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DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 2014

G.U.R.I. 18 marzo 2014, n. 64

Definizione di poteri derogatori ai sindaci e ai presidenti delle province interessati che operano in qualità di commissari governativi per l'attuazione delle misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 95 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, e in particolare l'articolo 18, comma 8-ter, che prevede l'attribuzione di poteri derogatori, fino al 31 dicembre 2014, ai sindaci e ai presidenti delle province interessate per gli interventi e le finalità di cui al medesimo articolo 18, commi 8 e 8-ter;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 5 novembre 2013, prot. n. 906, con il quale la somma complessiva di euro 150.000.000,00, già ripartita tra le regioni dalla tabella 1 allegata al decreto-legge n. 69 del 2013, è stata assegnata agli enti locali sulla base delle graduatorie predisposte e approvate dalle regioni competenti in virtù dei progetti esecutivi immediatamente cantierabili trasmessi alle stesse entro il 15 settembre;

Considerata l'urgenza di intervenire in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto, e di garantire pertanto il regolare svolgimento del servizio scolastico;

Considerato che per i suddetti fini è stata prevista dal citato articolo 18, commi da 8-ter a 8-sexies, una procedura più snella e immediata che consente di assegnare in tempi rapidi agli enti locali le risorse disponibili e di procedere celermente all'affidamento dei lavori, proprio al fine di realizzare tutti gli interventi nell'anno 2014;

Considerato che il richiamato articolo 18, comma 8-ter, prevede, per le suddette finalità e per gli interventi previsti dai commi 8 e 8-ter, che i sindaci e i presidenti delle province operino in qualità di commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, in modo da poter rispettare i tempi di affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014, pena la revoca dei finanziamenti nonchè quelli di trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati;

Ritenuto pertanto indispensabile procedere alla definizione dei poteri derogatori rispetto alla normativa vigente da attribuire ai sindaci e ai presidenti delle province interessati dagli interventi di cui al citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 novembre 2013, prot. n. 906, nonchè per gli interventi di cui al comma 8 del medesimo articolo 18;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e poteri derogatori

1. I sindaci e i presidenti delle province, interessati dagli interventi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 novembre 2013, prot. n. 906, e di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, operano in qualità di commissari governativi fino al 31 dicembre 2014 al fine di attuare le misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 18, commi 8 e 8-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2. Per i suddetti interventi i sindaci e i presidenti delle province di cui al comma 1 sono autorizzati a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative:

a) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:

1) articolo 11, commi 10 e 12;

2) articolo 12, comma 1, terzo periodo;

3) articolo 12, comma 2, terzo periodo;

4) articolo 12, comma 3, terzo periodo;

5) articolo 48, commi 1 e 1-bis;

6) articolo 70, nei limiti in cui ciascun termine minimo ivi previsto sia ridotto a non meno della metà;

7) articolo 71;

8) articolo 122, comma 5, secondo periodo;

9) articolo 122, comma 6, nei limiti in cui ciascun termine minimo ivi previsto sia ridotto a non meno della metà;

10) articolo 123, limitatamente ai termini di scadenza di cui ai commi 2 e 3, differibili di non oltre trenta giorni;

11) articolo 125, comma 6;

b) decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207: tutte le disposizioni strettamente connesse agli articoli derogabili del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, indicati alla lettera a);

c) articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salvo che l'intervento comporti mutamenti della destinazione d'uso o modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. I poteri derogatori di cui al comma 2 si applicano anche agli interventi cofinanziati con i fondi di cui all'articolo 18, commi 8 e 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nella misura minima di euro 20.000,00 e per una percentuale minima del venti per cento dell'importo progettuale.

4. Le risorse assegnate agli interventi di cui all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.

Roma, 22 gennaio 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri

LETTA

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

CARROZZA

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

LUPI

Il Ministro dell'economia e delle finanze

SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2014, n. 622