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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2015, n. 30

G.U.R.S. 8 gennaio 2016, n. 1

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 in materia di contributi in favore dei Gruppi parlamentari.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Norme in materia di contributi in favore dei Gruppi parlamentari

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente:

"Articolo 8 bis Norme in materia di contributi in favore dei Gruppi parlamentari 1. I contributi erogati dall'Assemblea regionale siciliana a favore dei Gruppi parlamentari per i contratti stipulati con il personale di cui all'articolo 74 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, nel rispetto delle previsioni e dei limiti di spesa fissati dalle leggi vigenti e dalle proprie disposizioni interne in materia, sono comprensivi degli oneri contrattuali, previdenziali e fiscali, inclusi gli oneri finanziari diretti e riflessi, ad esclusione di quelli relativi al pagamento dell'IRAP, di cui agli articoli da 1 a 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, cui si fa fronte con le somme del contributo erogato per le spese di funzionamento.

2. L'Assemblea regionale siciliana è autorizzata ad implementare, secondo disposizioni adottate ai sensi del proprio Regolamento interno e senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione, i contributi erogati nella XVI legislatura a favore dei Gruppi parlamentari sino al soddisfacimento del costo complessivo relativo all'IRAP, di cui agli articoli da 1 a 27 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni, dovuta per la XVI legislatura per i contratti stipulati con il personale di cui all'articolo 74 della legge regionale n. 9/2015.".

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 dicembre 2015.

CROCETTA