
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 dicembre 2015, n. 228
G.U.R.I. 18 marzo 201, n. 65
Regolamento sulla disciplina della struttura, dei poteri e delle modalità di funzionamento dell'Organismo previsto dall'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonchè l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e relativi criteri.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, e in particolare:
l'articolo 112, comma 1, ai sensi del quale i confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis;
l'articolo 112-bis, comma 1, primo periodo, che ha istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco dei confidi;
l'articolo 112-bis, comma 8, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina:
a) la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne funzionalità ed efficienza;
b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità, dei componenti degli organi di gestione e controllo dell'Organismo;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni e, in particolare:
l'articolo 10, comma 3, ai sensi del quale, ai fini della costituzione dell'Organismo, i primi componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia;
l'articolo 10, comma 8-ter, ai sensi del quale l'Organismo di cui all'articolo 112-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende costituito alla data di avvio della gestione dell'elenco;
l'articolo 10, comma 8-quater, ai sensi del quale la data di avvio della gestione dell'elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
Visto l'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che disciplina l'attività di garanzia collettiva dei fidi;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Banca d'Italia;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota prot. 25/UCL/2051 del 13 gennaio 2015, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 1618 del 24 febbraio 2015;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) "t.u.b.": il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
b) "Organismo": l'Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi istituito dall'articolo 112-bis, comma 1, t.u.b.;
c) "organi": l'Organo di gestione, l'Organo di controllo e, ove previsto dallo Statuto, il Direttore generale dell'Organismo;
d) "confidi": i consorzi con attività esterna, nonchè quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi;
e) "confidi di secondo grado": i consorzi con attività esterna, nonchè quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi;
f) "attività di garanzia collettiva dei fidi": l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.
TITOLO I
STRUTTURA DELL'ORGANISMO, CRITERI PER LA NOMINA DEGLI ORGANI E REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA
Organi e modalità di nomina
1. L'Organo di gestione è composto da cinque membri, tra i quali è eletto il Presidente, nominati secondo le modalità stabilite nello Statuto.
2. I primi componenti dell'Organo di gestione sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta della Banca d'Italia e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di avvio dell'operatività dell'Organismo.
3. Lo statuto stabilisce il numero dei componenti dell'Organo di controllo e le modalità di nomina. Un componente è nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Lo statuto può prevedere la presenza di un Direttore generale, definendone le modalità di nomina e le competenze.
Requisiti di professionalità e indipendenza
1. I componenti dell'Organo di gestione e il Direttore generale sono scelti tra:
a) docenti universitari in discipline giuridiche o economiche;
b) professionisti iscritti ad albi professionali nelle materie indicate alla lettera a) con anzianità di iscrizione di almeno 12 anni;
c) altri soggetti in possesso di una significativa e comprovata competenza maturata attraverso l'esercizio per almeno un triennio di:
i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese o associazioni di categoria;
ii) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni.
2. I componenti degli Organi e il Direttore generale non possono ricoprire cariche di amministrazione, direzione o controllo, detenere partecipazioni di controllo ovvero svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo presso soggetti iscritti nell'elenco, nonchè presso federazioni, associazioni od altri enti di rappresentanza dei confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa.
3. Non possono essere nominati componenti degli Organi nè Direttore generale coloro che hanno rapporti di coniugio, parentela entro il terzo grado, affinità entro il secondo grado, con soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
4. La maggioranza dei componenti dell'Organo di controllo è iscritta nel registro dei revisori legali.
5. Lo statuto dell'Organismo può individuare ulteriori requisiti di professionalità e di indipendenza.
Requisiti di onorabilità
1. Non possono essere nominati negli Organi coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
i. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
ii. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
iii. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
iv. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
2. Non possono essere nominati negli Organi coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), punti i) e ii), non rilevano se inferiori ad un anno.
Sospensione dalle cariche
1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni svolte negli Organi:
a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);
b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 4, comma 2, con sentenza non definitiva;
c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
Accertamento dei requisiti
1. L'Organo di gestione e l'Organo di controllo accertano la sussistenza in capo ai rispettivi componenti dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4. L'Organo di gestione accerta i requisiti del Direttore generale.
