
REGOLAMENTO (UE) N. 66/2014 DELLA COMMISSIONE, 14 gennaio 2014
G.U.U.E. 31 gennaio 2014, n. L 29
Regolamento recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico. (Testo rilevante ai fini del SEE)
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2016/2282)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 19 febbraio 2014
Applicabile dal: 19 febbraio 2014
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
sentito il forum consultivo di cui all'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE,
considerando quanto segue:
1) ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali e che hanno un significativo impatto ambientale che può essere notevolmente ridotto modificando la progettazione, senza che ciò comporti costi eccessivi.
2) L'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/125/CE stabilisce che, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo, la Commissione introduce, se del caso, misure di esecuzione per i prodotti che presentano un potenziale elevato per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas ad effetto serra, quali gli apparecchi per uso domestico, compresi i forni, i piani cottura e le cappe da cucina.
3) La Commissione ha svolto studi preparatori per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici degli apparecchi di cottura per uso domestico quali forni, piani cottura e cappe da cucina. Tali studi sono stati realizzati in collaborazione con le parti in causa e le parti interessate dell'Unione e dei paesi terzi e i risultati sono stati resi pubblici.
4) Il principale aspetto ambientale dei prodotti considerati ritenuto significativo ai fini del presente regolamento è il consumo di energia nella fase di utilizzo.
5) Una parte importante del consumo complessivo di energia elettrica degli apparecchi di cottura per uso domestico quali forni, piani cottura e cappe da cucina è imputabile alla funzionalità in modo stand-by o spento. Per tali apparecchi, il consumo di energia elettrica in questi modi rientra nelle specifiche minime di rendimento energetico. Le specifiche per la funzionalità dei forni e dei piani cottura per uso domestico nei modi stand-by e spento sono fissate in base alle specifiche per la progettazione ecocompatibile contenute nel regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio (2).
6) Nel 2010 il consumo totale annuo di energia di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico nell'UE era stimato a 755 PJ (consumo di energia primaria). In assenza dell'adozione di misure specifiche, si prevede che nel 2020 il consumo energetico annuo raggiunga i 779 PJ. Gli studi preparatori dimostrano che è possibile ridurre in misura significativa il consumo di energia di detti prodotti.
7) L'effetto combinato delle specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui al presente regolamento e dei requisiti di etichettatura di cui al regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione potrebbe portare ad un risparmio annuo di energia primaria pari a 27 PJ nel 2020, che arriverebbe fino a 60 PJ entro il 2030.
8) Dagli studi preparatori emerge che non sono necessarie specifiche riguardanti altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, punto 1.3, della direttiva 2009/125/CE, in quanto il consumo di energia elettrica e di gas degli apparecchi di cottura per uso domestico quali forni, piani cottura e cappe da cucina nella fase di utilizzo costituisce l'aspetto ambientale più significativo.
9) Il rendimento energetico dei prodotti oggetto del presente regolamento dovrebbe essere migliorato utilizzando tecnologie esistenti, non brevettate ed economicamente convenienti, che consentano di ridurre i costi complessivi sostenuti per l'acquisto e l'uso di tali prodotti.
10) Le specifiche di progettazione ecocompatibile non dovrebbero avere un impatto negativo sulla funzionalità del prodotto dal punto di vista dell'utilizzatore finale, né conseguenze negative per la salute, la sicurezza o l'ambiente. In particolare, i benefici derivanti dalla riduzione del consumo energetico nella fase di utilizzo devono compensare ampiamente il possibile impatto ambientale nella fase di produzione e di smaltimento.
11) E' necessario introdurre gradualmente, in tre fasi, le specifiche di progettazione ecocompatibile per offrire ai fabbricanti il tempo sufficiente per riprogettare opportunamente i prodotti disciplinati dal presente regolamento. Tale calendario dovrà evitare di incidere negativamente sulla funzionalità delle apparecchiature già presenti sul mercato, tenendo conto dei costi sostenuti dagli utilizzatori finali e dai fabbricanti, in particolare dalle piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del regolamento siano raggiunti nei tempi prestabiliti.
