
LEGGE REGIONALE 15 gennaio 2014, n. 4
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 24 gennaio 2014, n. 4
RIPUBBLICATA S.O. n. 1 G.U.R.S. 14 marzo 2014, n. 11
Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO;
NESSUNA RICHIESTA DI REFERENDUMAI SENSI DELL'ARTICOLO 17-BIS DELLO STATUTO REGIONALE E' STATA AVANZATA;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Disposizioni in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale n. 29/1951
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), dopo le parole "dirigenti di società", sono aggiunte le parole "enti di diritto privato";
b) alla lettera b), dopo le parole "amministratori e dirigenti di società", sono aggiunte le parole "enti di diritto privato";
c) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 29/1951, sono inseriti i seguenti:
1 bis) Le ineleggibilità di cui al presente Capo sono estese ai rappresentanti, agli amministratori, ai dirigenti (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) di enti non territoriali, anche senza scopo di lucro, di società o imprese private che godono di contributi da parte della Regione nonché ai dirigenti e funzionari dipendenti della Regione. Sono comunque fatti salvi gli incarichi assunti dai deputati regionali, dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, dal Presidente della Regione e dai componenti della Giunta regionale in forza di espressa previsione di legge;
1 ter) Non sono eleggibili né compatibili i (parola omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto), legali rappresentanti, amministratori, dirigenti, (parola omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) e consulenti di società o enti di formazione professionale, anche senza scopo di lucro, che fruiscono di finanziamenti o contributi, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento di attività formative per conto della Regione o che siano titolari di appalti per forniture e servizi per lo svolgimento di attività formative per conto della Regione.".
3. Alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 2 dell'articolo 10 ter è inserito il seguente:
"2 bis. I deputati regionali non possono, altresì, successivamente all'insediamento nella carica, ricoprire ex novo la qualità di (parola omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto), presidente, rappresentante legale, amministratore, consigliere, dirigente, (parola omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto), (parola omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) consulente di società o di enti diversi da quelli territoriali, che beneficiano di sostegno economico o finanziario da parte della Regione. Sono comunque fatti salvi gli incarichi assunti dai deputati regionali, dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, dal Presidente della Regione e dai componenti della Giunta regionale in forza di espressa previsione di legge."
4. Alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, dopo l'articolo 10 sexies, è inserito il seguente:
"Art. 10 septies - 1. Le cause di incompatibilità dei deputati regionali previste dal superiore Capo II e dal presente Capo si applicano, altresì, nei confronti del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale. Con apposito regolamento, nel rispetto dei principi del giusto procedimento, sono disciplinate le modalità di contestazione delle cause di incompatibilità in capo agli Assessori regionali.".
Norme transitorie
1. L'articolo 1 trova applicazione a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 1 ter dell'articolo 10 della legge regionale n. 29/1951, introdotto dal comma 2 del medesimo articolo 1.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 15 gennaio 2014.
CROCETTA
VALENTI
Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica