezzi di estinzione in attesa dei soccorsi;

collaborare con il personale degli Enti esterni di soccorso.

Il personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione dell'emergenza deve essere in possesso dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.

10.4 - Registro della sicurezza

Il responsabile dell'attività è tenuto a predisporre e tenere aggiornato il registro dei controlli periodici di cui alla vigente normativa.

Una sezione di tale registro deve essere predisposta per documentare e tenere sotto controllo il deposito di recipienti portatili di gpl, qualora affidati in custodia dagli utenti.

10.5 - Istruzioni di sicurezza

All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e degli utenti in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'area per le squadre di soccorso che deve indicare:

le vie di circolazione ed il percorso di evacuazione con i relativi varchi sulla recinzione nonchè l'area di sicurezza;

i mezzi e gli impianti di estinzione disponibili;

i dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;

i divieti da osservare da parte degli utenti.

10.6 - Istruzioni da fornire agli utenti

Nel regolamento fornito all'ospite oltre alle informazioni di carattere generale e di funzionamento della struttura con i relativi servizi, un'apposita sezione deve essere dedicata alla sicurezza antincendio che, in particolare, deve ricordare:

la limitazione del quantitativo massimo complessivo dei recipienti portatili di gpl (max 30 kg);

il comportamento da tenere in caso di emergenza;

l'indicazione delle zone in cui è vietato fumare;

il divieto di utilizzare candele o fornelli a gas per l'illuminazione, nonchè le precauzioni da adottare nell'utilizzo delle fonti di calore per la cottura dei cibi.

Oltre che in italiano, tali istruzioni devono essere redatte in altre lingue, tenendo conto della provenienza degli ospiti abituali della struttura ricettiva.

Oltre al regolamento dovrà essere fornita al cliente una planimetria semplificativa della struttura con l'indicazione delle vie di uscita e dei primi comportamenti da tenere in caso di emergenza, ivi compreso le modalità di allertamento della direzione della struttura ricettiva.

Capo II

Attività esistenti

11. Caratteristiche dell'area

11.1 - Distanze di sicurezza

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 2.1.

11.2 - Accesso all'area

Le strutture turistico - ricettive in aria aperta devono essere permanentemente accessibili ai veicoli dei servizi di emergenza.

Gli automezzi devono poter raggiungere almeno l'ingresso della struttura ricettiva e comunque l'area di sicurezza nonchè il parcheggio ospiti utenti all'esterno. Per strutture ricettive di tipo 3 deve essere possibile la percorrenza della viabilità principale all'interno dell'area.

11.3 - Sistemazione interna

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 2.3, ad esclusione del terzo capoverso.

12. Caratteristiche costruttive

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 3.

13. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 4.

14. Attività accessorie

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 5.

15. Servizi tecnologici

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 6.

16. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 7.

17. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 8.

18. Segnaletica di sicurezza

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 9.

19. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 10.

Titolo II

METODO PROPORZIONALE DELLA CATEGORIZZAZIONE SOSTANZIALE AI FINI ANTINCENDIO RELATIVO ALLE STRUTTURE TURISTICO - RICETTIVE IN ARIA APERTA ESISTENTI, QUALI CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI E SIMILI, CON CAPACITA' RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE

Generalità

Ai fini dei termini, definizioni e tolleranze dimensionali del presente titolo si applicano le definizioni di cui al punto 1.1 del Titolo I, limitatamente alle lettere a), b), d), e), f), nonchè quelle riportate nel corpo del presente Titolo.

Scopo del presente Titolo è la definizione di misure di sicurezza antincendio proporzionate ai potenziali scenari incidentali ed alle specifiche caratteristiche di vulnerabilità funzionale e di contesto dell'insediamento.

La proporzionalità delle misure di sicurezza viene ottenuta in due fasi, trattate rispettivamente nelle Parti A e B del presente Titolo:

parte A - categorizzazione dell'insediamento ricettivo ai fini antincendio;

parte B - definizione delle misure di sicurezza per le varie categorie di insediamento.

La parte A definisce le modalità per determinare la categoria degli insediamenti ricettivi ai fini antincendio attraverso il riconoscimento della situazione in esame all'interno di un gruppo di scenari precodificato, definiti e differenziati in base ai seguenti tre aspetti caratterizzanti:

1) contesto insediativo: aspetto che permette di tenere conto del livello di interdipendenza tra attività ricettiva e ambiente esterno, nonchè della presenza di elementi di separazione parafuoco tra insediamento ricettivo ed elementi esterni che evitano la propagazione di un evento interno verso l'esterno o viceversa.

