
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
CIRCOLARE 12 febbraio 2014, n. 3
G.U.R.S. 7 marzo 2014, n. 10
Attività di ottico. Commissione di cui all'art. 8 del D.P. Reg. sic. 1 giugno 1995, n. 64.
ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DELL'ISOLA
Come è noto, l'articolo 71, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 ha previsto l'istituzione, presso ciascuna Camera di commercio, del Registro speciale degli esercenti l'attività di ottico.
Il successivo comma 5 del citato art. 71 ha disposto che "Le modalità di iscrizione nonché le modalità di svolgimento dell'attività di cui al comma 1 saranno stabilite dal regolamento di esecuzione del presente articolo".
In esecuzione del 6° comma del succitato articolo, con D.P. Reg. sic. 1 giugno 1995, n. 64, è stato emanato il regolamento contenente norme sulle modalità di iscrizione al Registro speciale e sullo svolgimento della relativa attività.
Nello specifico, l'art. 8, comma 1, del succitato regolamento ha stabilito che "Il presidente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura provvede alle iscrizioni nel Registro speciale e alla tenuta del medesimo, avendo cura di acquisire il parere obbligatorio di una commissione composta da quattro rappresentanti della categoria, designati - rispettivamente - due dalle organizzazioni degli esercenti l'attività di ottico a livello provinciale e due dalle organizzazioni degli esercenti l'attività di ottico a livello regionale".
È, altresì, noto che il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", ha introdotto novità anche in materia di composizione delle commissioni consultive.
In particolare, l'articolo 18 del succitato D.Lgs. n. 59 dispone che "(...) ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori o dell'adozione di altri provvedimenti rilevanti per l'esercizio dell'attività di servizi è vietata la partecipazione diretta o indiretta alla decisione, anche in seno a organi consultivi, di operatori concorrenti".
Con riferimento alla succitata normativa, sussistendo il problema della partecipazione dei componenti della commissione in parola alla decisione finale, in quanto diretti concorrenti dei richiedenti l'iscrizione al Registro speciale, è stata formulata apposita richiesta all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana in ordine alla vigenza o meno delle disposizioni regionali richiamate.
Sul punto, l'adito Ufficio legislativo e legale, con parere prot. n. 28985 194/11/2013 del 16 dicembre 2013, ha chiarito che "(...) il regolamento andrebbe disapplicato nella parte in cui prevede l'acquisizione del parere della commissione consultiva, costituita esclusivamente da rappresentanti di categoria portatori anche indirettamente, di un potenziale conflitto di interesse con nuovi operatori economici".
Pertanto, nel condividere quanto asserito dall'Ufficio legislativo e legale con il citato parere, in forza delle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 59/2010, la cui applicabilità nel territorio regionale è, altresì, sancita dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 59/2010 che stabilisce "(...) i principi desumibili dalle disposizioni di cui alla parte prima del presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento dello Stato", si rappresenta che le disposizioni contenute nell'art. 8 del D.P. Reg. sic. 1 giugno 1995, n. 64 in materia di commissioni provinciali vanno disapplicate.
Se ne desume, conseguentemente, che per l'iscrizione nel Registro speciale degli ottici le Camere di commercio valuteranno esclusivamente la sussistenza dei titoli abilitativi e la relativa documentazione prevista dal più volte citato D.P. Reg. sic. 1 giugno 1995, n. 64.
L'Assessore: VANCHERI