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N.d.R. Si rimanda al D.A. Salute 15 ottobre 2014, concernente "Sospensione temporanea dell'efficacia del decreto n. 1359/2014 e ripristino del decreto 8 gennaio 2014".

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 8 gennaio 2014

G.U.R.S. 31 gennaio 2014, n. 5

Approvazione dell'Accordo per la distribuzione per conto dei farmaci inclusi nel PHT.

N.d.R. Si rimanda al D.A. Salute 15 ottobre 2014, concernente "Sospensione temporanea dell'efficacia del decreto n. 1359/2014 e ripristino del decreto 8 gennaio 2014".

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;

Vista la legge regionale n. 6/81;

Visto il D.Lvo n. 502/92 riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.M. 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 7 del 10 gennaio 2001, di revisione delle "note" e s.m.i.;

Visto l'art. 8 lettera a) della legge n. 405/2001 che dà facoltà alle Regioni di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private finalizzati a consentire agli assistiti di rifornirsi dei medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente, anche presso le farmacie predette;

Vista la legge regionale 2 maggio 2007, n. 12 e, in particolare, l'articolo 9, comma 15 della legge medesima;

Visto l'articolo 11 della citata legge regionale n. 12/07;

Visto il D.A. n. 2205 del 17 ottobre 2007 che identifica nei medicinali a base dei principi attivi inclusi nel PHT (Prontuario della distribuzione diretta per la continuità assistenziale ospedale - territorio) di cui alla determinazione AIFA del 29.10.2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni, quelli indicati nell'articolo 11 della legge regionale n. 12/07;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del servizio sanitario regionale;

Visto il patto per la salute 2010-2012 di cui all'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009;

Visto il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

Visto il D.A. del 12 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 38 del 27 agosto 2010, recante " Regolamento di gestione delle prescrizioni";

Ritenuto a parziale modifica del D.A. n. 2205 del 17 ottobre 2007 di identificare i medicinali di cui all'articolo 11 della citata legge regionale n. 12/07 con quelli di cui alla determina AIFA del 2 novembre 2010 e successive integrazioni, nonché con quelli per i quali, disposizioni Nazionali e Regionali, dispongono la distribuzione diretta;

Considerato il ruolo centrale delle farmacie aperte al pubblico nell'erogazione dell'assistenza farmaceutica;

Considerato il D.Lgs n. 153/09 che individua nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria che possono essere erogati dalle farmacie;

Visto l'Accordo tra l'Assessorato della salute della Regione Sicilia e Federfarma, stipulato in data 6 agosto 2013, così come modificato dall'Accordo del 25 ottobre 2013, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Visto il disciplinare tecnico relativo alle modalità attuative dell'Accordo medesimo, sottoscritto tra le parti in data 13 dicembre 2013;

Preso atto che i distributori intermedi garantiranno la piena efficacia del sistema di distribuzione, attraverso un articolato supporto logistico e informatico, nel rispetto delle norme di buona distribuzione;

Considerato che tra gli obiettivi dei direttori generali delle aziende sanitarie c'è anche quello di contenimento della spesa farmaceutica;

Ritenuto necessario conseguire tale contenimento di spesa anche attraverso azioni che assicurino al contempo la qualità del servizio e l'accessibilità alle prestazioni farmaceutiche;

Decreta:

N.d.R. Si rimanda al D.A. Salute 15 ottobre 2014, concernente "Sospensione temporanea dell'efficacia del decreto n. 1359/2014 e ripristino del decreto 8 gennaio 2014".

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono confermate, è approvato l'Accordo, allegato al presente decreto e di cui costituisce parte integrante, per la distribuzione per conto dei farmaci inclusi nel PHT, così come modificato dall'Accordo del 25 ottobre 2013, nonché il disciplinare tecnico relativo alle modalità attuative, sottoscritto in data 13 dicembre 2013 e allegato, anch'esso, al presente decreto.

N.d.R. Si rimanda al D.A. Salute 15 ottobre 2014, concernente "Sospensione temporanea dell'efficacia del decreto n. 1359/2014 e ripristino del decreto 8 gennaio 2014".

Art. 2

I direttori generali delle aziende sanitarie provinciali sono tenuti a porre in essere ogni iniziativa necessaria per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'Accordo e dal relativo allegato disciplinare tecnico e ad effettuare i controlli di competenza indispensabili per la corretta applicazione di quanto stabilito nel sopra citato Accordo.

