
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 7 febbraio 2014
G.U.R.S. 28 febbraio 2014, n. 9
Disposizioni inerenti alla prescrizione di Eparine a Basso Peso Molecolare.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del Servizio sanitario regionale;
Vista la legge regionale 2 maggio 2007, n. 12 e, in particolare, l'articolo 9, comma 15 della legge medesima;
Visto il patto per la salute 2010-2012 di cui all'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009;
Visto il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
Visto il D.A. n. 3254 del 30 dicembre 2010, con il quale è stata resa esecutiva la delibera di Giunta n. 497 del 30 dicembre 2010 di approvazione del "Programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione del Piano di contenimento e riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2007-2009, richiesta ai sensi dell'articolo 11 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122";
Visto il D.A. del 12 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 38 del 27 agosto 2010, recante "Regolamento di gestione delle prescrizioni";
Visto il D.A. n. 2055 del 5 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 46 del 26 ottobre 2012, recante "Disposizioni inerenti le prescrizioni suggerite";
Visto il D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 15 luglio 2011;
Visto il Piano operativo di consolidamento e sviluppo 2013-2015, in corso di validazione;
Visto l'elenco dei principi attivi inclusi nel PHT di cui alla determinazione AIFA del 29 ottobre 2004 pubblicata nel S.O. n. 162 alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.A. del 26 luglio 2012 che tra l'altro prevede l'estensione a trenta giorni del periodo massimo di terapia da erogare successivamente alle dimissioni dal ricovero;
Visto il D.A. n.3 dell'8 gennaio 2014 recante "Approvazione dell'Accordo per la distribuzione per conto dei farmaci inclusi nel PHT";
Considerata la determina dell'Agenzia italiana del farmaco n. 662 del 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 27 luglio 2013 che ha limitato le condizioni e le modalità d'impiego delle Eparine a Basso Peso Molecolare (EBPM) in PHT alle seguenti indicazioni: "profilassi della TVP e continuazione della terapia iniziata in ospedale sia dopo intervento ortopedico maggiore che dopo intervento di chirurgia generale maggiore";
Ritenuto di rendere obbligatoria, sulla lettera di dimissione ospedaliera, l'indicazione della diagnosi, del dosaggio e della durata della terapia con EBPM;
Ritenuto, altresì, di rendere obbligatoria per le prescrizioni di EBPM, l'apposizione sulla ricetta SSN, da parte del medico prescrittore, della dicitura "PHT" qualora i suddetti farmaci siano prescritti secondo le indicazioni sopra riportate, per un periodo superiore a trenta giorni;
Decreta:
Ai fini del monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva, il medico è tenuto ad indicare sulla lettera di dimissione la diagnosi, il dosaggio e la durata della terapia con EBPM.
Le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie e gli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico assicurano all'atto della dimissione, l'erogazione del primo ciclo di terapia con EBPM fino ad un massimo di trenta giorni.
Qualora la durata della terapia con EBPM sia superiore a trenta giorni, o nei casi in cui il paziente è dimesso da una struttura non riconducibile a quelle di cui all'articolo 2, il medico prescrittore dovrà riportare nel campo dedicato alla prescrizione del farmaco sulla ricetta SSN, accanto al nome della specialità medicinale, la dicitura "PHT".
In tal caso, la ricetta SSN dovrà contenere esclusivamente la prescrizione di EBPM senza l'aggiunta di altri farmaci.
Le prescrizioni di EBPM che riportano la dicitura "PHT" dovranno essere dispensate esclusivamente secondo le modalità di cui al D.A. n. 3 dell'8 gennaio 2014.
Eventuali misure sanzionatorie a fronte di prescrizioni inappropriate, saranno applicate ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 15, della legge regionale n. 12/2007.
Palermo, 7 febbraio 2014.
BORSELLINO