2) tipologia di habitat insediativo: aspetto che consente di connotare la tipologia di scenario incidentale di riferimento, che potrebbe essere necessario fronteggiare, attraverso l'analisi congiunta dei seguenti elementi:

a) tipologia dell'habitat naturale;

b) tipologia dell'habitat antropico;

c) presenza di punti di criticità specifica.

3) ubicazione e lay-out dell'insediamento: aspetto che consente di tenere conto dei fattori che concorrono a determinare le possibilità e la modalità di risposta interna per fronteggiare lo scenario emergenziale di riferimento, mediante l'analisi congiunta dei seguenti elementi:

a) raggiungibilità dell'insediamento da parte dei soccorritori esterni;

b) livello di accessibilità all'insediamento da parte dei soccorritori esterni;

c) configurazione distributiva del sistema viario interno all'insediamento;

d) estensione dell'insediamento.

La parte B definisce le misure di sicurezza minime associate alle varie categorie antincendio determinate nella parte A.

Lo schema che segue sintetizza la procedura.

Schema 1: schema a blocchi della procedura

Parte A

Categorizzazione degli insediamenti ricettivi in aria aperta ai fini antincendio

A.1. Analisi del contesto insediativo

Un insediamento ricettivo si considera non interdipendente (o isolato) se tutto il suo perimetro è separato dal contesto con elementi parafuoco di caratteristiche pari a quelle definite nel prospetto A.1.

Viceversa, l'assenza di elementi di separazione perimetrale, anche in una sola porzione del perimetro, porta a considerare l'insediamento come interdipendente con il contesto.

Le condizioni di interdipendenza definiscono la necessità di attuare specifiche misure di coordinamento con i soggetti esterni interessati. Tali misure sono definite nella parte B.

Prospetto A.1 - Elementi parafuoco perimetrali rispetto ad aree con vegetazione

L'interdipendenza dell'insediamento con il contesto viene codificata con il simbolo asterisco (*). L'assenza di interdipendenza non prevede alcun codice.

A.2. Caratterizzazione della tipologia di habitat insediativo

A.2.1 - Suddivisione dell'insediamento in comparti

La presenza di elementi di suddivisione aventi caratteristiche almeno pari a quelle indicate nel Prospetto A.2 consente di distinguere aree contigue funzionalmente separate o interrotte nella loro continuità e di suddividere la superficie dell'insediamento ricettivo in comparti.

Prospetto A.2 - Elementi di suddivisione

A.2.2 - Individuazione e caratterizzazione delle zone omogenee

Ogni comparto dell'insediamento ricettivo può presentare una o più zone omogenee in termini di habitat antropico e naturale.

Le zone omogenee del comparto sono individuate e caratterizzate con riferimento ai seguenti fattori connotativi:

a) habitat antropico caratteristico (unità abitativa o tipologia di utilizzazione dell'area) e sue caratteristiche distributive rispetto alla propagabilità dell'incendio tra elementi contigui;

b) habitat naturale, riferito alla vegetazione e alle sue caratteristiche di predisposizione all'innesco e alla propagazione dell'evento avverso.

Per ogni zona omogenea dei comparti destinati ad area a campeggio, viene determinato il tasso di sfruttamento ricettivo. Tale parametro è definito dal Prospetto A.3 in funzione dell'areale di pertinenza assegnato all'unità abitativa di riferimento, ossia dall'area media ottenuta dividendo la superficie della zona omogenea per il numero massimo di unità abitative previste per tale zona.

Il tasso di sfruttamento ricettivo rappresenta al tempo stesso un indicatore del maggiore o minore livello di affollamento potenziale e della predisposizione alla propagazione per contiguità antropica all'interno della zona omogenea.

Prospetto A.3 - Tasso di sfruttamento ricettivo

Per le zone miste 1 la definizione del tasso di sfruttamento ricettivo va riferita alla condizione peggiore degli elementi antropici o di antropizzazione presenti.

