
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
CIRCOLARE 30 gennaio 2014, n. 2
G.U.R.S. 7 marzo 2014, n. 10
Applicazione del D.A. n. 232/GAB del 25 ottobre 2013.
A seguito dell'emanazione del decreto n. 232/GAB del 25 ottobre 2013, di semplificazione e liberalizzazione di diverse procedure nel settore della distribuzione dei carburanti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 50 dell'8 novembre 2013 ed al fine di assicurare la tempestiva, corretta ed uniforme applicazione delle norme ivi contenute, si ritiene opportuno fornire i seguenti atti di indirizzo.
1. PREMESSA
Appare necessario premettere che l'attuale quadro normativo europeo e nazionale di settore è sempre più orientato all'inserimento di prodotti ecologici in armonia con il quadro complessivo di politica energetica e di riduzione dell'inquinamento atmosferico.
Contemporaneamente, non appare superfluo evidenziare la necessità di rendere le procedure inerenti il rilascio delle concessioni in materia di carburanti sempre più cogenti alle più recenti norme finalizzate allo snellimento dei procedimenti amministrativi, nonché al complesso quadro normativo che vede sempre di più le Amministrazioni obbligate a concludere in tempi certi i suddetti procedimenti amministrativi, con specifico riferimento all'art. 2 della legge regionale n. 10/91 e s.m.i. recentemente novellato dalla legge regionale n. 5/2011.
Ciò posto, nel dettaglio, si rappresenta:
2. ARTICOLO 1
"Gli impianti di distribuzione di carburanti di nuova costituzione debbono comprendere, oltre le benzine ed i gasoli per autotrazione, gas metano per autotrazione ovvero, anche alternativamente, gas di petrolio liquefatto per autotrazione (G.P.L.) e inoltre devono essere dotati:
- di pannelli fotovoltaici che garantiscano una potenza installata pari ad almeno 10 kW;
- di apparecchiature di tipo self-service prepagamento;
- di servizi igienico-sanitari secondo quanto previsto dalle vigenti normative".
Nel merito, appare chiara la volontà del legislatore, che i nuovi impianti siano dotati di prodotto ecologico lasciando, solo ad ipotesi residuali, la possibilità di ricor-rere all'inserimento di un prodotto alternativo come, ad esempio, la ricarica per auto elettriche, peraltro esplicitamente previsto dal successivo articolo 2 del decreto in trattazione.
3. ARTICOLO 2
"Qualora l'erogazione di gas metano per autotrazione ovvero, gas di petrolio liquefatto per autotrazione (G.P.L.) negli impianti di cui al precedente articolo 1 comporti ostacoli tecnici od oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità di tale obbligo, previa presentazione di adeguata perizia giurata a firma di tecnico abilitato che attesti la ricorrenza di detti ostacoli o di detti maggiori oneri eccessivi e non proporzionali e previa verifica da parte dell'Amministrazione, sempre al fine di garantire il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti ecocompatibili, in alternativa all'erogazione dei suddetti prodotti (metano o GPL), i nuovi impianti dovranno prevedere almeno uno dei seguenti ulteriori prodotti:
- idrogeno;
- miscele metano-idrogeno;
- biometano;
- apparecchiature per la ricarica di auto elettriche;
- altri carburanti rinnovabili".
3.1 Valutazione ostacoli tecnici
Preliminarmente, ai fini di una corretta valutazione degli ostacoli tecnici che impediscono l'installazione del metano, dovrà ritenersi ammissibile, in analogia ai parametri tecnici in uso per rete nazionale di distribuzione del metano, la motivazione tecnica riconducibile all'assenza di una condotta con una pressione di esercizio superiore a 1,5 bar.
Di contro, più complessa appare la valutazione degli ostacoli tecnici riconducibili all'area prescelta per l'installazione dell'impianto, ove occorre individuare attentamente gli aspetti di carattere oggettivo e dunque indipendenti dalla volontà del richiedente la concessione di cui alla richiamata legge regionale n. 97/82.
Orbene, nella fattispecie in esame, l'analisi dell'Amministrazione dovrà essere indirizzata a non avallare meccanismi elusivi della norma come, ad esempio, nel caso di quei siti su cui già a priori il richiedente è nella condizione di valutare con certezza l'impossibilità di procedere alla successiva installazione del gas ai sensi del
D.P.R. n. 340/2003 (GPL) o del D.M. 24 maggio 2002 (metano).
