
DIRETTIVA 2014/103/UE DELLA COMMISSIONE, 21 novembre 2014
G.U.U.E. 22 novembre 2014, n. L 335
Direttiva che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sul recepimento
Adottata il: 21 novembre 2014
Entrata in vigore il: 12 dicembre 2014
Termine per il recepimento: 30 giugno 2015
Provvedimenti nazionali di recepimento
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) L'allegato I, sezione I.1, l'allegato II, sezione II.1, e l'allegato III, sezione III.1, della direttiva 2008/68/CE rimandano a disposizioni stabilite in accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili, come definito all'articolo 2 di tale direttiva.
2) Le disposizioni dei sopra citati accordi internazionali vengono aggiornate ogni due anni. Pertanto, le ultime versioni modificate di tali accordi si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015, con un periodo transitorio che terminerà il 30 giugno 2015.
3) L'allegato I, sezione I.1, l'allegato II, sezione II.1 e l'allegato III, sezione III.1, della direttiva 2008/68/CE devono pertanto essere modificati di conseguenza.
4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
GU L 260 del 30.9.2008.
Modifiche della direttiva 2008/68/CE
La direttiva 2008/68/CE è così modificata:
1) All'allegato I, la sezione I.1 è sostituita dal testo seguente:
«I.1. ADR
Allegati A e B dell'ADR come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2015, restando inteso che i termini "parte contraente" sono sostituiti dai termini "Stato membro", come opportuno.»
2) All'allegato II, la sezione II.1 è sostituita dal seguente testo:
«II.1. RID
Allegato del RID che figura come appendice C della COTIF), applicabile con effetto dal 1° gennaio 2015, restando inteso che i termini "Stato contraente del RID" sono sostituiti dai termini "Stato membro", come opportuno.»
3) All'allegato III, la sezione III.1 è sostituita dal seguente testo:
«III.1. ADN
I regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015, così come l'articolo 3, lettere f) e h), e l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell'ADN, nei quali "parte contraente" è sostituito con "Stato membro", come opportuno.»
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.