Per ogni zona viene caratterizzato l'habitat naturale in funzione del tipo di vegetazione presente nella zona. In particolare vengono distinti i seguenti due habitat naturali:

habitat con assente o limitata predisposizione alla propagazione di chioma;

habitat con predisposizione alla propagazione di chioma.

Per ogni zona omogenea dell'insediamento vengono codificati i corrispondenti scenari incidentali associati alle combinazioni di habitat antropico e naturale secondo i criteri riportati nel prospetto A.4.

Prospetto A.4 - Associazione di codice e tipologia dello scenario incidentale di riferimento in funzione delle caratteristiche dell'habitat di zona

A.2.3 - Caratterizzazione criticità specifiche

Nell'ambito dell'insediamento ricettivo possono essere presenti zone, aree o locali destinate a servizi di supporto quali piazzole rifiuti, locali tecnologici, zone e/o locali di stoccaggio di sostanze pericolose a servizio delle attività, che costituiscono elementi di criticità specifica che devono essere gestiti nel rispetto degli specifici requisiti definiti nella Parte B.

A.2.4 - Identificazione attività aree e locali a rischio specifico

Nell'ambito dell'insediamento ricettivo vengono identificate e localizzate le attività, le aree e/o i locali a rischio specifico regolamentate da norme e regole tecniche specifiche.

A.3. Caratterizzazione dell'ubicazione e del lay-out

Ubicazione e lay-out dell'insediamento incidono su possibilità e modalità di risposta interna per fronteggiare lo scenario incidentale di riferimento.

La caratterizzazione viene effettuata definendo un indice di vulnerabilità funzionale dell'insediamento dipendente dai seguenti fattori:

a) disponibilità dell'assistenza da parte di soccorritori esterni, in termini di raggiungibilità e di accessibilità all'insediamento;

b) presenza di lay-out favorevole alla praticabilità dell'intervento;

c) estensione massima dei comparti;

d) capacità ricettiva dell'insediamento.

A.3.1 - Vulnerabilità funzionale dell'insediamento

Il livello di vulnerabilità funzionale dell'insediamento è definito dal Prospetto A.5.

Prospetto A.5 - Livello vulnerabilità funzionale dell'insediamento

Il Prospetto A.6 fornisce un'interpretazione operativa dei vari livelli di vulnerabilità funzionale riportati nel Prospetto A.5.

Prospetto A.6 - Significato operativo dei vari livelli di vulnerabilità funzionale

A.4. Categorizzazione dell'insediamento ricettivo ai fini antincendio

La categorizzazione dello scenario emergenziale di riferimento ai fini antincendio dell'insediamento ricettivo è espressa attraverso un codice alfanumerico composto da:

una lettera maiuscola dalla A alla E: indicativa dello scenario incidentale di riferimento più gravoso presente, definito secondo i criteri di cui al precedente punto A.2 e considerando crescente da A ad E la gravosità degli scenari;

un numero da 1 a 4: indicativo del livello di vulnerabilità funzionale definita secondo i criteri di cui al precedente punto A.3;

un eventuale asterisco: la cui presenza indica l'interdipendenza con il contesto definita secondo i criteri di cui al precedente punto A.1.

A3; B1*; C2; D2*; E4

Figura 1. Esempi di codici di categorizzazione dell'insediamento ricettivo ai fini antincendio

Parte B

Misure minime di sicurezza per le diverse categorie antincendio

Le misure di sicurezza hanno lo scopo di impedire il generarsi dello scenario emergenziale potenziale e di definire le condizioni necessarie a gestire in modo adeguato la risposta all'evento avverso qualora questo abbia comunque a verificarsi.

Tali misure sono definite in modo proporzionato e contestualizzato alla situazione della realtà esaminata facendo riferimento alla categoria antincendio dell'insediamento ricettivo definita secondo i criteri di caratterizzazione indicati nella Parte A.

Le misure di sicurezza vengono distinte con riferimento ai seguenti aspetti:

1. organizzazione generale;

2. precauzioni;

3. comunicazioni;

4. allontanamento;

5. contrasto.

Per le attività, le aree e/o i locali a rischio specifico regolamentate da disposizioni di prevenzione incendi (strutture ricettive turistico - alberghiere, locali di trattenimento e/o di pubblico spettacolo, attività commerciali, autorimesse, gruppi elettrogeni, impianti di produzione calore, depositi di GPL, ecc.) si applicano le specifiche disposizioni in materia di prevenzione incendi.

