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N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'art. 4 del D.A. Salute 18 luglio 2014. Successivamente cessa di avere efficacia ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.A. Salute 9 agosto 2022, n. 726.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 14 febbraio 2014

G.U.R.S. 7 marzo 2014, n. 10

Determinazione dei criteri relativi ai mutamenti inerenti la titolarità delle autorizzazioni sanitarie e degli accreditamenti istituzionali delle strutture sanitarie.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'art. 4 del D.A. Salute 18 luglio 2014. Successivamente cessa di avere efficacia ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.A. Salute 9 agosto 2022, n. 726.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie, R.D. 23 luglio 1934 n. 1265;

Vista la legge n. 833/78;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;

Visto l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che sancisce l'intima connessione fra sistema dell'accreditamento istituzionale e programmazione sanitaria regionale;

Visto il D.A. 17 giugno 2002, n. 890;

Visto il D.A. 17 aprile 2003, n. 463, di integrazione e modifica del D.A. n. 890/02;

Visto il D.A. n. 5882 dell'1 luglio 2005;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Considerato che pervengono istanze di mutamenti di titolarità, in favore di soggetti che subentrano, a seguito di negozi giuridici all'uopo stipulati (cessione di ramo di azienda, affitto di ramo di azienda, ecc.) nella gestione di strutture sanitarie private cedenti, richiedendo il rilascio in favore del cessionario di specifica autorizzazione sanitaria e di accreditamento istituzionale;

Considerato che le intervenute cessioni di autorizzazione sanitaria e di accreditamento di strutture private hanno dato luogo ad interpretazioni contrastanti sul tema dell'automatica trasmissibilità o meno dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento istituzionale sanitario in ipotesi di modificazioni del soggetto precedentemente autorizzato e/o accreditato;

Considerato che la recente giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato (decisione n. 2940/02 e n. 6938/10) conferma la non diretta trasferibilità dell'autorizzazione a seguito di negozi privatistici per il generale principio di immutabilità dei soggetti autorizzati nei rapporti con la P.A. e che, da tale assunto consegue che l'accreditamento istituzionale deve legarsi alla programmazione regionale ed alla compatibilità di finanza pubblica;

Visti i pareri dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo prot. n. 31712/08 e n. 55466/13 che nell'affermare il principio della non automaticità del trasferimento di autorizzazione sanitaria ed accreditamento in conseguenza di un negozio giuridico di diritto privato, pur riconoscendo il carattere fiduciario dei provvedimenti di autorizzazione ed accreditamento, ritengono ammissibile il subentro nel provvedimento autorizzatorio o concessorio da parte di altro soggetto purché siano preventivamente verificati da parte della P.A. oltre che i profili soggettivi (titolarità e moralità del titolare) ed oggettivi (idoneità della struttura) assicurando un elemento di continuità con l'originario assetto, anche la compatibilità con l'interesse pubblico, con la programmazione regionale e locale e con i vincoli di finanza pubblica;

Ritenuto che la relativa titolarità non è trasmissibile, non potendo costituire oggetto di negozi privatistici senza il preventivo assenso dell'Assessorato regionale della salute;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla formulazione di criteri generali in materia di autorizzazioni sanitarie ed accreditamento istituzionale che valgano a sottrarlo alle incertezze ed alle difformità interpretative;

Visto il parere dell'Avvocatura dello Stato di Palermo n. 4713 del 16 gennaio 2014, con il quale si suggerisce l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) nell'ambito delle procedure di accreditamento istituzionale delle strutture;

Decreta:

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'art. 4 del D.A. Salute 18 luglio 2014. Successivamente cessa di avere efficacia ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.A. Salute 9 agosto 2022, n. 726.

Art. 1

Finalità

Per quanto indicato in premessa, il presente decreto fissa i criteri generali inerenti i trasferimenti di titolarità delle autorizzazioni sanitarie e degli accreditamenti istituzionali delle strutture sanitarie, le ipotesi di mutamenti organizzativi e giuridici, come nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, di trasformazione, fusione, scissione societaria nonché di trasformazione da struttura di professionista singolo a società e di variazioni di compagine societaria, dei soggetti titolari di strutture sanitarie private autorizzate all'esercizio sanitario e di quelli titolari anche di un accreditamento istituzionale con il Servizio sanitario regionale.

