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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 19 novembre 2015

G.U.R.S. 4 dicembre 2015, n. 50

Criteri e modalità di accesso dei cacciatori residenti in Sicilia negli ambiti territoriali di caccia diversi da quello di residenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7 DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P. Reg. n. 3071 del 14 maggio 2014, con il quale è stato conferito all'arch. Felice Bonanno l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

Visto il D.D.G. n. 87 del 2 marzo 2015, con il quale il dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale ha approvato il funzionigramma del Dipartimento;

Visto il D.D.G. n. 261 del 15 maggio 2015, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabile del servizio 7 Gestione faunistica del territorio al dott. Salvatore Gufo;

Visto il D.D.G. n. 454 del 25 giugno 2015, con il quale al dott. Salvatore Gufo è conferita delega relativamente alle competenze di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10/2000, lettere e), f), ivi compresa la gestione di alcuni capitoli di spesa;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale";

Viste le lettere "s" e "t" del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;

Visto l'articolo 18, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, con il quale viene stabilito che l'annata venatoria decorre dal 15 giugno di ogni anno e termina il 14 giugno dell'anno successivo;

Visto l'art. 22, comma 5, lett. "a", della predetta legge, che testualmente recita: "il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza; ha altresì accesso ad altri tre ambiti della Regione, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso in cui non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3; a parità cronologica, hanno la preferenza nell'ordine i parenti fino al secondo grado, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti alla stessa provincia, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti ad altre province......";

Vista la lett. "b" del comma 5 del citato art. 22 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;

Visto il comma 9 dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 approvato dal Presidente della Regione Siciliana con D.P. n. 227 del 25 luglio 2013;

Visto il D.D.S. n. 1578 del 27 ottobre 2005, con il quale è stato disciplinato l'accesso dei cacciatori residenti in Sicilia, per l'esercizio dell'attività venatoria nei tre ambiti territoriali di caccia diversi da quello di residenza;

Ravvisata la necessità di aggiornare e migliorare le procedure per l'ammissione dei cacciatori residenti in Sicilia ad esercitare l'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia diversi da quello di residenza, ai fini della semplificazione e della digitalizzazione del procedimento, anche in ragione della ristrutturazione dei Dipartimenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

Ritenuto di dovere assolvere all'obbligo della pubblicazione ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della legge 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, l'accesso dei cacciatori residenti in Sicilia, per l'esercizio dell'attività venatoria nei tre ambiti diversi da quello di residenza, è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Gli elenchi nominativi dei cacciatori ammessi in ciascun ambito territoriale di caccia, stilati in ordine alfabetico, sono predisposti dalle unità operative n. 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione faunistico-venatoria competenti per territorio incardinate nei servizi uffici per il territorio presenti in ogni ex provincia regionale.

Art. 3

Le domande di ammissione devono essere presentate dal primo giorno lavorativo del mese di febbraio e fino al 31 dicembre di ogni anno precedente all'annata venatoria per la quale si chiede l'ammissione.

Art. 4

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla stagione venatoria 2017/2018, ovvero per le domande da presentare a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese di febbraio del 2016.

Art. 5

E' adottato il modello "R" che fa parte integrante del presente decreto e dovrà essere utilizzato dai cacciatori residenti in Sicilia per richiedere l'ammissione agli altri tre ambiti territoriali di caccia della Regione diversi da quello di residenza.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso, per gli adempimenti di competenza, agli uffici servizi per il territorio U.O. n. 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizioni faunistico-venatorie del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.

Art. 7

Le disposizioni del presente provvedimento sostituiscono ogni altra precedente disposizione in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, della pesca mediterranea e dello sviluppo rurale e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 19 novembre 2015.