N.d.R. Si rimanda al D.A. Salute 15 ottobre 2014, concernente "Sospensione temporanea dell'efficacia del decreto n. 1359/2014 e ripristino del decreto 8 gennaio 2014".

Art. 3

Ai sensi del punto 9 del citato Accordo, il dipartimento pianificazione strategica costituirà un Tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione e la gestione dell'accordo medesimo.

N.d.R. Si rimanda al D.A. Salute 15 ottobre 2014, concernente "Sospensione temporanea dell'efficacia del decreto n. 1359/2014 e ripristino del decreto 8 gennaio 2014".

Art. 4

L'Accordo ha valore vincolante per tutte le aziende sanitarie provinciali del territorio regionale e per tutte le farmacie pubbliche e private.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 8 gennaio 2014.

BORSELLINO

N.d.R. Si rimanda al D.A. Salute 15 ottobre 2014, concernente "Sospensione temporanea dell'efficacia del decreto n. 1359/2014 e ripristino del decreto 8 gennaio 2014".

Allegati

ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI DI CUI AL PHT

Tra

L'Assessorato Regionale della Salute

e

Federfarma Sicilia

Premesso che le parti firmatarie riconoscono il ruolo centrale delle farmacie convenzionate, nella dispensazione dei farmaci e nella erogazione agli assistiti di servizi volti a migliorare l'efficacia e la qualità del Servizio sanitario pubblico;

Considerata la necessità di garantire la capillarità e la fruibilità del servizio farmaceutico ai cittadini, anche attraverso i turni di servizio stabiliti nel contesto della normativa Statale e Regionale, nonché l'omogeneità sul territorio Regionale;

Ritenuto che l'efficacia delle azioni di governo sull'assistenza farmaceutica non può prescindere dalla concertazione con tutti i soggetti interessati;

Visto il D.P.R. n. 371/1998 che rende esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie pubbliche e private;

Visto l'Accordo regionale per l'applicazione dell'accordo nazionale per l'assistenza farmaceutica approvato con decreto dell'Assessore regionale per la sanità dell'1 dicembre 2000;

Visto l'Art. 8 lettera a) della legge n. 405/2001 che dà facoltà alle Regioni di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private finalizzati a consentire agli assistiti di rifornirsi dei medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente, anche presso le farmacie predette;

Considerato che i farmaci previsti dal citato art. 8 possono essere identificati con quelli i cui principi attivi sono inclusi nel PHT (Prontuario della distribuzione diretta per la Continuità Assistenziale Ospedale - Territorio) di cui alla determinazione AIFA del 29 ottobre 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che i distributori intermedi, quale collegamento tra Aziende sanitarie provinciali e Farmacie, garantiranno, previo Accordo che verrà stipulato tra le loro Associazioni di categoria e Federfarma Sicilia, la piena efficacia della distribuzione Per Conto attraverso un supporto logistico e gestionale informatico, nel rispetto delle norme di buona distribuzione;

Considerato che tra gli obiettivi del Sistema sanitario regionale e delle Aziende sanitarie, c'è anche quello del contenimento della spesa farmaceutica, unitamente alla razionalizzazione dei servizi di assistenza farmaceutica;

Si stabilisce quanto segue:

1. In tutto il territorio della Regione Siciliana, i farmaci concedibili con onere a carico del S.S.N. a base dei principi attivi (e relative indicazioni) inclusi nel PHT, di cui alla determinazione AIFA del 29 ottobre 2004 pubblicata sul supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni, per i quali è prevista la duplice via di distribuzione, ad esclusione di quelli relativi al primo ciclo di terapia immediatamente successivo alle dimissioni dal ricovero ospedaliero, saranno acquistati dalle Aziende sanitarie provinciali (ASP) e dispensati esclusivamente attraverso le farmacie aperte al pubblico (DPC), che saranno rifornite dai Distributori Intermedi presenti sul territorio, ad eccezione dei

- Farmaci di cui alla determina AIFA 2 novembre 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 8 novembre 2010) e s.m.i., per i quali l'art. 3 comma 2 prevede che: "la modalità operativa della distribuzione scelta dalla Regione, per i farmaci di cui in allegato elenco, non deve costituire aggravio di spesa per il SSN rispetto ai costi attualmente sostenuti dalla Regione".