3.2 Valutazione condizioni economiche
Anche in tale caso, al fine di evitare che applicazioni elusive della norma diano origine ad azioni distorsive della concorrenza del mercato, le valutazioni dell'ufficio dovranno essere esclusivamente riferite a elementi oggettivi e non prevedibili al momento della scelta del sito.
Nello specifico, a titolo esemplificativo giova rappresentare che le motivazioni economiche non potranno essere invocate nel caso di istanze per la realizzazione di impianti nelle cui vicinanze insistono altri operatori o concessionari con o senza prodotti ecologici, in quanto in tale fattispecie, già a priori è nota la potenzialità del mercato a disposizione.
Infatti, ciò consentirebbe di ridurre i costi di realizzazione del nuovo impianto con evidenti ripercussioni sul prezzo di vendita del carburante tradizionale e con immediati vantaggi sui concorrenti preesistenti.
E' del tutto evidente, infatti, che un impianto dotato di prodotto ecologico, in linea con il dettato della norma e dunque con costi di ammortamento superiori subirebbe, comunque, una contrazione della quota di mercato relativa ai carburanti tradizionali a causa del nuovo impianto posto nelle immediate vicinanze sprovvisto di prodotto ecologico e dunque con costi gestionali d'impianto inferiori.
Una tale applicazione non solo si porrebbe in contrasto con la politica energetica orientata sempre più al consumo di prodotto ecologico ma darebbe origine a meccanismi di distorsione della concorrenza da parte dei soggetti richiedenti i nuovi impianti con conseguente nocumento sui gestori degli impianti preesistenti.
In questo caso, la scelta del sito rappresenterebbe un momento elusivo della norma in quanto il richiedente è già a conoscenza della potenzialità del mercato a disposizione, e conseguentemente l'applicazione dell'articolo in argomento risulterebbe discriminatorio e parziale verso quegli operatori del settore che hanno realizzato gli impianti nel rispetto della norma in argomento che prevede l'obbligo del prodotto ecologico.
Invero, diverso è il caso in cui la realizzazione di un nuovo impianto insista su di un area di cui già a priori è certa l'esiguità del traffico veicolare e su cui non insistono altri impianti.
In tali casi, infatti, bisogna ricondurre l'analisi al concetto di regime concessorio che trova la sua ragione giuridica nell'esigenza di garantire il servizio pubblico su tutto il territorio.
Ad esempio, rientra in tale tipologia, un nuovo impianto che insiste in siti poco trafficati, quali ad esempio quelli ubicati in località turistiche, i cui flussi veicolari sono esclusivamente di natura stagionale ed il cui onere non sarebbe proporzionale alla finalità dell'obbligo espresso dalla norma.
Nella fattispecie, l'onere eccessivo per la realizzazione dell'impianto impedirebbe l'erogazione del servizio pubblico, ponendosi in contrasto con la volontà principale del legislatore di garantire l'erogazione di carburante in tutto il territorio.
In tale evenienza, al fine di salvaguardare l'erogazione del servizio pubblico, tenendo conto degli oneri eccessivi correlati al prodotto ecologico, le disposizioni impartite con il decreto hanno opportunamente previsto, in alternativa, anche altri prodotti ecologici, compresa la ricarica elettrica.
4. ARTICOLO 3
"Gli impianti di cui all'art. 1 dovranno essere realizzati, pena la decadenza, entro tre anni dalla data di rilascio della concessione. Eventuali proroghe potranno essere concesse di anno in anno, e sino ad un massimo complessivo di ulteriori tre anni, esclusivamente per cause dipendenti da ritardi della Pubblica Amministrazione".
Con le disposizioni di cui all'articolo 3 gli impianti devono essere realizzati entro tre anni, e non più nel limite di due anni come precedentemente previsto.
Di contro, superato il predetto termine l'Amministrazione concederà eventuali proroghe solo per cause imputabili alla Pubblica Amministrazione, quali esempio, il ritardo nel rilascio di pareri previsti dalle vigenti normative e non per ragioni di altra natura, quali esempio, il mancato rispetto dei tempi di consegna degli impianti da parte delle ditte fornitrici fermo restando la necessità, nel caso di impianti prossimi alla ultimazione, al ricorso ad una eventuale perizia giurata da parte di un tecnico abilitato, attestante l'effettivo avanzamento dei lavori.
