Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 27 febbraio 2014

G.U.R.S. 7 marzo 2014, n. 10

Disposizioni relative all'applicazione della legge regionale 31 gennaio 2014, n. 5 [N.d.R. recte: legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5], artt. 20 e 21.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il D.P. reg. n. 574/Area 1^/SG del 23 novembre 2012, con il quale il dott. Dario Cartabellotta è stato nominato Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 31 gennaio 2014, n. 5 [N.d.R. recte: legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5] "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale", e in particolare l'artico-lo 20 "Assegnazione terreni riforma agraria e alienazione dei borghi rurali" e l'articolo 21 "Banca della Terra di Sicilia";

Vista la nota assessoriale 4 febbraio 2014, prot. n. 10669, avente ad oggetto "Attuazione legge regionale 31 gennaio 2014, n. 5 [N.d.R. recte: legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5], Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale;

Vista la nota assessoriale 17 febbraio 2014, prot. n. 14745, avente ad oggetto "Attuazione art. 20, legge regionale 31 gennaio 2014, n. 5 [N.d.R. recte: legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5] - Assegnazione terreni riforma agraria e alienazione dei borghi rurali";

Considerate le finalità perseguite con l'istituzione della Banca della Terra di Sicilia di rafforzamento delle opportunità occupazionali e reddito delle aree rurali, nonché di valorizzazione del patrimonio agricolo forestale, avendo particolare riguardo a quello di proprietà pubblica e/o privata, incolto e/o abbandonato anche al fine di favorire il ricambio generazionale;

Ritenuto di dovere garantire un particolare impulso all'attività posta in essere dalla Regione per il perseguimento delle finalità di cui sopra, anche in riferimento allo stato di particolare crisi occupazionale e del settore agricolo;

Decreta:

Art. 1

1. L'Albo denominato "Banca della Terra di Sicilia", istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 31 gennaio 2014, n. 5 [N.d.R. recte: legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5], è tenuto dal Dipartimento dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

2. L'ufficio competente del Dipartimento dell'agricoltura di cui al comma 1 è incaricato di procedere alla raccolta ed elaborazione dei dati da inserire nell'Albo "Banca della Terra di Sicilia" ed ai successivi aggiornamenti dello stesso, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 21 della legge regionale 31 gennaio 2014, n. 5 [N.d.R. recte: legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5]. Il dipartimento provvederà alla gestione informatica e cartografica della Banca della Terra.

Art. 2

1. I Dipartimenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, nonché gli enti sottoposti a vigilanza dello stesso Assessorato dovranno fare pervenire, entro il termine del 20 marzo 2014, al Dipartimento regionale dell'agricoltura le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 31 gennaio 2014, n. 5 [N.d.R. recte: legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5], e precisamente:

a) i terreni, i borghi e gli immobili della riforma agraria che sono nella disponibilità dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA);

b) i terreni e gli immobili del demanio forestale dell'Amministrazione regionale;

c) i terreni e gli immobili di proprietà dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza dello stesso.

2. Le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo dovranno contenere, per ciascun bene, la località, gli estremi catastali, l'attuale destinazione e/o l'eventuale disponibilità.

Art. 3

Gli enti locali e/o altri enti pubblici, nonché i soggetti privati, singoli o associati, interessati a concedere beni immobili in uso gratuito all'Amministrazione regionale per le finalità previste dall'articolo 21 della legge regionale 31 gennaio 2014, n. 5 [N.d.R. recte: legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5] dovranno fare pervenire apposita manifestazione di interesse al Dipartimento regionale dell'agricoltura secondo le modalità previste dall'articolo 2 del presente decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Palermo, 27 febbraio 2014.

CARTABELLOTTA