
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 14 del Reg. (UE) 2017/40.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/248 DELLA COMMISSIONE, 17 dicembre 2015
G.U.U.E. 23 febbraio 2016, n. L 46
Modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito del programma "Frutta nelle scuole" e che fissa la ripartizione indicativa di tale aiuto.
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Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 26 febbraio 2016
Applicabile dal: 26 febbraio 2016
______________________________________________________________________
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 25,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettere da a) a d) e l'articolo 64, paragrafo 7, lettera a),
visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (4) e stabilisce nuove norme per quanto riguarda il programma "Frutta nelle scuole" (in appresso "il programma"). Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento del programma nell'ambito del nuovo quadro giuridico, è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. Essi dovrebbero sostituire il regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione (5), abrogato dal regolamento delegato (UE) 2016/247 (6).
2) A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia per la sua attuazione. Per poter valutare l'applicazione del programma, è opportuno definire gli elementi della strategia.
3) Nell'interesse di un'amministrazione sana e di una gestione corretta del bilancio, gli Stati membri che attuano il programma dovrebbero richiedere l'aiuto dell'Unione su base annuale e il contenuto di tale domanda dovrebbe essere definito.
4) E' opportuno determinare il contenuto e la frequenza delle domande di aiuto presentate dai richiedenti nonché le norme relative alla presentazione delle domande. Inoltre dovrebbero essere specificati gli elementi di prova richiesti a sostegno delle domande di aiuto. Dovrebbero altresì essere stabilite le sanzioni applicabili dall'autorità competente nei casi in cui la domanda di aiuto venga presentata in ritardo.
5) Le condizioni di pagamento dell'aiuto dovrebbero essere ulteriormente chiarite per tenere conto della distinzione tra aiuti per la fornitura e la distribuzione di prodotti e aiuti per l'esecuzione delle attività di controllo, valutazione e pubblicità e delle misure di accompagnamento. Il contenuto della documentazione necessaria a sostegno di ciascuna domanda di pagamento dell'aiuto dovrebbe essere specificato.
6) Al fine di valutare l'efficacia del programma, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione i risultati e le conclusioni del controllo e della valutazione del programma da loro effettuati. Per motivi di chiarezza, è opportuno fissare una data per la notifica alla Commissione della relazione di valutazione e dei risultati dell'esercizio di controllo. La Commissione dovrebbe pubblicare tali documenti.
7) Per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione è opportuno adottare idonee misure di controllo contro le irregolarità e le frodi. Tali misure dovrebbero prevedere verifiche amministrative complete, accompagnate da controlli in loco. E' opportuno specificare la portata, il contenuto, la periodicità e le modalità di comunicazione di tali misure per assicurare un'applicazione equa ed uniforme nei diversi Stati membri, tenuto conto delle differenze nell'attuazione del programma.
8) Gli importi indebitamente erogati dovrebbero essere recuperati in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (7).
9) Conformemente all'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il pubblico deve essere sufficientemente informato del contributo finanziario dell'Unione al programma. Oltre alle disposizioni concernenti il manifesto di cui al regolamento delegato (UE) 2016/247, è opportuno stabilire norme in materia di pubblicizzazione del programma e dell'uso dell'emblema dell'Unione. E' inoltre opportuno consentire l'uso provvisorio dei manifesti attualmente utilizzati e di altri strumenti di pubblicità per un periodo di tempo limitato.
10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 347 del 20.12.2013.
GU L 347 del 20.12.2013.
GU L 346 del 20.12.2013.
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007).
Regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione, del 7 aprile 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma "Frutta nelle scuole" (GU L 94 dell'8.4.2009).
Regolamento delegato (UE) 2016/247 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito del programma "Frutta nelle scuole" (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014).
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Campo di applicazione e definizione
1. Il presente regolamento stabilisce norme per l'applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1370/2013 per quanto concerne l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ("i prodotti") ai bambini e la copertura di taluni costi correlati, nell'ambito del programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ("il programma").
2. Ai fini del programma, per "anno scolastico" si intende il periodo che va dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo.