B.1. - Organizzazione generale

B.1.1 - Raccordo con soggetti esterni

Per gli insediamenti ricettivi classificabili come interdipendenti con il contesto (codificati con asterisco) è necessario un raccordo con i soggetti esterni gestori degli spazi contigui (Servizi Forestali, Sindaco, Ente parco, privato, ecc.) per definire le modalità di pronto coordinamento delle operazioni di emergenza in caso di incendio all'interno e/o all'esterno dell'insediamento ricettivo. Tali accordi e le relative procedure di coordinamento devono essere richiamati nel piano di emergenza.

B.1.2 - Zone di sicurezza relativa

Possono essere considerate zone di sicurezza relativa tutte le aree che, rispetto ad un'area potenzialmente interessata da un incendio:

a) sono separate da elementi parafuoco (come definiti nel prospetto A.1)

b) consentono accesso e allontanamento indipendenti, senza che nell'allontanamento venga attraversata l'area interessata dall'incendio;

c) presentano complessivamente dimensioni sufficienti a contenere le persone presenti nell'insediamento, considerando una densità massima di affollamento pari a 2 persone/mq.

Dette zone possono essere interne all'insediamento ricettivo e/o esterne in prossimità allo stesso.

B.1.3 - Servizio di sicurezza interno

Il servizio di sicurezza interno è l'insieme delle persone preposte alla lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso d'incendio. Le caratteristiche e il numero di addetti del servizio, coerentemente con la valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 devono essere idonei a coprire sia le esigenze di assistenza all'esodo che di lotta antincendio.

Il personale deve essere adeguatamente formato e addestrato con particolare riferimento agli interventi necessari per gestire le varie tipologie di scenari emergenziali potenziali presenti all'interno dell'insediamento. Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno una volta nel corso del periodo di apertura a riunioni di addestramento sull'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonchè ad esercitazioni antincendio (da tenersi almeno una volta all'anno) sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto. In caso di incendio od emergenza in genere, il personale indicato deve essere istruito a svolgere almeno le seguenti azioni:

applicare le istruzioni contenute nel piano di emergenza, con particolare riferimento alle comunicazioni da inviare ed allarmi da attivare;

contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli utenti dell'attività ricettiva;

utilizzare i mezzi di estinzione in attesa dei soccorsi;

collaborare con il personale degli enti esterni di soccorso.

B.1.4 - Atlante di caratterizzazione antincendio

Il responsabile dell'attività è tenuto a realizzare e a mantenere costantemente aggiornato l'insieme delle mappe di caratterizzazione antincendio dell'insediamento, che consentono di identificare e caratterizzare almeno i seguenti aspetti:

contesto;

accessibilità;

viabilità interna;

distribuzione interna dei comparti e delle varie zone omogenee;

mappa dei comparti con codifica dei relativi scenari incidentali, indicazione delle zone di interdipendenza perimetrale e codifica dello scenario emergenziale di riferimento per l'insediamento

punti di criticità specifica;

dotazioni e impianti di sicurezza e antincendio;

zone di sicurezza relative interne ed esterne;

attività, aree e locali a rischio specifico.

L'atlante costituisce una misura di sicurezza finalizzata alla conoscenza dei rischi e alla gestione della sicurezza antincendio ed è parte integrante ed essenziale del piano di emergenza ed evacuazione. L'atlante è utilizzato come strumento di riferimento conoscitivo nella pianificazione ed attuazione delle esercitazioni antincendio.

B.1.5 - Registro della sicurezza

Il responsabile dell'attività è tenuto a predisporre e tenere aggiornato il registro dei controlli periodici di cui alla vigente normativa.

Una sezione di tale registro deve essere predisposta per documentare e tenere sotto controllo il deposito di recipienti portatili di GPL qualora affidati in custodia dagli utenti.

B.1.6 - Piano di emergenza ed evacuazione

Il responsabile dell'attività è tenuto a predisporre un piano di emergenza ed evacuazione sulla base dei criteri contenuti nei decreti emanati a norma dell'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. E' opportuno, inoltre, che le procedure di sicurezza siano direttamente riferite agli elementi riportati nell'atlante di caratterizzazione antincendio e riguardino anche la gestione degli eventuali raccordi con soggetti esterni qualora necessari.