2. Il difetto, anche sopravvenuto, dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dall'Organo di gestione o dall'Organo di controllo entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
3. Copia delle determinazioni assunte ai sensi dei commi 1 e 2 è trasmessa entro trenta giorni alla Banca d'Italia, che ha facoltà di richiedere l'esibizione della relativa documentazione.
4. Al verificarsi delle cause di cui all'articolo 5, la sospensione è dichiarata con le modalità indicate al comma 2.
5. In caso di inerzia degli organi competenti, la sospensione o la decadenza sono dichiarate d'ufficio dalla Banca d'Italia.
Finanziamento dell'Organismo
1. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i contributi annui e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività e, comunque, entro il limite del cinque per mille dell'ammontare delle garanzie concesse da ciascun confidi e risultante dall'ultimo bilancio approvato.
Modalità di funzionamento dell'Organismo
1. L'Organismo cura la redazione del proprio statuto, del regolamento interno e delle altre disposizioni aventi rilevanza esterna, che contengono previsioni adeguate ad assicurare efficacia e legittimità nello svolgimento dei propri compiti e idonee a consentire l'attività di vigilanza della Banca d'Italia.
2. A questi fini l'Organismo adotta, applica e mantiene:
a) criteri, modalità e risorse necessarie per l'efficace svolgimento dei compiti;
b) meccanismi di controllo interno idonei a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure;
c) un efficace sistema di pubblicità delle proprie disposizioni riguardanti l'attività degli iscritti;
d) procedure funzionali ad assicurare la piena legittimità della propria attività e, con particolare riferimento al procedimento sanzionatorio, il rispetto del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;
e) procedure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute;
f) procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni dalla stessa richieste.
3. Lo statuto, il regolamento interno dell'Organismo e le relative modifiche, sono trasmessi al Ministro dell'economia e delle finanze che li approva sentita la Banca d'Italia.
4. Lo statuto definisce criteri oggettivi e predeterminati in base ai quali determinare l'ammontare dei compensi dovuti ai componenti degli Organi e al Direttore generale, che tengano conto della natura e delle attività dell'Organismo, delle responsabilità connesse con l'incarico, della continuità e della durata dell'impegno dedicato all'assolvimento dell'incarico, in modo da assicurare l'efficacia e l'efficienza della gestione e il contenimento dei costi.
5. Le procedure e i provvedimenti adottati dall'Organismo ai sensi del presente Regolamento sono pubblicati nel sito web dello stesso.
Funzioni dell'Organismo
1. L'Organismo svolge le seguenti funzioni:
a) gestisce l'elenco e provvede alla sua pubblicità;
b) valuta le istanze di iscrizione nell'elenco e la sussistenza dei requisiti;
c) verifica nel continuo la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco;
d) verifica il rispetto da parte degli iscritti delle disposizioni che regolano la loro attività anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2, t.u.b.;
e) provvede all'iscrizione, cancellazione e diniego di iscrizione dall'elenco;
f) provvede ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 5, t.u.b.;
g) cura ogni altro atto e attività strumentale o accessoria alle funzioni di tenuta dell'elenco.
2. Ferma restando la responsabilità dell'Organismo per i provvedimenti e le decisioni adottate ai sensi del comma 1, per l'esercizio delle sue attività esso può avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa, secondo modalità fissate nello Statuto tali da garantire efficienza ed efficacia e da preservare indipendenza e imparzialità delle funzioni svolte nei confronti degli iscritti o di coloro che hanno presentato istanza di iscrizione.
Gestione dell'elenco
1. Nell'attività di gestione dell'elenco l'Organismo:
a) iscrive nell'elenco i soggetti in possesso dei requisiti prescritti che ne facciano richiesta;
b) rigetta l'istanza di iscrizione nell'elenco in mancanza dei requisiti necessari dandone comunicazione agli interessati; il rigetto dell'istanza di iscrizione è preceduto da un preavviso motivato;
c) dispone la cancellazione dall'elenco;
d) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dall'elenco;
e) aggiorna tempestivamente l'elenco sulla base dei provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria, dalla Banca d'Italia e dallo stesso Organismo nonchè sulla base delle comunicazioni ricevute dagli iscritti.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, con riferimento al procedimento di iscrizione e di cancellazione, al fine di garantire l'efficienza e la trasparenza nell'attività di gestione dell'elenco, l'Organismo determina l'unità organizzativa responsabile e i termini dei procedimenti di propria competenza.