2. La distribuzione Per Conto riveste carattere "sperimentale" e pertanto sarà soggetta alla prima valutazione entro il 30 giugno 2014, e successivamente con cadenza semestrale fino alla scadenza.

3. Le Aziende sanitarie provinciali porranno in essere tutte le iniziative necessarie a rendere operativo il presente accordo, sulla base di indicazioni fornite dall'Assessorato Regionale della Salute che avranno valore vincolante per tutte le AA.SS.PP. del territorio regionale e per tutte le farmacie pubbliche e private.

A tal fine il presente Accordo sarà sottoposto alla firma dei Direttori Generali, che ne garantiranno la corretta applicazione.

4. I farmaci, i cui principi attivi saranno inclusi nel PHT successivamente, saranno dispensati esclusivamente dalle Farmacie aperte al pubblico, nel rispetto della Normativa Regionale (inserimento nel P.T.O.R.S., Centri prescrittori, Registri di Monitoraggio, ecc...), secondo le modalità previste dal presente Accordo, mentre i farmaci che dovessero essere esclusi dal PHT, passeranno nel canale distributivo convenzionale.

Il compenso a fronte degli oneri a carico dalla filiera distributiva (Farmacie + Distribuzione Intermedia) deve essere calcolato in quota fissa, IVA esclusa, nella misura di euro 4,50 per confezione dispensata, incrementata di euro 2,30 per le farmacie rurali sussidiate a fatturato ridotto, inferiore a euro 387.342.

La liquidazione di tali somme avverrà nei tempi e nelle modalità previsti dal Disciplinare Tecnico che costituirà parte integrante del presente Accordo, a fronte di invio alle AA.SS.PP. del "flusso della Distribuzione Per Conto", secondo il tracciato record modificato dal D.D.G. n. 417 del 10 marzo 2011, relativo alle prestazioni effettuate, oltre al consueto invio dei dati secondo quanto stabilito dall'Articolo 50 della legge n. 326/03, nonché di regolare fattura per gli oneri sopra indicati gravati dell'aliquota IVA vigente.

Federfarma si impegna a produrre un unico flusso comprensivo dell'erogato di tutte le Farmacie, per singola Provincia.

5. Le parti firmatarie, secondo le rispettive competenze, si impegnano ad attivare quanto previsto dai decreti attuativi al D.Lgs n. 153/09 che individuano nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria che possono essere erogati dalle farmacie:

- Screening, a titolo gratuito, per la prevenzione del tumore del colon retto, previa formazione del personale attraverso corsi ECM organizzati a livello provinciale;

- Distribuzione dei presidi per diabetici con un tariffario unico regionale i cui prezzi saranno costituiti dalla media delle tariffe (con applicazione dell'IVA agevolata al 4%, stante che trattasi di forniture destinate a soggetti affetti da menomazione permanente), attualmente applicate nelle province (Cl, Ct, En, Me, Pa, Rg) in cui la distribuzione viene effettuata dalle Farmacie private. Per la provincia di Siracusa, che attualmente distribuisce in forma diretta, la decorrenza sarà immediata, mentre per le provincie di Agrigento e Trapani alla scadenza dei contratti in atto vigenti.

- Effettuare prenotazioni di prestazioni diagnostiche e visite specialistiche, pagamento del ticket, ritiro referti. Tali servizi non prevedono alcun onere a carico del SSR mantenendo al contempo le altre forme di prenotazione attualmente presenti. In particolare, il cittadino, ove ne facesse richiesta, corrisponderà alle farmacie per il servizio di prenotazione, riscossione ticket e ritiro referti come appresso indicato, fino ad un massimo di:

- prenotazione e pagamento ticket: euro 4,50 (IVA compresa)

La tariffa del pagamento del ticket si intende per ricetta, ad eccezione delle prestazioni di laboratorio.

Le Aziende sanitarie provinciali dovranno consentire gli accessi al CUP al fine di poter espletare i suddetti servizi.

- ritiro e consegna referti: euro 6,50 (IVA compresa)

- Possibilità di potenziare ulteriori servizi, ai sensi della normativa vigente (Farmacia dei servizi), quali ad esempio holter, prevenzione dell'ipertensione, dell'obesità infantile, del diabete, consegna dei farmaci a domicilio del paziente, per categorie fragili (es. ADI).