Nel piano di emergenza devono essere descritte:

procedure di allarme: modalità di allarme, informazione agli occupanti, modalità di diffusione dell'ordine di evacuazione;

procedure di comunicazione interna e verso gli enti di soccorso pubblico: devono essere chiaramente definite modalità e strumenti di comunicazione tra gli addetti del servizio antincendio, individuate le modalità di chiamata del soccorso pubblico e le informazioni da fornire alle squadre di soccorso;

procedure di primo intervento antincendio, che devono prevedere le azioni della squadra antincendio per lo spegnimento di un principio di incendio, per l'assistenza degli occupanti nella evacuazione, per la messa in sicurezza delle apparecchiature o impianti;

procedure per l'esodo degli occupanti e azioni di facilitazione dell'esodo;

procedure per assistere occupanti con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali e cognitive o con specifiche necessità.

In relazione alle azioni previste, alle presenze effettive ed alla loro distribuzione nell'ambito dell'insediamento ricettivo, il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle azioni previste dalla pianificazione di emergenza, alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.

Per numero di presenze effettive deve intendersi il numero di ospiti registrati dalla struttura ricettiva.

B.2. - Precauzioni

Le precauzioni sono misure di sicurezza finalizzate a minimizzare:

a) la presenza delle sorgenti di incendio;

b) le condizioni che predispongono all'attivazione dell'incendio;

c) le occasioni di attivazione dell'incendio.

Il responsabile dell'attività deve prendere i necessari provvedimenti affinchè vengano adottate le precauzioni indicate nei punti B.2.1, B.2.2 e B.2.3.

B.2.1 - Precauzioni base nelle zone classificate A, B, C, D ed E

non accendere fuochi (ad esclusione di quelli delle apparecchiature di cottura) all'interno delle unità abitative;

è vietato di utilizzare barbecue alimentati a legna e/o carbonella a ridosso delle unità abitative;

tutti i dispositivi di cottura (griglie/fornelli) devono essere tenuti ad opportuna distanza dai teli delle tende;

le aree comprese tra le tende siano tenute pulite, in ordine e non utilizzate come aree deposito di materiale combustibile o infiammabile;

sia predisposta idonea cartellonistica in multilingue, contenente precauzioni di prevenzione ed istruzioni per la segnalazione di emergenza incendio.

B.2.2 - Precauzioni specifiche per le zone classificate B, C ed E non accendere fuochi (ad esclusione di quelli delle apparecchiature di cottura) al di fuori degli appositi punti fuoco;

la vegetazione secca del sottobosco, il fogliame, gli aghi di pino, i pappi di pioppo, ecc. devono essere rimossi in modo da evitare predisposizioni che facilitino l'innesco e la propagazione radente;

la vegetazione del sottobosco deve essere mantenuta ad un'altezza tale da prevenire l'eventuale innesco della chioma degli alberi in caso di incendio.

B.2.3 - Precauzioni particolari e aggiuntive

a) Zone classificate D ed E

è vietato parcheggiare auto a ridosso delle unità abitative.

b) Piazzole stoccaggio rifiuti la distanza di protezione delle piazzole ecologiche di stoccaggio dei contenitori dei rifiuti da unità abitative deve essere congrua ad impedire la propagazione di incendi e, comunque, non inferiore a 10 m.

c) Locali ed impianti tecnologici

gli impianti tecnologici devono essere progettati, realizzati, mantenuti e verificati in conformità alla regola dell'arte;

i locali tecnologici devono essere mantenuti sgombri da materiale in deposito, debitamente illuminati e ventilati in relazione alle specifiche esigenze d'uso;

deve essere mantenuta una distanza di sicurezza tra i locali tecnologici e le unità abitative da valutare in relazione alla specificità degli stessi.

d) Detenzione recipienti gas

i recipienti portatili di GPL devono essere installati in posizione verticale fuori terra, con la valvola in alto, protetti da possibili urti accidentali e dai raggi solari, con valvola di intercettazione facilmente accessibile;

il collegamento tra i recipienti portatili di GPL, il riduttore di pressione e l'apparecchio utilizzatore, deve essere realizzato mediante idonea tubazione, in conformità alla regola dell'arte;

è vietato compiere operazioni di travaso di recipienti portatili di GPL, o dagli stessi a serbatoi di vetture alimentate a GPL.

e) Punti fuoco

Possono essere predisposte delle aree dedicate all'accensione di fuochi con le seguenti caratteristiche e precauzioni:

essere muniti di opportune protezioni laterali incombustibili ovvero di pavimento incombustibile di profondità non inferiore di 2 m rispetto al perimetro del piano cottura;

ripulitura del terreno da materiale combustibile;

creazione di ripari dal vento;

spegnimento del fuoco prima dell'allontanamento dall'area.

B.3 - Comunicazioni

Le misure di sicurezza relative alle comunicazioni sono volte a garantire:

a) la comunicazione utente → gestore;

b) la comunicazione gestore → utente;

c) la comunicazione addetto ↔ addetto per coordinamento emergenza.

Le misure sono definite con riferimento ai seguenti criteri ed esigenze:

garantire un punto di riferimento in caso di emergenza per utenti e soccorritori esterni;

fornire strumenti di segnalazione dell'emergenza;

disporre di strumenti di allertamento degli utenti;

disporre di sistemi di comunicazione tra gli addetti del servizio di sicurezza interno per garantire il coordinamento degli interventi.

B.3.1 - Misure di sicurezza

Le misure di sicurezza sono definite in funzione della categoria antincendio dell'insediamento nei prospetti B.1 e B.2. Le caratteristiche delle singole misure richieste sono definite nel punto B.3.2.

Prospetto B.1 - Misure minime negli insediamenti di categoria A, B e C

Esigenza Misura richiesta
Disponibilità punto di riferimento Presidio fisso
Sistemi di segnalazione utente → gestore

Verbale al presidio fisso o telefonica a numero emergenza interna

Punti di segnalazione emergenze raggiungibili entro 150 m (misurati lungo il sistema viario) per insediamenti di superficie superiore a 60.000 m 2

Sistemi di allertamento gestore → utente

Sistema di allertamento sonoro di tipo fisso o mobile per insediamenti di capacità ricettiva tra le 401 e 6.000 persone

Sistema di allertamento sonoro di tipo fisso per insediamenti di capacità ricettiva superiore alle 6.000 persone

Sistemi di comunicazione emergenza addetto ↔ addetto Radio ricetrasmittenti

.

Prospetto B.2 - Misure minime negli insediamenti di categoria D ed E

Esigenza Misura richiesta
Disponibilità punto di riferimento Presidio fisso
Sistemi di segnalazione utente → gestore

Verbale al presidio fisso o telefonica a numero emergenza interna

Punti di segnalazione emergenze raggiungibili entro 150 m (misurati lungo il sistema viario) per insediamenti di superficie superiore a 30.000 m 2

Sistemi di allertamentogestore → utente

Sistema di allertamento sonoro di tipo fisso o mobile per insediamenti di capacità ricettiva tra le 401 e 6.000 persone

Sistema di allertamento sonoro di tipo fisso per insediamenti di capacità ricettiva superiore alle 6.000 persone

Sistemi di comunicazione emergenza addetto ↔ addetto Radio ricetrasmittenti

.

B.3.2 - Caratteristiche delle singole misure

Presidio fisso

Il presidio fisso è un luogo interno all'insediamento ricettivo debitamente segnalato e permanentemente presidiato (Reception, Uffici, Presidio Security, ecc.) in grado di raccogliere, valutare e gestire le situazioni di emergenza che si possono verificare nell'ambito dell'attività ricettiva durante l'apertura della stessa.

Il personale preposto al presidio fisso deve essere in grado di interloquire con gli utenti nelle lingue estere più frequenti in base alla provenienza degli stessi.

Il presidio fisso deve disporre di idonei sistemi e/o mezzi di comunicazione con il personale addetto alla gestione della sicurezza e con i soccorritori esterni.

Il presidio fisso deve essere, preferibilmente, ubicato in zona di sicurezza relativa.

Punto segnalazione emergenze

Il punto di segnalazione emergenze è un presidio fisso o un terminale di un sistema fisso di segnalazione e/o comunicazione installato all'interno dell'insediamento ricettivo debitamente illuminato e segnalato, attraverso il quale è possibile trasmettere una segnalazione remota di emergenza al presidio fisso.

L'autonomia minima dell'alimentazione di sicurezza del sistema fisso di segnalazione deve essere di almeno trenta minuti.

