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ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

G.U.R.S. 21 febbraio 2014, n. 8

Modifiche al Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana approvate il 6 febbraio 2014.

(Documento I)

Art. 1

1. Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:

"Sezione I

Della gestione interna e dei contributi dei Gruppi parlamentari

Art. 25 bis

1. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, ciascun Gruppo approva, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato a norma del comma 9 dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, un proprio regolamento interno che è trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea nei successivi cinque giorni. Il regolamento è pubblicato nel sito internet dell'Assemblea. Ai medesimi obblighi di trasmissione e pubblicità è sottoposta ogni variazione apportata dal Gruppo al proprio regolamento interno.

2. Il regolamento di cui al comma 1 indica gli organi responsabili della gestione amministrativa e della contabilità del gruppo; disciplina le modalità e i criteri per la gestione delle risorse messe a disposizione dall'Assemblea e quelli per la tenuta della contabilità, in conformità a quanto previsto dalla legge.

Art. 25 ter

1. Ai Gruppi parlamentari sono assicurati, in armonia con quanto previsto dalla legislazione in materia, un contributo complessivo annuale per il loro funzionamento ed un contributo per il relativo personale, nonché una dotazione strumentale, logistica e di servizi di assistenza e supporto, adeguata e funzionale a consentire lo svolgimento delle iniziative e dell'attività istituzionale dei gruppi medesimi.

2. I contributi e la dotazione di cui al comma I sono a carico del bilancio interno dell'Assemblea.

Sezione II

Dei rendiconti annuali dei Gruppi parlamentari

Art. 25 quater

1. Ciascun gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo il modello di rendicontazione annuale dei gruppi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato a norma del comma 9 dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, rendiconto volto ad assicurare, nel rispetto di quanto previsto dal precitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché a definire la documentazione necessaria a corredo.

2. Il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dall'Assemblea, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

3. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, il presidente del Gruppo autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

4. La veridicità e la correttezza delle spese sostenute, in conformità alla vigente normativa, sono attestate dal presidente del Gruppo, che ne sottoscrive il rendiconto.

5. Ciascun Gruppo, entro quarantacinque giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, trasmette il rendiconto di esercizio al Presidente dell'Assemblea, che lo trasmette, entro i successivi cinque giorni, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 213 del 2012.

6. Onde garantire la massima pubblicità e trasparenza, il rendiconto di esercizio annuale è pubblicato in allegato al conto consuntivo dell'Assemblea e, unitamente alla delibera della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti attestante la regolarità del rendiconto, nel sito internet dell'Assemblea.

7. A fine legislatura o in caso di scioglimento del Gruppo per qual-siasi causa, la presentazione del rendiconto avviene entro trenta giorni dalla data dell'evento e a cura di colui che rivestiva la carica di presi-dente del Gruppo. In tal caso, eventuali avanzi di gestione certificati con la presentazione del rendiconto, sono restituiti all'Assemblea.

8. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato a norma del comma 9 dell'articolo 1 del decreto legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 213 del 2012, al rendiconto è allegata copia conforme della documentazione contabi-le relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione è conservato a norma di legge.

9. I libri, le scritture ed i documenti contabili sono depositati presso la Presidenza dell'Assemblea a fine legislatura o all'atto dello scioglimento, per qualsiasi causa, del Gruppo e sono conservati per almeno dieci anni dalla data di deposito.

10. Per le procedure di controllo e di regolarizzazione dei rendiconti, e per la relativa disciplina sanzionatoria, si applica la normativa statale e regionale in vigore.".

Art. 2

1. All'articolo 134, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"2. Ai progetti di legge di iniziativa popolare si applicano, per quanto non disciplinato dall'articolo 12 dello Statuto della Regione, le norme del presente regolamento.".

Art. 3

1. Dopo l'articolo 167 è inserito il seguente:

"Titolo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 168

1. A decorrere dalla XVII legislatura, i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del Regolamento interno sono abrogati.".

Il Presidente: ARDIZZONE