Tali opportunità saranno valutate successivamente dal Tavolo Tecnico di cui al punto 9, che dovrà effettuare inoltre il monitoraggio delle prestazioni e valutare eventuali segnalazioni di disservizi.

6. Ai fini della puntuale applicazione dell'Accordo, Federfarma si impegna a rendere disponibile una piattaforma informatica dedicata alla distribuzione Per Conto idonea alla gestione dei flussi informativi ministeriali, ed a produrre un unico flusso comprensivo dell'erogato di tutte le Farmacie, per singola Provincia.

7. Tale piattaforma sarà oggetto di valutazione, entro 6 mesi dalla data di avvio della DPC, da parte del Tavolo tecnico, di cui al punto 9, al fine di verificarne la validità.

8. Il presente Accordo ha validità con decorrenza dall'1 ottobre 2013 al 31 dicembre 2015.

9. È costituito, per la verifica dell'attuazione e la gestione, o eventuale modifica e/o integrazione, del presente accordo, un Tavolo Tecnico, che si riunirà con cadenza mensile, costituito come segue:

- Due Componenti per l'Assessorato della salute (uno con le funzioni di Coordinatore e l'altro di Segretario);

- Due Componenti per le AA.SS.PP.;

- 3 Componenti per Federfarma;

- 1 Componente per ASSOFARM;

- 1 Componente per la Distribuzione Intermedia;

- 1 Componente per Federfarma Servizi.

Il presente Accordo sarà vincolante per Federfarma Sicilia, dopo la ratifica di Federfarma Nazionale.

ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI DI CUI AL PHT

Tra

L'Assessorato Regionale della Salute

e

Federfarma Sicilia

Visto l'Accordo per la distribuzione dei farmaci di cui al PHT sottoscritto in data 6 agosto 2013, tra l'Assessorato regionale della salute e Federfarma Sicilia;

Visto in particolare il punto 5 che individua nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria che possono essere erogati dalle farmacie, tra cui modalità di erogazione dei presidi per diabetici;

Ritenuto di dover trattare separatamente la tematica inerente la distribuzione dei suddetti presidi per diabetici;

Ritenuto quindi di dover modificare l'Accordo sottoscritto il 6 agosto 2013, eliminando la parte: "Distribuzione dei presidi per diabetici con un tariffario unico regionale i cui prezzi saranno costituiti dalla media delle tariffe (con applicazione dell'IVA agevolata al 4%, stante che trattasi di forniture destinate a soggetti affetti da menomazione permanente), attualmente applicate nelle province (Cl, Ct, En, Me, Pa, Rg) in cui la distribuzione viene effettuata dalle Farmacie private.

Per la provincia di Siracusa, che attualmente distribuisce in forma diretta, la decorrenza sarà immediata, mentre per le province di Agrigento e Trapani alla scadenza dei contratti in atto vigenti.";

Si stabilisce quanto segue:

Il punto 5 dell'Accordo per la distribuzione dei farmaci di cui al PHT è modificato come segue:

5. Le parti firmatarie, secondo le rispettive competenze, si impegnano ad attivare quanto previsto dai decreti attuativi al D.Lgs n. 153/09 che individuano nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria che possono essere erogati dalle farmacie:

- Screening, a titolo gratuito, per la prevenzione del tumore del colon retto, previa formazione del personale attraverso corsi ECM organizzati a livello provinciale;

- Effettuare prenotazioni di prestazioni diagnostiche e visite specialistiche, pagamento del ticket, ritiro referti. Tali servizi non prevedono alcun onere a carico del SSR mantenendo al contempo le altre forme di prenotazione attualmente presenti. In particolare, il cittadino, ove ne facesse richiesta, corrisponderà alle Farmacie per il servizio di prenotazione, riscossione ticket e ritiro referti come appresso indicato, fino ad un massimo di:

- prenotazione e pagamento ticket: euro 4,50 (IVA compresa)

La tariffa del pagamento del ticket si intende per ricetta, ad eccezione delle prestazioni di laboratorio.

Le Aziende sanitarie provinciali dovranno consentire gli accessi al CUP al fine di poter espletare i suddetti servizi.