12) E' opportuno che i parametri di prodotto siano misurati e calcolati mediante metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate e generalmente riconosciute, comprese le eventuali norme armonizzate adottate dalle organizzazioni europee di normazione di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea (3).
13) Ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento specifica le procedure applicabili alla valutazione della conformità.
14) Per agevolare i controlli della conformità i fabbricanti devono fornire informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE nella misura in cui tali informazioni si riferiscono ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.
15) Per garantire una concorrenza leale, e con l'obiettivo di raggiungere i risparmi di energia auspicati e fornire ai consumatori informazioni accurate sulla prestazione energetica dei prodotti, è opportuno che il presente regolamento chiarisca che le tolleranze indicate alle autorità nazionali di vigilanza del mercato ai fini dell'esecuzione di prove fisiche volte a stabilire se un modello specifico di prodotto connesso all'energia sia conforme al presente regolamento non siano utilizzate dai fabbricanti come margine di manovra per dichiarare un'efficienza del modello superiore a quanto giustificato dalle misurazioni e dai calcoli dichiarati nella documentazione tecnica del prodotto.
16) Oltre agli obblighi giuridicamente vincolanti stabiliti nel presente regolamento, è opportuno definire parametri di riferimento indicativi per gli apparecchi più efficienti disponibili sul mercato, al fine di garantire un'ampia disponibilità e una facile accessibilità delle informazioni relative agli aspetti più importanti delle prestazioni ambientali durante l'intero ciclo di vita dei prodotti oggetto del presente regolamento.
17) E' opportuno che le disposizioni del presente regolamento siano riviste alla luce del progresso tecnologico, in particolare dell'efficacia e dell'adeguatezza dell'impostazione seguita per la determinazione dell'efficienza energetica dei forni per uso domestico.
18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile per l'immissione sul mercato e la messa in servizio di forni per uso domestico (anche quando integrati nelle cucine), piani cottura per uso domestico e cappe da cucina elettriche per uso domestico, anche se venduti per scopi non domestici.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) agli apparecchi alimentati da fonti di energia diverse da quella elettrica e dal gas;
b) agli apparecchi che offrono una funzione di "riscaldamento a microonde";
c) ai forni di piccole dimensioni;
d) ai forni portatili;
e) ai forni ad accumulo di calore;
f) ai forni riscaldati a vapore, come funzione di riscaldamento primario;
g) ai bruciatori a gas coperti nei piani cottura;
h) agli apparecchi di cottura per uso in ambienti esterni;
i) agli apparecchi progettati per essere utilizzati unicamente con gas appartenenti alla terza famiglia (propano e butano);
j) alle griglie.
Definizioni
In aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/125/CE, ai fini del presente regolamento s'intende per:
1) "forno", un apparecchio o parte di un apparecchio che comprende una o più cavità funzionanti ad energia elettrica e/o a gas in cui gli alimenti sono preparati mediante il modo convenzionale o a circolazione d'aria forzata;
2) "cavità", il compartimento chiuso in cui la temperatura può essere controllata per la preparazione degli alimenti;
3) "forno a cavità multiple", un forno con due o più cavità, ciascuna delle quali è riscaldata separatamente;
4) "forno di piccole dimensioni", un forno in cui tutte le cavità hanno larghezza e profondità inferiori a 250 mm e altezza inferiore a 120 mm;
5) "forno portatile", un forno con una massa inferiore a 18 kg, a condizione che non sia progettato per installazioni ad incasso;
6) "riscaldamento a microonde", riscaldamento di alimenti mediante energia elettromagnetica;
7) "modo convenzionale", il modo di funzionamento di un forno che utilizza esclusivamente la convezione naturale per la circolazione dell'aria riscaldata all'interno della cavità del forno;
8) "modo a circolazione d'aria forzata", la modalità di cottura del forno in cui una ventola integrata fa circolare aria calda all'interno della cavità del forno;
9) "ciclo", il periodo di riscaldamento di un carico normalizzato nella cavità del forno in condizioni definite;
10) "cucina", un apparecchio costituito da un forno e da un piano cottura che utilizza gas o energia elettrica;
11) "modo operativo", lo stato di un forno o di un piano cottura durante l'uso;
12) "fonte di calore", la principale forma di energia utilizzata per il riscaldamento di un forno o di un piano cottura;
13) "piano cottura elettrico", un apparecchio o parte di un apparecchio che comprende una o più zone di cottura e/o aree di cottura e un'unità di controllo, riscaldato ad energia elettrica;
14) "piano cottura a gas", un apparecchio o parte di un apparecchio che comprende una o più zone di cottura e un'unità di controllo, riscaldato da bruciatori a gas di potenza minima pari a 1,16 kW;
15) "piano cottura", un "piano cottura elettrico", un "piano cottura a gas" o un "piano cottura misto";
16) "bruciatori a gas coperti", bruciatori a gas chiusi o sigillati ricoperti da una placca resistente di ceramica o di vetro che forma una superficie di cottura liscia e continua;
17) "piano cottura misto", un apparecchio con una o più zone o aree di cottura riscaldate elettricamente e una o più zone di cottura riscaldate da bruciatori a gas;
18) "zona di cottura", parte di un piano cottura, con diametro di almeno 100 mm, dove vengono collocati gli utensili da cottura e che permette di riscaldare un solo utensile da cottura alla volta; la zona di cottura può essere visibilmente delimitata sulla superficie del piano cottura;
19) "area di cottura", parte di un piano cottura elettrico riscaldato da un campo magnetico indotto dove gli utensili da cottura vengono collocati per il riscaldamento, senza una delimitazione visibile per gli stessi e dove è possibile usare contemporaneamente uno o più utensili da cottura;
20) "cappa da cucina", un apparecchio azionato da un motore avente la funzione di raccogliere l'aria contaminata sopra un piano cottura o che include un sistema estraibile destinato a essere installato in prossimità di cucine, piani cottura e prodotti di cottura simili, che convoglia il vapore in un condotto interno di scarico;
21) "modo di funzionamento automatico durante il periodo di cottura", una condizione in cui il flusso d'aria della cappa da cucina durante il periodo di cottura è automaticamente controllato mediante uno o più sensori, anche per quanto riguarda l'umidità, la temperatura ecc.;
22) "cappa da cucina completamente automatizzata", una cappa da cucina in cui il flusso d'aria e/o altre funzioni sono controllate automaticamente mediante il o i sensori per 24 ore, anche per quanto riguarda il periodo di cottura;
23) "punto di massima efficienza" (BEP), il punto del funzionamento della cappa da cucina in cui si verifica la massima efficienza fluidodinamica (FDEhood);
24) "illuminamento medio" (Emiddle), l'illuminamento medio, misurato in lux, fornito dal sistema di illuminazione della cappa da cucina sulla superficie di cottura;
25) "modo spento", la condizione in cui l'apparecchiatura è collegata alla rete elettrica ma non esegue alcuna funzione, o fornisce soltanto l'indicazione della condizione di modo spento, o fornisce unicamente le funzionalità destinate a garantire la compatibilità elettromagnetica a norma della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
26) "modo stand-by", la condizione in cui l'apparecchiatura è collegata alla rete elettrica, dipende da essa per funzionare come previsto e fornisce solo la funzione di riattivazione, oppure la funzione di riattivazione con la sola indicazione della funzione di riattivazione abilitata e/o la visualizzazione delle informazioni o dello stato, che possono continuare per un tempo indefinito;
27) "funzione di riattivazione", una funzione che facilita l'attivazione di altri modi, compreso quello acceso, mediante un interruttore a distanza, come un telecomando, un sensore interno, o un timer, per passare a una condizione finalizzata a fornire funzioni aggiuntive, inclusa la funzione principale;
28) "visualizzazione delle informazioni o dello stato", una funzione continua che fornisce informazioni o indica lo stato dell'apparecchiatura, compresi gli orologi, in un quadrante luminoso (display);
29) "utilizzatore finale", un consumatore che acquista, o si prevede che acquisti, un prodotto;
30) "modello equivalente", un modello immesso sul mercato con gli stessi parametri tecnici di un altro modello immesso sul mercato dallo stesso fabbricante o importatore con un numero di codice commerciale diverso.
Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE (GU L 390 del 31.12.2004).
Specifiche per la progettazione ecocompatibile e calendario
1. Le specifiche di progettazione ecocompatibile, compreso il calendario, per i forni, i piani cottura e le cappe da cucina per uso domestico sono definite nell'allegato I.
2. La conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile è misurata e calcolata in base ai metodi che figurano nell'allegato II.
Valutazione di conformità
1. Le procedure applicabili alla valutazione di conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE sono il sistema di controllo interno della progettazione di cui all'allegato IV della stessa direttiva o il sistema di gestione di cui all'allegato V della stessa direttiva.
2. Ai fini della valutazione di conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il fascicolo tecnico comprende una copia dei calcoli di cui all'allegato II del presente regolamento.
3. Quando le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un determinato modello sono state ottenute tramite calcoli basati sulla progettazione o estrapolati da altri apparecchi equivalenti, o in entrambi i modi, detta documentazione deve contenere i dettagli relativi a tali calcoli o estrapolazioni, o entrambi, e alle prove svolte dal fabbricante per verificare l'accuratezza dei calcoli. In questi casi, il fascicolo tecnico include anche un elenco di tutti gli altri modelli equivalenti per i quali le informazioni incluse nella documentazione tecnica sono state ottenute sulle stesse basi.
4. Se il fabbricante o l'importatore immette sul mercato modelli equivalenti, acclude una lista di tutti gli altri modelli equivalenti.
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato
Quando effettuano le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per la verifica della conformità ai requisiti di cui all'allegato I del presente regolamento, le autorità degli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato III del presente regolamento.
Parametri di riferimento indicativi
I parametri indicativi di riferimento per gli apparecchi con le migliori prestazioni disponibili sul mercato al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono stabiliti all'allegato IV.
Riesame
La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e presenta i relativi risultati al forum consultivo entro sette anni dall'entrata in vigore. Il riesame valuta, tra l'altro, la possibilità di introdurre: requisiti potenziali per migliorare il recupero e il riciclaggio degli apparecchi; requisiti di durabilità e durata di vita; inclusione di apparecchi professionali e commerciali; requisiti relativi all'eliminazione del fumo e degli odori.
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso è applicabile un anno dopo l'entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO III
(sostituito dall'allegato XVIII del Reg. (UE) 2016/2282)
Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato
Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.
Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:
1) le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;
2) si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:
a) i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e
b) i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e
c) quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 7;
3) se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;
4) se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi tra quelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore;
5) il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 7;
6) se non si ottiene quanto indicato al punto 5 il modello e tutti i modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;
7) le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.
Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato II.
Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 7 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.
Tabella 7
Tolleranze di verifica
Parametri |
Tolleranze di verifica |
Massa del forno per uso domestico, M |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato M di oltre il 5%. |
Volume del compatimento del forno per uso domestico, V |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato V di oltre il 5%. |
ECelectric, cavity, ECgas cavity |
I valori determinati non superano i valori dichiarati ECelectric, cavity e ECgas cavity di oltre il 5%. |
ECelectric hob |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato ECelectric hob di oltre il 5%. |
EEgas hob |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato EEgas hob di oltre il 5%. |
WBEP, WL |
I valori determinati non superano i valori dichiarati WBEP e WL di oltre il 5%. |
QBEP, PBEP |
I valori determinati non sono inferiori ai valori dichiarati QBEP e PBEP di oltre il 5%. |
Qmax |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato Qmax di oltre l'8%. |
Emiddle |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato Emiddle di oltre il 5%. |
Livello di potenza sonora, LWA |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato LWA. |
Po, Ps |
I valori determinati del consumo energetico Po e Ps non sono superiori di oltre il 10% ai valori dichiarati Po e Ps.I valori determinati del consumo energetico Po e Ps, quando sono inferiori o uguali a 1,00 W, non sono superiori di oltre 0,10 W ai valori dichiarati Po e Ps. |