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Strategia degli Stati membri
1. La strategia di uno Stato membro di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2016/247 include almeno i seguenti elementi:
a) il livello territoriale e amministrativo al quale il programma sarà applicato;
b) la durata della strategia;
c) se disponibili, informazioni sul livello del consumo dei prodotti in questione;
d) gli obiettivi operativi perseguiti nell'ambito del programma e gli obiettivi da raggiungere;
e) nel caso in cui una scuola nazionale esistente venga ampliata o resa più efficace tramite l'utilizzo di fondi dell'Unione, le disposizioni messe in atto per garantire il valore aggiunto del programma;
f) il bilancio di previsione o la percentuale di bilancio stimata per i principali elementi del programma;
g) il gruppo bersaglio;
h) l'elenco dei prodotti che saranno forniti nell'ambito del programma;
i) gli obiettivi e il contenuto delle misure di accompagnamento;
j) una descrizione del coinvolgimento delle parti interessate;
k) informazioni sulle disposizioni per la distribuzione dei prodotti e le procedure di selezione dei fornitori;
l) le disposizioni adottate per pubblicizzare gli aiuti dell'Unione, anche qualora la strategia consenta il consumo dei pasti scolastici abituali insieme ai prodotti finanziati a titolo del programma;
m) le strutture e le modalità messe in atto per il controllo e la valutazione del programma conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2016/247 e per i controlli di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento.
2. La Commissione pubblica le strategie degli Stati membri.
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Domande di aiuto presentate dagli Stati membri
Gli Stati membri presentano le domande di aiuto relative all'anno scolastico successivo entro il 31 gennaio di ogni anno. Tali domande contengono i dati seguenti:
a) la ripartizione indicativa degli aiuti definita nell'allegato;
b) l'importo richiesto se non si ha l'intenzione di utilizzare l'intero importo della ripartizione indicativa;
c) l'intenzione di utilizzare una quota maggiore di quella risultante dalla ripartizione indicativa e l'importo massimo aggiuntivo richiesto nel caso sia disponibile un finanziamento supplementare;
d) l'importo totale richiesto.
Gli importi di cui al presente articolo sono espressi in euro.
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Domande di aiuto presentate dai richiedenti
1. Gli Stati membri determinano la forma, il contenuto e la frequenza delle domande di aiuto in conformità alla propria strategia e alle norme di cui ai paragrafi da 2 a 7.
2. Le domande di aiuto relative alla fornitura e alla distribuzione di prodotti comprendono almeno le seguenti informazioni:
a) i quantitativi di prodotti distribuiti;
b) il nome e l'indirizzo o il numero di identificazione degli istituti scolastici o delle autorità scolastiche a cui sono stati distribuiti i suddetti quantitativi;
c) il numero di bambini che frequentano regolarmente gli istituti scolastici aventi diritto a ricevere i prodotti oggetto del programma durante il periodo coperto dalla domanda di aiuto.
3. Le domande di aiuto relative alla fornitura e alla distribuzione di prodotti coprono un periodo massimo di cinque mesi.
4. Le domande di aiuto sono presentate entro tre mesi dalla fine del periodo a cui si riferiscono.
5. Le domande di aiuto relative alla relazione di valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, sono presentate entro un mese dalla data in cui la relazione è stata presentata ai sensi del predetto paragrafo.
6. Qualora il superamento del termine di cui ai paragrafi 4 e 5 sia inferiore a 60 giorni, l'aiuto è ridotto del:
a) 5%, se il superamento del termine è compreso tra 1 e 30 giorni;
b) 10%, se il superamento del termine è compreso tra 31 e 60 giorni.
Una volta che il termine è superato per più di 60 giorni, l'aiuto è ulteriormente ridotto dell'1% per ciascun giorno di ritardo supplementare, calcolato sul saldo restante.
7. Gli importi richiesti nelle domande di aiuto sono comprovati da documenti giustificativi che recano il prezzo dei prodotti, i materiali o i servizi forniti corredati di una ricevuta o della prova del pagamento o equivalente. Gli Stati membri specificano i documenti che devono essere presentati a sostegno delle domande di aiuto.
Nel caso di domande di aiuto relative al controllo, alla valutazione, alla pubblicità e alle misure di accompagnamento, il documento giustificativo contiene la ripartizione finanziaria per attività e i dettagli dei relativi costi.
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Pagamento dell'aiuto
1. L'aiuto relativo alla fornitura e alla distribuzione di prodotti è versato solo:
a) dietro presentazione di una ricevuta relativa ai quantitativi forniti e distribuiti; oppure
b) in base ad una relazione di controllo dell'autorità competente stilata prima del pagamento definitivo dell'aiuto e dalla quale risulti che sussistono le condizioni necessarie per procedere al pagamento; oppure
c) se lo Stato membro lo autorizza, dietro presentazione di una prova alternativa che i quantitativi forniti e distribuiti ai fini del programma sono stati pagati.
2. Gli aiuti in materia di controllo, valutazione, pubblicità e misure di accompagnamento sono pagati unicamente al momento della consegna del materiale o della prestazione dei servizi in questione e previa presentazione dei pertinenti documenti giustificativi, come disposto dalle autorità competenti degli Stati membri.