- ritiro e consegna referti: euro 6.50 (IVA compresa)

Possibilità di potenziare ulteriori servizi, ai sensi della normativa vigente (Farmacia dei Servizi), quali ad esempio holter, prevenzione dell'ipertensione, dell'obesità infantile, del diabete, consegna dei farmaci a domicilio del paziente, per categorie fragili (es. ADI).

Tali opportunità saranno valutate successivamente dal Tavolo Tecnico di cui al punto 9, che dovrà effettuare inoltre il monitoraggio delle prestazioni e valutare eventuali segnalazioni di disservizi.

Il presente Accordo sarà sottoposto alla ratifica da parte di Federfarma Nazionale.

Palermo, 25 ottobre 2013.

ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI DI CUI AL PHT

DISCIPLINARE TECNICO

Il presente disciplinare tecnico stabilisce le modalità di acquisto, approvvigionamento, distribuzione, dispensazione e contabilizzazione dei farmaci inclusi nel PHT secondo quanto stabilito dall'Accordo sottoscritto in data 6 agosto 2013 tra l'Assessorato regionale della salute e Federfarma Sicilia,

a) Le Aziende Sanitarie Provinciali si impegnano ad:

- Acquistare i farmaci oggetto dell'accordo, nel rispetto di quanto aggiudicato nella gara regionale, richiedendo la consegna presso i Distributori intermedi autorizzati, in quantitativi congrui a garantire il servizio. La consegna presso i magazzini dei distributori avverrà in una prima fase (quattro mesi dall'effettivo avvio) in base alle quote di mercato provinciali di ciascun distributore intermedio. Questo dato verrà certificato da ADF e Federfarma Servizi attraverso apposita informativa fornita dall'Istituto IMS Health e relativa agli indici di penetrazione di mercato ascrivibile a ciascun Distributore Intermedio. Successivamente, sarà la stessa piattaforma web DPC che produrrà questa informazione; in caso di farmaci a basso indice di rotazione eventuali scorte non movimentate dovranno essere prelevate, su indicazione dell'ASP, dai Distributori con un turnover più elevato per gli stessi prodotti.

- Richiedere alle aziende fornitrici che le confezioni acquistate siano dotate di fustella adesiva a lettura ottica annullata con la dicitura "Confezione ospedaliera" al fine di renderle facilmente distinguibili dalle altre confezioni presenti nel circuito distributivo.

- Predisporre controlli presso i depositi individuati dall'ASP (anche presso i depositi non ricadenti sul territorio di competenza ma riforniti).

- Informare opportunamente e tempestivamente i medici di base, i pediatri di libera scelta, i centri abilitati alla prescrizione ed ogni altra struttura pubblica o accreditata o categoria interessata all'Accordo, in merito ai contenuti ed alle finalità dello stesso, nonché trasmettere l'elenco dei principi attivi e corrispondenti specialità medicinali oggetto dell'Accordo medesimo.

- Disporre che le prescrizioni dei farmaci avvengano con l'indicazione del principio attivo e che sulle ricette SSN, contenenti la prescrizione dei farmaci in argomento, sia apposta la dizione "DPC"; disporre altresì che le suddette ricette non rechino la prescrizione contemporanea di farmaci diversi, non inclusi in questa forma di distribuzione.

- Predisporre i necessari controlli sull'appropriatezza delle prescrizioni effettuate dai medici, prevedendo anche l'inserimento, negli schemi "tipo" di contratto con le singole categorie, di specifiche clausole relative alle azioni da intraprendere in caso di prescrizioni inappropriate.

- Provvedere ad una tempestiva comunicazione ai distributori di ogni aspetto rilevante a tutela della salute pubblica, ove relativo ai medicinali oggetto del presente accordo (es., a titolo meramente esemplificativo, revoche o sospensioni alla immissione in commercio oppure sequestri disposti dall'Autorità giudiziaria o dalla Pubblica amministrazione).

- Predisporre che il servizio di ricevimento delle ricette dei farmaci oggetto dell'Accordo, avvenga nei medesimi locali e con le stesse cadenze temporali previste per la consegna delle altre ricette SSN.

- Rimborsare alle farmacie euro 3,40 a pezzo + IVA, incrementato di euro 2,30 per le farmacie rurali sussidiate a fatturato ridotto, inferiore a euro 387.342) entro 60 giorni dalla consegna della fattura corredata dall'invio del flusso della distribuzione diretta e del flusso F secondo il tracciato record modificato dal D.D.G. n. 417 del 10 marzo 2011, relativi ai farmaci erogati.