Poteri di vigilanza informativa e ispettiva
1. Per lo svolgimento dei propri compiti di controllo sui confidi iscritti nell'elenco, l'Organismo può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attività esercitata, con le modalità e i termini da esso stabiliti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Organismo può procedere ad audizioni personali nonchè disporre ispezioni e acquisire dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attività esercitata dai confidi. Si applica l'articolo 9, comma 2.
Obblighi informativi
1. L'Organismo informa tempestivamente la Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni.
2. L'Organismo trasmette alla Banca d'Italia, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.
3. L'Organismo predispone un bilancio consuntivo e un rendiconto finanziario della gestione da approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio di riferimento. Detti documenti sono resi pubblici e inviati alla Banca d'Italia.
Domanda di iscrizione nell'elenco dei confidi
1. Le società tenute a chiedere l'iscrizione nell'elenco dei confidi presentano all'Organismo la relativa domanda a seguito dell'iscrizione nel registro delle imprese della società, se di nuova costituzione, ovvero delle modifiche statutarie, se già costituite. Per i confidi costituiti con forma giuridica di consorzio, la domanda di iscrizione è presentata a seguito della registrazione del contratto nel registro delle imprese.
2. All'atto della presentazione della domanda, il confidi attesta il versamento del contributo istruttorio determinato dall'Organismo.
Iscrizione nell'elenco dei confidi
1. L'Organismo verifica la sussistenza delle condizioni e dei requisiti per l'iscrizione del confidi nell'elenco ai sensi dell'articolo 112, comma 2, t.u.b., e provvede, entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda, all'iscrizione ovvero la nega, con provvedimento motivato. Qualora entro tale termine non sia adottato un provvedimento di diniego, la domanda di iscrizione si intende accolta.
2. Del provvedimento di diniego dell'iscrizione è data comunicazione al richiedente. Dalla data di iscrizione nell'elenco, il confidi è sottoposto al regime di controllo esercitato dall'Organismo.
Elenco dei confidi
1. L'elenco dei confidi contiene le seguenti indicazioni:
a) denominazione, forma giuridica e sede legale del confidi (nonchè sede operativa, ove diversa da quella della sede legale);
b) data di iscrizione nell'elenco;
c) numero di iscrizione attribuito al confidi dall'Organismo.
2. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, i confidi iscritti sono tenuti a comunicare all'Organismo le eventuali variazioni delle informazioni contenute nell'elenco medesimo, secondo le modalità e i termini fissati dall'Organismo.
Cancellazione su istanza di parte
1. Il confidi che intende essere cancellato dall'elenco presenta istanza all'Organismo.
2. Verificata la completezza e la regolarità della domanda, l'Organismo delibera sulla domanda di cancellazione entro novanta giorni dalla data in cui ha ricevuto la domanda.
3. In caso di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, t.u.b., il confidi trasmette all'Organismo copia del provvedimento di autorizzazione ai fini della cancellazione dall'elenco.
4. Nei casi in cui la cancellazione dall'elenco sia richiesta in relazione alla trasformazione o successiva fusione in un ente diverso da un confidi avente natura giuridica di società cooperativa deve essere attestato il rispetto della disposizione di cui all'articolo 13, comma 43, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in relazione agli obblighi di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Provvedimenti sanzionatori
1. L'Organismo procede d'ufficio alla cancellazione dall'elenco in caso di:
a) perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione;
b) gravi violazioni di norme di legge e delle relative disposizioni di attuazione;
c) mancato pagamento del contributo ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 2, t.u.b.;
d) inattività - non giustificata da comprovati motivi - protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'Organismo, in caso di violazioni di disposizioni normative che ne regolano l'attività, può imporre ai confidi iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività.
3. Ai fini del comma 1, lettera b), la gravità delle violazioni può essere desunta, tra l'altro:
a) dall'idoneità della condotta ad esporre il confidi a significativi rischi o all'incapacità di far fronte agli impegni assunti;
b) dalla commissione reiterata o diffusa della violazione;
c) dall'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
d) dai pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile.
4. Si applica l'articolo 145-bis, t.u.b..
5. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 sono comunicati al confidi. Nella trasmissione del provvedimento si dà conto della facoltà di proporre ricorso avverso il provvedimento, ai sensi dell'articolo 145-bis, comma 2, t.u.b..
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 dicembre 2015
Il Ministro: PADOAN
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2016
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