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N.d.R.: La presente deliberazione è tratta dal sito dell'albo nazionale gestori ambientali.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

DELIBERAZIONE 9 settembre 2014, n. 6

Attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare di cui l'articolo 15, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120.

TESTO COORDINATO (alla Deliberazione Ambiente e Sicurezza Energetica 15 dicembre 2022, n. 9)

N.d.R.: La presente deliberazione è tratta dal sito dell'albo nazionale gestori ambientali.

IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

Visto, in particolare, l'articolo 15, comma 3, lettera a), il quale dispone che la domanda d'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, per effettuare l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti su strada, debba essere corredata, tra l'altro, da un attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

Visto, altresì, l'articolo 5, comma 1, lettera h), del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale attribuisce al Comitato nazionale dell'Albo il compito di determinare la modulistica da utilizzare ai fini dell'iscrizione all'Albo;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare il modello di attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare di cui al citato articolo 15 del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120;

Delibera:

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Art. 1

(modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, della Deliberazione Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 24 giugno 2020, n. 3)

1. Il modello di attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n. 120, è approvato nella forma di cui all'allegato "A".

2. L'attestazione di cui al comma 1 non è dovuta per i veicoli classificati trattori stradali ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3 L'attestazione relativa a più di un veicolo o carrozzeria mobile può essere redatta in un unico documento purché vengano riportati, per ciascun veicolo o carrozzeria mobile, tutti gli elementi contenuti nel modello di cui all'allegato "A".

4. Nel caso di carrozzerie mobili, l'attestazione del responsabile tecnico deve indicare la tipologia, specificando a quale, tra le seguenti tipologie appartiene: containers, casse mobili, cisterne, compattatori, cassoni e pianali. Per ciascuna tipologia di carrozzeria mobile devono essere indicati i codici EER abbinabili. L'impresa può utilizzare le carrozzerie mobili della medesima tipologia oggetto dell'attestazione.

4-bis. Per ciascun veicolo o gruppo di veicoli oggetto di attestazione che si intende equipaggiare con una carrozzeria mobile devono essere indicate le tipologie di carrozzerie abbinabili.

Il Presidente

EUGENIO ONORI

Il Segretario

ANNA SILVESTRI 

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