Per ciò che riguarda la competenza al rilascio delle autorizzazioni sanitarie ed accreditamento delle strutture sanitarie private di cui all'art. 8 ter del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. e al D.A. sanità n. 890/2002 e D.A. sanità n. 463/03 e s.m.i., nulla è innovato rispetto alle autorità già preposte ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'art. 4 del D.A. Salute 18 luglio 2014. Successivamente cessa di avere efficacia ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.A. Salute 9 agosto 2022, n. 726.

Art. 2

Variazione soggettiva dell'autorizzazione sanitaria in regime libero professionale

Al fine di consentire le variazioni di titolarità delle strutture sanitarie private in regime libero professionale, i soggetti subentranti dovranno presentare congiuntamente ai cedenti, preventivamente alla stipula del definitivo negozio giuridico di trasferimento del titolo di gestione, apposita istanza all'autorità competente ex art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, che provvederà alle verifiche anche in relazione al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi.

L'istanza di cui sopra, oltre che della documentazione di rito per l'accertamento dei profili soggettivi (titolarità e moralità del titolare) ed oggettivi (mantenimento dell'idoneità della struttura), dovrà essere corredata dal preliminare accordo tra le parti che consenta alla P.A. di valutare i termini della cessione con particolare riferimento all'impegno del subentrante al mantenimento dei requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali dell'attività, essendo indispensabile che sia assicurato l'elemento di continuità con l'originario assetto, a garanzia del rapporto fiduciario instaurato con il precedente titolare oltre che il mantenimento dei livelli occupazionali.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'art. 4 del D.A. Salute 18 luglio 2014. Successivamente cessa di avere efficacia ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.A. Salute 9 agosto 2022, n. 726.

Art. 3

Variazione soggettiva dell'accreditamento istituzionale

Nel caso di variazioni di titolarità delle strutture sanitarie autorizzate ed accreditate, è fatto divieto di automatismi nei subentri.

Sono consentite variazioni di titolarità della struttura sanitaria autorizzata e/o accreditata secondo modalità atte a salvaguardare sia il ruolo di programmazione regionale sia il mantenimento dello standard qualitativo delle strutture.

Le strutture interessate a tali variazioni acquisiranno preliminarmente l'assenso dell'Assessorato regionale della salute e, una volta conclusa l'operazione di modifica (con la trasformazione del soggetto giuridico e la nuova intestazione dell'autorizzazione all'esercizio), ne comunicheranno gli esiti allo stesso per i successivi adempimenti.

A tal fine i soggetti subentranti dovranno presentare congiuntamente ai cedenti, preventivamente alla stipula del definitivo negozio giuridico di trasferimento del titolo di gestione, apposita istanza all'Assessorato regionale della salute - Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, che provvederà:

1) a disporre le verifiche delle aziende sanitarie provinciali sul possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi;

2) ad acquisire specifico parere dal Dipartimento regionale della pianificazione strategica per gli aspetti di compatibilità con la programmazione regionale di settore e le valutazioni economico-finanziarie in caso di nuovi accreditamenti ovvero in caso di modifiche della titolarità, e/o della struttura accreditata che comportino modifiche dei volumi e/o della tipologia di attività.

Al termine dell'istruttoria di che trattasi verrà rilasciato apposito assenso o diniego sull'istanza di modifica della titolarità che verrà notificato alle parti richiedenti ed all'azienda sanitaria provinciale competente al fine del rilascio della nuova autorizzazione sanitaria e del relativo provvedimento di accreditamento, i cui iter procedurali restano immutati.

Resta inteso che il soggetto subentrante in sede di richiesta dell'autorizzazione sanitaria e/o accreditamento, dovrà successivamente produrre il contratto definitivo di trasferimento della titolarità della struttura sanitaria acquisita.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'art. 4 del D.A. Salute 18 luglio 2014. Successivamente cessa di avere efficacia ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.A. Salute 9 agosto 2022, n. 726.

Art. 4

Documentazione antimafia - Documentazione DURC

La procedura di cui al presente provvedimento è subordinata all'acquisizione, da parte dei competenti uffici, ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, della documentazione antimafia relativa ai soggetti richiedenti e della documentazione attestante l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 38 D.lgs n. 163/06 e successive modifiche e integrazioni.

Dovrà, altresì, essere prodotto il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante da parte del soggetto subentrante l'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi. Qualora detto documento attesti delle irregolarità, l'iter amministrativo della pratica sarà sospeso fino alla avvenuta documentata regolarizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito web dell'Assessorato della salute.

Palermo, 14 febbraio 2014.

BORSELLINO