GUFO

Allegato A

CRITERI E MODALITA' DI ACCESSO DEI CACCIATORI RESIDENTI IN SICILIA NEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA DIVERSI DA QUELLO DI RESIDENZA

1. - Richieste di ammissione

- L'accesso agli ambiti territoriali di caccia, diversi da quello di residenza, per l'esercizio dell'attività venatoria è consentito a tutti i cacciatori residenti nella Regione Siciliana che ne facciano formale richiesta, in possesso di regolare licenza di porto di fucile per uso di caccia.

- Le domande di ammissione, distinte per singolo ambito territoriale di caccia, devono essere presentate presso gli uffici servizi per il territorio - Unità operative n. 3 gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, nell'arco di tempo compreso dal primo giorno lavorativo del mese di febbraio fino al 31dicembre di ogni anno.

- Le richieste di ammissione, presentate nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bollo, per motivi di leggibilità dei dati e per il trattamento dei dati stessi ai fini della pubblicazione degli elenchi nominativi di ammissione, devono essere redatte sull'apposito modello "R" in distribuzione presso gli uffici servizi per il territorio - Unità operative n. 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizioni faunistico-venatorie e pubblicato nel sito web del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale nella sezione di competenza.

- La domanda di ammissione può essere trasmessa agli uffici servizi per il territorio - Unità operative n. 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizioni faunistico-venatorie competenti per il territorio in cui ricade l'ambito territoriale di caccia prescelto, con le seguenti modalità:

1) consegna diretta presso la sede degli uffici servizi per il territorio - Unità operative n. 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizioni faunistico-venatorie competenti;

2) spedizione a mezzo raccomandata; ogni busta deve contenere solamente una domanda;

3) invio a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C); ad ogni P.E.C. dovrà essere allegata una sola domanda;

Per le domande inviate a mezzo P.E.C. è necessaria l'apposizione di una marca da bollo utilizzando la seguente procedura, per dimostrare l'avvenuta apposizione della stessa:

a) stampare il modulo compilato;

b) incollare la marca da bollo sul modulo stampato;

b) annullare la marca da bollo con firma e data;

d) effettuare la scansione in formato PDF del modulo con la marca da bollo annullata;

d) inviare la scansione via P.E.C.

L'originale della domanda inviata per P.E.C. è custodita a cura del richiedente che la dovrà inviare all'ufficio servizio per il territorio - Unità operativa n. 3 gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistico-venatoria competente in caso di accertamenti ai fini fiscali ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

- Le domande sono inserite negli elenchi in ordine cronologico, facendo riferimento esclusivamente alla data di consegna, di spedizione della raccomandata e di invio della P.E.C.; non si terrà conto dell'ora di invio della raccomandata o della PEC.

- Tutte le domande consegnate o fatte pervenire incomplete (senza indicazione dell'A.T.C. o dell'annata venatoria), illeggibili, non redatte conformemente al modello pubblicato nel sito web del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, dovranno essere opportunamente integrate e/o rettificate a cura del richiedente entro il 31 dicembre dello stesso anno. In ogni caso sarà considerata utile, ai fini dell'eventuale inserimento nell'elenco di ammissione, la data in cui è pervenuta l'integrazione e/o rettifica.

2. - Criteri e modalità di ammissione

- L'ammissione è consentita fino al raggiungimento del numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia, come previsto dalla lett. "b" del comma 5 dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, come integrato e modificato dall'art. 8 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dall'art. 11 della legge regionale 8 maggio 2001, n. 7.

- Il numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia è determinato annualmente con apposito provvedimento del dirigente del servizio gestione faunistica del territorio.

- Giusto quanto previsto dal comma 9 dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, il cacciatore che consegue la licenza di caccia durante l'anno può presentare domanda di ammissione per lo stesso ambito territoriale caccia in cui risulta ammesso il cacciatore che lo accompagna. In ogni caso l'ammissione è subordinata al numero di posti disponibili in ciascun ambito territoriale di caccia richiesto.