Dispositivi di allertamento

I dispositivi di allertamento sono sistemi che consentono la diffusione di avvisi e segnali di allarme allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonchè alle connesse operazioni di allontanamento dalle aree critiche verso le zone di sicurezza relativa. Possono essere megafoni ovvero sistemi di diffusione sonora di tipo mobile o fisso.

L'autonomia minima dell'alimentazione di sicurezza del sistema di diffusione sonora deve essere di almeno 30 minuti.

Dispositivi di comunicazione operativa di emergenza

Al fine di garantire un buon coordinamento delle operazioni di emergenza è preferibile l'impiego di radio ricetrasmittenti che permettano una comunicazione punto-multipunto.

B.4 - Misure per l'allontanamento

Le misure di sicurezza relative all'allontanamento sono volte a:

a) facilitare l'allontanamento dalle zone interessate dagli effetti avversi dell'evento incidentale;

b) garantire una adeguata assistenza all'esodo.

Le misure di sicurezza, in particolare, sono ricondotte ai seguenti criteri ed esigenze:

usufruire della presenza di idonee facilitazioni per l'individuazione e la percorribilità delle vie d'allontanamento;

agevolare e assistere le persone coinvolte nell'allontanamento dalle aree critiche fino alle zone di sicurezza relativa.

B.4.1 - Misure minime per tutte le categorie di insediamenti

Prospetto B.3 - Misure minime di facilitazione all'allontanamento per tutte le categorie di insediamenti

Esigenza Misura
Facilitazioni

Segnaletica e planimetrie orientative (con le caratteristiche di cui al punto B.4.2)

Illuminamento delle vie di allontamento (con le caratteristiche di cui al punto B.4.2)

.

B.4.2 - Caratteristiche delle singole misure

Segnaletica e planimetrie orientative

La segnaletica di sicurezza deve essere idonea a facilitare l'esodo e costituire efficace riferimento per l'orientamento e la localizzazione dei percorsi di allontanamento, del presidio fisso e delle zone di sicurezza relativa. La segnaletica deve essere integrata da planimetrie orientative da ubicare in punti opportuni dell'insediamento (in prossimità dell'ingresso, in corrispondenza di punti di ritrovo e delle principali aree di smistamento distributivo). Le informazioni essenziali sulle vie di allontanamento devono essere riportate sulla documentazione informativa che viene fornita agli ospiti. Oltre che in italiano le informazioni devono essere redatte anche nelle principali lingue estere, tenendo conto della clientela abituale della struttura ricettiva. Deve sempre essere riportato il numero di emergenza interna.

Illuminazione di sicurezza delle vie di allontanamento

Al fine di facilitare l'allontanamento dalle aree a campeggio in situazioni di emergenza deve essere presente un sistema di illuminazione lungo le vie utilizzate per l'esodo nonchè delle zone di sicurezza relativa con livello di illuminamento non inferiore a 2 lux. L'illuminamento deve essere garantito anche in assenza di alimentazione di rete; l'autonomia minima della alimentazione di sicurezza del sistema di illuminazione deve essere almeno di un'ora.

Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

Nelle aree a campeggio l'alimentazione di sicurezza del sistema di illuminazione può essere ad interruzione media (≤ 15s).

Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze

Il personale addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze deve essere in possesso dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.

Il suddetto personale deve essere dotato dell'equipaggiamento e dei dispositivi necessari per svolgere al meglio i propri compiti e per essere facilmente identificabile.

B.5 - Contrasto

Le misure di sicurezza relative all'azione di contrasto sono volte a consentire:

a) l'azione di contrasto e spegnimento degli incendi;

b) l'azione di contenimento per evitare la propagazione;

c) l'efficace intervento di enti esterni (VVF, Servizi Forestali, Protezione Civile, Ente Parco, ecc.).

Le misure di sicurezza sono definite con riferimento ai seguenti criteri ed esigenze:

disporre in modo diffuso di idonee dotazioni di base;

disporre di risorse sufficienti ed idonee per poter attuare un primo intervento da parte degli addetti preposti alla lotta antincendio;

disporre di un numero adeguato di addetti alla lotta antincendio, muniti di idonei dispositivi ed attrezzature d'intervento in grado di operare sugli scenari emergenziali potenziali presenti nell'insediamento;

garantire un idoneo approvvigionamento idrico per i mezzi degli enti esterni di soccorso ed interni mobili;

disporre delle misure di cui ai punti precedenti per tutto il periodo di apertura dell'insediamento ricettivo.