- Rimborsare ai distributori intermedi euro 1,10 a pezzo + IVA entro 60 giorni dal termine ultimo di presentazione della fattura;

- Istituire presso il dipartimento del farmaco di ciascuna ASP un ufficio preposto alle gestione della DPC (ordinativi, controlli, vigilanza, liquidazioni) con un numero di unità di dirigenti farmacisti e personale amministrativo di supporto sufficiente a garantire tutta l'attività e a supportare l'attività di erogazione del farmaco attraverso le Farmacie convenzionate

- Nominare il referente aziendale per l'attuazione degli adempimenti di cui al presente accordo; nelle more di tale designazione, le funzioni del referente aziendale saranno espletate dal direttore del dipartimento del farmaco.

- Al fine di razionalizzare le scorte ed i costi, l'ASP acquisterà, a seguito delle consuete procedure di aggiudicazione, una sola specialità medicinale tra le diverse contenenti lo stesso p.a. in elenco nel PHT e pertanto non sarà possibile la sostituzione.

- Ottemperare agli adempimenti previsti nel protocollo d'intesa, allegato al presente disciplinare, relativo alla campagna di screening per la prevenzione del tumore del colon - retto.

- Consentire gli accessi telematici al CUP e l'espletamento dei servizi di prenotazioni, pagamento ticket e ritiro referti secondo quanto stabilito nell'Accordo.

b) I Distributori si impegnano a:

- Custodire in conto deposito presso i propri magazzini in spazi dedicati ed in modo esclusivo i medicinali consegnati per conto delle ASP, nel rispetto dei criteri generali di buona conservazione, e con particolare attenzione alla scadenza dei farmaci in deposito.

- Garantire il controllo della merce in arrivo e curare che le confezioni siano dotate di fustella a lettura ottica annullata con la dicitura "Confezione ospedaliera": l'eventuale non conformità deve essere comunicata dal deposito all'ASP entro 3 giorni dalla ricezione della merce.

- Controllare la corrispondenza tra ordine e bolla al fine di verificare la conformità per quantità e qualità della merce ricevuta rispetto a quella ordinata, provvedendo successivamente a restituire la bolla in originale, debitamente timbrata e controfirmata, all'ASP con cadenza settimanale.

- Consegnare all'ASP di appartenenza, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, la fattura emessa per gli oneri di dispensazione indicati nell'Accordo, riferita alle consegne del mese precedente e comprensiva di eventuali conguagli.

- Verificare che tali medicinali abbiano almeno due anni di validità residua qualora la validità complessiva sia superiore ai 24 mesi; per i prodotti con validità complessiva inferiore ai 24 mesi, verificare che gli stessi abbiano una data di scadenza non inferiore ai 2/3 dell'intero periodo di validità. Nel caso di ricevimento di confezioni con periodo di validità inferiore, in situazione di giacenza stimata come insufficiente, il distributore provvederà a contattare il referente individuato dall'ASP per le decisioni da assumere.

- Controllare periodicamente le scadenze dei suddetti medicinali segnalando tempestivamente all'ASP eventuali farmaci con validità residua inferiore o uguale a 4 mesi, nonché ottemperare alla gestione delle sospensioni dal commercio, dei sequestri, delle revoche e di ogni altro provvedimento di salute pubblica che riguardi detti medicinali.

- Consegnare alle farmacie soltanto i farmaci da queste ordinati per la dispensazione, assumendo l'impegno di non consegnare farmaci in conto deposito.

- Consegnare detti farmaci alle farmacie richiedenti, utilizzando contenitori specificamente dedicati, distinti da quelli utilizzati per qualsivoglia altra consegna, muniti di etichetta esterna portante l'indicazione della farmacia di destinazione e la dizione "Farmaci in DPC" (Distribuzione Per Conto) e utilizzando in relazione alle caratteristiche dei medicinali, appositi contenitori refrigerati o sacche appositamente coibentate.

- Sostenere le spese derivanti da eventuali danneggiamenti dei farmaci durante il trasporto.

- Garantire almeno una consegna per ciascuna giornata lavorativa, affinché nessuna richiesta rimanga inevasa per oltre 24 ore lavorative, salvo i casi in cui il farmaco richiesto non sia presente nei magazzini dei Distributori Intermedi.