A tal riguardo, gli impianti da realizzare a seguito di concessioni rilasciate precedentemente alla pubblicazione del D.A. n. 232/GAB del 25 ottobre 2013, i cui tempi di realizzazione sono stati prorogati oltre tre anni dalla data di rilascio, per cause non dipendenti da ritardi della Pubblica Amministrazione, dovranno essere realizzati entro un anno dalla data di pubblicazione della presente circolare, pena la decadenza della relativa concessione.
Analogamente nel caso di modifiche o potenziamenti di cui all'allegato A dell'art. 5 del D.A. n. 45/2003 le stesse potranno essere prorogate solo per cause dipendenti da ritardi della Pubblica Amministrazione. A tal riguardo il titolare della concessione dovrà inoltrare richiesta di eventuali autorizzazioni entro 60 giorni dal rilascio della data di notifica del provvedimento concessorio o autorizzatorio.
Al fine di dare trasparenza all'azione amministrativa le suddette prescrizioni dovranno essere riportate nel decreto concessorio.
5. ARTICOLO 4
"Gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione dotati di adeguato piazzale possono essere autorizzati alla introduzione del gasolio, quale nuovo prodotto, esclusivamente per il rifornimento delle sole autovetture, attraverso il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi e delle relative apparecchiature già esistenti, tutto ciò anche in difetto dei vincoli di cui all'art. 6 della legge regionale n. 97/82. Quale adeguato piazzale, ai fini del presente articolo, si intende l'area posta al di fuori della sede stradale in cui possono sostare contemporaneamente almeno tre autovetture. Le ipotesi di cui al presente articolo rientrano tra quelle di cui all'art. 5, all. A dell'allegato del D.A. n. 45 del 12 giugno 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 33 del 25 luglio 2003. Resta salvo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di compatibilità degli impianti nonché quanto verrà successivamente stabilito con i successivi provvedimenti legislativi e regolamentari sempre in tema di compatibilità e razionalizzazione della rete".
Le istanze presentate ai sensi dell'art. 4 del D.A. n. 232/GAB del 25 ottobre 2013 dovranno essere accompagnate, oltre che dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici di rito, da perizia giurata redatta dal tecnico normativamente abilitato attestante che "l'impianto è ubicato su area posta al di fuori della carreggiata,(art. 3 del C.d.S.), e dispone di adeguato piazzale, in quanto idoneo al contenimento di n. 3 stalli per auto così come definiti dal D.M. 5 novembre 2001, n. 679".
Le istanze pervenute, complete di tutta la documentazione, saranno trattate in conformità a quanto previsto dal punto 2) dell'allegato A dell'art. 5 dell'allegato del D.A. n. 45 del 12 giugno 2003.
Come previsto all'art. 12 del D.A. n. 45/2003, l'autorizzazione è subordinata all'esposizione del pannello presegnalatore di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3989 del 6 dicembre 1986.
L'inosservanza di tale obbligo nonché dell'obbligo al rifornimento delle sole autovetture comporterà la decadenza dell'autorizzazione.
6. ARTICOLO 5
"Le disposizioni di cui all'art. 4, relative ai criteri di deroga all'art. 6 della legge regionale n. 97/82, si applicano anche nel caso di installazione di apparecchiature self-service".
A tal riguardo, ai fini del rilascio del relativo decreto di autorizzazione, le istanze presentate ai sensi dell'art. 5 del D.A. n. 232/GAB del 25 ottobre 2013 dovranno essere accompagnate, oltre che dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici di rito, eventualmente già vistati dagli enti territorialmente competenti, da perizia giurata redatta dal tecnico normativamente abilitato attestante che "l'impianto è ubicato su area posta al di fuori della carreggiata, e dispone di adeguato piazzale, in quanto idoneo al contenimento di n. 3 stalli per auto così come definiti dal D.A. 5 novembre 2001, n. 679".
7. ARTICOLO 6
"Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 5 dell'allegato del D.A. n. 45 del 12 giugno 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 33 del 25 luglio 2003, nei casi in cui necessita l'acquisizione della certificazione attestante l'insussistenza delle ipotesi ostative di cui all'art. 6 della legge regionale n. 97/82, qualora l'impianto, a seguito di precedenti autorizzazioni, abbia ottenuto la predetta certificazione, potrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante l'immutata situazione dei luoghi rispetto al rilascio della precedente certificazione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 97/82".
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma di tecnico abilitato ed iscritto all'albo, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante "....l'immutata situazione dei luoghi rispetto al rilascio della precedente certificazione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 97/82". dovrà essere accompagnata dalla copia della certificazione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 97/82 rilasciata a suo tempo dall'ente titolare della strada.
L'Assessore: VANCHERI