B.5.1 - Dotazioni di base

Le aree dell'insediamento devono essere dotate di un adeguato numero di estintori di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere.

Gli stessi devono essere ubicati in posizioni facilmente accessibili, visibili e segnalate in modo che la distanza che la persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli estintori devono essere del tipo polivalente con capacità estinguente non inferiore a 34A 113B.

Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto.

In prossimità di ogni punto fuoco dovrà essere tenuto almeno un estintore con capacità estinguente non inferiore a 34A 113B.

B.5.2 - Risorse per il primo intervento

Le risorse per il primo intervento possono essere di tipo fisso o, in alternativa, di tipo mobile.

Nel caso in cui l'insediamento sia dotato di una rete idrica antincendio realizzata in data antecedente l'entrata in vigore del presente decreto, la stessa dovrà presentare almeno i requisiti prestazionali minimi previsti nel prospetto B.4.

Qualora non sia presente una rete idrica antincendio ovvero la stessa abbia caratteristiche inferiori a quelle previste nel prospetto B. 4, dovranno essere garantite risorse idriche per il primo intervento con dispositivi antincendio mobili, debitamente predisposti, aventi caratteristiche minime almeno pari a quelle riportate nel prospetto B.4.

Qualora la rete idrica antincendio venga realizzata ex novo dovrà rispettare quanto al riguardo previsto per le nuove attività, senza l'obbligo di realizzare l'approvvigionamento idrico di cui al successivo punto B.5.3.

Prospetto B.4 - Risorse minime di primo intervento per le varie categorie di insediamento

In alternativa alle risorse minime di primo intervento con dispositivi antincendio mobili indicate nel prospetto B.4 possono essere previste altre tipologie di sistemi e/o dispositivi con prestazioni non inferiori a quelle indicate nel prospetto medesimo (ad esempio, dispositivi ad alta capacità di spegnimento), in funzione delle diverse categorie e livelli di vulnerabilità funzionale, da documentare nell'ambito della valutazione del progetto di prevenzione incendi.

B.5.3 - Approvvigionamento idrico

Le fonti idriche per l'approvvigionamento dei mezzi di soccorso esterni (VV.F., servizi forestali, protezione civile, ente parco, ecc.) ed interni mobili, possono essere costituite da una riserva idrica (serbatoio/i, piscina/e, lago, mare, ecc.) o, in alternativa, da uno o più idranti alimentati da rete idrica pubblica o privata raggiungibili con un percorso massimo di 500 m dai confini dell'attività.

Le caratteristiche minime di tali risorse sono definite per le varie categorie di insediamento nel prospetto B.5.

Prospetto B.5 - Fonti minime di approvvigionamento idrico per le varie categorie di insediamento e per il rifornimento dei mezzi mobili

Le fonti di approvvigionamento idrico di cui al prospetto B. 5 devono essere disponibili nell'ambito o in prossimità all'insediamento ricettivo; le stesse devono essere ubicate in posizione segnalata e facilmente accessibile ai mezzi esterni di soccorso e a quelli interni di tipo mobile; l'acqua deve essere facilmente prelevabile dai mezzi di soccorso e/o mobili.

B.5.4 - Dotazioni minime per il personale addetto alla lotta antincendio

Il personale addetto alla lotta antincendio deve essere dotato di idoneo equipaggiamento, dei dispositivi di protezione individuale, utensili ed attrezzature e di ogni altro mezzo o dispositivo necessario a fronteggiare i potenziali scenari emergenziali (di natura antropica, boschiva o connessi a criticità particolari) in modo che sia garantita l'auto-protezione e l'efficacia delle azioni di contrasto e/o contenimento dell'evento, tenuto conto delle varie condizioni operative ed ambientali (diurne e notturne) e in rapporto ai mezzi manuali, automatici, fissi e/o mobili impiegati.

B.6 - Quadro riassuntivo delle misure di sicurezza

Il prospetto B.6 riepiloga le misure di sicurezza da adottare a seconda della categoria antincendio dell'insediamento ricettivo.

Prospetto B.6 - Riepilogo delle misure di sicurezza previste per le varie categorie antincendio

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(1) Zona che presenta diverse tipologie di unità abitative di riferimento ma disposte con una distribuzione omogenea