3. L'autorità competente versa l'aiuto entro tre mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto.
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Controllo e valutazione
1. Il controllo, come stabilito all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/247 si fonda sui dati da fornire in virtù degli obblighi in materia di gestione e controllo, tra i quali rientrano quelli previsti agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
Gli Stati membri notificano alla Commissione i risultati dell'esercizio di controllo entro il 30 novembre successivo alla fine dell'anno scolastico corrispondente.
2. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di valutazione, contenente i risultati della valutazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/247 per il precedente periodo di attuazione di cinque anni scolastici entro il 1° marzo dell'anno successivo alla fine di tale periodo.
La prima relazione di valutazione è presentata il 1° marzo 2017 o anteriormente a tale data.
3. La Commissione pubblica i risultati dell'esercizio di controllo e le relazioni di valutazione degli Stati membri.
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Controlli amministrativi
1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per conformarsi al presente regolamento. Tali misure comprendono le verifiche amministrative di tutte le domande di aiuto.
2. I controlli amministrativi effettuati per quanto riguarda gli aiuti concessi per la fornitura e la distribuzione di prodotti comprendono la revisione dei documenti giustificativi, quali definiti dagli Stati membri, relativi alla fornitura e alla distribuzione di prodotti.
I controlli amministrativi effettuati con riguardo agli aiuti concessi per il controllo, la valutazione, la pubblicità e le misure di accompagnamento includono la verifica della consegna del materiale e della prestazione dei servizi nonché della veridicità delle spese dichiarate.
3. In caso di aiuti per la fornitura e la distribuzione di prodotti e delle misure di accompagnamento, i controlli amministrativi sono integrati da controlli in loco a norma dell'articolo 8.
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Controlli in loco
1. In caso di aiuti per la fornitura e la distribuzione di prodotti sono effettuati controlli in loco che comprendono in particolare la verifica:
a) del registro di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/247, compresa la documentazione finanziaria costituita dalle fatture di acquisto e di vendita, dalle bolle di consegna o dagli estratti bancari;
b) dell'uso dei prodotti in conformità al presente regolamento.
2. I controlli in loco sono effettuati per ciascun anno scolastico. Essi coprono le attività intraprese nel corso dei dodici mesi precedenti.
I controlli in loco possono aver luogo durante la realizzazione delle misure di accompagnamento.
3. Il numero complessivo di controlli in loco riguarda almeno il 5% dell'aiuto distribuito a livello nazionale e almeno il 5% di tutti i richiedenti che si occupano della fornitura e della distribuzione di prodotti, nonché delle misure di accompagnamento.
Se il numero dei richiedenti aiuto in uno Stato membro è inferiore a cento, i controlli in loco sono effettuati presso i locali di almeno cinque richiedenti.
Se il numero dei richiedenti aiuto in uno Stato membro è inferiore a cinque, i controlli in loco sono effettuati presso i locali di tutti i richiedenti.
Nel caso in cui un richiedente che non sia un istituto scolastico presenti una domanda di aiuto relativa alla fornitura e alla distribuzione di prodotti, i controlli in loco effettuati presso i locali di tale richiedente sono integrati da controlli in loco effettuati presso i locali di almeno due istituti scolastici o di almeno l'1% degli istituti scolastici registrati dal richiedente, a seconda di quale di questi valori sia maggiore, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/247.
Nel caso in cui il richiedente presenti una domanda di aiuto relativa alle misure di accompagnamento, i controlli in loco presso i locali del richiedente possono essere sostituiti, sulla base di un'analisi dei rischi, da controlli in loco nei luoghi in cui sono realizzate le misure di accompagnamento. Sulla base di un'analisi dei rischi, gli Stati membri fissano il livello di tali controlli in loco.
4. Sulla base di un'analisi dei rischi l'autorità competente seleziona i richiedenti da sottoporre a controlli in loco.
A tale scopo, tale autorità tiene in particolare conto dei seguenti elementi:
a) le diverse aree geografiche;
b) il carattere ricorrente degli errori e l'esito dei controlli svolti in passato;
c) l'importo dell'aiuto;
d) il tipo di richiedenti;
e) il tipo di misura di accompagnamento, se del caso.
5. E' ammesso un preavviso, tassativamente limitato al periodo minimo necessario, sempre che non venga compromessa la finalità del controllo.
6. L'autorità di controllo competente redige una relazione su ciascun controllo in loco in cui descrive esattamente i diversi elementi controllati.