- Implementare la piattaforma informatica dei dati relativi ad arrivi, carico, giacenze, gestione tecnica (mancanti, arrivi parziali, rotti, avariati, scaduti etc.) e consegne effettuate a ciascuna farmacia, nonché gli eventuali resi effettuati da queste ultime.

- Autorizzare il personale incaricato dalle ASP anche non territorialmente competenti a visionare le modalità di stoccaggio e le giacenze.

- Stipulare un'adeguata polizza assicurativa tale da coprire tutte le attività di stoccaggio, trasporto e gestione previste nell'Accordo.

- La merce che risulterà danneggiata per cause non imputabili alla ditta fornitrice verrà fatturata e addebitata al deposito ed il costo rimborsato alle aziende.

- Qualora non venga rispettata l'apposita procedura per la merce in scadenza, in caso di farmaci scaduti il costo va rimborsato all'ASP.

c) Le farmacie si impegnano a:

- Predisporre la piattaforma informatica

- Richiedere i farmaci prescritti nell'esatta quantità necessaria alla spedizione delle ricette presentate.

- Controllare che le prescrizioni dei farmaci in parola siano complete degli elementi previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale quali ad esempio, nota AIFA ove prevista e piano terapeutico nei casi stabiliti, nonché tutte le limitazioni previste dalle normative nazionali e regionali garantendo l'appropriatezza prescrittiva. Nelle more della predisposizione di piani terapeutici on line, l'appropriatezza verrà garantita attraverso schede sintetiche, allegate al presente Disciplinare, che potranno essere modificate e/o integrate in funzione di specifiche disposizioni nazionali e/o regionali. Le prescrizioni che risulteranno inappropriate e/o difformi alle direttive nazionali e regionali, nonché a quanto disposto dal PTORS, e richiamato dalle suddette schede, non dovranno essere spedite, pena l'addebito per l'intero importo dei medicinali consegnati.

- Apporre sulla ricetta le fustelle ottiche presenti sulle confezioni degli stessi e consegnare i farmaci all'utente, incassando l'eventuale quota a carico dell'assistito sulla base della vigente normativa in materia di partecipazione alla spesa e di esenzione.

È possibile il reso dei farmaci richiesti dalle Farmacie ai Distributori esclusivamente in caso di invio errato, richiesta errata, mancato ritiro da parte del paziente. Tale reso deve essere effettuato entro 5 giorni lavorativi dalla consegna e corredato da dichiarazione attestante lo stato di buona conservazione e la motivazione del reso.

- Consegnare all'ASP di appartenenza entro i tempi previsti dalla vigente normativa per le altre ricette del SSN:

- le ricette relative alle prescrizioni dei farmaci PHT oggetto dell'Accordo in mazzette separate, evidenziate ed in confezioni diverse;

- la fattura emessa per gli oneri di dispensazione indicati nell'Accordo, comprensiva del dettaglio delle quote di compartecipazione;

- un tabulato riportante le quantità erogate distinte per singolo prodotto e l'ammontare delle quote di compartecipazione incassate che verranno considerate quale acconto ricevuto sull'ammontare complessivo della fattura.

- Consegnare all'ASP, per il tramite di Federfarma provinciale, secondo le scadenze previste il flusso della distribuzione diretta, aggregato per provincia, secondo quanto modificato dal D.D.G. n. 417 del 10 marzo 2011, relativo alle prestazioni effettuate ed il flusso F aggregato per provincia;

- Resta inteso che qualora i farmaci oggetto dell'Accordo dovessero essere erogati in regime di farmaceutica convenzionata, le relative ricette spedite in violazione del presente accordo saranno addebitate direttamente e non verrà riconosciuto alcun onere per la dispensazione.

- Qualora i distributori intermedi non siano in grado di evadere una richiesta da parte della Farmacia entro 24 ore lavorative dal ricevimento della stessa, solo a causa di mancato approvvigionamento del prodotto, il Farmacista potrà erogare confezioni normalmente presenti nel circuito distributivo, apponendo sulla ricetta stessa la dizione "prodotto mancante", allegando stampa attestante la carenza in almeno tre depositi; le ricette con tale dicitura dovranno essere consegnate/evidenziate inserendole nell'ultima mazzetta, al fine di permettere più agevoli controlli da parte delle AA.SS.PP. interessate.