3. - Diritto di preferenza per l'ammissione

A parità di data di presentazione, di spedizione e di invio della domanda, ai sensi della lettera "a" del comma 5 dell''articolo 22 della legge regionale n. 33/97, verranno applicati i seguenti criteri di preferenza nell'ordine che segue:

l) cacciatori con parenti fino al secondo grado residenti nell'ambito territoriale di caccia richiesto;

2) cacciatori residenti in ambiti territoriali di caccia contigui a quello scelto e appartenenti alla stessa provincia;

3) cacciatori residenti in ambiti territoriali di caccia contigui appartenenti ad altre province. In caso di parità dei titoli di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, sarà data priorità ai cacciatori che non sono stati ammessi nella stagione venatoria precedente.

In caso di ulteriore parità si prenderà in considerazione l'anzianità anagrafica. L'eventuale preferenza può essere presa in considerazione soltanto se riportata nella domanda di ammissione.

4. - Elenchi di ammissione

- Dal primo giorno lavorativo di febbraio al 31 dicembre di ogni anno gli uffici servizi per il territorio - Unità operative n. 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizioni faunistico-venatorie ricevono le domande di ammissione, per la stagione venatoria successiva, dei cacciatori residenti in Sicilia e trasferiscono i dati su supporto informatico.

- Entro il 31 marzo di ogni anno, gli uffici servizi per il territorio - Unità operative n. 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizioni faunistico-venatorie trasmettono gli elenchi delle domande ricevute l'anno precedente al servizio competente in materia di gestione della fauna selvatica e dell'attività venatoria che effettuerà la verifica incrociata sul numero di istanze presentate dai singoli cacciatori. Effettuata la verifica, gli elenchi saranno ritrasmessi agli uffici servizi per il territorio - Unità operative n. 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizioni faunistico-venatorie che avranno cura di escludere dagli elenchi i cacciatori che hanno chiesto l'ammissione in più di tre ambiti territoriali di caccia.

- Dopo avere predisposto gli elenchi definitivi in ordine alfabetico degli ammessi per A.T.C., gli uffici servizi per il territorio - Unità operative n. 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizioni faunistico- venatorie, entro il 31 maggio, trasmettono direttamente all'ufficio responsabile della gestione del sito web del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale gli elenchi definitivi dei cacciatori ammessi per la pubblicazione nel sito web.

- Successivamente, gli uffici servizi per il territorio - Unità operative n. 3 gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizioni faunistico- venatorie trasmettono a tutti i comuni della provincia di competenza gli elenchi, in ordine alfabetico, dei cacciatori ammessi, affinchè gli stessi provvedano alla pubblicazione all'albo pretorio e per l'apposizione del visto di ammissione sui tesserini degli aventi diritto.

5- Motivi di esclusione

- I cacciatori che presentano richiesta di ammissione per più di tre ambiti territoriali di caccia, diversi da quello di residenza, non saranno ammessi in nessuno degli ambiti richiesti, fatto salvo quello di residenza.

- Non saranno accolte le domande di ammissione presentate con elenchi.

- Non saranno accolte le domande di ammissione trasmesse per posta con buste contenenti più di una richiesta.

- Non saranno accolte le domande di ammissione trasmesse con PEC con allegata più di una domanda.

Per i motivi di esclusione sopra indicati non sarà effettuata nessuna comunicazione ai richiedenti.

5. - Trasparenza del procedimento e modalità di stesura degli elenchi degli ammessi

Al fine di evitare di ingenerare confusione nei cacciatori che hanno presentato domanda ed evitare che possono effettuare il versamento anche i non ammessi, sono pubblicati nel sito web del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale e trasmessi ai comuni esclusivamente gli elenchi degli ammessi, nel rispetto della lettera "b" del comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale n. 33/97.

Presso l'ufficio servizio per il territorio - Unità operativa n. 3 gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio sono pubblicati, per la consultazione di tutti gli interessati, gli elenchi per A.T.C. di tutti i richiedenti, compresi gli esclusi, con indicate la data di presentazione della richiesta di ammissione, i titoli preferenziali, le priorità applicate e i motivi di esclusione.