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LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2014, n. 2

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 17 gennaio 2014, n 3

Norme in materia di consorzi fidi.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 20/2016)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11. Aiuti sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi

1. Il comma 1 bis dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

"1 bis. Per le operazioni finanziarie accese nel 2013 a decorrere dall'1 gennaio 2014, il contributo di cui al comma 1 è concesso, con procedura a sportello, successivamente all'erogazione del finanziamento sulla base degli interessi calcolati dalla banca nel complessivo piano di ammortamento, esclusivamente per operazioni rateali a medio e a lungo termine. Le agevolazioni regionali assistite da garanzie dei confidi possono essere concesse esclusivamente a condizione che il confidi sia riconosciuto ai sensi dell'articolo 5.".

2. Il comma 1 quater dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

"1 quater. Per le operazioni finanziarie garantite dai confidi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 accese negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 ed in essere alla data del 30 settembre 2013, il contributo in conto interessi è concesso con procedura a riparto fra i soggetti aventi diritto. Il beneficio calcolato sulla base degli interessi stabiliti con l'istituto di credito ed effettivamente pagati, previa attività istruttoria per l'ammissione al finanziamento effettuata dai confidi, è erogato per annualità e la relativa quota di beneficio ricade sullo stanziamento dell'anno fino ad esaurimento delle risorse disponibili.".

Art. 2

Norma transitoria sull'applicazione dell'articolo 3, comma 5 ter, della legge regionale n. 11/2005

(modificato dall'art. 17, comma 1, della L.R. 20/2016)

1. Il limite massimo del punteggio di cui al comma 5 ter dell'articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11fino al 30 giugno 2018, è fissato in 18.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, per i consorzi fidi costituiti prevalentemente da cooperative e loro consorzi, la somma dei punteggi prevista dal comma 5 ter dell'articolo 3 della legge regionale n. 11/2005 è fissata in almeno 10 punti. Tale limite è innalzato di 2 punti per ciascun anno successivo fino ad un massimo di 14.

Art. 3

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 gennaio 2014.

CROCETTA

VANCHERI

Assessore regionale per le attività produttive