- Implementare la piattaforma informatica dei dati relativi ad arrivi, carico, giacenze, gestione tecnica (mancanti, arrivi parziali, rotti, avariati, scaduti etc.) e consegne effettuate a ciascun paziente.

- In caso di restituzione al distributore, i farmaci devono essere accompagnati da una dichiarazione sullo stato di buona conservazione (tale dichiarazione viene sempre richiesta dalle ditte in caso di reso).

- La merce che risulterà danneggiata per cause imputabili alla farmacia verrà fatturata alla farmacia ed il costo detratto dagli oneri.

- In caso di farmaci scaduti il costo va rimborsato all'ASP.

- Le farmacie, al fine di razionalizzare le scorte ed i costi, in caso di ricette relative a prescrizioni di farmaci a brevetto scaduto e inclusi nell'elenco PHT oggetto del presente accordo, consegneranno il principio attivo acquistato a seguito di aggiudicazione dell'ASP e pertanto non sarà possibile la sostituzione. In caso di documentata insostituibilità, con attestazione di invio dell'apposita scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa, la farmacia erogherà il farmaco prescritto in regime di farmaceutica convenzionata, applicando un ulteriore extrasconto secondo la seguente tabella:

Prezzo farmaco

Maggiorazione dello sconto

Fino a Euro 25,82

5%

Da euro 25,83 a euro 51,65

4%

Da euro 51,66 a euro 103,28

6%

Da euro 103,29 a euro 154,94

5 %

Oltre euro 154,94

1,50%

- Ottemperare agli adempimenti previsti nel protocollo d'intesa, relativo alla campagna di screening per la prevenzione del tumore del colon-retto.

- Effettuare prenotazioni di prestazioni diagnostiche e visite specialistiche, pagamento del ticket, ritiro referti. Tali servizi non prevedono alcun onere a carico del SSR mantenendo al contempo le altre forme di prenotazione attualmente presenti. In particolare, il cittadino corrisponderà alle farmacie per il servizio di prenotazione, riscossione ticket e ritiro referti come appresso indicato, fino ad un massimo di:

- prenotazione e pagamento ticket: euro 4.50 (IVA compresa) La tariffa del pagamento del ticket si intende per ricetta. Per ogni eventuale ricetta aggiuntiva, presentata contestualmente e relativa allo stesso soggetto, sarà riconosciuto un onere fino a un massimo di euro 1,50 (IVA compresa) Le Aziende sanitarie provinciali dovranno consentire gli accessi al CUP al fine di poter espletare i suddetti servizi.

- ritiro e consegna referti: euro 6,50 (IVA compresa)

- Consentire l'accesso alla piattaforma informatica alle farmacie non aderenti a Federfarma, alle condizioni che varranno stabilite dalle stesse con la ditta che gestisce la suddetta piattaforma.

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Per consentire lo smaltimento delle scorte presenti nelle Farmacie è previsto un periodo di transizione pari a trenta giorni dalla data di avvio della Distribuzione Per Conto.

Le eventuali scorte presenti presso le AA.SS.PP. dovranno essere introdotte nel canale della DPC, mediante ritiro da parte dei Distributori Intermedi, secondo le indicazioni fornite dalle AA.SS.PP medesime.

Ad integrazione dell'accordo sottoscritto in data 6 agosto 2013 e s.m.i., lo stesso entra in vigore dall'1 febbraio 2014 e ha validità tre anni, con scadenza 31 gennaio 2017.

Per un periodo iniziale di mesi 6 dall'entrata in vigore dell'Accordo - fino al 31 luglio 2014 - eventuali addebiti da parte delle AA.SS.PP. verranno preventivamente esaminati dal tavolo tecnico di cui al punto 9 del citato Accordo.

Tenuto conto che la Regione è sottoposta al Piano Operativo di Consolidamento e Sviluppo e vincolata a periodiche verifiche effettuate dai competenti Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, l'Accordo potrà essere modificato sulla base di specifiche valutazioni espresse in merito da parte dei suddetti Ministeri.

Il presente disciplinare è costituito da n. 5 pagine e da un allegato di n. 12 pagine che vengono, dalle parti firmatarie, siglate.

Palermo, 13 dicembre 2013.

Allegato