Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 20 febbraio 2014

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante " Telemedicina - Linee di indirizzo nazionali". (Rep. Atti n. 16/CSR)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta dei 20 febbraio 2014:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTO il proprio Atto Rep. n. 1158 del 22 febbraio 2001, relativo al piano di azione coordinato per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni;

VISTO il proprio Atto Rep. n. 2271 del 23 marzo 2005, in attuazione dell'articolo 1, commi 173 e 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 31 1;

VISTA l'esigenza di uniformare a livello nazionale le molteplici iniziative sperimentali di Telemedicina attivate sul territorio, di delineare un quadro strategico nel quale collocare gli ambiti prioritari di applicazione della Telemedicina, di analizzare modelli, processi e modalità di integrazione dei servizi di Telemedicina nella pratica clinica, di definire tassonomie e classificazioni comuni e fornire un supporto metodologico per la definizione di regole e criteri per la remunerazione e valutazione economica dei servizi di Telemedicina;

VISTA la nota pervenuta in data 7 gennaio 2014 e diramata in data 9 gennaio 2014, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di intesa indicata in oggetto;

RILEVATO che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi in data 21 gennaio 2014, i rappresentanti delle Amministrazioni interessate, delle Regioni e delle Province autonome hanno concordato alcune modifiche da apportare al documento in parola;

VISTA la nota in data 28 gennaio 2014, diramata in data 30 gennaio 2014, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la versione della proposta di intesa indicata in oggetto che recepisce le modifiche concordate nel corso del predetto incontro;

VISTA la nota in data 14 febbraio 2014, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato il proprio parere tecnico favorevole;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome sulla proposta in esame;

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul documento recante "Telemedicina - Linee di indirizzo nazionali", Allegato sub A, parte integrante del presente atto, nei termini di seguito riportati:

Art. 1

Finalità

1. Le presenti Linee di indirizzo rappresentano il riferimento unitario nazionale per la implementazione di servizi di Telemedicina. Esse individuano gli elementi necessari per una coerente progettazione e impiego di tali sistemi nell'ambito del SSN con l'obiettivo di:

a) fornire un modello di governance condivisa delle inerenti iniziative;

b) conseguire un'armonizzazione degli indirizzi e dei modelli di applicazione della Telemedicina, quale presupposto all'interoperabilità dei servizi e come requisito per il passaggio da una logica sperimentale a una logica strutturata di utilizzo diffuso dei servizi.

Art. 2

Commissione tecnica paritetica

1. Presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome è istituita una commissione tecnica paritetica (di seguito, commissione) formata da sei componenti, di cui tre designati dal Ministero della salute e tre dalle Regioni e Province autonome, con il compito di monitorare eventuali profili critici connessi ad aspetti normativi e regolamentari conseguenti all'introduzione della Telemedicina, inclusi quelli attinenti alla tutela della riservatezza e alla responsabilità professionale, e di formulare proposte, anche di tipo normativo, al Ministero della salute.

2. I componenti sono scelti tra soggetti in possesso di competenze specifiche nelle materie oggetto di trattazione. Il coordinamento è affidato a uno dei componenti designati dal Ministero della salute. Per la partecipazione alla commissione non sono dovuti compensi o emolumenti, comunque denominati, né rimborsi spese. La commissione ha durata di tre anni decorrenti dal suo insediamento.

3. Le regioni e le province autonome si impegnano a comunicare alla commissione gli eventuali profili critici di cui al comma 1 secondo modalità che verranno indicate dalla commissione medesima all'esito della prima riunione. La commissione trasmette annualmente al Ministero della salute e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 1.e Province autonome una relazione sui menzionati profili critici eventualmente emersi nell'applicazione delle Linee di indirizzo.

Art. 3

Recepimento delle linee di indirizzo

1. Il recepimento delle presenti Linee di indirizzo da parte delle Regioni e Province autonome è valutato in sede di verifica annuale degli adempimenti regionali da parte del Comitato permanente per la verifica dei Livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'Intesa sancita da questa Conferenza nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep. Atti n. 2271).

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Alle attività provenienti dall'attivazione delle presenti Linee di indirizzo si provvederà nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Presidente

GRAZIANO DELRIO

Il Segretario

ROBERTO G. MARINO