Detta relazione consta delle seguenti parti:
a) una parte generale contenente le seguenti informazioni, se pertinenti:
i) la strategia di programma applicata, il periodo interessato, le domande di aiuto controllate, i quantitativi di prodotti, gli istituti scolastici partecipanti, una stima, basata sui dati disponibili, del numero di bambini per i quali è stato versato l'aiuto e gli importi corrispondenti;
ii) i responsabili presenti;
b) una parte che descrive separatamente i controlli svolti e che contiene in particolare le seguenti informazioni:
i) i documenti verificati;
ii) la natura e la portata dei controlli eseguiti;
iii) osservazioni e risultati.
7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 novembre successivo alla fine dell'anno scolastico, i controlli in loco effettuati e i relativi risultati.
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Recupero di importi indebitamente erogati
Per il recupero di pagamenti indebitamente erogati si applica, mutatis mutandis, l'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione.
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Pubblicità del contributo finanziario dell'Unione al programma
1. Qualora gli Stati membri decidano di non utilizzare il manifesto di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/247, spiegano chiaramente nella loro strategia in che modo intendono informare il pubblico in merito al contributo finanziario dell'Unione al loro programma scolastico.
2. I mezzi di comunicazione e le misure di pubblicità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2016/247 recano, nella misura del possibile, l'emblema europeo e la dicitura "Programma frutta e verdura nelle scuole" dell'Unione o il suo acronimo e fanno menzione del sostegno finanziario dell'Unione.
3. Gli strumenti e i materiali didattici da utilizzare nel quadro delle misure di accompagnamento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2016/247 recano, nella misura del possibile, l'emblema europeo e la dicitura "Programma frutta e verdura nelle scuole" dell'Unione o il suo acronimo e fanno menzione del sostegno finanziario dell'Unione.
4. Ai riferimenti concernenti il contributo finanziario dell'Unione viene data almeno la stessa visibilità accordata ai contributi di altri organismi privati o pubblici che sostengono un programma scolastico dello Stato membro.
5. Gli Stati membri possono continuare ad utilizzare le scorte esistenti di manifesti e di altri strumenti di pubblicità stampati prima del 26 febbraio 2016, conformemente al regolamento (CE) n. 288/2009.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 14 del Reg. (UE) 2017/40.
Notifiche
Le notifiche da parte degli Stati membri alla Commissione previste dal presente regolamento sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (1).
Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009).
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 14 del Reg. (UE) 2017/40.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica agli aiuti per l'anno scolastico 2016/2017 e per gli anni scolastici successivi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 14 del Reg. (UE) 2017/40.
ALLEGATO
Ripartizione indicativa dell'aiuto dell'Unione per Stato membro
Stato membro |
Tasso di cofinanziamento in% |
Bambini (6-10) cifre assolute |
EUR |
Austria |
75 |
406.322 |
2.239.273 |
Belgio |
75 |
611.450 |
3.369.750 |
Bulgaria |
90 |
316.744 |
2.094.722 |
Croazia |
90 |
205.774 |
1.360.845 |
Cipro |
75 |
44.823 |
290.000 |
Repubblica ceca |
88 |
480.495 |
3.124.660 |
Danimarca |
75 |
328.182 |
1.808.638 |
Estonia |
90 |
66.436 |
439.361 |
Finlandia |
75 |
290.308 |
1.599.911 |
Francia |
76 |
4.051.279 |
22.500.145 |
Germania |
75 |
3.575.991 |
19.707.575 |
Grecia |
81 |
529.648 |
3.143.600 |
Ungheria |
86 |
482.160 |
3.031.022 |
Irlanda |
75 |
319.126 |
1.758.729 |
Italia |
80 |
2.853.098 |
16.719.794 |
Lettonia |
90 |
95.861 |
633.957 |
Lituania |
90 |
136.285 |
901.293 |
Lussemburgo |
75 |
29.47 |
290.000 |
Malta |
75 |
19.511 |
290.000 |
Paesi Bassi |
75 |
986.118 |
5.434.576 |
Polonia |
88 |
1.802.733 |
11.645.350 |
Portogallo |
85 |
527.379 |
3.284.967 |
Romania |
89 |
1.054.185 |
6.869.985 |
Slovacchia |
89 |
262.703 |
1.709.502 |
Slovenia |
83 |
91.095 |
554.291 |
Spagna |
75 |
2.337.457 |
12.939.604 |
Svezia |
75 |
518.322 |
2.856.514 |
Regno Unito |
76 |
3.494.635 |
19.401.935 |
UE 28 |
79 |
25.917.593 |
150.000.000 |